No War - Palazzo Savelli sede del Comune di Rocca Priora (Roma)

No War - Palazzo Savelli sede del Comune di Rocca Priora (Roma)
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giovedì 7 maggio 2015

Convenzioni di Segreteria: CGIL, CISL, UIL ed Unione diffidano il Ministero dell'Interno

In un precedente post avevamo dato notizia della circolare del 24.03.2015 del Ministero dell'Interno, Dipartimento degli Affari Interni e Territoriali, Albo Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali, avente ad oggetto "Convenzioni di segreteria".
Con la predetta circolare si è proceduto "alla luce dei recenti sviluppi interpretativi dell'istituto" ad una revisione del criterio classificatorio delle Convenzioni di segreteria definito con deliberazione del Consiglio d'Amministrazione della soppressa Agenzia.
Queste le conclusioni della circolare: "Al fine si ritiene che, in ogni ipotesi di convenzionamento, la retribuzione di posizione del "segretario convenzionato" dovrà risultare corrispondente a quella prevista, dalla contrattazione collettiva, per il comune c.d. capofila, il quale, nell'ambito della convenzione, procede alla nomina del Segretario".
Le citate conclusioni erano state da subito contestate dalla Segreteria Nazionale UNSCP che aveva ritenuto destituita di fondamento la citata nota miniteriale sulle convenzioni di segreteria.
Arriva ora la diffida al Ministero dell'Interno da parte di CGIL, CISL, UIL ed Unione Nazionale Segretari Comunali e Provinciali.
Le organizzazioni sindacali chiedono formalmente al Ministero di voler procedere:
- al ritiro immediato della sopra richiamata nota ed alla contestuale precisazione, anche con apposita circolare da inviare a tutti i Comuni, della piena valenza dell’ordinamento come finora applicato, confermando che a tutti i fini, economici, giuridici e di carriera, la classificazione delle sedi di segreteria convenzionata deve avvenire, come è sempre avvenuto, con riferimento alla popolazione complessiva all’intera ed unica sede convenzionata;
- a garantire per il futuro corrette relazioni sindacali nel rispetto dell’art. 7 del C.C.N.L. 16 maggio 2001;
- a chiarire che è sempre possibile procedere alla nomina dei segretari in sedi di classe inferiore a quella di iscrizione sgombrando il campo dai paventati dubbi di danno erariale;
Diffidano il Ministero le Prefetture ed i Comuni dal dare esecuzione alla predetta nota;
Evidenziano alle Prefetture, qualora ci si appelli al vincolo delle indicazioni ricevute, che è “preciso dovere” dei funzionari pubblici, nell’ambito della normale diligenza, verificare quanto meno in via sommaria la correttezza e fondatezza delle indicazioni che ricevono, ed astenersi da darvi esecuzione quando esse siano palesemente infondate, come è nel caso di specie, in cui senza alcuna nemmeno apparente motivazione si modifica un ordinamento pacificamente applicato da decenni e, conseguentemente, le invitano ad attenersi all’istituto come da sempre applicato.
Evidenziano anche ai Comuni che è “preciso dovere” dei funzionari pubblici, nell’ambito della normale diligenza, verificare quanto meno in via sommaria la correttezza e fondatezza delle indicazioni che ricevono, ed astenersi da darvi esecuzione quando esse siano palesemente infondate, come è nel caso di specie, in cui senza alcuna nemmeno apparente motivazione si modifica un ordinamento pacificamente applicato da decenni e, conseguentemente li invitano ad attenersi all’istituto come da sempre applicato, rappresentando che, in caso contrario, in esito alle cause che si instaureranno saranno loro addebitabili, oltre agli interessi di mora, anche i danni;
Invitano i Segretari a non soggiacere in alcun modo a qualsivoglia determinazione attuativa della predetta nota, posta in essere da Prefetture o singoli Comuni, consegnando la presente nota ai rispettivi uffici Comunali quale diffida al singolo Ente, evidenziando che è “preciso dovere” dei funzionari pubblici, nell’ambito della normale diligenza, verificare quanto meno in via sommaria la correttezza e fondatezza delle indicazioni che ricevono, ed astenersi da darvi esecuzione quando esse siano palesemente infondate, come è nel caso di specie, in cui senza alcuna nemmeno apparente motivazione si modifica un ordinamento pacificamente applicato da decenni.
Chiedono formalmente a codesto Ministero di voler procedere ad una convocazione di un incontro urgente, anche per chiarire in modo condiviso e nel senso innanzi citato la ulteriore nota prot. 486-E (P) avente ad oggetto il trattamento economico dei Segretari iscritti alla fascia professionale B;
Avvertono che in caso di mancata convocazione e/o di silenzio protratto per 10 gg. successivi al ricevimento della presente diffida, adiranno le vie legali utilizzando ogni mezzo, cautelare e non, idoneo a rimuovere gli effetti lesivi di tale nota o delle sue attuazioni, e ad impedire che essi continuino a prodursi o si aggravino, evidenziando altresì che - in considerazione della totale assenza di qualsivoglia ragionevole motivazione che possa legittimamente aver indotto in errore sulla applicazione, si ripete incontestata da decenni, dell’istituto in oggetto - nelle azioni legali attiveranno altresì le opportune richieste di risarcimento dei danni subiti e subendi, dai singoli Segretari, dalla categoria nel suo complesso e dalle scriventi OO.SS.
Ci si lasci aggiungere che il fatto che tali fatti incomprensibili e ingiustificabili accadano mentre è all’esame del Parlamento un disegno di legge che prevede l’abolizione della figura del Segretario - e che le scriventi OO.SS. e la categoria nel suo complesso stanno affrontando, in questi mesi, con grande senso di responsabilità - li rende ancora più inaccettabili e, francamente, inqualificabili.

Nuova disciplina dei diritti di rogito: spettano al Segretario anche in caso di convenzione tra un ente dotato ed uno sprovvisto di dirigenti

La Corte dei Conti, sez. Regionale di controllo per la Lombardia, ha espresso un nuovo parere in merito alla disciplina dei diritti di rogito a seguito della disciplina introdotta dall'art. 10, comma 2, del d.l. 90/2014, convertito in L. 114/2014. 
Il parere, espresso con deliberazione n. 171 del 24/04/2015 riguarda il caso dei Segretari comunali in convenzione.
La sezione lombarda aveva affermato con la precedente parere (Del. 170/2014) "che, alla luce della formulazione letterale della norma in esame, si deve ritenere che, nel caso di convenzione di segreteria fra comuni privi di personale con qualifica dirigenziale, sia possibile attribuire, ai sensi del nuovo art. 10, comma 2-bis, del D.L. n. 90/2014, quota dei diritti di rogito, a prescindere dalla fascia professionale in cui è inquadrato, in concreto, il segretario preposto".
"La deliberazione non ha, direttamente, affrontato la diversa fattispecie, scrutinata nella richiesta in esame, in cui il segretario comunale presti servizio, nell’ambito dei comuni convenzionati, per un ente dotato e per un altro sprovvisto di dirigenti. Tuttavia, la soluzione al dubbio ermeneutico si ricava agevolmente dalle considerazioni sopra riportate, da cui è agevole ricavare l’illazione che, laddove l’ente di riferimento (nella fattispecie: l’unico sprovvisto di dipendenti con qualifica dirigenziale) non sia dotato di dirigenza, e indipendentemente dalla qualifica professionale rivestita dal segretario dall’interno del proprio ordinamento, rimane irrilevante la circostanza che tale qualifica dirigenziale sia aliunde rivestita dall’interessato" (Del. 171/2014).
Sui diritti di rogito dopo il DL 90/2014, conv. con L. 114/2014 si vedano i precedenti post:

mercoledì 6 maggio 2015

Il bello di essere un gruppo. Prossimo appuntamento il 22 maggio

Dopo il post di ieri mattina, i colleghi che mi conoscono meglio hanno capito che sarei stato capace di continuare all'infinito contro tutti e tutto. In effetti sarebbe stato così. L'età mi sta rendendo evidentemente prevedibile. 

Quello che potrei definire l'azionista di maggioranza del blog, Franco Loi, ha prontamente richiamato tutti all'ordine con una dotta citazione "non ti curar di loro ma guarda e passa".
Grazia Trabucco, mi ha chiamato in serata e con il suo solito approccio culturale e con una metafora meno dotta, con l'ulitizzo di una figura retorica, mi ha espresso sostanzialmente lo stesso concetto.
Io avevo pronte un altro paio di storielle, ma a questo punto le metto da parte, anche sollevato dalla reazione, da Signora qual'è, di Daniela Urtesi.
A questo punto non rimane che comunicare la prossima data per l'incontro che Mauro Andreone si era impegnato ad organizzare per il mese di maggio, al termine del pranzo a base di carciofi del 24 aprile a Sezze.
Il pranzo si terrà il giorno venerdì 22 maggio presso l'Agriturismo il Casale, immerso nell'area della riserva naturale del Lago di Posta Fibreno, che è il posto ideale per trascorrere giornate di relax, a contatto con un ambiente protetto e di grande valenza paesaggistica. 
Il presente costituisce invito per tutti i colleghi (io avrei aggiunto tranne uno, ma non posso: l'azionista di maggioranza sono sicuro mi licenzierebbe).

martedì 5 maggio 2015

Alcuni chiarimenti da Marina Inches ed Eugenio De Francesco

Dalla collega Marina Inches e da Eugenio De Francesco ricevo e pubblico.
Gentile Collega,
desideriamo innanzitutto ringraziarti per aver accolto la nostra richiesta di dare diffusione, anche sul tuo blog segretaridellazio.blogspot.it, dell’iniziativa, avviata dalla base, di rimettere simbolicamente i decreti di nomina di responsabile della prevenzione della corruzione, da intendersi quale manifestazione di dissenso della categoria rispetto alla recente riforma della Pubblica Amministrazione (ddl 1577), approvata dal Senato della Repubblica, che in luogo di valorizzare le funzioni del Segretario comunale, peraltro a geometria variabile stante le peculiarità che caratterizzano le singole amministrazioni locali, le affievolisce.
Pur nella certezza della chiarezza del comunicato sulle modalità di remissione dei decreti di nomina di responsabile della prevenzione della corruzione - essendovi puntualmente specificato la natura simbolica della stessa - è doveroso ribadire, a scanso di ogni equivoco, che l’iniziativa non è intesa a privare in alcun modo le amministrazioni locali ed i cittadini della funzione di garanzia che il legislatore ci ha affidato.
Infatti, ciascun Segretario comunale aderente all’iniziativa rimarrà titolare della funzione di responsabile della prevenzione della corruzione, trattandosi, si ripete, di remissione meramente simbolica.
Fermo restando quanto sopra esposto, il voler comunicare alle alte cariche dello Stato (meglio emarginate nel comunicato e che per chiarezza espositiva di seguito si indicano: Presidente della Repubblica, Prof. Sergio Mattarella Presidente del Senato, on.le Sen. Pietro Grasso, Presidente della Camera, on.le Laura Boldrini, Presidente del Consiglio, Dott. Matteo Renzi, Ministro dell’Interno, On.le Angelino Alfano, Presidente di ANAC, Dott. Raffaele Cantone, Presidente della Corte dei Conti, dott. Raffaele Squitieri), il disagio generalizzato e diffuso in seno alla categoria, non esime dall’ evidenziare ai colleghi che l’iniziativa ha il solo ed unico fine di avviare un dialogo collaborativo con le Istituzioni, e non certo di contrasto.
Si legge, infatti, nel comunicato quanto segue: “confidano che questo gesto simbolico spinga le SS.LL.II. ad interporre i loro autorevoli Uffici, affinché si apra al più presto un confronto formale ed istituzionale che affronti tutte le questioni relative al ruolo ed alle funzioni dei Segretari comunali nell'ottica di una valorizzazione, e non certo di quella dell'abolizione, di una figura professionale da 150 anni al servizio dei cittadini per la tutela della legalità”.
D’altro canto, all’Assemblea del 15 aprile u.s., le Rappresentanze sindacali hanno chiaramente espresso che, nonostante le numerose richieste volte in tal senso, non vi sarebbe stato, salvo smentite, alcun incontro con il Governo.
Si coglie, altresì, l’occasione per segnalare che su facebook si è fatto un appello all’unità, che si rinnova in questa sede, con la richiesta rivolta a tutte le sigle sindacali di sostenere e promuovere l’iniziativa che, si puntualizza, è animata da nobili finalità e non certo diretta ad alimentare divisioni e contrasti in seno alla categoria.
Con l’auspicio di aver offerto i doverosi chiarimenti, si conclude con un appello a tutti i colleghi di aderire massicciamente, ritrovando un filo di unità, senza darsi autonomamente preventive risposte a domande cui nessuno oggi ha gli elementi per poter rispondere, salvo voler ritenere che l’iniziativa simbolica, avviata dalla base, volta ad ottenere un incontro con le più alte cariche dello Stato, di natura collaborativa e non certo di contrasto, sia del tutto priva di ogni senso ed utilità per la categoria.
Ti ringraziamo anticipatamente se potrai provvedere tu alla pubblicazione di questa nota di chiarimento, avendo provato più volte ad inserirla nel blog senza successo. Perdona i nostri limiti informatici. 
Grazie.

Restituzione del decreto di nomina di Responsabile anticorruzione: lo choc di una comunità!

In genere non faccio polemiche, ma se mi toccano gli amici non riesco a non farle. Il presente post è purtroppo condizionato dal fatto che qualcuno mi "ha toccato" un'amica.
Dopo quella del cardiologo abolito, anche oggi abbiamo una storiella che mi serve per giungere ad una conclusione.
Un Segretario improvvisamente fu investito di una nuova funzione, quella di Responsabile di prevenzione della corruzione. All'attribuzione della funzione corrispondeva una pesante forma di responsabilità (almeno disciplinare) nel caso in cui si fossero verificati all'interno dell'ente reati di corruzione. Il Segretario subito si mise a lavoro e preparò, inventandoselo da zero (il piano nazionale arrivò soltanto l'anno dopo), una bozza di piano comunale di prevenzione della corruzione. Lo consegnò ai responsabili comunali dei vari settori per avere osservazioni ed eventuali elementi aggiuntivi. La reazione fu stupefacente: tutti i responsabili di Settore si sentirono in dovere di dare il massimo. Giunsero così proposte di miglioramento del piano; non passava giorno che il Segretario non riceveva osservazioni acute e pertinenti. Grazie al contributo dei Responsabili il piano di prevenzione della corruzione fu completato e, come la legge prevede, presentato all'attenzione delle associazioni del territorio e della cittadinanza. Il giorno della presentazione del piano, che doveva svolgersi all'interno della sala consiliare, l'eccezionale presenza di pubblico, costrinse l'Amministrazione a cambiare sede: tutti al teatro comunale che contiene circa 1.000 persone. Alcune rimasero fuori, ma la soluzione logistica aiutò molto la riuscita dell'iniziativa. Dopo la presentazione, alla cittadinanza furono concessi 15 giorni per eventuali osservazioni al piano. Ho ancora negli occhi quanto accadde in comune il giorno della scadenza di quel termine. Una fila lunghissima al protocollo fu affrontata dai cittadini con pazienza ed il sorriso sulle labbra. Tutti erano consapevoli dell'importanza del loro contributo. Elaborate le osservazioni, tutte di ottima fattura, il piano fu poi portato all'esame della Giunta Comunale per l'approvazione. Anche quello fu un passaggio storico. Dopo una puntuale e dettagliata esposizione da parte del Sindaco tutti gli assessori presero la parola: una cosa mai vista. Ognuno di loro aveva una relazione scritta con tanto di proposte emendative! La Giunta si aggiornò per ben 3 volte, consapevole del valore storico dell'atto che stava per approvare. I giornali e le televisioni locali non parlavano d'altro, sottolineando in ogni occasione il ruolo determinante svolto dal Segretario per la predisposizione del piano. Alla fine il piano fu approvato. Per giorni non si parlò se non di questo straordinario evento per la comunità. 
Non è finita qui. 
Il piano prevedeva anche una giornata della trasparenza. Questa volta il Sindaco capì subito la portata storica dell'evento e propose di svolgere l'iniziativa presso lo stadio comunale (circa 7.000 posti). Quel giorno fu il più bello nella carriera del Segretario, che apprezzò appieno le enormi soddisfazioni che quel lavoro era in grado di fornire. Stadio tutto esaurito! Qualcuno purtroppo rimase fuori, ma la partecipazione fu straordinariamente commovente. Da quel giorno in comune nessuno chiamava più il Segretario con questo nome, ma con quello più importante di Responsabile di prevenzione della corruzione. La mattina appena arrivava in comune, passando per la piazza che conduce al comune, i vecchietti del posto facevano a gara per salutarlo. "Buongiorno signor Responsabile della Prevenzione della corruzione". Si abituò subito al fatto che nessuno ormai lo chiamava più Segretario. La storia era bellissima fin quando il Responsabile della Prevenzione della corruzione decise di restituire il Decreto di nomina. Tutti i cittadini scesero in piazza sotto choc. C'erano donne, bambini ed anziani che piangevano increduli! Stava per finire il sogno che fino ad allora avevano vissuto ad occhi aperti. Il Sindaco, con un gesto eclatante presentò le proprie dimissioni affermando: "Senza Responsabile della Prevenzione della corruzione non saprei proprio come gestire un comune, come fornire servizi ai cittadini: meglio le dimissioni!". Quella comunità da quel momento in poi entrò nel caos più totale e ci vollero anni prima che il Comune riuscì a "resuscitare".
Per molti di voi che hanno vissuto questa esperienza è facile comprendere le parole di Claudio Rossi (sinceramente poco eleganti e poco rispettose; non ci vengo più a cena con te). Per me che purtroppo non l'ho vissuta è più facile comprendere le parole di Daniela Urtesi.
Quanto a quello che devo scrivere sul blog e come, decido io. Questo blog ha una storia, breve, che testimonia poche cose:
  • il blog lo curo io e tenerlo gratuitamente aggiornato con certi contenuti richiede sacrificio e dedizione, che dovrebbero indurre al rispetto (sempre richiesto da alcuni personaggi e mai concesso);
  • se devo dire una cosa la dico;
  • se qualcuno deve dire una cosa la dice;
  • se qualcuno interviene in modo irriguardoso cancello il commento;
  • se un collega mi chiede di pubblicare qualcosa decido se pubblicarla o meno; se non la pubblico spiego il perché ("mezzucci" non ne ho mai usati perchè non mi appartengono: parlo sempre in faccia mi risulta più semplice).

Inoltre, il blog è nato da Segretari della regione Lazio appartenenti all'Unione e non lo abbiamo mai nascosto (è scritto all'inizio di ogni pagina). Io sono il Segretario Regionale dell'Unione del Lazio. Le cose pubblicate sul blog chiunque può decidere di leggerle o meno. Basta non collegarsi. Se ti dà fastidio quello che c'è scritto non leggerlo (allo stadio si direbbe CAMBIA CANALE); faccio anch'io così e ti assicuro che evito tantissimi fastidi.

lunedì 4 maggio 2015

Il testo ufficiale del DDL 1577/A di riorganizzazione della PA approvato dal Senato

Come scritto in un precedente post, con 144 voti favorevoli e un'astensione, l'Assemblea ha approvato - nella seduta antimeridiana di giovedì 30 aprile - il ddl n. 1577/A, recante deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. Il testo passa alla Camera dei deputati.
Qui il testo definitivo del DDL approvato dal Senato, completo di tutti gli emendamenti approvati dall'Aula.
Espunta dalla norma definitiva la possibilità per i comuni capoluogo di provincia e per i comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti di reclutare il dirigente apicale anche al di fuori del ruolo unico, purché in possesso di adeguati requisiti culturali e professionali, prevista nel testo approvato dalla Commissione Affari Costituzionali.

Attacco al cuore della Repubblica: un commento del collega Nunzio Fornaro

A commento del post L'abolizione dei Segretari comunali: un attacco al cuore della Repubblica il collega Nunzio Fornaro ha inserito le seguenti interessanti osservazioni, che riporto, assieme ad una mia breve replica.
Caro Collega Scarsella, vorrei in premessa elogiare la tua capacità espositiva e la lucidità con cui manifesti le argomentazioni che, è il caso di dire, stanno “a cuore” alla categoria e ho molto apprezzato il tuo intervento all’Assemblea Nazionale (a mio avviso tra i più acuti). 

Mi piacerebbe condividere con te e con gli altri Colleghi che seguono l’utilissimo blog alcune considerazioni relative al tuo commento del domenica 3 maggio 2015 “L'abolizione dei Segretari comunali: un attacco al cuore della Repubblica”.
A scanso di equivoci, dichiaro sin da subito di essere perfettamente d’accordo sulla necessità, come da te sostenuto, che la riforma preveda la creazione di una sezione speciale o un profilo professionale di Segretario/dirigente apicale, che qualifichi chi può svolgere tale funzione sulla base di un percorso formativo e di carriera già posseduto o da acquisire in futuro.
Tuttavia, come abbiamo potuto verificare in questo anno di passione, i nostri desiderata molto spesso non corrispondono con le decisioni parlamentari adottate, per cui siamo costretti a ragionare anche su diversi scenari.
Nella metafora tu sostieni, con riferimento alla prospettiva che ci attenderebbe se sul DDL nulla dovesse cambiare alla Camera, che dopo il triennio-ponte qualsiasi “medico”, anche generico, potrebbe essere chiamato a fare il “cardiologo”, cioè qualsiasi Dirigente pubblico (o della Repubblica), potrebbe essere chiamato a svolgere i compiti di Dirigente Apicale in un Ente Locale…Da un punto di vista teorico, nulla quaestio…
Tuttavia, consentimi di osservare un tuo arretramento pessimistico rispetto a quanto sostenuto nell’intervento in Assemblea ( e che mi vedeva d’accordo, in quanto corrispondente esattamente al mio pensiero), laddove, se non sbaglio affermavi, in sostanza, che anche dopo i 3 anni, i Sindaci non potevano che individuare ex Segretari per la Direzione Apicale, sulla base di quanto previsto dall’art. 9 lett f).
Quindi, sezione speciale o meno, se un Comune deve individuare un Dirigente Apicale, chi dovrebbe possedere i requisiti necessari se non chi in precedenza ha svolto incarichi simili?
Tornando alla metafora, possiamo immaginare un Ospedale Pubblico che deve garantire il servizio Cardiologia e che nell’Avviso non preveda che per tale incarico sia obbligatorio essere cardiologi, ma medici, anche generici; ma che, tuttavia, sia obbligato a selezionare una rosa di medici che abbiano diretto in passato un reparto di cardiologia, che abbiano frequentato dei corsi di specializzazione in cardiologia etc.
E’ possibile immaginare un provvedimento selettivo che, pur in presenza di candidature da parte di cardiologi, possa contemplare, ad es. un pediatra, un ginecologo, un anestesista, etc senza che lo stesso sia viziato e quindi impugnabilissimo dal cardiologo?
Insomma, pur ribadendo che sarà doveroso continuare a battersi fino alla fine per la creazione di una sezione speciale o un profilo professionale di Segretario/dirigente apicale, come previsto per i Dirigenti dello Stato,(“previsione, nell'ambito del ruolo, di sezioni per le professionalità speciali”, art. 9 comma 1 lett b) n.1), penso che, ove la norma dovesse rimanere così com’è e i Decreti attuativi non dovessero dettagliare i requisiti per gli incarichi, il Giudice Amministrativo potrà sempre essere chiamato ad intervenire sui singoli casi per delineare la portata applicativa della stessa, evitando il profilo di Dirigente Apicale sia ricoperto da soggetti non idonei. E, come sappiamo, una volta formatasi una giurisprudenza in materia, la stessa Commissione non potrà che uniformarsi…
Spero di non essere troppo ottimista in proposito….
Nunzio Fornaro 
____________________
La mia breve replica:
Caro Nunzio,
Ti ringrazio per le condivisibili osservazioni. Il mio, però, non è un "arretramento pessimistico" (che per carattere non mi appartiene), ma se l'obiettivo è quello che condividiamo, in questa fase dobbiamo cercare di rendere chiaro questo: solo i Segretari e pochissimi altri potranno essere dirigenti apicali.
Non mi fido delle interpretazioni della giurisprudenza, che lascerei come extrema ratio. Siamo ancora nella fase per cui queste cose dobbiamo cercare di farle inserire nella norma. Sarebbe un elemento che riempirebbe un pò di più il nostro bicchiere.
Proviamoci.

Il testo dell'art. 9 del DDL 1577/2014 sulla dirigenza pubblica con le modifiche dell'Aula

Ricordiamo che Il Senato ha approvato il DDL 1577/A di riorganizzazione della PA in data 30 aprile 2015. Il testo ora passa all'esame della Camera dei Deputati.
Segnaliamo ora che è stato pubblicato sul sito eticaPA il testo – ricostruito e non avente carattere di ufficialità – dell’articolo 9 del DDL 1577/2014 sul regime della “dirigenza pubblica” approvato definitivamente dal Senato ieri 30 aprile 2015. 


Una dirigenza a rischio?

Pubblicato sul sito del Saperi Pa un editoriale Presidente del Forum p.a., Carlo Mochi Sismondi, dal titolo  Una dirigenza a rischio? di commento alle norme contenute nel DDL 1577/A.
Questo l'inizio dell'editoriale.
La prima impressione che ho avuto leggendo l’art. 9 del disegno di legge “Madia” che riforma la dirigenza e, insieme, le reazioni dei sindacati e delle associazioni dei dirigenti è stata che è necessaria una robusta iniezione di fiducia. La fiducia è l’ingrediente che infatti mi pare più scarso: il disegno di legge delega fa intravedere in filigrana una scarsa fiducia della politica verso l’amministrazione, come se fosse composta tutta da conservatori, frenatori, burocrati, pietre d’inciampo di ogni riforma e zavorra del paese; specularmente la reazione dei dirigenti alla riforma, o per lo meno dei loro sindacati ed associazioni, è improntata in generale ad una scarsissima fiducia nella politica, come se fosse fatta tutta di pirati che vogliono imporre solo yes man, veline o portaborse. In questa reciproca sfiducia nasce e cresce poi la sfiducia dei dipendenti verso i loro dirigenti e la loro organizzazione e quella, assai più grave, dei cittadini verso entrambe, politica ed amministrazione, con il conseguente distacco sempre maggiore dalle istituzioni democratiche. Ma per rispristinare le condizioni della fiducia è necessario poter contare su una politica che sia all’altezza del compito in tutti i suoi livelli, dai ministri agli assessori delle piccole città e di dirigenti che credano veramente che il loro posto ed il loro stipendio debba dipendere dai risultati percepibili dai cittadini. In una parola da come va l’azienda Italia.
Si ricorda che Carlo Mochi Sismondi aveva auspicato in precedenza che non vi fossero "improvvide corse sul tema delicato dell'abolizione dei Segretari comunali".

Iniziativa di protesta mediante restituzione simbolica della nomina di Responsabili anticorruzione

I colleghi Marina Inches ed Eugenio De Francesco mi hanno inviato, per la pubblicazione, uno schema di lettera predisposto dai segretari che si raccolgono intorno alle libere associazioni di categoria ed ai gruppi VIGHENZI, LASEC, Comitato Segretari Puglia e Movimento del 27 marzo.
L'iniziativa tende a rimettere, simbolicamente, la nomina di Responsabili della prevenzione della corruzione, "segnalando che una funzione di tale importanza non possa essere serenamente svolta da dipendenti pubblici oggi così gravemente delegittimati". Confidano che questo gesto simbolico spinga all'apertura di un confronto formale ed istituzionale che affronti  "tutte le questioni relative al ruolo ed alle funzioni dei Segretari comunali nell'ottica di una valorizzazione, e non certo di quella dell'abolizione, di una figura professionale da 150 anni al servizio dei cittadini per la tutela della legalità".

giovedì 30 aprile 2015

Il Senato ha approvato il DDL 1577/A di riorganizzazione della PA

Con 144 voti favorevoli e un'astensione, l'Assemblea ha approvato - nella seduta antimeridiana di giovedì 30 aprile - il ddl n. 1577/A, recante deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. Il testo passa alla Camera dei deputati.

Il provvedimento, collegato alla manovra finanziaria, è articolato in quattro capi: il capo I riguarda le semplificazioni amministrative, il capo II l'organizzazione, il capo III il personale, il capo IV la semplificazione normativa. L'articolo 1 delega il Governo ad adottare uno o più decreti per garantire la totale accessibilità on line alle informazioni e ai servizi della pubblica amministrazione. L'articolo 2 delega il Governo a riordinare la disciplina in materia di conferenza dei servizi. L'articolo 3 disciplina il silenzio assenso tra amministrazioni statali. L'articolo 4 prevede una delega per individuare i procedimenti oggetto di segnalazione certificata di inizio attività o di silenzio assenso. L'articolo 5 modifica la disciplina dell'autotutela amministrativa. L'articolo 6 delega il Governo a riordinare e semplificare le disposizioni in materia di trasparenza e anticorruzione. L'articolo 7 reca deleghe per la riorganizzazione della Presidenza del Consiglio, dei Ministeri, delle agenzie governative nazionali e degli enti pubblici non economici. L'articolo 8 delega il Governo a riordinare funzioni e finanziamento delle camere di commercio. L'articolo 9 prevede una delega in materia di dirigenza pubblica e valutazione di rendimento dei pubblici uffici. L'articolo 10 è volto a promuovere orari di lavoro flessibili. Gli articoli 11, 12, 13 e 14 recano criteri di semplificazione e deleghe in materia di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, riordino dei servizi pubblici locali di interesse economico generale. L'articolo 15 prevede una delega per sopprimere decreti ministeriali e regolamenti che abbiano ostacolato l'attuazione di norme di legge. L'articolo 16 prevede una clausola di salvaguardia per le province autonome di Trento e Bolzano. L'articolo 17 prevede che dall'attuazione delle deleghe non debbano derivare nuovi oneri per la finanza pubblica.
Nella seduta pomeridiana di ieri sono stati approvati, con emendamenti, gli articoli 9, 11, 12, 13, 15, e, senza modifiche, gli articoli 10 e 14.
Oggi, dopo l'approvazione, senza emendamenti, degli articoli 16 e 17, si sono svolte le dichiarazioni di voto finale. Hanno preso la parola i sen. Volpi (LN), Ferrara (GAL), Zeller (Aut), Loredana De Petris (SEL), Augello (NCD-UDC), Crimi (M5S), Paola Pelino (FI-PdL), Cociancich (PD).
Secondo le opposizioni la delega, amplissima e indeterminata, presenta profili di legittimità costituzionale, oltre a costituire un'occasione mancata per riorganizzare realmente, e in tempi certi, le pubbliche amministrazioni. L'accorpamento del Corpo forestale dello Stato mette a rischio competenze specifiche nella prevenzione del dissesto idrogeologico, nel contrasto degli ecoreati e delle frodi alimentari. La soppressione della figura del segretario comunale indebolisce i controlli di legalità. M5S e SEL hanno criticato la delega in bianco sui servizi pubblici locali, che non offre garanzie sulla gestione pubblica del servizio idrico; le norme su silenzio assenso e conferenza dei servizi, che indeboliscono la tutela dell'ambiente e del territorio; il mancato coinvolgimento di cittadini e associazioni nei processi decisionali, la tendenza a verticalizzare la pubblica amministrazione e a comprometterne l'imparzialità. FI-PdL e LN hanno rilevato che la delega non riduce la spesa e hanno contestato l'intervento sulle camere di commercio.
Il Ministro per la pubblica amministrazione Madia ha ringraziato le opposizioni per il contributo offerto e ha preannunciato un approfondimento alla Camera del tema dei piccoli comuni.
Vedi anche il successivo post Il testo ufficiale del DDL 1577/A di riorganizzazione della PA approvato dal Senato.

Riforma della dirigenza pubblica: alcuni articoli di stampa

Si segnalano alcuni articoli di stampa sull'approvazione da parte dell'aula del Senato, in prima lettura, dell'art. 9 del DDL 1577/A contenente anche la delega per la riforma della dirigenza pubblica.

In particolare si segnalano:

L'intervento del Ministro Madia in Senato: non saranno più i Sindaci a nominare i Segretari/Dirigenti apicali!

Dal Ministro Madia abbiamo ascoltato tutto ed il contrario di tutto sui Segretari comunali e, più in generale, sulla riforma della Dirigenza pubblica.
Non poteva, quindi il Ministro esimersi dall'intervenire ieri in Senato sulla vicenda Segretari comunali, anche se aveva deciso il Ministro di "intervenire poco" (scelta migliore sarebbe stata quella "di non intervenire"). 

Ecco le dichiarazioni, cui seguono alcuni miei interrogativi.
Signor Presidente, dopo un lungo, attento e anche fruttuoso dibattito in Commissione, in questa Assemblea, a parte la replica che c'è stata dopo la discussione generale, ho deciso di intervenire poco.
Tuttavia, credo che su questo tema - stiamo parlando di legalità - una nota di chiarezza sia necessaria, perché questo è il Governo che, quasi subito dopo il suo insediamento, con il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, ha dato all'Autorità nazionale anticorruzione dei poteri, delle possibilità che lo stesso presidente Cantone ha definito come una rivoluzione epocale.
Ha dato all'Autorità nazionale anticorruzione la possibilità di commissariare, in tutto o in parte, le imprese nel momento in cui avesse avuto delle notizie che facessero pensare che, appunto per prevenire la legalità, andassero commissariate.
Quindi, credo che da questo stesso Governo servano parole di chiarezza sul fatto che un conto è parlare della figura del segretario comunale e altro conto, invece, è parlare della funzione che attualmente svolgono i segretari comunali: funzioni di tutela della legalità, che però, eliminando la figura del segretario comunale, non stiamo eliminando, anzi. 
Vorrei rispondere al senatore Crimi. Attualmente i segretari comunali vengono direttamente nominati dal sindaco. A regime, con la riforma che stiamo proponendo, investendo su una dirigenza di ruolo autonoma e indipendente dalla politica, colui che eserciterà le funzioni di legalità non sarà più nominato direttamente dal sindaco. Quindi, credo davvero che questo emendamento, frutto di un'attenta e scrupolosa discussione in Commissione, sia un passo avanti per la legalità perché, non soltanto non elimina le funzioni di legalità, ma le attribuisce a chi non viene nominato direttamente dalla politica. 
Domande che nascono spontanee: 
  • ma il Ministro stava scherzando? 
  • i sindaci sono a conoscenza che la riforma consiste nel togliere loro la possibilità di nomina del proprio collaboratore principale, da scegliere in un Albo di soggetti qualificati, selezionati e formati per fare ciò? 
  • Chi procederà alla scelta del Segretario/Dirigente apicale da inviare in un Comune? Dalle parole del Ministro sicuramente non sarà un politico, quindi una struttura tecnica (la Commissione che gestisce il ruolo?); 
  • I sindaci hanno compreso che, se è vero quello che dice il Ministro, arriverà da una struttura statale NON POLITICA un dirigente apicale che potrebbe non essere entrato mai in un comune?
AIUTO, poveri comuni! 
Si veda anche il successivo post di chiarimento L'abolizione dei Segretari comunali: un attacco al cuore della Repubblica
Sulle dichiarazioni precedenti del Ministro in argomento è possibile leggere:

Crimi (M5S): abolizione dei Segretari... sassolino che qualcuno si vuole togliere dalla scarpa

In replica alle dichiarazioni del Ministro Madia, si riportano le dichiarazioni del Senatore Crimi, tratte dal resoconto di seduta:

Vorrei sottolineare che è vero che il sindaco sceglie il segretario comunale, ma lo sceglie da un albo specifico. Inoltre, i segretari comunali sono assunti con un concorso separato in cui il sindaco non ha alcun rilievo. Quindi, è vero che il sindaco lo sceglie, ma lo sceglie da un mucchio sul quale non ha alcun controllo: non ne ha avuto in passato e non ne avrà dopo. Quindi, è comunque costretto a scegliere i segretari comunali all'interno di quella strada. In questo modo, in particolare per i Comuni sopra i 100.000 abitanti, questo non succede. La figura apicale del segretario comunale potrà essere ricoperta praticamente da chiunque abbia i requisiti culturali e professionali che poi, ovviamente, stabilirete successivamente con decreto legislativo. Quindi, c'è una bella differenza. Ripeto: c'è una bella differenza tra la figura e la funzione.
Voi, abolendo la figura del segretario comunale, state di fatto abolendo una categoria che oggi può avere quell'indipendenza. Ribadisco il concetto: secondo noi, probabilmente è un sassolino nella scarpa che qualcuno ha cercato di togliersi ora che, da Presidente del Consiglio, ha il potere, e che non poteva farlo quando era sindaco.
Ma guarda un pò, gli stessi dubbi che mi avevano assalito quasi un anno fa (17 giugno 2014), scritti nel post Ma Matteo ce l'ha con me? Breve riflessione di un Segretario comunale.

Il testo dell'art. 9 del DDL 1577/A sulla dirigenza pubblica e gli emendamenti approvati ieri in Senato

Di seguito si riporta il testo dell'art. 9 del DDL di riorganizzazione della PA proposto dalla Commissione (AS 1577/A), con di seguito gli emendamenti approvati ieri dal Senato. Non è stato votato, perchè accolto dal Governo, per quanto interessa i Segretari comunali, anche l'ordine del giorno n. G9.377.

Le modifiche rispetto al testo della Commissione Affari Costituzionali, non riguardano l'art. 9, lett. b), n. 4), che riguarda l'abolizione del Segretario comunale (sulla differenza tra la proposta originaria del Governo e quella ora all'esame dell'Aula è possibile leggere l'articolo La riforma della dirigenza pubblica con particolare riferimento all'abolizione del segretario comunale). Respinti quindi tutti gli emendamenti riguardanti i Segretari comunali.

Di rilievo, invece, la modifica della durata degli incarichi dirigenziali, che non è più di 3 anni, ma di 4 anni, rinnovabili per altri 2.

Art. 9.
(Dirigenza pubblica)
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi in materia di dirigenza pubblica e di valutazione dei rendimenti dei pubblici uffici. I decreti legislativi sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) istituzione del sistema della dirigenza pubblica, articolato in ruoli unificati e coordinati, accomunati da requisiti omogenei di accesso e da procedure analoghe di reclutamento, basati sul principio del merito, dell'aggiornamento e della formazione continua, e caratterizzato dalla piena mobilità tra i ruoli, secondo le previsioni di cui alle lettere da b) a o); istituzione di una banca dati nella quale inserire il curriculum vitae, un profilo professionale e gli esiti delle valutazioni per ciascun dirigente dei ruoli di cui alla lettera b) e affidamento al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri della tenuta della banca dati e della gestione tecnica dei ruoli, alimentati dai dati forniti dalle amministrazioni interessate;
b) con riferimento all'inquadramento:
1) dei dirigenti dello Stato: istituzione di un ruolo unico dei dirigenti statali presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, in cui confluiscono i dirigenti di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, appartenenti ai ruoli delle amministrazioni statali, degli enti pubblici non economici nazionali, delle università statali, degli enti pubblici di ricerca, (delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura) e delle agenzie governative istituite ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; eventuale confluenza nello stesso ruolo di personale appartenente alle carriere speciali; eliminazione della distinzione in due fasce; previsione, nell'ambito del ruolo, di sezioni per le professionalità speciali; introduzione di ruoli unificati anche per la dirigenza delle autorità indipendenti, nel rispetto della loro piena autonomia; in sede di prima applicazione, confluenza nei suddetti ruoli dei dirigenti di ruolo delle stesse amministrazioni; esclusione dai suddetti ruoli unici della dirigenza scolastica, con salvezza della disciplina speciale in materia di reclutamento e inquadramento della stessa; istituzione, presso il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, di una Commissione per la dirigenza statale, operante con piena autonomia di valutazione, i cui componenti sono selezionati con modalità tali da assicurarne l'indipendenza, con scadenze differenziate, sulla base di requisiti di merito e incompatibilità con cariche politiche e sindacali; previsione delle funzioni della Commissione, ivi compresa la verifica del rispetto dei criteri di conferimento degli incarichi, nonché dell'effettiva adozione e del concreto utilizzo dei sistemi di valutazione al fine del conferimento e della revoca degli incarichi; attribuzione delle funzioni del Comitato dei garanti di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relative ai dirigenti statali, alla suddetta Commissione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
2) dei dirigenti delle regioni: istituzione, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di un ruolo unico dei dirigenti regionali; in sede di prima applicazione, confluenza nel suddetto ruolo dei dirigenti di ruolo nelle regioni, negli enti pubblici non economici regionali e nelle agenzie regionali; attribuzione della gestione del ruolo unico a una Commissione per la dirigenza regionale, sulla base dei medesimi criteri di cui al numero 1) della presente lettera; inclusione nel suddetto ruolo unico della dirigenza amministrativa, professionale e tecnica del Servizio sanitario nazionale, esclusione dallo stesso della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria del Servizio sanitario nazionale;
3) dei dirigenti degli enti locali: istituzione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, di un ruolo unico dei dirigenti degli enti locali; in sede di prima applicazione, confluenza nel suddetto ruolo dei dirigenti di ruolo negli enti locali; attribuzione della gestione del ruolo unico a una Commissione per la dirigenza locale, sulla base dei medesimi criteri di cui al numero 1) della presente lettera; mantenimento della figura del direttore generale di cui all'articolo 108 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2, comma 186, lettera d), della legge 23 dicembre 2009, n. 191;
4) dei segretari comunali e provinciali: abolizione della figura; attribuzione alla dirigenza, di cui al presente articolo, dei compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa e controllo della legalità dell'azione amministrativa; inserimento di coloro che, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo adottato in attuazione della delega di cui al presente articolo, sono iscritti all'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali di cui all'articolo 98 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nelle fasce professionali A e B, nel ruolo unico dei dirigenti degli enti locali di cui al numero 3) e soppressione del relativo albo; fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di contenimento della spesa di personale, specifica disciplina per coloro che sono iscritti nelle predette fasce professionali e sono privi di incarico alla data di entrata in vigore del decreto legislativo adottato in attuazione della delega di cui al presente articolo; specifica disciplina che contempli la confluenza nel suddetto ruolo unico dopo due anni di esercizio effettivo, anche come funzionario, di funzioni segretariali o equivalenti per coloro che sono iscritti al predetto albo, nella fascia professionale C, e per i vincitori di procedure concorsuali già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge; fermo restando il rispetto della vigente normativa in materia di contenimento della spesa di personale, obbligo per gli enti locali di nominare comunque un dirigente apicale con compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa e controllo della legalità dell'azione amministrativa, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; previsione, per i comuni di minori dimensioni demografiche, dell'obbligo di gestire la funzione di direzione apicale in via associata, coerentemente con le previsioni di cui all'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni; in sede di prima applicazione e per un periodo non superiore a tre anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo adottato in attuazione della delega di cui al presente articolo, obbligo per i comuni di conferire l'incarico di direzione apicale con compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa e controllo della legalità dell'azione amministrativa ai predetti soggetti, già iscritti nel suddetto albo e confluiti nel ruolo di cui al numero 3), senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; in assenza di specifiche professionalità interne all'ente, senza oneri aggiuntivi e nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla legislazione vigente, possibilità per i comuni capoluogo di provincia e per i comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti di reclutare il dirigente apicale anche al di fuori del ruolo unico, purché in possesso di adeguati requisiti culturali e professionali;
c) con riferimento all'accesso alla dirigenza:
1) per corso-concorso: definizione di requisiti e criteri di selezione dei partecipanti al corso-concorso ispirati alle migliori pratiche utilizzate in ambito internazionale, fermo restando il possesso di un titolo di studio non inferiore alla laurea magistrale; cadenza annuale del corso-concorso per ciascuno dei tre ruoli di cui alla lettera b), numeri 1), 2) e 3), per un numero fisso di posti, definito in relazione al fabbisogno minimo annuale del sistema amministrativo; esclusione di graduatorie di idonei nel concorso di accesso al corso-concorso; immissione in servizio dei vincitori del corso-concorso come funzionari, con obblighi di formazione, per i primi quattro anni, con possibile riduzione del suddetto periodo in relazione all'esperienza lavorativa nel settore pubblico o a esperienze all'estero; successiva immissione nel ruolo unico della dirigenza previo superamento di un esame; possibilità di reclutare, con il suddetto corso-concorso, anche dirigenti di carriere speciali e delle autorità indipendenti; possibilità degli organi costituzionali di reclutare il proprio personale con il suddetto concorso; previsione di sezioni speciali del corso-concorso per dirigenti tecnici;
2) per concorso: definizione di requisiti e criteri di selezione ispirati alle migliori pratiche utilizzate in ambito internazionale, fermo restando il possesso di un titolo di studio non inferiore alla laurea magistrale; cadenza annuale del concorso unico per ciascuno dei tre ruoli di cui alla lettera b), per un numero di posti variabile, per i posti disponibili nella dotazione organica e non coperti dal corso-concorso di cui al numero 1) della presente lettera; esclusione di graduatorie di idonei; possibilità di reclutare, con il suddetto concorso, anche dirigenti di carriere speciali e delle autorità indipendenti; possibilità degli organi costituzionali di reclutare il proprio personale con il suddetto concorso; formazione della graduatoria finale alla fine del ciclo di formazione iniziale; assunzione a tempo determinato e successiva assunzione a tempo indeterminato previo esame di conferma, dopo il primo triennio di servizio, da parte di un organismo indipendente, con possibile riduzione della durata in relazione all'esperienza lavorativa nel settore pubblico o a esperienze all'estero; risoluzione del rapporto di lavoro, con eventuale inquadramento nella qualifica di funzionario, in caso di mancato superamento dell'esame di conferma;
3) con riferimento al sistema di formazione dei pubblici dipendenti: revisione dell'ordinamento, della missione e dell'assetto organizzativo della Scuola nazionale dell'amministrazione con eventuale trasformazione della natura giuridica, con il coinvolgimento di istituzioni nazionali ed internazionali di riconosciuto prestigio, in coerenza con la disciplina dell'inquadramento e del reclutamento di cui alle lettere a) e b), in modo da assicurare l'omogeneità della qualità e dei contenuti formativi dei dirigenti dei diversi ruoli di cui alla lettera b), senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; possibilità di avvalersi, per le attività di reclutamento e di formazione, delle migliori istituzioni di formazione, selezionate con procedure trasparenti, nel rispetto delle regole e di indirizzi generali e uniformi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
d) con riferimento alla formazione permanente dei dirigenti: definizione di obblighi formativi annuali e delle modalità del relativo adempimento; coinvolgimento dei dirigenti di ruolo nella formazione dei futuri dirigenti, loro obbligo di prestare gratuitamente la propria opera intellettuale per le suddette scuole o per l'ente interessato;
e) con riferimento alla mobilità della dirigenza: semplificazione e ampliamento delle ipotesi di mobilità tra amministrazioni pubbliche nonché tra le amministrazioni pubbliche e il settore privato;
f) con riferimento al conferimento degli incarichi dirigenziali: possibilità di conferire gli incarichi ai dirigenti appartenenti a ciascuno dei tre ruoli di cui alla lettera b); definizione, per ciascun incarico dirigenziale, dei requisiti necessari in termini di competenze ed esperienze professionali, tenendo conto della complessità, delle responsabilità organizzative e delle risorse umane e strumentali; conferimento degli incarichi a dirigenti di ruolo mediante procedura con avviso pubblico, sulla base di requisiti e criteri definiti dall'amministrazione in base ai criteri generali definiti dalle Commissioni di cui alla lettera b); rilevanza delle attitudini e delle competenze del singolo dirigente, dei precedenti incarichi e della relativa valutazione, delle specifiche competenze organizzative possedute, nonché delle esperienze di direzione eventualmente maturate all'estero, presso il settore privato o presso altre amministrazioni pubbliche, purché attinenti all'incarico da conferire; preselezione di un numero predeterminato di candidati in possesso dei requisiti richiesti, sulla base dei suddetti requisiti e criteri, per gli incarichi relativi ad uffici di vertice e per gli incarichi corrispondenti ad uffici di livello dirigenziale generale, da parte delle Commissioni di cui alla lettera b), e successiva scelta da parte del soggetto nominante; valutazione di congruità successiva, per gli altri incarichi dirigenziali, da parte della stessa Commissione; assegnazione degli incarichi con criteri che privilegino la maturazione di esperienze in amministrazioni differenti; parere obbligatorio e non vincolante delle Commissioni di cui alla lettera b) sulla decadenza degli incarichi in caso di riorganizzazione dell'amministrazione da rendere entro un termine certo, decorso il quale il parere si intende acquisito; per quanto riguarda gli incarichi dirigenziali non assegnati attraverso i concorsi e le procedure di cui alla lettera c) del presente comma, si procede attraverso procedure selettive e comparative, fermi restando i limiti previsti dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
g) con riferimento alla durata degli incarichi dirigenziali: durata degli incarichi di tre anni, rinnovabili previa partecipazione alla procedura di avviso pubblico; facoltà di rinnovo degli incarichi senza procedura selettiva per una sola volta; definizione di presupposti oggettivi per la revoca, anche in relazione al mancato raggiungimento degli obiettivi, e della relativa procedura; equilibrio di genere nel conferimento degli incarichi; possibilità di proroga dell'incarico dirigenziale in essere, per il periodo necessario al completamento delle procedure per il conferimento del nuovo incarico;
h) con riferimento ai dirigenti privi di incarico: erogazione del trattamento economico fondamentale e della parte fissa della retribuzione, maturata prima della data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al presente comma, ai dirigenti privi di incarico e loro collocamento in disponibilità; disciplina della decadenza dal ruolo unico a seguito di un determinato periodo di collocamento in disponibilità; loro diritto all'aspettativa senza assegni per assumere incarichi in altre amministrazioni ovvero nelle società partecipate dalle amministrazioni pubbliche, o per svolgere attività lavorativa nel settore privato, con sospensione del periodo di disponibilità; possibile destinazione allo svolgimento di attività di supporto presso le suddette amministrazioni o presso enti privi di scopo di lucro, con il consenso dell'interessato, senza conferimento di incarichi dirigenziali e senza retribuzioni aggiuntive;
i) con riferimento alla valutazione dei risultati: rilievo dei suoi esiti per il conferimento dei successivi incarichi dirigenziali; superamento degli automatismi nel percorso di carriera e costruzione dello stesso in funzione degli esiti della valutazione;
l) con riferimento alla responsabilità dei dirigenti: riordino delle disposizioni legislative relative alle ipotesi di responsabilità dirigenziale, amministrativo-contabile e disciplinare dei dirigenti e ridefinizione del rapporto tra responsabilità dirigenziale e responsabilità amministrativo-contabile, con particolare riferimento alla esclusiva imputabilità ai dirigenti della responsabilità per l'attività gestionale, con limitazione della responsabilità dirigenziale alle ipotesi di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; limitazione della responsabilità disciplinare ai comportamenti effettivamente imputabili ai dirigenti stessi;
m) con riferimento alla retribuzione: omogeneizzazione del trattamento economico fondamentale e accessorio nell'ambito di ciascun ruolo unico, e nei limiti delle risorse complessivamente destinate, ai sensi delle disposizioni legislative e contrattuali vigenti, al finanziamento del predetto trattamento economico fondamentale e accessorio; confluenza della retribuzione di posizione fissa nel trattamento economico fondamentale; definizione della retribuzione di posizione in relazione a criteri oggettivi in riferimento all'incarico; definizione dell'incidenza della retribuzione di risultato in relazione al tipo di incarico; suo collegamento, ove possibile, sia a obiettivi fissati per l'intera amministrazione, sia a obiettivi assegnati al singolo dirigente; definizione di limiti assoluti del trattamento economico complessivo stabiliti in base a criteri oggettivi correlati alla tipologia dell'incarico e di limiti percentuali relativi alle retribuzioni di posizione e di risultato rispetto al totale; possibilità di ciascun dirigente di attribuire un premio monetario annuale a non più di un decimo dei dirigenti suoi subordinati e a non più di un decimo dei suoi dipendenti, sulla base di criteri definiti nel rispetto della disciplina in materia di contrattazione collettiva e nei limiti delle disponibilità dei fondi a essa destinati; pubblicazione nel sito istituzionale dell'identità dei destinatari dei suddetti premi; definizione di criteri omogenei per la disciplina dei fondi destinati alla retribuzione accessoria delle diverse amministrazioni;
n) con riferimento alla disciplina transitoria: graduale riduzione del numero dei dirigenti ove necessario; confluenza dei dirigenti nel ruolo unico con proseguimento fino a scadenza degli incarichi conferiti e senza variazione in aumento del trattamento economico individuale; definizione dei requisiti e criteri per il conferimento degli incarichi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del relativo decreto legislativo; disciplina del conferimento degli incarichi in modo da salvaguardare l'esperienza acquisita; riequilibrio dei fondi destinati alla retribuzione accessoria delle diverse amministrazioni sulla base degli effettivi fabbisogni delle amministrazioni nazionali;
o) con riferimento al conferimento degli incarichi di direttore generale, di direttore amministrativo e di direttore sanitario delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale, definizione dei seguenti princìpi fondamentali, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione: selezione unica per titoli, previo avviso pubblico, dei direttori generali in possesso di specifici titoli formativi e professionali e di comprovata esperienza dirigenziale, effettuata da parte di una commissione nazionale composta pariteticamente da rappresentanti dello Stato e delle regioni, per l'inserimento in un elenco nazionale degli idonei istituito presso il Ministero della salute, aggiornato con cadenza biennale, da cui le regioni e le province autonome devono attingere per il conferimento dei relativi incarichi da effettuare nell'ambito di una rosa di candidati individuati e previo colloquio; sistema di verifica e di valutazione dell'attività dei direttori generali che tenga conto del raggiungimento degli obiettivi sanitari, anche in relazione alla garanzia dei livelli essenziali di assistenza e dei risultati del programma nazionale valutazione esiti dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali; decadenza dall'incarico e possibilità di reinserimento soltanto all'esito di una nuova selezione nel caso di mancato raggiungimento degli obiettivi, accertato decorsi ventiquattro mesi dalla nomina, o nel caso di gravi o comprovati motivi, o di grave disavanzo o di manifesta violazione di leggi o regolamenti o del principio di buon andamento e imparzialità; selezione per titoli e colloquio, previo avviso pubblico, dei direttori amministrativi e dei direttori sanitari in possesso di specifici titoli professionali, scientifici e di carriera, effettuata da parte di commissioni regionali composte da esperti di qualificate istituzioni scientifiche, per l'inserimento in appositi elenchi regionali degli idonei, aggiornati con cadenza biennale, da cui i direttori generali devono obbligatoriamente attingere per le relative nomine; decadenza dall'incarico nel caso di manifesta violazione di leggi o regolamenti o del principio di buon andamento e imparzialità.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Gli schemi dei decreti legislativi sono successivamente trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni.
3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e della procedura stabiliti dal presente articolo, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo medesimo.
Emendamenti approvati al testo:
9.700
Il Relatore
Approvato
Al comma 1, lettera b), punto 1), sopprimere le parole: «delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura» e al punto 2), dopo le parole: «ruolo unico», inserire le seguenti: «della dirigenza delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e».
9.321 (testo 2)
TORRISI, CASINI
Approvato
Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «Camere speciali» inserire le seguenti: «ad esclusione della carriera diplomatica».
9.416 (testo 3)
LANZILLOTTA, MARAN, ICHINO, SUSTA
Al comma 1, lettera g), apportare le seguenti modifiche:
1) sostituire la parola: «tre» con la seguente: «quattro»;
2) dopo le parole: «rinnovo degli incarichi» inserire le seguenti: «per ulteriori due anni»;
9.419
LANZILLOTTA, MARAN, ICHINO, SUSTA
Approvato
Al comma 1, lettera g), dopo le parole: «per il periodo» inserire le seguenti: «strettamente».
9.701
Il Relatore
Approvato
Al comma 1, lettera i), sopprimere le parole: «superamento degli automatismi nel percorso di carriera e».
9.448 (testo 2)
GUERRA, FORNARO, GATTI, MIGLIAVACCA, PEGORER, CHITI, D'ADDA, DIRINDIN, FEDELI, GRANAIOLA, LAI, LO GIUDICE, MANASSERO, RICCHIUTI, Gianluca ROSSI, ZANONI, PUPPATO
Approvato
Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni, con eventuali modificazioni, corredate dai necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione delle medesime osservazioni ai sensi del capoverso che precede. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati».

Riforma Madia, un anno in più per il primo incarico ai dirigenti - Arriva la formula «4+2»

Incarichi dalla durata quadriennale e prorogabili di due anni «per una sola volta». È questa una delle ultime novità sulla dirigenza pubblica approvate ieri, dopo diversi restyling, dall'Aula del Senato che ha dato l'ok, con più di un ritocco, a tutti gli articoli della delega Pa tranne gli ultimi due sui quali è mancato il numero legale. Con la maggioranza che ha rischiato addirittura di andare sotto (si è salvata per un solo voto) su una modifica al capitolo dei servizi pubblici locali. A meno di sorprese dell'ultima ora la riforma Madia riceverà questa mattina il sì finale di Palazzo Madama e passerà poi all'esame della Camera per il secondo via libera.
E' questo l'inizio dell'articolo pubblicato dal quotidiano del Sole24Ore Enti Locali & PA di Davide Colombo e Marco Rogari dal titolo Riforma Madia, un anno in più per il primo incarico ai dirigenti - Arriva la formula «4+2».
L'emendamento approvato dal Senato è il n. 9.416 (testo 3)
LANZILLOTTA, MARAN, ICHINO, SUSTA
Approvato
Al comma 1, lettera g), apportare le seguenti modifiche:
1) sostituire la parola: «tre» con la seguente: «quattro»;
2) dopo le parole: «rinnovo degli incarichi» inserire le seguenti: «per ulteriori due anni»;
In argomento è possibile leggere anche il successivo post Il testo dell'art. 9 del DDL 1577/A sulla dirigenza pubblica e gli emendamenti approvati ieri in Senato.

mercoledì 29 aprile 2015

La Commissione Bilancio del Senato esprime parere sugli emendamenti all'art. 9: bocciato l'emendamento jolly

Con molta probabilità oggi l'aula del Senato esaminerà l'art. 9 del DDL 1577/A di riorganizzazione della Pubblica amministrazione, che prevede, tra l'altro, l'abolizione della figura del Segretario comunale (sulla differenza tra la proposta originaria del Governo e quella ora all'esame dell'Aula è possibile leggere l'articolo La riforma della dirigenza pubblica con particolare riferimento all'abolizione del segretario comunale)
La Commissione Bilancio del Senato ha espresso ieri parere sugli emendamenti all'art. 9 del DDL 1577/A.

In un precedente post, avevamo segnalato gli emendamenti riguardanti i Segretari comunali, evidenziando anche l'esistenza di un emendamento jolly, che però ieri ha incassato il parere contrario della Commissione Bilancio del Senato 
ai sensi dell'art. 81 della Costituzione, assieme ad altri emendamenti riguardanti i segretari comunali.
In particolare, hanno ottenuto lo stop della Commissione Bilancio i seguenti emendamenti:
  • 9.337, 9.340, 9.352, che prevedevano tra l'altro la possibilità di nomina del dirigente apicale esterno per i comuni capoluogo di provincia, le città metropolitane e le province;
  • 9.357, che prevedeva l'iscrizione di tutti i Segretari iscritti nelle fasce professionali A, B e C, in un’apposita sezione speciale del ruolo dei dirigenti dello Stato;
  • 9.353, 9.354, che prevedeva, tra l'altro, per i segretari comunali e provinciali la confluenza nel ruolo unico della dirigenza statale con il profilo di segretario generale e la creazione di una sezione speciale all'interno del ruolo unico della dirigenza statale stessa;
  • 9.361, 9.382 che prevedevano specifici percorsi selettivi e professionali, quale requisito per il conferimento dell’incarico di direzione apicale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
  • 9.362, 9.363, 9.364, 9.365, che prevedevano, tra l'altro, la sostituzione della previsione dell'obbligo con una mera facoltà di gestire la funzione di direzione apicale in via associata per i comuni di minore dimensione;
  • 9.355, emendamento jolly (per ciò che prevedeva l'emendamento si veda il precedente post Emendamenti al DDL 1577: per i Segretari comunali si propone di tutto, anche un "emendamento sogno o jolly");
  • 9.375, prevedeva la possibilità di nominare dirigenti apicali anche i segretari delle unioni di comuni e di comunità montane confluiti nel ruolo unico.
Hanno superato lo scoglio della Commissione Bilancio, che ha espresso un parere di semplice contrarietà o non ostativo, gli altri emendamenti.
Essendo prevista oggi la votazione, ripubblico di seguito il precedente post Tutti contrari all'abolizione dei Segretari comunali: ma il Governo se ne è accorto?
Per l'esito degli emendamenti proposti si veda anche il successivo post Il testo dell'art. 9 del DDL 1577/A sulla dirigenza pubblica e gli emendamenti approvati ieri in Senato.


martedì 28 aprile 2015

La riforma della dirigenza pubblica con particolare riferimento all'abolizione del segretario comunale

E’ uscito il nuovo numero di Management locale - rivista di amministrazione, finanza e controllo - la rivista scientifica dell’ASFEL (Associazione Servizi Finanziari Enti Locali).

Tra gli articoli anche un mio contributo dal titolo La riforma della dirigenza pubblica con particolare riferimento all'abolizione del segretario comunale. 
Questo l'indice del numero 4/2015 della rivista Management locale - rivista di amministrazione, finanza e controllo:
  • La riforma della dirigenza pubblica con particolare riferimento all'abolizione del segretario comunale di Amedeo Scarsella;
  • Problematiche in materia di erogazione di compensi per progetti obiettivo di Biagio Giordano;
  • L'avvocatura negli Enti Locali di Liliana Cirillo;
  • Il ripiano del disavanzo di amministrazione tecnico di Eugenio Piscino;
  • Entrate derivanti da sanzioni per violazione del codice della strada alla luce dell'armonizzazione di Marco Lo Franco;
  • Illegittimo il condono dei tributi locali per le annualità successive al 2002 di Giuseppe Debenedetto;
  • Il monitoraggio anticorruzione di Santo Fabiano;
  • I nuovi limiti costituzionali all'indebitamento degli enti locali di Daniele e Domenico Cutolo;
  • Le perdite delle partecipate nel bilancio di previsione di Claudia Giraudo.
Qui il link al numero 4/2015 della rivista Management locale - rivista di amministrazione, finanza e controllo.

Aggiornate le istruzioni del Viminale per le prossime amministrative

Nel precedente post dal titolo Segretari comunali al lavoro il 1° maggio per ricevere le candidature: le istruzioni dal Viminale per le prossime amministrative, si è data notizia della pubblicazione sul sito del Ministero dell’Interno delle istruzioni per la presentazione e l’ammissione delle candidature all'elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale, per le elezioni amministrative del prossimo 31 maggio, che vedranno l’eventuale turno di ballottaggio in programma domenica 14 giugno.
Si segnala ora che le istruzioni sono state aggiornate (alla data del 21 aprile 2015).

Piccoli Comuni, oggi in «Gazzetta» l'intesa sui progetti: 30 giorni per chiedere i finanziamenti

Sarà pubblicata oggi sulla «Gazzetta Ufficiale» la convenzione stipulata dal ministero delle Infrastrutture con l'Anci che stabilisce modalità e termini di erogazione in favore dei piccoli Comuni dei finanziamenti per la realizzazione di una serie di opere pubbliche, come previsto dal decreto 133/2014.

Al finanziamento possono accedere:
• i Comuni che, in base al censimento del 2011, avevano una popolazione inferiore ai 5mila abitanti; 
• le Unioni di Comuni composte esclusivamente da enti con meno di 5mila abitanti; 
• i Comuni risultanti da fusioni tra enti con meno di 5mila abitanti ciascuno. 
Ne sono esclusi, tuttavia, a prescindere dalla dimensione, i Comuni non in regola con i vincoli di finanza pubblica e quelli già ammessi ad analoghe forme di finanziamento previste dall'articolo 18, comma 9 del Dl 69/2013.
La notizia è contenuta nell'articolo di Paola Cosmai pubblicato dal quotidiano del Sole24Ore Enti Locali & PA dal titolo Piccoli Comuni, oggi in «Gazzetta» l'intesa sui progetti: 30 giorni per chiedere i finanziamenti.
Sullo stesso sito è possibile scaricare la seguente documentazione:

La prevalenza del voto del presidente in un collegio con due soli componenti in carica: un difficile contemperamento con i principi della collegialità

Pubblicato sulla rivista on line Federalismi.it un articolo di Gabriele Pepe dal titolo La prevalenza del voto del presidente in un collegio con due soli componenti in carica: un difficile contemperamento con i principi della collegialità.
L'articolo, di commento alla decisione del TAR Lazio, sez. II, 10 novembre 2014, n. 11225 assume particolare interesse per le questioni che vengono trattate in merito a:
  • numero minimo di componenti per la corretta configurazione ed operatività di un organo collegiale;
  • ratio ed effetti della disposizione che espressamente assegna prevalenza al voto del presidente a parità di suffragi;
  • compatibilità costituzionale e comunitaria della disposizione normativa che attribuisce, a parità di suffragi, prevalenza al voto del presidente nell’ambito di una Commissione costituita da due soli componenti in carica.
Qui il link all'articolo integrale di G. Pepe La prevalenza del voto del presidente in un collegio con due soli componenti in carica: un difficile contemperamento con i principi della collegialità.

Il Tar annulla la Circolare della Funzione pubblica n. 2/2014 in materia di malattia

In un precedente post dal titolo Circolare della Funzione Pubblica 2/2014 sulle assenze per visite mediche dei dipendenti pubblici: le critiche dei Sindacati avevamo dato notizia che il dipartimento della Funzione pubblica aveva emanato una circolare esplicativa circa le assenze per visite mediche dei dipendenti pubblici quali: terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici. Nello specifico, la circolare n. 2/2014 forniva un'interpretazione del comma 5 ter dell’art. 55 septies del d.lgs. n. 165/2001 (TU pubblico impiego), così come modificato dalla legge di conversione del decreto legge n. 101 del 31 agosto 2013, recante "Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni". La circolare era stata commentata sul n. 7/2014 della rivista Personale News.
Il TAR Lazio, sezione I, con la sentenza n. 5714 depositata in data 17 aprile 2015, ha accolto il ricorso di una organizzazione sindacale ed ha annullato la circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 2 del 17 febbraio 2014, che ha dettato istruzioni in merito all’applicazione dell’art. 55-septies, comma 5-ter, del d.lgs. 165/2001, a mente del quale:
Nel caso in cui l’assenza per malattia abbia luogo per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici il permesso è giustificato mediante la presentazione di attestazione, anche in ordine all’orario, rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione o trasmessa da questi ultimi mediante posta elettronica”.