No War - Palazzo Savelli sede del Comune di Rocca Priora (Roma)

No War - Palazzo Savelli sede del Comune di Rocca Priora (Roma)
No War - Palazzo Savelli sede del Comune di Rocca Priora (Roma)

giovedì 6 novembre 2014

I diritti di rogito dopo il DL. 90/2014 (conv. con L. 114/2014): il parere della Corte dei Conti Lombardia n. 275/2014

Il collega Luca Costantini ci ha trasmesso la deliberazione n. 275 del 29 ottobre 2014 della Corte dei Conti della Lombardia,  con la quale la sezione lombarda si è espressa per prima sulla corretta applicazione della nuova disciplina in tema di diritti di rogito, confermando l'interpretazione già fornita dall'Unione Nazionale Segretari Comunali e Provinciali.

In sede di conversione, l'art. 10 del DL 90/2014 che prevedeva originariamente l'abolizione dei diritti di rogito, è stato "corretto" dalla Commissione Affari Costituzionali della Camera, introducendo, in particolare, alla previsione iniziale il comma 2-bis, a norma del quale "Negli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, e comunque a tutti i segretari comunali che non hanno qualifica dirigenziale, una quota del provento annuale spettante al comune ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, per gli atti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 ella tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni, e' attribuita al segretario comunale rogante, in misura non superiore a un quinto dello stipendio in godimento". Tale norma è stata poi definitivamente approvata in sede di conversione del DL 90/2014, operata con L. 114/2014.

La Corte dei Conti della Lombardia interviene a far chiarezza (su una norma a mio modestissimo parere estremamente chiara), in merito ai Segretari comunali che hanno diritto ancora a percepire i diritti di rogito. "La norma prevede e distingue le due ipotesi legittimanti l'erogazione di una quota dei proventi. La prima, quella dei Segretari preposti a comuni privi di personale con qualifica dirigenziale, fattispecie in cui non ritiene rilevante la fascia professionale in cui è inquadrato il Segretario preposto. La seconda, quella dei Segretari che non hanno qualifica dirigenziale, in cui àncora l'attribuzione di quota dei diritti di rogito allo status professionale del segretario preposto, prescindendo dalla classe demografica del Comune di assegnazione".

Nessun commento:

Posta un commento