No War - Palazzo Savelli sede del Comune di Rocca Priora (Roma)

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giovedì 27 agosto 2015

Il Segretario Comunale può essere individuato “datore di lavoro” ai sensi del D.Lgs.vo n. 81/2008? (Corte dei Conti, Sezione Basilicata, del. n. 50/2015)

E' stato richiesto alla Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Basilicata di esprimere un parere circa la possibilità di individuare nel Segretario Comunale il “datore di lavoro”, ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs.vo n. 81/2008, nell’ambito della normativa sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, soprattutto laddove, in luogo delle figure dirigenziali mancanti, le posizioni apicali siano state assegnate a responsabili di area e di posizione organizzativa. Chiede di sapere, inoltre, se tale attribuzione di funzioni determini una maggiorazione della retribuzione di posizione.
La Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Basilicata, ha espresso il proprio parere con Deliberazione n. 50/2015/PAR, giungendo alle seguenti conclusioni:

" si ritiene di poter affermare, in via conclusiva, che l’attribuzione della qualifica di “datore di lavoro” in capo al segretario comunale presuppone la mancanza di figure dirigenziali in seno all’Ente o di funzionari che, pur non avendo la qualifica dirigenziale, siano preposti ad un ufficio avente autonomia gestionale e di spesa. In tali fattispecie, nei limiti e con le cautele che si impongono per la peculiarità della situazione, secondo le considerazioni che precedono, il segretario comunale al quale sia conferita con atto formale la titolarità effettiva del potere gestionale adeguato alle sue competenze, con attribuzione di poteri di spesa (Cass. Pen. Sez. VI, 7.10. 2004), può essere anche espressamente designato “datore di lavoro”, ai fini e con le responsabilità di cui alla D.Lgs. n 81/2008".
In argomento si veda anche il precedente post Gli incarichi dirigenziali al Segretario comunale.

Nota di approfondimento della Fondazione Logos Pa sul DL. 78/2015 a seguito della modifiche apportate dalla L. 125/2015 di conversione

Nella seduta del 4 agosto, la Camera con 364 voti favorevoli e 185 contrari ha votato la questione di fiducia posta dal Governo sull'approvazione, senza emendamenti ed articoli aggiuntivi, dell'articolo unico del disegno di legge, già approvato dal Senato, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali, nel testo della Commissione, identico a quello approvato dal Senato. Nella stessa giornata, la Camera ha approvato in via definitiva il disegno di legge.

Al fine di una maggiore comprensione del provvedimento la Fondazione Logos PA ha elaborato una nota di approfondimento sul dl appena convertito, in particolare focalizzando l'attenzione sulle norme di interesse per gli Enti Locali.
Qui il link alla Nota di approfondimento, a cura della Fondazione Logos PA.
Sul DL 78/2015 e sulla legge di conversione si vedano su questo blog i post:

Convertito il DL enti locali. Un minitagliando alla legge Delrio divenuto un omnibus

Pubblicato in data 5 agosto 2015, sul quotidiano Italia Oggi, un articolo di Matteo Barbero dal titolo Convertito il dl enti locali. Un minitagliando alla legge Delrio divenuto un omnibus.
Nell'articolo si evidenziano le sanzioni a cui andranno incontro le Regioni che non provvederanno entro il 31 ottobre a riallocare le funzioni a seguito della Legge Delrio (L. 56/2014). 
"La novità principale è l’introduzione di un meccanismo di tipo sostanzialmente sanzionatorio a carico delle regioni che continueranno a boicottare il percorso di riallocazione delle funzioni sulla carta non più di competenza degli enti di area vasta, ma che attendono di trovare un nuovo padrone. I governatori dovranno provvedere entro il prossimo 31 ottobre, se non vorranno vedersi costretti a mettere mano al portafogli per finanziare le funzioni non trasferite"
In argomento si segnala che sul sito dell'UPI è disponibile una pagina con i link alle leggi approvate nelle Regioni a statuto ordinario e nelle Regioni a statuto speciale.
Qui il link alla sezione del blog sulla Legge Delrio (con 126 documenti correlati).
Sul DL 78/2015 e sulla Legge di conversione 125/2015 si veda il precedente post Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la L. n. 125/2015 di conversione del DL 78/2015

martedì 25 agosto 2015

L'Unione chiede un incontro urgente al Ministro dell'Interno ai fini della corretta applicazione degli istituti vigenti

In data 5 agosto è stata inviata al Ministero dell'Interno una nota, a firma della Segreteria Nazionale dell'Unione Nazionale Segretari Comunali e Provinciali,  avente ad oggetto "Problematiche della categoria non risolte – Richiamo alla corretta applicazione degli istituti vigenti – Richiesta di incontro urgente".
Questo il contenuto della nota:
La scrivente O.S. ha avuto già modo di evidenziare con proprie comunicazioni (27.07.2015) la propria contrarietà alle recenti Circolari emanate da Codesto Spett.le Ministero in materie che incidono direttamente sulla sfera economica e giuridica dei Segretari. Inoltre, restano aperte, anche a prescindere da ogni responsabilità di Codesto Ministero, questioni di estrema delicatezza, quale quella concernente la corresponsione dei diritti di segreteria. Infine, con nota del 19 giugno scorso, le quattro OO.SS. rappresentative (UNSCP, CGIL, CISL e UIL) ebbero modo di inoltrare una apposita istanza con riferimento ai corsisti COA 5.
In conseguenza di quanto sinteticamente esposto, con la presente, si chiede a Codesto Spett.le Ministero un incontro urgente per la trattazione di una serie di questioni rimaste irrisolte e che si riassumono più analiticamente come di seguito: 
1) Per quanto concerne l’istituto del convenzionamento, l’Unione ribadisce che l’unico criterio da ritenersi valido ai fini della classificazione delle sedi è costituito dalla somma complessiva degli abitanti dei comuni aderenti ed è sulla base di tale criterio che va calcolata la relativa retribuzione nel rispetto della normativa contrattuale vigente; 
2) Con riguardo al trattamento economico spettante ai segretari neo iscritti in fascia B, si sottolinea che ogni indebita riduzione dello stipendio tabellare nella misura piena costituisce un comportamento assolutamente illegittimo; 
3) Con riferimento alla spettanza dei diritti di segreteria, l’art. 10, c. 2/bis, del DL n. 90/2014 affronterà i vari contenziosi che si stanno attivando innanzi ai giudici del lavoro in ogni parte d’Italia e che mirano a contestare la norma nel suo complesso e dunque nella sua parte applicativa che inerisce gli enti con la dirigenza nell’organigramma; per ciò che attiene, invece, i comuni privi di dirigenza, l’interpretazione letterale e quella teleologica non lasciano scoperta alcuna zona d’ombra, come invece la Corte dei Conti ha ritenuto di voler supporre con un parere rilasciato alcune settimane fa. Ciò implica, però, che Codesto Spett.le Ministero, essendo nella piena conoscenza della materia ed avendone la responsabilità relativa nella sua veste di datore di lavoro, intervenga con una circolare che chiarisca, una volta per tutte, le suddette circostanze; 
4) Infine, per quanto riguarda i COA 5, desta preoccupazione la calendarizzazione della conclusione del corso che potrebbe allungare i tempi per l’iscrizione all’albo, come già evidenziato in precedenza. E’ di tutta evidenza come, anche ai fini di quanto prevede la legge delega, occorra una rapida conclusione del corso e la possibilità di iscrivere all’albo tutti coloro che supereranno l’esame finale di idoneità, anche con l’obiettivo di procedere ad un virtuoso ringiovanimento della dirigenza pubblica. 
Si chiede, con forza, un incontro urgente su tutti i temi sopra indicati anche perché riteniamo che il datore di lavoro non possa, con suoi comportamenti conclusivi, produrre situazioni di difficile gestione e poi evitare ogni tipo di confronto.
Per approfondimenti è possibile vedere i precedenti post di seguito segnalati in base all'argomento in cui si suddivide la nota.
Con riferimento alle Convenzioni:

Con riferimento ai diritti di rogito:

I tempi di attuazione della Riforma PA: le novità su silenzio-assenso e autotutela

Su sito della Fondazione Logos PA si segnala un utile articolo pubblicato dal Sole 24 ore, il 24 agosto 2015, in merito ai tempi di attuazione della legge di riforma della Pubblica Amministrazione, approvata in via definitiva con legge del 7 agosto 2015, n. 124, recante "Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche", pubblicata in Gazzetta Ufficiale lo scorso 13 agosto. A tale proposito, è stato fatto presente che le norme di riforma di legge che entreranno in vigore a partire dal 28 agosto 2015 saranno esclusivamente quelle concernenti il silenzio-assenso tra amministrazioni pubbliche e tra amministrazioni pubbliche e gestori di beni o servizi pubblici, l'autotutela amministrativa ed il ripristino della possibilità per le pubbliche amministrazioni di assegnare incarichi o consulenze a pensionati pubblici o privati, precedentemente abrogata dal Dl 95/2012, anche se solamente a titolo gratuito. Le altre previsioni, invece, troveranno attuazione progressivamente ed in più fasi, le quali si concluderanno definitivamente a febbraio 2017 con l'ultima delega relativa al riordino del pubblico impiego. In particolare, sono state evidenziate le sostanziali novità a proposito del silenzio-assenso, ossia un istituto introdotto dalla legge n. 241/90 sulla trasparenza amministrativa e più volte modificato, il quale prevede che la mancata risposta da parte di una pubblica amministrazione a un'altra amministrazione pubblica oltre il termine stabilito da una norma o da un regolamento, venga equiparata dalla legge all'accoglimento della domanda e dunque a un provvedimento tacito di assenso. La legge di riforma, su tale punto, introduce un meccanismo che stabilisce che la risposta alla richiesta di assenso, concerto o nulla osta debba essere data entro 30 giorni, mentre se ciò non accade il parere si intende acquisito in senso positivo, mirando, in sostanza, a creare tempi certi ed eguali affinché si elimino i ritardi su atti di competenza di diverse amministrazioni. La nuova misura sull'autotutela, invece, ovvero la possibilità riconosciuta a ogni amministrazione pubblica di revocare un proprio atto se si scopre che è illegittimo, fissa nuove tempistiche rispetto al passato. Difatti, l'amministrazione non avrà più a disposizione un tempo "ragionevole" per l'annullamento, indicazione normativa che generava molta incertezza e discrezionalità, bensì una scadenza fissa di 18 mesi.

Nuova Pa al via con silenzio-assenso e autotutela, a cura di Valeria Uva, il Sole 24 ore.

Riforma PA: ora si parte

Riforma PA: ora si parte è il titolo dell'articolo di Francesco Cerisano pubblicato sul quotidiano Italia Oggi in data 14 agosto 2015.
Nell'articolo anche uno schema dei tempi per attuare la riforma.