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sabato 11 aprile 2015

Se volessimo vedere il bicchiere mezzo pieno? Riflessioni di un segretario artigiano sull'emendamento Saggese

Una categoria di lavoratori che rischia di perdere il proprio posto di lavoro tende ad essere più unita possibile. Questo avviene quasi sempre. Per il quasi dobbiamo ringraziare la categoria dei Segretari comunali, che, di fronte alla possibilità di perdere il proprio posto di lavoro, non solo si divide, ma tende addirittura a disintegrarsi.

Non sono una mente del diritto; mi considero invece un artigiano del diritto, ossia uno che dalle norme cerca, con molto sforzo, di creare qualcosa di utile (normalmente per la comunità per la quale lavoro, in questo caso per la categoria alla quale appartengo). In quanto Segretario artigiano le considerazioni che seguono possono non trovare d'accordo le intelligenze del diritto; accetto il rischio e vado avanti.
COSA PREVEDE L'ATTUALE PROPOSTA DEL GOVERNO
Il punto di partenza del ragionamento è che nella proposta di riforma della PA (AS 1577) è prevista l'abolizione della figura del Segretario comunale. All'abolizione della figura corrisponde l'abolizione del posto di lavoro. Secondo il DDL 1577 non esiste più il ruolo che attualmente svolge il Segretario all'interno dell'ente, se non facoltativo per gli enti privi di dirigenza (art. 10, comma 1, lett. b), punto 4).
Punto n. 1: la proposta originaria del DDL cancella i segretari comunali e le loro funzioni (per dirla da artigiano, toglie proprio la sedia dove attualmente siamo seduti). Le funzioni dei Segretari saranno ridistribuite tra figure interne all'ente, salvo che l'ente stesso, se privo di dirigenti, abbia deciso facoltativamente di nominare un dirigente apicale.
L'abolizione è prevista in una proposta di legge delega, non in una piattaforma per la stipula di un contratto collettivo. Da ciò ne consegue che nessuna possibilità di recupero della situazione dei Segretari comunali può esserci con l'attuale formulazione della norma in sede di emanazione dei decreti delegati. Inoltre, non essendo un contratto collettivo, ma una legge, la volontà politica di abolire non richiede il consenso dei lavoratori interessati.
Punto n. 2: se il Governo, che ha proposto il DDL, trova il consenso parlamentare è assolutamente irrilevante la posizione delle Organizzazioni sindacali ed in generale dei lavoratori. La partita, quindi, è chiusa già al momento dell'approvazione della legge delega.
L'abolizione è contenuta in una norma, l'art. 10, che riguarda l'intera dirigenza. Tutti i dirigenti saranno inseriti in tre ruoli dirigenziali (Stato, Regioni ed Enti locali) unificati e coordinati, sistema caratterizzato dalla piena mobilità tra i ruoli (comma 1, lett. a). I Segretari comunali, privi di funzioni (!), saranno subito inseriti nel ruolo dei dirigenti degli enti locali (salvo alcune eccezioni: Fascia C e vincitori di concorso per i quali è prevista una disciplina transitoria, che condurrà allo stesso effetto).
Punto 3: i Segretari privi di funzioni dovranno "riqualificarsi" e concorrere per posti dirigenziali. La formulazione della norma garantisce la mobilità tra ruoli: la "riqualificazione" può avvenire quindi anche per incarichi dirigenziali di Stato e Regioni. L'art. 10, comma 1, lett. e), prevede infatti la "possibilità di conferire gli incarichi ai dirigenti appartenenti a ciascuno dei tre ruoli di cui alla lettera b)".
Gli incarichi dirigenziali sono attributi per 3 anni, rinnovabili previa partecipazione alla procedura di avviso pubblico; facoltà di rinnovo degli incarichi senza procedura selettiva per una sola volta (art. 10, comma 1, lett. e). Per ciascun incarico dirigenziale è previsto che siano definiti i requisiti necessari in termini di competenze ed esperienze professionali, tenendo conto della complessità, delle responsabilità organizzative e delle risorse umane e strumentali. Il conferimento degli incarichi a dirigenti di ruolo avverrà mediante procedura con avviso pubblico, sulla base di requisiti e criteri definiti dall'amministrazione e approvati dalle Commissioni chiamate a gestire i ruoli, anche sulla base dei criteri generali definiti dalle medesime Commissioni (art. 10, comma 1, lett. e).
Punto n. 4: i Segretari, quindi, dovranno competere con dirigenti che hanno sempre svolto determinate funzioni, partendo ovviamente svantaggiati.
Il DDL disciplina anche l'ipotesi in cui i soggetti iscritti al ruolo dei dirigenti rimangano privi di incarico: erogazione del trattamento economico fondamentale e della parte fissa della retribuzione, maturata prima della data di entrata in vigore dei decreti legislativi, e loro collocamento in disponibilità; disciplina della decadenza dal ruolo unico a seguito di un determinato periodo di collocamento in disponibilità; loro diritto all'aspettativa senza assegni per assumere incarichi in altre amministrazioni ovvero nelle società partecipate dalle amministrazioni pubbliche, o per svolgere attività lavorativa nel settore privato, con sospensione del periodo di disponibilità; possibile destinazione allo svolgimento di attività di supporto presso le suddette amministrazioni o presso enti privi di scopo di lucro, con il consenso dell'interessato, senza conferimento di incarichi dirigenziali e senza retribuzioni aggiuntive (art. 10, comma 1, lett. g).
Punto 5: i Segretari che non riusciranno a trovare un incarico dirigenziale rischiano, dopo un periodo di disponibilità, la decadenza dal ruolo.
Conclusioni sulla proposta contenuta nel DDL 1577: abolizione della figura, abolizione delle funzioni, confluenza nel ruolo unico, competizione con i dirigenti per ricoprire posti relativi non alle nostre esperienze e competenze (posti che non esistono più), ma posti per i quali i dirigenti possono sicuramente vantare, almeno sulla carta, maggiori competenze ed esperienze professionali. Il tutto aggravato dalla disciplina della messa in disponibilità e decadenza dal ruolo.
COSA PREVEDE L'EMENDAMENTO SAGGESE (10504/2)
L'emendamento Saggese, come riformulato, prevede l'abolizione della figura del Segretario comunale, ma "obbligo per gli enti locali di nominare comunque un dirigente apicale con compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa e controllo della legalità dell'azione amministrativa, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica".
Punto 1 emendamento: la proposta cancella i segretari comunali, ma non le loro funzioni (per dirla da artigiano, NON toglie la sedia dove attualmente siamo seduti). Le funzioni dei Segretari saranno svolte obbligatoriamente da un dirigente apicale. Il fatto che la norma faccia riferimento all'assenza di nuovi o maggiori oneri non deve preoccupare: il sistema già oggi è così (basti guardare le numerose interpretazioni in tal senso della Corte dei Conti). Per dirla da artigiano l'emendamento recupera migliaia di posti di lavoro, che guarda caso sono proprio quelli attualmente svolti dai Segretari comunali.
L'emendamento riguarda una legge delega. E' inopportuno ed impossibile pretendere che la norma fornisca tutte le garanzie di questo mondo.
Punto 2 emendamento: la norma delega così scritta lascia il campo aperto a perfezionamenti, sia in sede parlamentare che in sede di approvazione dei decreti legislativi. Non chiude assolutamente la partita, come farebbe il testo originario, ma la apre con molte opportunità di miglioramento.
Chi potrà svolgere l'incarico di dirigente apicale? L'emendamento prevede una disciplina transitoria: in sede di prima applicazione e per un periodo non superiore a tre anni dall'entrata in vigore del decreto legislativo adottato in attuazione della delega, obbligo per i Comuni di conferire l'incarico di direzione apicale agli ex Segretari.
Punto 3 emendamento: per i primi 3 anni, salvo i comuni Capoluogo di Provincia e i Comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti, obbligo di nominare il dirigente apicale tra coloro che hanno svolto la funzione di Segretario comunale (disciplina transitoria favorevole che non è prevista per nessun altro ruolo della dirigenza).
Cosa succede dopo i 3 anni? Permane l'obbligo di nominare il dirigente apicale (resta per intenderci la nostra funzione), ma chi può ricoprire questo ruolo? Oltre alla disciplina transitoria la norma non va. Svilupperà questo punto il decreto delegato. Ma l'emendamento si inserisce all'interno dell'art. 10, non è qualcosa che può essere letto al di fuori di questo. Abbiamo visto prima cosa prevede l'art. 10, comma 1, lett. e), in termini di conferimento degli incarichi dirigenziali: per ciascun incarico dirigenziale è previsto che siano definiti i requisiti necessari in termini di competenze ed esperienze professionali, tenendo conto della complessità, delle responsabilità organizzative e delle risorse umane e strumentali.
Punto n. 4 emendamento: diametralmente opposta è la situazione dei Segretari rispetto a quella indicata nel DDL 1577 testo originario (descritta nel precedente punto 5). Se lì i Segretari partono svantaggiati a competere con i dirigenti, qui è vero il contrario, i dirigenti partono (molto) svantaggiati rispetto ai Segretari. Badate bene che le funzioni del dirigente apicale non sono quelle del direttore generale; il dirigente apicale deve garantire il controllo della legalità dell'azione amministrativa, il coordinamento dell'azione amministrativa e l'attuazione dell'indirizzo politico. Non sono competenze molto presenti al di fuori di quelle del Segretario comunale. Dirò di più che la norma come scritta non preclude, ma secondo me impone, che sia creato, dai decreti legislativi, all'interno della dirigenza una divisione in base alle esperienze e competenze professionali. Una volta stabilito che ogni ente locale deve avere un dirigente apicale e che per ciascun incarico dirigenziale devono essere definiti i requisiti necessari in termini di competenze ed esperienze professionali, chi può escludere a priori che non ci sia un "profilo professionale" all'interno del ruolo della dirigenza di "Dirigente apicale"? E chi può escludere a priori che questo profilo professionale sia limitato solo ai Segretari comunali o a pochi altri soggetti in possesso di esperienza e competenza adeguati?
Il sistema di nomina e la durata degli incarichi possono portare a superare il sistema attuale di nomina da parte del Sindaco e corrispondente alla durata del mandato. I nuovi incarichi dirigenziali saranno conferiti per tre anni; il Sindaco potrà trovarsi un dirigente apicale nominato dal proprio predecessore ed in carica per altri 2 anni (o uno) e dovrà (meglio: dovrebbe) rispondere delle proprie decisioni alla Commissione per la dirigenza locale, che potrà non solo preselezione un numero predeterminato di candidati in possesso dei requisiti richiesti, per la successiva scelta da parte del soggetto nominante, ma addirittura effettuare una valutazione di congruità successiva dell'incarico conferito (art. 10, comma 1, lett. e).
Punto 5 emendamento: il sistema di nomina previsto dal DDL porta sicuramente un miglioramento in termini di indipendenza del dirigente apicale rispetto al Sindaco di turno.
Il riconoscimento dell'appartenenza alla dirigenza avrà come ovvia conseguenza l'applicazione del contratto della dirigenza stessa.
Punto 6 emendamento: il nuovo sistema può comportare una possibilità di miglioramento economico per gli attuali Segretari comunali. Anche qui occorre tener presente che il riferimento alla "normativa vigente in materia di contenimento della spesa di personale" contenuto nell'emendamento Saggese fa riferimento alla spesa complessiva dell'ente e non al tetto individuale di spesa.
CONCLUSIONI
L'emendamento Saggese, a parere dell'artigiano scrivente, rispetto alla proposta iniziale del Governo porta i benefici e le opportunità innanzi descritte, così riassumibili:
1. la proposta cancella i Segretari comunali, ma non le loro funzioni (per dirla da artigiano, NON toglie la sedia dove attualmente siamo seduti). Le funzioni dei Segretari saranno svolte obbligatoriamente da un dirigente apicale;
2. la norma delega così scritta lascia il campo aperto a perfezionamenti, sia in sede parlamentare che in sede di approvazione dei decreti legislativi. Non chiude assolutamente la partita, come farebbe il testo originario, ma la apre con molte opportunità di miglioramento;
3. per i primi 3 anni, salvo i comuni Capoluogo di Provincia e i Comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti, obbligo di nominare il dirigente apicale tra coloro che hanno svolto la funzione di Segretario comunale (disciplina transitoria favorevole che non è prevista per nessun altro ruolo della dirigenza);
4. i Segretari comunali dopo i tre anni quanto meno partono con forte vantaggio nel conferimento degli incarichi di dirigente apicale rispetto agli altri dirigenti; opportunità che sia creato, nei decreti legislativi, un "profilo professionale" all'interno del ruolo della dirigenza di "Dirigente apicale", profilo riservato, esclusivamente o prevalentemente, a coloro che hanno svolto le funzioni di Segretario comunale;
5. il sistema di nomina previsto dal DDL porta sicuramente un miglioramento in termini di indipendenza del dirigente apicale rispetto al Sindaco di turno;
6. il nuovo sistema può comportare una possibilità di miglioramento economico per gli attuali Segretari comunali.
Inoltre, il sistema garantirà la mobilità in tutti i ruoli dirigenziali (Stato, Regioni ed Enti locali).

In argomento vedi anche il successivo post Caro Claudio Ti scrivo (pensieri in risposa al collega Rossi).

1 commento:

  1. Non sono unionista ma è chiaro e lampante che la proposta saggese migliora e nettamente la nostra posizione rispetto al testo originario.
    Non vedo quali prospettive parlamentari ci siano per lo stralcio o altra proposta chiamata exit strategy.Proposte che saranno anche coerenti,saranno anche più vantaggiose ma che al momento hanno possibilità zero di essere accolte.Dobbiamo ragionare di cose concrete ,di cose fattibili,soprattutto dobbiamo ragionare in ordine al fatto che questo governo ha portato a termine provvedimenti e penso alle banche cooperative e alla responsabilità civile dei giudici scontrandosi e superando lobby ben più forti e sostenute di questa misera categoria cui apparteniamo.
    Questo schema che vedo sviluppato in questo articolo fa capire bene anche a tanti idealisti a cosa rischiamo di andare incontro se passa il testo originario.
    Ossia rimanere a terra e concorrere con dirigenti già formati su settori lavorativi a noi sconosciuti.

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