No War - Palazzo Savelli sede del Comune di Rocca Priora (Roma)

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sabato 18 gennaio 2014

Due semplici domande all'On. Roberto Caon

Qualche giorno fa abbiamo dato notizia in un precedente post della presentazione di un ordine del giorno alla Camera dei Deputati ad opera dei deputati della lega Nord Caon (primo firmatario), Invernizzi, Matteo Bragantini (odg. n. 9/1542-A/16) volto a rendere facoltativa all'interno degli enti locali la figura del Segretario comunale. L’ordine del giorno prevede “coerentemente con la strategia di liberalizzazione delle professioni, di permettere all'amministrazione di valutare secondo propri criteri discrezionali di avvalersi anche di altre categorie professionali, accrescendo, allo stesso tempo, con un bagaglio culturale differenziato, lo standard di qualità nell'ambito lavorativo delle amministrazioni locali”



A prescindere dal fatto che il Segretario comunale svolge una funzione pubblica e non una professione, l’idea “simpatica” alla base di questo ordine del giorno è quella di equiparare persone appartenenti a categorie professionali diverse a coloro che hanno vinto un pubblico concorso, di particolare complessità, ed hanno effettuato sviluppi di carriera in base a percorsi e selezioni estremamente dure. Ovviamente la scelta di questi soggetti appartenenti ad altre categorie professionali dovrebbe essere “ampiamente discrezionale”. Il tutto ovviamente in barba all’art. 97 della Costituzione, in base al quale ai pubblici uffici si accede mediante concorso pubblico e ignorando qualsiasi principio meritocratico.



La cosa più incredibile è che il proponente, On. Caon, nella seduta del 24 ottobre 2013, in un intervento nel corso dell’esame del “Disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 101 del 2013: Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni” (A.C.1682-A) ebbe testualmente ad affermare: “Signor Presidente, il nostro Paese ha bisogno di una scossa. La scossa viene data anche riconoscendo la meritocrazia. Se vogliamo rimanere al passo con gli altri Paesi, dobbiamo far sì che chi merita sia riconosciuto, e non sempre cercare di fare come abbiamo fatto con gli anni, quei passaggi che poi portano al discredito della pubblica amministrazione. Dobbiamo far sì che le persone che meritano, o le persone che affrontano determinati concorsi e poi vincono, non debbano essere accomunate a degli altri. Il passaggio che riconosce la meritocrazia è basilare per il nostro Paese” (parole tratte dal resoconto di seduta). Per i diffidenti è possibile anche vedere al seguente link l’intervento in aula.

La ricetta in quella sede per dare una scossa al nostro paese, in materia di pubblica amministrazione, è individuata dall’On. Caon in poche misure: meritocrazia, distinzione tra chi vince un concorso e gli appartenenti ad altre categorie, evitare manovre che portano discredito alla pubblica amministrazione.

Una domanda per l’On. Roberto Caon a questo punto è d’obbligo. Ci spiega la coerenza tra il suo intervento del 24.10.2013 nell'aula di Montecitorio e l’ordine del giorno presentato come primo firmatario il 21.12.2013 relativo ai Segretari comunali, perché sinceramente quest’ultimo va in direzione diametralmente opposta alle sue condivisibili affermazioni fatte in Aula appena due mesi prima. 

Altra domanda per lo stesso Onorevole: quando parla di  soggetti appartenenti a categorie professionali diverse a cosa pensa? Geometri, architetti, commercialisti, avvocati, parrucchieri, barbieri, ciclisti o quale altra professionalità ha in mente per accrescere il "bagaglio culturale differenziato" all'interno degli enti locali?

Ringrazio anticipatamente per l'attenzione e per la risposta.
Amedeo Scarsella



venerdì 17 gennaio 2014

Cons. St. sent. n. 209/2014: modifiche normative del numero dei consiglieri e quorum strutturale per la validità delle sedute

Il Consiglio di Stato, Sez. V, con sentenza n. 209 del 17 gennaio 2014, si è pronunciato in merito: 
1) alla legittimazione dei Consiglieri comunali ad impugnare una deliberazioni consiliare per mancanza del quorum strutturale; 
2) all'impatto che le modifiche normative sulla composizione dei Consigli comunali producono sul numero dei consiglieri necessari a rendere valida la seduta.

Queste le conclusioni del supremo giudice amministrativo:

1) Il vizio della mancanza del quorum strutturale per la validità della riunione del consiglio comunale incide direttamente sullo jus ad officium dei consiglieri comunali, essendo loro precluso il corretto e regolare esercizio della loro funzione. Sussiste quindi la legittimazione dei consiglieri comunali a ricorrere avverso le deliberazioni collegiali assunte in carenza del numero minimo di Consiglieri necessari a rendere valida la seduta. Un consolidato indirizzo giurisprudenziale riconosce la legittimazione dei consiglieri comunali a ricorrere avverso le deliberazioni collegiali quando esse investono direttamente la propria sfera giuridica ovvero quando siano violate norme che attengono all’iter formativo dell’atto collegiale, precludendo ai consiglieri il regolare svolgimento del proprio ufficio (C.d.S., sez. V, 21 marzo 2012, n. 1610; 2 ottobre 2012, n. 5184; 9 ottobre 2007, n. 5280).

2) L’art. 38, comma 2, del D. Lgs. n. 267 del 2000, stabilisce che il regolamento per il funzionamento del Consiglio determini il numero dei consiglieri necessari a rendere valida la seduta, fissando a tal fine soltanto un limite minimo (il regolamento deve prevedere in ogni caso la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge all’ente, senza computare il sindaco). Quando disposizioni statutarie e regolamentari determinano in modo fisso e predeterminato il numero dei consiglieri che devono essere presenti ai fini della validità della riunione consiliare in prima convocazione, senza alcun riferimento, neppure implicito, al fatto che tale numero corrisponda alla metà dei consiglieri effettivamente spettanti all’ente (al momento dell’approvazione dello statuto e del regolamento per il funzionamento del consiglio), la circostanza che il numero dei consiglieri spettanti all’ente sia stato ridotto dalla legge non incide direttamente ed automaticamente sullo statuto e sul regolamento, non incide sul numero dei consiglieri che devono essere presenti per la validità delle riunioni consiliari in prima convocazione, essendo a tal fine necessario una puntuale modifica o un adeguamento dello Statuto e del regolamento.

Dal 1 gennaio 2014 sono aumentate le imposte di registro ipotecaria e catastale: un quadro di sintesi

L’art. 26, comma 2, del d.l. n. 104/2013, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, l. 8 novembre 2013, n. 128 modificando l'art. 10 del d.lgs. n. 23 del 2011 ha disposto che “l'importo di ciascuna delle imposte di registro, ipotecaria e catastale stabilito in misura fissa di euro 168 da disposizioni vigenti anteriormente al 1° gennaio 2014 è elevato ad euro 200”. 



Ai sensi del comma 3 dello stesso art. 10, tale innalzamento ha effetto “dal 1° gennaio 2014 e, in particolare, per gli atti giudiziari pubblicati o emanati, per gli atti pubblici formati, per le donazioni fatte e per le scritture private autenticate a partire da tale data, per le scritture private non autenticate e per le denunce presentate per la registrazione dalla medesima data, nonché per le formalità di trascrizione, di iscrizione, di rinnovazione eseguite e per le domande di annotazione presentate a decorrere dalla stessa data”. 


Per gli atti che hanno data certa (atto pubblico, scrittura privata autenticata), ai fini della decorrenza della nuova misura di 200 euro, non rileva la presentazione per la registrazione, bensì la data di formazione dell’atto stesso; per gli atti che non hanno data certa rileva invece la data di presentazione per la registrazione. 

Si ricorda, inoltre, che dal primo gennaio sono in vigore le nuove imposte di registro, catastale, ipotecaria ed Iva, sui trasferimenti immobiliari (in proposito può vedersi lo Studio n. 1011-2013/T prodotto dal Consiglio Nazionale del Notariato). Le nuove imposte si applicano quando le Pubbliche Amministrazioni, acquistano a titolo oneroso beni immobili, anche se l’atto conclude una procedura espropriativa.

Il link ad una tabella di sintesi delle imposte e delle tasse che gravano sui principali contratti degli enti locali ed alla relazione del Notaio Massimo Cariello.

giovedì 16 gennaio 2014

Risparmi di spesa ed accrescimento del bagaglio culturale differenziato

In queste ore è stata diffusa la notizia della presentazione di un ordine del giorno alla Camera dei Deputati ad opera dei deputati della lega Nord Caon, Invernizzi, Matteo Bragantini (odg. n. 9/1542-A/16) volto a rendere facoltativa all'interno degli enti locali la figura del Segretario comunale. L'ordine del giorno è motivato dalla necessità di riduzione della spesa pubblica, nonché dalla necessità di accrescere il bagaglio culturale differenziato all'interno degli enti locali.

Qualche collega, pur premettendo di non voler fare polemica e senza alcuno spirito di vendetta, invita tutti a valutare, dopo aver visionato i video che seguono, se effettivamente non sia necessario accrescere il "bagaglio culturale", in qualche altro luogo, diverso dal mondo delle autonomie e dei Segretari comunali e se, in questi diversi luoghi, non sia possibile anche produrre sostanziosi risparmi di spesa. Ricorda, per completezza, questo attento collega che questi "interventi politici dotti" sono finanziati anche con le tasse pagate dai Segretari comunali.


Intervento dell'On. Eraldo Isidori (Lega Nord)




Interrogazione del Sen. Antonio Razzi


Il nuovo Statuto dell'Unione Nazionale Segretari Comunali e Provinciali

Come anticipato in un precedente post, il giorno sabato 7 dicembre 2013, presso la Sala del Consiglio Provinciale di Roma, si è svolto il Consiglio Nazionale dell'Unione Nazionale Segretari Comunali e Provinciali (U.N.S.C.P.) che ha approvato all'unanimità il nuovo Statuto dell'Unione.

Sul sito dell'Unione è ora pubblicato il nuovo testo  dello Statuto.
Ricordiamo che al Consiglio Nazionale hanno partecipato in rappresentanza dell'Unione Regionale del Lazio il Segretario Regionale Amedeo Scarsella, il Segretario Provinciale della Provincia di Roma Daniela Urtesi, il Segretario Provinciale della Provincia di Frosinone Luca Alteri e la componente dell'esecutivo regionale Elena Palumbo.

mercoledì 15 gennaio 2014

L'analisi del rischio di corruzione nel Comune di Zagarolo

La Collega Daniela Urtesi ha inviato l’analisi del rischio che ha terminato per il comune di Zagarolo, precisando di aver utilizzato come schema Excel base quello del Formez, ampliato con gli ulteriori processi per adattarlo alla realtà del Comune.

Qui i file dell'analisi del rischio e della mappatura del rischio.

martedì 14 gennaio 2014

Un'indagine sui Segretari comunali della Provincia di Udine

In un recentissimo articolo pubblicato sul Messaggero Veneto dal titolo "I costi degli enti pubblici: ecco gli stipendi dei segretari comunali", partendo dall'esame di come sono coperte nel territorio della provincia di Udine le sedi di Segreteria comunale, sono esaminati alcuni aspetti relativi al "mestiere" del Segretario comunale. 

L'articolo si conclude ricordando come in "una recente indagine svolta tra sindaci, la metà degli interpellati si ritiene soddisfatta del segretario, l’undici per cento molto soddisfatto, contro un terzo poco soddisfatto. Il dirigente è ritenuto garante della legalità e della correttezza formale dell’attività amministrativa, e provvede al controllo sull'efficienza della macchina organizzativa.
C’è, tra gli amministratori, chi avverte l’esigenza di poter reperire risorse professionali provenienti dal territorio (44%) mentre oltre il 71 per cento degli intervistati conferma l’utilità di un Albo specifico cui il sindaco può attingere nella scelta delle più qualificate competenze professionali".

Qui il link all'articolo integrale.

lunedì 13 gennaio 2014

Porcellum, depositata la sentenza di abolizione





Dopo quattro ore di camera di consiglio – preceduta comunque da lunghe consultazioni informali – i 15 giudici della Corte costituzionale hanno dato il via libera al testo delle motivazioni della sentenza con cui, lo scorso 4 dicembre, hanno azzerato il Porcellum. La sentenza – 35 – 40 pagine in tutto – è auto applicativa e questo significa che in caso in inerzia del Parlamento si andrebbe a votare con ciò che resta del porcellum mutilato del premio di maggioranza e delle liste bloccate: in altre parole, se si andasse alle urne nei prossimi giorni si voterebbe con un sistema proporzionale puro con la preferenza unica.

Qui il link alla sentenza n. 1/2014.

domenica 12 gennaio 2014

Critiche al DDL Delrio: per una riforma razionale del sistema delle autonomie locali

Sul sito di Amministrazione In Cammino, rivista elettronica di diritto pubblico, di diritto dell’economia e di scienza dell’Amministrazione a cura del Centro di ricerca delle amministrazioni pubbliche “Vittorio Bachelet”, sono pubblicati gli atti di un recente seminario SULLA RIFORMA DEL SISTEMA DELLE AUTONOMIE LOCALI.

La pagina raccoglie interessanti interventi svolti da alcuni giuspubblicisti che hanno partecipato al seminario, nonché l’appello sulla riforma delle autonomie copromosso da Gian Candido De Martin e Francesco Merloni e sottoscritto da 44 studiosi. 



Tutti gli interventi si sviluppano in modo fortemente critico, da punto di vista costituzionale ed istituzionale, delle scelte alla base del DDL Delrio.

Estremamente interessante il contributo riportato nella raccolta del Prof. Gian Candido De Martin, che raccoglie gli appunti per una sua audizione sul ddl 1542 in I Commissione della Camera dei Deputati avvenuta il 23/10/2013, nel quale, dopo aver in modo efficace evidenziato tutte le criticità del DDL Delrio, afferma nelle conclusioni con riferimento alle norme riguardanti l’associazionismo comunale “d’altro canto, si deve evidenziare che la mancata previsione di un organo esecutivo delle unioni finisce per depotenziare proprio il ruolo gestionale che dovrebbe essere svolto da queste nuove forme di organizzazione associata dei piccoli comuni. Un’ulteriore osservazione (generale) riguarda la totale gratuità degli incarichi di chi sia chiamato a far parte sia degli organi delle unioni, sia di quelli delle province e delle stesse città metropolitane: si tratta di una scelta demagogica, per nulla giustificata dalla poca importanza dei compiti assai rilevanti affidati a questi organi, per cui ne può sostanzialmente derivare un disincentivo per l’impegno amministrativo, se non un aumento dei problemi di corruzione nelle amministrazioni locali”.