No War - Palazzo Savelli sede del Comune di Rocca Priora (Roma)

No War - Palazzo Savelli sede del Comune di Rocca Priora (Roma)
No War - Palazzo Savelli sede del Comune di Rocca Priora (Roma)

giovedì 30 aprile 2015

Il Senato ha approvato il DDL 1577/A di riorganizzazione della PA

Con 144 voti favorevoli e un'astensione, l'Assemblea ha approvato - nella seduta antimeridiana di giovedì 30 aprile - il ddl n. 1577/A, recante deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. Il testo passa alla Camera dei deputati.

Il provvedimento, collegato alla manovra finanziaria, è articolato in quattro capi: il capo I riguarda le semplificazioni amministrative, il capo II l'organizzazione, il capo III il personale, il capo IV la semplificazione normativa. L'articolo 1 delega il Governo ad adottare uno o più decreti per garantire la totale accessibilità on line alle informazioni e ai servizi della pubblica amministrazione. L'articolo 2 delega il Governo a riordinare la disciplina in materia di conferenza dei servizi. L'articolo 3 disciplina il silenzio assenso tra amministrazioni statali. L'articolo 4 prevede una delega per individuare i procedimenti oggetto di segnalazione certificata di inizio attività o di silenzio assenso. L'articolo 5 modifica la disciplina dell'autotutela amministrativa. L'articolo 6 delega il Governo a riordinare e semplificare le disposizioni in materia di trasparenza e anticorruzione. L'articolo 7 reca deleghe per la riorganizzazione della Presidenza del Consiglio, dei Ministeri, delle agenzie governative nazionali e degli enti pubblici non economici. L'articolo 8 delega il Governo a riordinare funzioni e finanziamento delle camere di commercio. L'articolo 9 prevede una delega in materia di dirigenza pubblica e valutazione di rendimento dei pubblici uffici. L'articolo 10 è volto a promuovere orari di lavoro flessibili. Gli articoli 11, 12, 13 e 14 recano criteri di semplificazione e deleghe in materia di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, riordino dei servizi pubblici locali di interesse economico generale. L'articolo 15 prevede una delega per sopprimere decreti ministeriali e regolamenti che abbiano ostacolato l'attuazione di norme di legge. L'articolo 16 prevede una clausola di salvaguardia per le province autonome di Trento e Bolzano. L'articolo 17 prevede che dall'attuazione delle deleghe non debbano derivare nuovi oneri per la finanza pubblica.
Nella seduta pomeridiana di ieri sono stati approvati, con emendamenti, gli articoli 9, 11, 12, 13, 15, e, senza modifiche, gli articoli 10 e 14.
Oggi, dopo l'approvazione, senza emendamenti, degli articoli 16 e 17, si sono svolte le dichiarazioni di voto finale. Hanno preso la parola i sen. Volpi (LN), Ferrara (GAL), Zeller (Aut), Loredana De Petris (SEL), Augello (NCD-UDC), Crimi (M5S), Paola Pelino (FI-PdL), Cociancich (PD).
Secondo le opposizioni la delega, amplissima e indeterminata, presenta profili di legittimità costituzionale, oltre a costituire un'occasione mancata per riorganizzare realmente, e in tempi certi, le pubbliche amministrazioni. L'accorpamento del Corpo forestale dello Stato mette a rischio competenze specifiche nella prevenzione del dissesto idrogeologico, nel contrasto degli ecoreati e delle frodi alimentari. La soppressione della figura del segretario comunale indebolisce i controlli di legalità. M5S e SEL hanno criticato la delega in bianco sui servizi pubblici locali, che non offre garanzie sulla gestione pubblica del servizio idrico; le norme su silenzio assenso e conferenza dei servizi, che indeboliscono la tutela dell'ambiente e del territorio; il mancato coinvolgimento di cittadini e associazioni nei processi decisionali, la tendenza a verticalizzare la pubblica amministrazione e a comprometterne l'imparzialità. FI-PdL e LN hanno rilevato che la delega non riduce la spesa e hanno contestato l'intervento sulle camere di commercio.
Il Ministro per la pubblica amministrazione Madia ha ringraziato le opposizioni per il contributo offerto e ha preannunciato un approfondimento alla Camera del tema dei piccoli comuni.
Vedi anche il successivo post Il testo ufficiale del DDL 1577/A di riorganizzazione della PA approvato dal Senato.

Riforma della dirigenza pubblica: alcuni articoli di stampa

Si segnalano alcuni articoli di stampa sull'approvazione da parte dell'aula del Senato, in prima lettura, dell'art. 9 del DDL 1577/A contenente anche la delega per la riforma della dirigenza pubblica.

In particolare si segnalano:

L'intervento del Ministro Madia in Senato: non saranno più i Sindaci a nominare i Segretari/Dirigenti apicali!

Dal Ministro Madia abbiamo ascoltato tutto ed il contrario di tutto sui Segretari comunali e, più in generale, sulla riforma della Dirigenza pubblica.
Non poteva, quindi il Ministro esimersi dall'intervenire ieri in Senato sulla vicenda Segretari comunali, anche se aveva deciso il Ministro di "intervenire poco" (scelta migliore sarebbe stata quella "di non intervenire"). 

Ecco le dichiarazioni, cui seguono alcuni miei interrogativi.
Signor Presidente, dopo un lungo, attento e anche fruttuoso dibattito in Commissione, in questa Assemblea, a parte la replica che c'è stata dopo la discussione generale, ho deciso di intervenire poco.
Tuttavia, credo che su questo tema - stiamo parlando di legalità - una nota di chiarezza sia necessaria, perché questo è il Governo che, quasi subito dopo il suo insediamento, con il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, ha dato all'Autorità nazionale anticorruzione dei poteri, delle possibilità che lo stesso presidente Cantone ha definito come una rivoluzione epocale.
Ha dato all'Autorità nazionale anticorruzione la possibilità di commissariare, in tutto o in parte, le imprese nel momento in cui avesse avuto delle notizie che facessero pensare che, appunto per prevenire la legalità, andassero commissariate.
Quindi, credo che da questo stesso Governo servano parole di chiarezza sul fatto che un conto è parlare della figura del segretario comunale e altro conto, invece, è parlare della funzione che attualmente svolgono i segretari comunali: funzioni di tutela della legalità, che però, eliminando la figura del segretario comunale, non stiamo eliminando, anzi. 
Vorrei rispondere al senatore Crimi. Attualmente i segretari comunali vengono direttamente nominati dal sindaco. A regime, con la riforma che stiamo proponendo, investendo su una dirigenza di ruolo autonoma e indipendente dalla politica, colui che eserciterà le funzioni di legalità non sarà più nominato direttamente dal sindaco. Quindi, credo davvero che questo emendamento, frutto di un'attenta e scrupolosa discussione in Commissione, sia un passo avanti per la legalità perché, non soltanto non elimina le funzioni di legalità, ma le attribuisce a chi non viene nominato direttamente dalla politica. 
Domande che nascono spontanee: 
  • ma il Ministro stava scherzando? 
  • i sindaci sono a conoscenza che la riforma consiste nel togliere loro la possibilità di nomina del proprio collaboratore principale, da scegliere in un Albo di soggetti qualificati, selezionati e formati per fare ciò? 
  • Chi procederà alla scelta del Segretario/Dirigente apicale da inviare in un Comune? Dalle parole del Ministro sicuramente non sarà un politico, quindi una struttura tecnica (la Commissione che gestisce il ruolo?); 
  • I sindaci hanno compreso che, se è vero quello che dice il Ministro, arriverà da una struttura statale NON POLITICA un dirigente apicale che potrebbe non essere entrato mai in un comune?
AIUTO, poveri comuni! 
Si veda anche il successivo post di chiarimento L'abolizione dei Segretari comunali: un attacco al cuore della Repubblica
Sulle dichiarazioni precedenti del Ministro in argomento è possibile leggere:

Crimi (M5S): abolizione dei Segretari... sassolino che qualcuno si vuole togliere dalla scarpa

In replica alle dichiarazioni del Ministro Madia, si riportano le dichiarazioni del Senatore Crimi, tratte dal resoconto di seduta:

Vorrei sottolineare che è vero che il sindaco sceglie il segretario comunale, ma lo sceglie da un albo specifico. Inoltre, i segretari comunali sono assunti con un concorso separato in cui il sindaco non ha alcun rilievo. Quindi, è vero che il sindaco lo sceglie, ma lo sceglie da un mucchio sul quale non ha alcun controllo: non ne ha avuto in passato e non ne avrà dopo. Quindi, è comunque costretto a scegliere i segretari comunali all'interno di quella strada. In questo modo, in particolare per i Comuni sopra i 100.000 abitanti, questo non succede. La figura apicale del segretario comunale potrà essere ricoperta praticamente da chiunque abbia i requisiti culturali e professionali che poi, ovviamente, stabilirete successivamente con decreto legislativo. Quindi, c'è una bella differenza. Ripeto: c'è una bella differenza tra la figura e la funzione.
Voi, abolendo la figura del segretario comunale, state di fatto abolendo una categoria che oggi può avere quell'indipendenza. Ribadisco il concetto: secondo noi, probabilmente è un sassolino nella scarpa che qualcuno ha cercato di togliersi ora che, da Presidente del Consiglio, ha il potere, e che non poteva farlo quando era sindaco.
Ma guarda un pò, gli stessi dubbi che mi avevano assalito quasi un anno fa (17 giugno 2014), scritti nel post Ma Matteo ce l'ha con me? Breve riflessione di un Segretario comunale.

Il testo dell'art. 9 del DDL 1577/A sulla dirigenza pubblica e gli emendamenti approvati ieri in Senato

Di seguito si riporta il testo dell'art. 9 del DDL di riorganizzazione della PA proposto dalla Commissione (AS 1577/A), con di seguito gli emendamenti approvati ieri dal Senato. Non è stato votato, perchè accolto dal Governo, per quanto interessa i Segretari comunali, anche l'ordine del giorno n. G9.377.

Le modifiche rispetto al testo della Commissione Affari Costituzionali, non riguardano l'art. 9, lett. b), n. 4), che riguarda l'abolizione del Segretario comunale (sulla differenza tra la proposta originaria del Governo e quella ora all'esame dell'Aula è possibile leggere l'articolo La riforma della dirigenza pubblica con particolare riferimento all'abolizione del segretario comunale). Respinti quindi tutti gli emendamenti riguardanti i Segretari comunali.

Di rilievo, invece, la modifica della durata degli incarichi dirigenziali, che non è più di 3 anni, ma di 4 anni, rinnovabili per altri 2.

Art. 9.
(Dirigenza pubblica)
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi in materia di dirigenza pubblica e di valutazione dei rendimenti dei pubblici uffici. I decreti legislativi sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) istituzione del sistema della dirigenza pubblica, articolato in ruoli unificati e coordinati, accomunati da requisiti omogenei di accesso e da procedure analoghe di reclutamento, basati sul principio del merito, dell'aggiornamento e della formazione continua, e caratterizzato dalla piena mobilità tra i ruoli, secondo le previsioni di cui alle lettere da b) a o); istituzione di una banca dati nella quale inserire il curriculum vitae, un profilo professionale e gli esiti delle valutazioni per ciascun dirigente dei ruoli di cui alla lettera b) e affidamento al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri della tenuta della banca dati e della gestione tecnica dei ruoli, alimentati dai dati forniti dalle amministrazioni interessate;
b) con riferimento all'inquadramento:
1) dei dirigenti dello Stato: istituzione di un ruolo unico dei dirigenti statali presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, in cui confluiscono i dirigenti di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, appartenenti ai ruoli delle amministrazioni statali, degli enti pubblici non economici nazionali, delle università statali, degli enti pubblici di ricerca, (delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura) e delle agenzie governative istituite ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; eventuale confluenza nello stesso ruolo di personale appartenente alle carriere speciali; eliminazione della distinzione in due fasce; previsione, nell'ambito del ruolo, di sezioni per le professionalità speciali; introduzione di ruoli unificati anche per la dirigenza delle autorità indipendenti, nel rispetto della loro piena autonomia; in sede di prima applicazione, confluenza nei suddetti ruoli dei dirigenti di ruolo delle stesse amministrazioni; esclusione dai suddetti ruoli unici della dirigenza scolastica, con salvezza della disciplina speciale in materia di reclutamento e inquadramento della stessa; istituzione, presso il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, di una Commissione per la dirigenza statale, operante con piena autonomia di valutazione, i cui componenti sono selezionati con modalità tali da assicurarne l'indipendenza, con scadenze differenziate, sulla base di requisiti di merito e incompatibilità con cariche politiche e sindacali; previsione delle funzioni della Commissione, ivi compresa la verifica del rispetto dei criteri di conferimento degli incarichi, nonché dell'effettiva adozione e del concreto utilizzo dei sistemi di valutazione al fine del conferimento e della revoca degli incarichi; attribuzione delle funzioni del Comitato dei garanti di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relative ai dirigenti statali, alla suddetta Commissione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
2) dei dirigenti delle regioni: istituzione, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di un ruolo unico dei dirigenti regionali; in sede di prima applicazione, confluenza nel suddetto ruolo dei dirigenti di ruolo nelle regioni, negli enti pubblici non economici regionali e nelle agenzie regionali; attribuzione della gestione del ruolo unico a una Commissione per la dirigenza regionale, sulla base dei medesimi criteri di cui al numero 1) della presente lettera; inclusione nel suddetto ruolo unico della dirigenza amministrativa, professionale e tecnica del Servizio sanitario nazionale, esclusione dallo stesso della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria del Servizio sanitario nazionale;
3) dei dirigenti degli enti locali: istituzione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, di un ruolo unico dei dirigenti degli enti locali; in sede di prima applicazione, confluenza nel suddetto ruolo dei dirigenti di ruolo negli enti locali; attribuzione della gestione del ruolo unico a una Commissione per la dirigenza locale, sulla base dei medesimi criteri di cui al numero 1) della presente lettera; mantenimento della figura del direttore generale di cui all'articolo 108 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2, comma 186, lettera d), della legge 23 dicembre 2009, n. 191;
4) dei segretari comunali e provinciali: abolizione della figura; attribuzione alla dirigenza, di cui al presente articolo, dei compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa e controllo della legalità dell'azione amministrativa; inserimento di coloro che, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo adottato in attuazione della delega di cui al presente articolo, sono iscritti all'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali di cui all'articolo 98 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nelle fasce professionali A e B, nel ruolo unico dei dirigenti degli enti locali di cui al numero 3) e soppressione del relativo albo; fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di contenimento della spesa di personale, specifica disciplina per coloro che sono iscritti nelle predette fasce professionali e sono privi di incarico alla data di entrata in vigore del decreto legislativo adottato in attuazione della delega di cui al presente articolo; specifica disciplina che contempli la confluenza nel suddetto ruolo unico dopo due anni di esercizio effettivo, anche come funzionario, di funzioni segretariali o equivalenti per coloro che sono iscritti al predetto albo, nella fascia professionale C, e per i vincitori di procedure concorsuali già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge; fermo restando il rispetto della vigente normativa in materia di contenimento della spesa di personale, obbligo per gli enti locali di nominare comunque un dirigente apicale con compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa e controllo della legalità dell'azione amministrativa, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; previsione, per i comuni di minori dimensioni demografiche, dell'obbligo di gestire la funzione di direzione apicale in via associata, coerentemente con le previsioni di cui all'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni; in sede di prima applicazione e per un periodo non superiore a tre anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo adottato in attuazione della delega di cui al presente articolo, obbligo per i comuni di conferire l'incarico di direzione apicale con compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa e controllo della legalità dell'azione amministrativa ai predetti soggetti, già iscritti nel suddetto albo e confluiti nel ruolo di cui al numero 3), senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; in assenza di specifiche professionalità interne all'ente, senza oneri aggiuntivi e nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla legislazione vigente, possibilità per i comuni capoluogo di provincia e per i comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti di reclutare il dirigente apicale anche al di fuori del ruolo unico, purché in possesso di adeguati requisiti culturali e professionali;
c) con riferimento all'accesso alla dirigenza:
1) per corso-concorso: definizione di requisiti e criteri di selezione dei partecipanti al corso-concorso ispirati alle migliori pratiche utilizzate in ambito internazionale, fermo restando il possesso di un titolo di studio non inferiore alla laurea magistrale; cadenza annuale del corso-concorso per ciascuno dei tre ruoli di cui alla lettera b), numeri 1), 2) e 3), per un numero fisso di posti, definito in relazione al fabbisogno minimo annuale del sistema amministrativo; esclusione di graduatorie di idonei nel concorso di accesso al corso-concorso; immissione in servizio dei vincitori del corso-concorso come funzionari, con obblighi di formazione, per i primi quattro anni, con possibile riduzione del suddetto periodo in relazione all'esperienza lavorativa nel settore pubblico o a esperienze all'estero; successiva immissione nel ruolo unico della dirigenza previo superamento di un esame; possibilità di reclutare, con il suddetto corso-concorso, anche dirigenti di carriere speciali e delle autorità indipendenti; possibilità degli organi costituzionali di reclutare il proprio personale con il suddetto concorso; previsione di sezioni speciali del corso-concorso per dirigenti tecnici;
2) per concorso: definizione di requisiti e criteri di selezione ispirati alle migliori pratiche utilizzate in ambito internazionale, fermo restando il possesso di un titolo di studio non inferiore alla laurea magistrale; cadenza annuale del concorso unico per ciascuno dei tre ruoli di cui alla lettera b), per un numero di posti variabile, per i posti disponibili nella dotazione organica e non coperti dal corso-concorso di cui al numero 1) della presente lettera; esclusione di graduatorie di idonei; possibilità di reclutare, con il suddetto concorso, anche dirigenti di carriere speciali e delle autorità indipendenti; possibilità degli organi costituzionali di reclutare il proprio personale con il suddetto concorso; formazione della graduatoria finale alla fine del ciclo di formazione iniziale; assunzione a tempo determinato e successiva assunzione a tempo indeterminato previo esame di conferma, dopo il primo triennio di servizio, da parte di un organismo indipendente, con possibile riduzione della durata in relazione all'esperienza lavorativa nel settore pubblico o a esperienze all'estero; risoluzione del rapporto di lavoro, con eventuale inquadramento nella qualifica di funzionario, in caso di mancato superamento dell'esame di conferma;
3) con riferimento al sistema di formazione dei pubblici dipendenti: revisione dell'ordinamento, della missione e dell'assetto organizzativo della Scuola nazionale dell'amministrazione con eventuale trasformazione della natura giuridica, con il coinvolgimento di istituzioni nazionali ed internazionali di riconosciuto prestigio, in coerenza con la disciplina dell'inquadramento e del reclutamento di cui alle lettere a) e b), in modo da assicurare l'omogeneità della qualità e dei contenuti formativi dei dirigenti dei diversi ruoli di cui alla lettera b), senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; possibilità di avvalersi, per le attività di reclutamento e di formazione, delle migliori istituzioni di formazione, selezionate con procedure trasparenti, nel rispetto delle regole e di indirizzi generali e uniformi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
d) con riferimento alla formazione permanente dei dirigenti: definizione di obblighi formativi annuali e delle modalità del relativo adempimento; coinvolgimento dei dirigenti di ruolo nella formazione dei futuri dirigenti, loro obbligo di prestare gratuitamente la propria opera intellettuale per le suddette scuole o per l'ente interessato;
e) con riferimento alla mobilità della dirigenza: semplificazione e ampliamento delle ipotesi di mobilità tra amministrazioni pubbliche nonché tra le amministrazioni pubbliche e il settore privato;
f) con riferimento al conferimento degli incarichi dirigenziali: possibilità di conferire gli incarichi ai dirigenti appartenenti a ciascuno dei tre ruoli di cui alla lettera b); definizione, per ciascun incarico dirigenziale, dei requisiti necessari in termini di competenze ed esperienze professionali, tenendo conto della complessità, delle responsabilità organizzative e delle risorse umane e strumentali; conferimento degli incarichi a dirigenti di ruolo mediante procedura con avviso pubblico, sulla base di requisiti e criteri definiti dall'amministrazione in base ai criteri generali definiti dalle Commissioni di cui alla lettera b); rilevanza delle attitudini e delle competenze del singolo dirigente, dei precedenti incarichi e della relativa valutazione, delle specifiche competenze organizzative possedute, nonché delle esperienze di direzione eventualmente maturate all'estero, presso il settore privato o presso altre amministrazioni pubbliche, purché attinenti all'incarico da conferire; preselezione di un numero predeterminato di candidati in possesso dei requisiti richiesti, sulla base dei suddetti requisiti e criteri, per gli incarichi relativi ad uffici di vertice e per gli incarichi corrispondenti ad uffici di livello dirigenziale generale, da parte delle Commissioni di cui alla lettera b), e successiva scelta da parte del soggetto nominante; valutazione di congruità successiva, per gli altri incarichi dirigenziali, da parte della stessa Commissione; assegnazione degli incarichi con criteri che privilegino la maturazione di esperienze in amministrazioni differenti; parere obbligatorio e non vincolante delle Commissioni di cui alla lettera b) sulla decadenza degli incarichi in caso di riorganizzazione dell'amministrazione da rendere entro un termine certo, decorso il quale il parere si intende acquisito; per quanto riguarda gli incarichi dirigenziali non assegnati attraverso i concorsi e le procedure di cui alla lettera c) del presente comma, si procede attraverso procedure selettive e comparative, fermi restando i limiti previsti dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
g) con riferimento alla durata degli incarichi dirigenziali: durata degli incarichi di tre anni, rinnovabili previa partecipazione alla procedura di avviso pubblico; facoltà di rinnovo degli incarichi senza procedura selettiva per una sola volta; definizione di presupposti oggettivi per la revoca, anche in relazione al mancato raggiungimento degli obiettivi, e della relativa procedura; equilibrio di genere nel conferimento degli incarichi; possibilità di proroga dell'incarico dirigenziale in essere, per il periodo necessario al completamento delle procedure per il conferimento del nuovo incarico;
h) con riferimento ai dirigenti privi di incarico: erogazione del trattamento economico fondamentale e della parte fissa della retribuzione, maturata prima della data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al presente comma, ai dirigenti privi di incarico e loro collocamento in disponibilità; disciplina della decadenza dal ruolo unico a seguito di un determinato periodo di collocamento in disponibilità; loro diritto all'aspettativa senza assegni per assumere incarichi in altre amministrazioni ovvero nelle società partecipate dalle amministrazioni pubbliche, o per svolgere attività lavorativa nel settore privato, con sospensione del periodo di disponibilità; possibile destinazione allo svolgimento di attività di supporto presso le suddette amministrazioni o presso enti privi di scopo di lucro, con il consenso dell'interessato, senza conferimento di incarichi dirigenziali e senza retribuzioni aggiuntive;
i) con riferimento alla valutazione dei risultati: rilievo dei suoi esiti per il conferimento dei successivi incarichi dirigenziali; superamento degli automatismi nel percorso di carriera e costruzione dello stesso in funzione degli esiti della valutazione;
l) con riferimento alla responsabilità dei dirigenti: riordino delle disposizioni legislative relative alle ipotesi di responsabilità dirigenziale, amministrativo-contabile e disciplinare dei dirigenti e ridefinizione del rapporto tra responsabilità dirigenziale e responsabilità amministrativo-contabile, con particolare riferimento alla esclusiva imputabilità ai dirigenti della responsabilità per l'attività gestionale, con limitazione della responsabilità dirigenziale alle ipotesi di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; limitazione della responsabilità disciplinare ai comportamenti effettivamente imputabili ai dirigenti stessi;
m) con riferimento alla retribuzione: omogeneizzazione del trattamento economico fondamentale e accessorio nell'ambito di ciascun ruolo unico, e nei limiti delle risorse complessivamente destinate, ai sensi delle disposizioni legislative e contrattuali vigenti, al finanziamento del predetto trattamento economico fondamentale e accessorio; confluenza della retribuzione di posizione fissa nel trattamento economico fondamentale; definizione della retribuzione di posizione in relazione a criteri oggettivi in riferimento all'incarico; definizione dell'incidenza della retribuzione di risultato in relazione al tipo di incarico; suo collegamento, ove possibile, sia a obiettivi fissati per l'intera amministrazione, sia a obiettivi assegnati al singolo dirigente; definizione di limiti assoluti del trattamento economico complessivo stabiliti in base a criteri oggettivi correlati alla tipologia dell'incarico e di limiti percentuali relativi alle retribuzioni di posizione e di risultato rispetto al totale; possibilità di ciascun dirigente di attribuire un premio monetario annuale a non più di un decimo dei dirigenti suoi subordinati e a non più di un decimo dei suoi dipendenti, sulla base di criteri definiti nel rispetto della disciplina in materia di contrattazione collettiva e nei limiti delle disponibilità dei fondi a essa destinati; pubblicazione nel sito istituzionale dell'identità dei destinatari dei suddetti premi; definizione di criteri omogenei per la disciplina dei fondi destinati alla retribuzione accessoria delle diverse amministrazioni;
n) con riferimento alla disciplina transitoria: graduale riduzione del numero dei dirigenti ove necessario; confluenza dei dirigenti nel ruolo unico con proseguimento fino a scadenza degli incarichi conferiti e senza variazione in aumento del trattamento economico individuale; definizione dei requisiti e criteri per il conferimento degli incarichi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del relativo decreto legislativo; disciplina del conferimento degli incarichi in modo da salvaguardare l'esperienza acquisita; riequilibrio dei fondi destinati alla retribuzione accessoria delle diverse amministrazioni sulla base degli effettivi fabbisogni delle amministrazioni nazionali;
o) con riferimento al conferimento degli incarichi di direttore generale, di direttore amministrativo e di direttore sanitario delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale, definizione dei seguenti princìpi fondamentali, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione: selezione unica per titoli, previo avviso pubblico, dei direttori generali in possesso di specifici titoli formativi e professionali e di comprovata esperienza dirigenziale, effettuata da parte di una commissione nazionale composta pariteticamente da rappresentanti dello Stato e delle regioni, per l'inserimento in un elenco nazionale degli idonei istituito presso il Ministero della salute, aggiornato con cadenza biennale, da cui le regioni e le province autonome devono attingere per il conferimento dei relativi incarichi da effettuare nell'ambito di una rosa di candidati individuati e previo colloquio; sistema di verifica e di valutazione dell'attività dei direttori generali che tenga conto del raggiungimento degli obiettivi sanitari, anche in relazione alla garanzia dei livelli essenziali di assistenza e dei risultati del programma nazionale valutazione esiti dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali; decadenza dall'incarico e possibilità di reinserimento soltanto all'esito di una nuova selezione nel caso di mancato raggiungimento degli obiettivi, accertato decorsi ventiquattro mesi dalla nomina, o nel caso di gravi o comprovati motivi, o di grave disavanzo o di manifesta violazione di leggi o regolamenti o del principio di buon andamento e imparzialità; selezione per titoli e colloquio, previo avviso pubblico, dei direttori amministrativi e dei direttori sanitari in possesso di specifici titoli professionali, scientifici e di carriera, effettuata da parte di commissioni regionali composte da esperti di qualificate istituzioni scientifiche, per l'inserimento in appositi elenchi regionali degli idonei, aggiornati con cadenza biennale, da cui i direttori generali devono obbligatoriamente attingere per le relative nomine; decadenza dall'incarico nel caso di manifesta violazione di leggi o regolamenti o del principio di buon andamento e imparzialità.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Gli schemi dei decreti legislativi sono successivamente trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni.
3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e della procedura stabiliti dal presente articolo, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo medesimo.
Emendamenti approvati al testo:
9.700
Il Relatore
Approvato
Al comma 1, lettera b), punto 1), sopprimere le parole: «delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura» e al punto 2), dopo le parole: «ruolo unico», inserire le seguenti: «della dirigenza delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e».
9.321 (testo 2)
TORRISI, CASINI
Approvato
Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «Camere speciali» inserire le seguenti: «ad esclusione della carriera diplomatica».
9.416 (testo 3)
LANZILLOTTA, MARAN, ICHINO, SUSTA
Al comma 1, lettera g), apportare le seguenti modifiche:
1) sostituire la parola: «tre» con la seguente: «quattro»;
2) dopo le parole: «rinnovo degli incarichi» inserire le seguenti: «per ulteriori due anni»;
9.419
LANZILLOTTA, MARAN, ICHINO, SUSTA
Approvato
Al comma 1, lettera g), dopo le parole: «per il periodo» inserire le seguenti: «strettamente».
9.701
Il Relatore
Approvato
Al comma 1, lettera i), sopprimere le parole: «superamento degli automatismi nel percorso di carriera e».
9.448 (testo 2)
GUERRA, FORNARO, GATTI, MIGLIAVACCA, PEGORER, CHITI, D'ADDA, DIRINDIN, FEDELI, GRANAIOLA, LAI, LO GIUDICE, MANASSERO, RICCHIUTI, Gianluca ROSSI, ZANONI, PUPPATO
Approvato
Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni, con eventuali modificazioni, corredate dai necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione delle medesime osservazioni ai sensi del capoverso che precede. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati».

Riforma Madia, un anno in più per il primo incarico ai dirigenti - Arriva la formula «4+2»

Incarichi dalla durata quadriennale e prorogabili di due anni «per una sola volta». È questa una delle ultime novità sulla dirigenza pubblica approvate ieri, dopo diversi restyling, dall'Aula del Senato che ha dato l'ok, con più di un ritocco, a tutti gli articoli della delega Pa tranne gli ultimi due sui quali è mancato il numero legale. Con la maggioranza che ha rischiato addirittura di andare sotto (si è salvata per un solo voto) su una modifica al capitolo dei servizi pubblici locali. A meno di sorprese dell'ultima ora la riforma Madia riceverà questa mattina il sì finale di Palazzo Madama e passerà poi all'esame della Camera per il secondo via libera.
E' questo l'inizio dell'articolo pubblicato dal quotidiano del Sole24Ore Enti Locali & PA di Davide Colombo e Marco Rogari dal titolo Riforma Madia, un anno in più per il primo incarico ai dirigenti - Arriva la formula «4+2».
L'emendamento approvato dal Senato è il n. 9.416 (testo 3)
LANZILLOTTA, MARAN, ICHINO, SUSTA
Approvato
Al comma 1, lettera g), apportare le seguenti modifiche:
1) sostituire la parola: «tre» con la seguente: «quattro»;
2) dopo le parole: «rinnovo degli incarichi» inserire le seguenti: «per ulteriori due anni»;
In argomento è possibile leggere anche il successivo post Il testo dell'art. 9 del DDL 1577/A sulla dirigenza pubblica e gli emendamenti approvati ieri in Senato.

mercoledì 29 aprile 2015

La Commissione Bilancio del Senato esprime parere sugli emendamenti all'art. 9: bocciato l'emendamento jolly

Con molta probabilità oggi l'aula del Senato esaminerà l'art. 9 del DDL 1577/A di riorganizzazione della Pubblica amministrazione, che prevede, tra l'altro, l'abolizione della figura del Segretario comunale (sulla differenza tra la proposta originaria del Governo e quella ora all'esame dell'Aula è possibile leggere l'articolo La riforma della dirigenza pubblica con particolare riferimento all'abolizione del segretario comunale)
La Commissione Bilancio del Senato ha espresso ieri parere sugli emendamenti all'art. 9 del DDL 1577/A.

In un precedente post, avevamo segnalato gli emendamenti riguardanti i Segretari comunali, evidenziando anche l'esistenza di un emendamento jolly, che però ieri ha incassato il parere contrario della Commissione Bilancio del Senato 
ai sensi dell'art. 81 della Costituzione, assieme ad altri emendamenti riguardanti i segretari comunali.
In particolare, hanno ottenuto lo stop della Commissione Bilancio i seguenti emendamenti:
  • 9.337, 9.340, 9.352, che prevedevano tra l'altro la possibilità di nomina del dirigente apicale esterno per i comuni capoluogo di provincia, le città metropolitane e le province;
  • 9.357, che prevedeva l'iscrizione di tutti i Segretari iscritti nelle fasce professionali A, B e C, in un’apposita sezione speciale del ruolo dei dirigenti dello Stato;
  • 9.353, 9.354, che prevedeva, tra l'altro, per i segretari comunali e provinciali la confluenza nel ruolo unico della dirigenza statale con il profilo di segretario generale e la creazione di una sezione speciale all'interno del ruolo unico della dirigenza statale stessa;
  • 9.361, 9.382 che prevedevano specifici percorsi selettivi e professionali, quale requisito per il conferimento dell’incarico di direzione apicale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
  • 9.362, 9.363, 9.364, 9.365, che prevedevano, tra l'altro, la sostituzione della previsione dell'obbligo con una mera facoltà di gestire la funzione di direzione apicale in via associata per i comuni di minore dimensione;
  • 9.355, emendamento jolly (per ciò che prevedeva l'emendamento si veda il precedente post Emendamenti al DDL 1577: per i Segretari comunali si propone di tutto, anche un "emendamento sogno o jolly");
  • 9.375, prevedeva la possibilità di nominare dirigenti apicali anche i segretari delle unioni di comuni e di comunità montane confluiti nel ruolo unico.
Hanno superato lo scoglio della Commissione Bilancio, che ha espresso un parere di semplice contrarietà o non ostativo, gli altri emendamenti.
Essendo prevista oggi la votazione, ripubblico di seguito il precedente post Tutti contrari all'abolizione dei Segretari comunali: ma il Governo se ne è accorto?
Per l'esito degli emendamenti proposti si veda anche il successivo post Il testo dell'art. 9 del DDL 1577/A sulla dirigenza pubblica e gli emendamenti approvati ieri in Senato.


martedì 28 aprile 2015

La riforma della dirigenza pubblica con particolare riferimento all'abolizione del segretario comunale

E’ uscito il nuovo numero di Management locale - rivista di amministrazione, finanza e controllo - la rivista scientifica dell’ASFEL (Associazione Servizi Finanziari Enti Locali).

Tra gli articoli anche un mio contributo dal titolo La riforma della dirigenza pubblica con particolare riferimento all'abolizione del segretario comunale. 
Questo l'indice del numero 4/2015 della rivista Management locale - rivista di amministrazione, finanza e controllo:
  • La riforma della dirigenza pubblica con particolare riferimento all'abolizione del segretario comunale di Amedeo Scarsella;
  • Problematiche in materia di erogazione di compensi per progetti obiettivo di Biagio Giordano;
  • L'avvocatura negli Enti Locali di Liliana Cirillo;
  • Il ripiano del disavanzo di amministrazione tecnico di Eugenio Piscino;
  • Entrate derivanti da sanzioni per violazione del codice della strada alla luce dell'armonizzazione di Marco Lo Franco;
  • Illegittimo il condono dei tributi locali per le annualità successive al 2002 di Giuseppe Debenedetto;
  • Il monitoraggio anticorruzione di Santo Fabiano;
  • I nuovi limiti costituzionali all'indebitamento degli enti locali di Daniele e Domenico Cutolo;
  • Le perdite delle partecipate nel bilancio di previsione di Claudia Giraudo.
Qui il link al numero 4/2015 della rivista Management locale - rivista di amministrazione, finanza e controllo.

Aggiornate le istruzioni del Viminale per le prossime amministrative

Nel precedente post dal titolo Segretari comunali al lavoro il 1° maggio per ricevere le candidature: le istruzioni dal Viminale per le prossime amministrative, si è data notizia della pubblicazione sul sito del Ministero dell’Interno delle istruzioni per la presentazione e l’ammissione delle candidature all'elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale, per le elezioni amministrative del prossimo 31 maggio, che vedranno l’eventuale turno di ballottaggio in programma domenica 14 giugno.
Si segnala ora che le istruzioni sono state aggiornate (alla data del 21 aprile 2015).

Piccoli Comuni, oggi in «Gazzetta» l'intesa sui progetti: 30 giorni per chiedere i finanziamenti

Sarà pubblicata oggi sulla «Gazzetta Ufficiale» la convenzione stipulata dal ministero delle Infrastrutture con l'Anci che stabilisce modalità e termini di erogazione in favore dei piccoli Comuni dei finanziamenti per la realizzazione di una serie di opere pubbliche, come previsto dal decreto 133/2014.

Al finanziamento possono accedere:
• i Comuni che, in base al censimento del 2011, avevano una popolazione inferiore ai 5mila abitanti; 
• le Unioni di Comuni composte esclusivamente da enti con meno di 5mila abitanti; 
• i Comuni risultanti da fusioni tra enti con meno di 5mila abitanti ciascuno. 
Ne sono esclusi, tuttavia, a prescindere dalla dimensione, i Comuni non in regola con i vincoli di finanza pubblica e quelli già ammessi ad analoghe forme di finanziamento previste dall'articolo 18, comma 9 del Dl 69/2013.
La notizia è contenuta nell'articolo di Paola Cosmai pubblicato dal quotidiano del Sole24Ore Enti Locali & PA dal titolo Piccoli Comuni, oggi in «Gazzetta» l'intesa sui progetti: 30 giorni per chiedere i finanziamenti.
Sullo stesso sito è possibile scaricare la seguente documentazione:

La prevalenza del voto del presidente in un collegio con due soli componenti in carica: un difficile contemperamento con i principi della collegialità

Pubblicato sulla rivista on line Federalismi.it un articolo di Gabriele Pepe dal titolo La prevalenza del voto del presidente in un collegio con due soli componenti in carica: un difficile contemperamento con i principi della collegialità.
L'articolo, di commento alla decisione del TAR Lazio, sez. II, 10 novembre 2014, n. 11225 assume particolare interesse per le questioni che vengono trattate in merito a:
  • numero minimo di componenti per la corretta configurazione ed operatività di un organo collegiale;
  • ratio ed effetti della disposizione che espressamente assegna prevalenza al voto del presidente a parità di suffragi;
  • compatibilità costituzionale e comunitaria della disposizione normativa che attribuisce, a parità di suffragi, prevalenza al voto del presidente nell’ambito di una Commissione costituita da due soli componenti in carica.
Qui il link all'articolo integrale di G. Pepe La prevalenza del voto del presidente in un collegio con due soli componenti in carica: un difficile contemperamento con i principi della collegialità.

Il Tar annulla la Circolare della Funzione pubblica n. 2/2014 in materia di malattia

In un precedente post dal titolo Circolare della Funzione Pubblica 2/2014 sulle assenze per visite mediche dei dipendenti pubblici: le critiche dei Sindacati avevamo dato notizia che il dipartimento della Funzione pubblica aveva emanato una circolare esplicativa circa le assenze per visite mediche dei dipendenti pubblici quali: terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici. Nello specifico, la circolare n. 2/2014 forniva un'interpretazione del comma 5 ter dell’art. 55 septies del d.lgs. n. 165/2001 (TU pubblico impiego), così come modificato dalla legge di conversione del decreto legge n. 101 del 31 agosto 2013, recante "Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni". La circolare era stata commentata sul n. 7/2014 della rivista Personale News.
Il TAR Lazio, sezione I, con la sentenza n. 5714 depositata in data 17 aprile 2015, ha accolto il ricorso di una organizzazione sindacale ed ha annullato la circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 2 del 17 febbraio 2014, che ha dettato istruzioni in merito all’applicazione dell’art. 55-septies, comma 5-ter, del d.lgs. 165/2001, a mente del quale:
Nel caso in cui l’assenza per malattia abbia luogo per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici il permesso è giustificato mediante la presentazione di attestazione, anche in ordine all’orario, rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione o trasmessa da questi ultimi mediante posta elettronica”.

Le sanzioni per gli incarichi esterni svolti illegittimamente

Ai dipendenti pubblici, a differenza di quelli privati, si applica il principio della esclusività della prestazione professionale. Per cui essi non possono svolgere altre attività lavorative, anche occasionali, sia per conto di Pubbliche Amministrazioni, sia per conto di privati. Questo divieto ha un carattere assoluto e non superabile per le attività che presentino rischi, anche potenziali, di conflitto di interessi con quelle svolte presso l’ente. Per il resto tale divieto conosce tre eccezioni: alcune attività che lo stesso legislatore consente, con una elencazione che ha carattere tassativo; i dipendenti pubblici in part time fino al 50% ed i dipendenti che sono stati autorizzati da parte della propria amministrazione. La violazione di questi vincoli determina la maturazione tanto di responsabilità disciplinare quanto di responsabilità amministrativa/contabile.
E' questo l'inizio dell'articolo di Arturo Bianco dal titolo Le sanzioni per gli incarichi esterni svolti illegittimamente.

lunedì 27 aprile 2015

La giurisprudenza consolidata della Corte Costituzionale censura lo spoils system: il Governo ne tenga conto! (Odg G9.412)

In un precedente post si sono segnalati due interessanti articoli pubblicati dal quotidiano del Sole24Ore Enti Locali & PA che approfondiscono le problematiche, anche di natura costituzionale, relative all'indipendenza della dirigenza rispetto al disegno di riforma contenuto nell'art. 9 del DDL 1577/A di riorganizzazzione della pubblica amministrazione.
A ricordare al Governo che nella materia del rapporto di lavoro dei dirigenti delle pubbliche amministrazioni si è consolidata una giurisprudenza della Corte Costituzionale avversa al c.d. spoils system, provvede un ordine del giorno proposto dal Sen. Tocci n. G9.412 (pag. 14 e 15 del documento n. 1 -Annesso VII), che sarà votato dall'Assemblea dopo il voto sull'art. 9 e gli emendamenti che lo riguardano.
Di seguito l'ordine del giorno presentato dal Sen. Tocci.

Il Senato,
In sede di esame dell’Atto Senato n. 1577-A, recante «Riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche», 
premesso che: 
nella materia del rapporto di lavoro dei dirigenti delle pubbliche amministrazioni si è consolidata una giurisprudenza della Corte Costituzionale avversa al c.d. spoils system, ovvero all’attribuzione al potere politico della facoltà di attribuire e revocare gli incarichi ai dirigenti senz’altra motivazione che l’intuitu personae, ovvero la fiduciarietà del rapporto; 
In particolare, la Consulta ha ripetutamente censurato norme che prevedevano la possibilità di privare il dirigente dell’incarico, o di licenziarlo senza motivazioni attinenti alla responsabilità dirigenziale o disciplinare del medesimo, perchè tale possibilità comporta un potere di influenza della politica sull’amministrazione che viola i precetti di cui agli artt. 97, 1º comma, e 98, 1º comma, della Carta
possono citarsi, al riguardo, le seguenti sentenze: 
16 giugno 2006 n. 233 (limiti dello spoils system nelle regioni);
– 23 marzo 2007, nn. 103 e 104 (illegittimità dello spoils system); 
7-20 maggio 2008, n. 161 (limiti di applicabilità delle norme sullo spoils system ai dirigenti esterni alla p.a.); 
24 ottobre 2008 n. 351 (illegittimità della corresponsione dell’equo indennizzo, in luogo del reintegro, nei confronti dei dirigenti sottoposti illegittimamente a spoils system); 
28 novembre 2008, n. 390 (necessità del rispetto dei principi del giusto procedimento in caso di revoca dei dirigenti); 
5 febbraio 2010, n. 34 (ristretti limiti entro cui può ritenersi legittimo ai sensi dell’art. 97 Cost. lo spoils system e conseguente illegittimità della decadenza automatica dalla carica dei direttori generali delle Aziende sanitarie locali); 
15 gennaio 2010 n. 9 (illegittimità della riserva dei posti in favore di persone esterne all’amministrazione per il conferimento degli incarichi dirigenziali; senza il ricorso delle specifiche esigenze di interesse pubblico);
5 marzo 2010, n. 81 ( illegittimità della previsione di una cessazione automatica; ex lege e generalizzata, degli incarichi dirigenziali «interni», anche se conferiti al personale non appartenenti ai ruoli di livello generale; 
28 ottobre, 2010, n. 304 (necessità di assicurare una chiara distinzione, tra funzioni politiche e funzioni amministrative di tipo dirigenziale ed illegittimità dei meccanismi di decadenza automatica dei rapporti dirigenziali in corso con eccezione degli uffici di diretta collaborazione con il Ministro; 
11 aprile 2011, n. 124 (illegittimità costituzionale dello spoils system per incarichi dirigenziali che comportano l’esercizio i compiti di gestione); 
25 febbraio 2015, n. 37 (illegittimità dell’attribuzione di incarichi dirigenziali a funzionari delle Agenzie fiscali); 
considerato che: 
il processo di revisione costituzionale attualmente in corso, pervenuto al testo approvato alla Camera (A.C. 2613-A e abb.), non contempla modifiche alle norme del Titolo III, Sezione II (La pubblica amministrazione), se non per l’aggiunta, all’articolo 97, 1º comma, della trasparenza al buon andamento ed all’imparzialità, come finalità assegnate alle leggi in materia di pubblici uffici; che pertanto la giurisprudenza costituzionale in materia debba mantenere intatto il proprio valore; 
considerato inoltre che nel testo della delega di cui all’articolo 9 dell’A.S. 1577-A risultano ambiguità ed omissioni tali da consentire ai decreti delegati di aprire ampi spazi di discrezionalità politica in materia di attribuzione e revoca di incarichi dirigenziali, fino al licenziamento di dirigenti rimasti senza incarico, senza alcun riferimento alla valutazione della proficuita` e della correttezza dell’attività svolta, in palese contrasto con la predetta giurisprudenza, 
impegna il Governo: 
a rispettare rigorosamente, nella redazione dei decreti delegati, i principi ribaditi dalla citata giurisprudenza costituzionale, ad evitare un vasto contenzioso ed una conseguente, grave situazione di incertezza nell’incardinamento degli organigrammi dirigenziali per la generalità delle amministrazioni pubbliche, in particolare, a prevedere espicitamente il diritto del dirigente, alla scadenza dell’incarico o in caso di decadenza dal medesimo per ristrutturazione dell’amministrazione, all’assegnazione di altro incarico dirigenziale nell’ambito della stessa o di altra amministrazione, in assenza di valutazione negativa circa l’esercizio delle responsabilità connesse all’incarico cessato.

Diritti di rogito: nuovo parere della Corte dei Conti Lombardia (del. n. 170/2015)

La Corte dei Conti, Sezione di Controllo per la Lombardia, con un nuovo parere, deliberazione n. 170 del 22/04/2015, torna ad occuparsi dei diritti di rogito a seguito del Dl 90/2014, conv. con L. n. 114/2014.
La sezione Lombarda conferma che la nuova disposizione "prevede e distingue le due ipotesi legittimanti l’erogazione di quota dei proventi. La prima, quella dei segretari preposti a comuni privi di personale con qualifica dirigenziale, fattispecie in cui non ritiene rilevante la fascia professionale in cui è inquadrato il segretario preposto. La seconda, quella dei segretari che non hanno qualifica dirigenziale, in cui riconnette l’attribuzione di quota dei diritti di rogito allo status professionale del segretario preposto, prescindendo dalla classe demografica del comune di assegnazione".
Quanto ai Segretari in convenzione la sezione poi afferma "che, alla luce della formulazione letterale della norma in esame, si deve ritenere che, nel caso di convenzione di segreteria fra comuni privi di personale con qualifica dirigenziale, sia possibile attribuire, ai sensi del nuovo art. 10, comma 2-bis, del  D.L. n. 90/2014, quota dei diritti di rogito, a prescindere dalla fascia professionale in cui è inquadrato, in concreto, il segretario preposto".
Sui diritti di rogito dopo il DL 90/2014, conv. con L. 114/2014 si vedano i precedenti post:

Riforma Madia domani al voto del Senato - Prove di «mobilità» per 41mila dirigenti

Una gara pubblica ogni tre anni - oppure ogni sei per i più "fortunati" - per ottenere gli incarichi, valutazioni basate su requisiti, parametri standard e obiettivi e mobilità più semplice fra le diverse amministrazioni e fra la Pa e il mondo privato. Suona così la descrizione della vita futura del dirigente pubblico, prospettata dalla delega sulla riforma della Pubblica amministrazione che dopo una navigazione parlamentare non proprio fulminea arriva domani al primo voto decisivo nell'Aula del Senato. Per rispettare il calendario governativo, che prevederebbe approvazione finale e primi decreti attuativi entro l'estate, bisognerà accelerare parecchio, perché anche la Camera vorrà ovviamente dire la sua e una terza lettura a Palazzo Madama è quasi scontata. In ogni caso, il testo che uscirà in settimana dal Senato indica in modo preciso la direzione che governo e Parlamento vogliono far imboccare alla riforma della Pubblica amministrazione, a partire dal tema più delicato dal punto di vista politico: le nuove regole per 41.500 dirigenti pubblici italiani.
Inizia così l'articolo di Gianni Trovati pubblicato dal quotidiano del Sole24Ore Enti Locali & PA dal titolo Riforma Madia domani al voto del Senato - Prove di «mobilità» per 41mila dirigenti.
In argomento si veda anche il precedente post Sui dirigenti pubblici il rischio della «discrezionalità» politica: incognita di conformità costituzionale.

Sui dirigenti pubblici il rischio della «discrezionalità» politica: incognita di conformità costituzionale

Due interessanti articoli pubblicati dal quotidiano del Sole24Ore Enti Locali & PA approfondiscono le problematiche, anche di natura costituzionale, relative all'indipendenza della dirigenza rispetto al disegno di riforma contenuto nell'art. 9 del DDL 1577/A di riorganizzazzione della pubblica amministrazione.
Nel primo di Giuseppe Franco Ferrari dal titolo Sui dirigenti pubblici il rischio della «discrezionalità» politica si sottolineano i rischi derivanti dalla forte precarizzazione della dirigenza: "Qual è, dunque, la portata innovativa del Ddl Madia? Innanzi tutto, l'elemento di fiduciarietà si dilata e si rafforza: il dirigente viene incaricato per un triennio con nomina essenzialmente politica; è revocabile in corso di mandato; è destinato a ruotare; può essere espunto dai ruoli dopo un dato periodo di assenza di incarichi. Se non si è in presenza di un vero spoils system, la direzione è imboccata, benché in modo alquanto strisciante. La posizione del dirigente diventerà decisamente onerosa. Superato il difficile scoglio iniziale della nomina, il dirigente rimarrà in carica per un breve periodo; provenendo da altra carica dovrà mettersi rapidamente in sintonia con le funzioni, perché sarà valutato alla fine del primo anno in base ai risultati; resterà nell'ufficio al massimo per un secondo mandato; potrà essere revocato e parcheggiato in un ruolo in cui attende nuove nomine fino a eventuale decadenza".
Nel secondo di Pasquale Monea e Marco Mordenti dal titolo Incognita costituzionale su spoils system rafforzato e licenziabilità dei dirigenti senza incarichi è possibile leggere, tra l'altro, "per valutare la legittimità costituzionale della riforma occorre soffermarsi, in particolare, sulla disposizione che prevede il collocamento in disponibilità dei dirigenti privi di incarico e, passato un certo periodo (non stabilito nella delega), la decadenza dal ruolo unico (articolo 9, comma 1, lettera h del disegno di legge n. 1577). Il licenziamento, se conseguente a un'incolpevole mancanza di incarichi - anziché all'accertamento di una grave inadempienza -, non sembra compatibile con il combinato disposto dei principi previsti dagli articoli 35 e 97 della Costituzione".
In argomento si veda anche il successivo post La giurisprudenza consolidata della Corte Costituzionale censura lo spoils system: il Governo ne tenga conto! (Odg G9.412).
Sui temi oggetto del presente post, le perplessità sono "superate" leggendo in alcuni precedenti post le dichiarazioni del Ministro Madia:

Segretari, al via i rimborsi per le spese di viaggio legate ai corsi di specializzazione

L'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali, con decreto dello scorso 16 aprile, riconosce agli iscritti il rimborso delle spese di viaggio sostenute per i due corsi di specializzazione, blended («Spe.S 2014» e «Se.Fa 2014») in parte già iniziati, articolati nell'arco di diversi mesi in moduli settimanali, in parte con docenze frontali tenuti presso la sede didattico - residenziale del ministero dell'Interno.
Il contenuto del Decreto è approfondito in un articolo di Paola Cosmai pubblicato dal quotidiano del Sole24Ore Enti Locali & PA dal titolo Segretari, al via i rimborsi per le spese di viaggio legate ai corsi di specializzazione.

On line la seconda uscita del 2015 del mensile PUBBLIC@MENTE curato dalla fondazione Logos PA

Uscito il numero di marzo-aprile di PUBBLIC@MENTE, il Mensile on-line di informazione per gli EELL curato dalla Fondazione Logos PA.

In questo numero:
  • DDL anticorruzione... "eppur si muove", di C. Burgio
  • Anticorruzione e società partecipate: l'ANAC fa chiarezza definitivamente con le nuove linee guida, di C.Burgio
  • Disegno di riforma della PA: i punti chiave, di G.Colletti
  • Depenalizzazione reati minori, di M.Fieramonti
  • La fatturazione elettronica verso la PA è realtà, di M. Carpentieri
  • T.A.R. Lazio sulla "repetitio indebiti", di R. Mastrofini
  • Il Fondo delle risorse decentrate dei dirigenti anno 2015: modalità d'incremento della parte variabile, di Fabiano Crovetti.
Qui il link all'integrale seconda uscita della rivista Pubblicamente.
Qui il link al sito della rivista

Politiche regionali di incentivazione all’esercizio associato di funzioni e servizi a confronto: i casi di Veneto ed Emilia-Romagna

Pubblicato sulla rivista Le Istituzioni del federalismo un contributo di Mattia Casula dal titolo Politiche regionali di incentivazione all’esercizio associato di funzioni e servizi a confronto: i casi di Veneto ed Emilia-Romagna.
Questo il sommario:
1. Introduzione - 2. La selezione dei casi - 3. Evoluzione delle politiche regionali di Veneto ed Emilia-Romagna - 3.1. Le forme associative ammesse a contribuzione - 3.2. Criteri di erogazione dei contributi e criteri incentivanti: la leva degli incentivi finanziari - 3.3. L’apposizione/non apposizione di specifici vincoli normativi per l’accesso ai contributi - 3.4. Integrazione tra ambiti di gestione e ambiti di programmazione - 3.5. Gestione della sovrapposizione tra forme associative diverse - 3.6. Ulteriori strumenti di sostegno alla policy: l’uso della persuasione - 4. Conclusioni: verso una (apparente) convergenza di policy?

Il diritto all’elezione diretta negli Enti locali tra Carta europea dell’autonomia locale e convenzione europea dei diritti dell’uomo dopo la c.d. legge Delrio

Pubblicato sulla rivista Le Istituzioni del federalismo un contributo di Giovanni Boggero dal titolo Il diritto all’elezione diretta negli Enti locali tra Carta europea dell’autonomia locale e convenzione europea dei diritti dell’uomo dopo la c.d. legge Delrio.
Questo l'abstract dell'articolo:
In questo contributo, riprendendo le tesi esposte di recente da Carlo Padula sulla compatibilità con le norme della Carta europea dell’autonomia locale (Ceal) dell’elezione indiretta degli organi politici delle Province e delle Città metropolitane, così come disciplinate dalla legge 7 aprile 2014, n. 56 (c.d. legge Delrio), occorrerà, da un lato, illustrare il contenuto della garanzia elettorale stabilita dall’art. 3, par. 2, per. 1, Ceal, anche alla luce della prassi del Congresso dei Poteri Locali e Regionali del Consiglio d’Europa e, dall’altro, verificare se i cittadini interessati possano difendere un diritto individuale all’elezione diretta di fronte alla Corte di Strasburgo.
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domenica 26 aprile 2015

Il 24 a Sezze grande abbuffata di carciofi: alcune immagini

Come previsto nella giornata di venerdì 24 aprile un gruppo di Segretari si è ritrovato a Sezze al ristorante Santuccio per assaporare la specialità del posto: il carciofo.



Primo piatto servito un carciofone da mangiare, foglia dopo foglia, rigorosamente con le mani. 
La foto in alto riprende l'arrivo dei carciofi in sala, mentre quella a destra, scattata con un fichissimo iPhone 6, un carciofo servito al tavolo, pronto per essere "spogliato".






Secondo piatto insalata di carciofi crudi, con fettine di parmigiano ed olio d'oliva







Questi non lo so come sono stati cucinati, ma secondo molti dei presenti sono stati i più buoni











Classici carciofi fritti dorati







Sformatino patate e carciofi




La Bazzoffia: zuppa dell'amore, è un piatto della tradizione contadina di Sezze e Priverno, realizzata con pane raffermo, rigorosamente di Sezze, inzuppato con una minestra di verdure di stagione del periodo di aprile-maggio durante il quale si trovano gli ultimi carciofi, le prime fave e i piselli novelli, nonché lattuga e bieta.




Il pranzo si è concluso con carne alla brace e dolci locali.
Durante l'incontro non si è fatto il minimo cenno e nemmeno il minimo pensiero alle problematiche che toccano la categoria, salvo il brindisi iniziale dedicato "alla faccia di chi ci vuole male".
Al termine i partecipanti, tutti dichiaratisi ampiamente soddisfatti, hanno posato per una foto ricordo.

In argomento si vedano anche i precedenti post: