In sede di conversione del decreto legge 66/2014 ad opera della legge 23 giugno 2014, n. 89, sono state soppresse le previsioni di cui all'art. 8, comma 8, lett. b) e comma 9, che disponevano, rispettivamente, l'obbligo in capo alle pubbliche amministrazioni di assicurare riduzioni agli importi dei contratti futuri, ai fini del contenimento della spesa pubblica, e la nullità dei contratti sottoscritti in violazione di tale vincolo.
Il testo del parere:
Il Comune, trovandosi nella necessità riappaltare, per l'anno scolastico 2014/15, i servizi di supporto alle scuole locali (mensa e trasporti) ha chiesto chiarimenti in ordine all'applicazione di quanto disposto dall'art. 8, commi 8 e 9, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 'Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale'.
Preliminarmente si osserva che, nel frattempo, con la legge 23 giugno 2014, n. 89, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 143 della stessa data, è avvenuta la conversione, con modifiche, del decreto in parola.
Prima della conversione, l'art. 8 del D.L. 66/2014 disponeva al comma 8, lettere a) e b):
'8. Le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, per realizzare l'obiettivo loro assegnato ai sensi dei commi da 4 a 7, sono:
a) autorizzate, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, a ridurre gli importi dei contratti in essere aventi ad oggetto acquisto o fornitura di beni e servizi, nella misura del 5 per cento, per tutta la durata residua dei contratti medesimi. Le parti hanno facoltà di rinegoziare il contenuto dei contratti, in funzione della suddetta riduzione. E' fatta salva la facoltà del prestatore dei beni e dei servizi di recedere dal contratto entro 30 giorni dalla comunicazione della manifestazione di volontà di operare la riduzione senza alcuna penalità da recesso verso l'amministrazione. Il recesso è comunicato all'Amministrazione e ha effetto decorsi trenta giorni dal ricevimento della relativa comunicazione da parte di quest'ultima. In caso di recesso, le Amministrazioni di cui al comma 1, nelle more dell'espletamento delle procedure per nuovi affidamenti, possono, al fine di assicurare comunque la disponibilità di beni e servizi necessari alla loro attività, stipulare nuovi contratti accedendo a convenzioni-quadro di Consip S.p.A., a quelle di centrali di committenza regionale o tramite affidamento diretto nel rispetto della disciplina europea e nazionale sui contratti pubblici;
b) tenute ad assicurare che gli importi e i prezzi dei contratti aventi ad oggetto acquisto o fornitura di beni e servizi stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto non siano superiori a quelli derivati, o derivabili, dalle riduzioni di cui alla lettera a), e comunque non siano superiori ai prezzi di riferimento, ove esistenti, o ai prezzi dei beni e servizi previsti nelle convenzioni quadro stipulate da Consip S.p.A, ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.'
Al successivo comma 9 si stabiliva la nullità degli atti e dei relativi contratti adottati in violazione delle disposizioni di cui al comma 8, lettera b), e la rilevanza di tale violazione ai fini della performance individuale e della responsabilità dirigenziale del sottoscrittore.
Come anticipato, in sede di conversione il decreto ha subito alcune importanti correzioni, anche all'articolo in esame. Il Legislatore è infatti intervenuto modificando parzialmente la lettera a) ed eliminando la lett. b) dell'art. 8, comma 8, e, di conseguenza anche il comma 9.
Ne deriva che la disciplina attualmente in vigore è la seguente:
'8. Fermo restando quanto previsto dal comma 10 del presente articolo e dai commi 5 e 12 dell'articolo 47, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, per realizzare l'obiettivo loro assegnato ai sensi dei commi da 4 a 7, sono:
a) autorizzate, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e nella salvaguardia di quanto previsto dagli articoli 82, comma 3-bis, e 86, comma 3-bis, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, a ridurre gli importi dei contratti in essere nonché di quelli relativi a procedure di affidamento per cui sia già intervenuta l'aggiudicazione, anche provvisoria, aventi ad oggetto acquisto o fornitura di beni e servizi, nella misura del 5 per cento, per tutta la durata residua dei contratti medesimi. Le parti hanno facoltà di rinegoziare il contenuto dei contratti, in funzione della suddetta riduzione. E' fatta salva la facoltà del prestatore dei beni e dei servizi di recedere dal contratto entro 30 giorni dalla comunicazione della manifestazione di volontà di operare la riduzione senza alcuna penalità da recesso verso l'amministrazione. Il recesso è comunicato all'Amministrazione e ha effetto decorsi trenta giorni dal ricevimento della relativa comunicazione da parte di quest'ultima. In caso di recesso, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nelle more dell'espletamento delle procedure per nuovi affidamenti, possono, al fine di assicurare comunque la disponibilità di beni e servizi necessari alla loro attività, stipulare nuovi contratti accedendo a convenzioni-quadro di Consip S.p.A., a quelle di centrali di committenza regionale o tramite affidamento diretto nel rispetto della disciplina europea e nazionale sui contratti pubblici;
b) (Soppressa).
9. (Soppresso).'
Pertanto, sono venuti meno l'obbligo di assicurare la riduzione dell'importo a base di gara per i contratti futuri e la conseguente nullità per i contratti adottati in violazione di tale disposizione.
Permane invece la facoltà, in capo alle amministrazioni, di procedere alla rinegoziazione dei contratti in essere, nei termini risultanti dalle modifiche apportate dalla legge di conversione all'art. 8, comma 8, lett. a) del DL 66/14.