No War - Palazzo Savelli sede del Comune di Rocca Priora (Roma)

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lunedì 10 gennaio 2022

Il TAR sospende la chiusura delle scuole in Campania: non ammessi i poteri contingibili e urgenti in materia già regolata dalla norma primaria

 Con Decreto n. 19 del 10 gennaio 2022 il Presidente del Tribunale amministrativo regionale della Campania ha accolto la richiesta di sospensiva dell'ordinanza della Regione n. 1 del 7 gennaio 2022, con oggetto “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell’art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19".

Le motivazioni del decreto pongono spunti di riflessione anche in ordine alle ordinanze contingibili e urgenti adottate in questi giorni da molti sindaci con le quali sono state sospese le attività didattiche in presenza.

martedì 23 novembre 2021

I presupposti per l'emanazione di un'ordinanza contingibile e urgente. Il destinatario può lamentare una disparità di trattamento?

Ai fini della legittima adozione dell’ordinanza contingibile e urgente, è condizione necessaria e sufficiente che sussista la necessità di provvedere con urgenza, per affrontare una situazione di pericolo non fronteggiabile con gli ordinari strumenti a disposizione dell’ordinamento; è quindi irrilevante che la situazione di pericolo perduri da tempo, posto che il trascorrere del tempo non fa che aggravare la sussistente condizione di pericolo (in tal senso, v., quam multis, Tar Perugia, 30.8.2021, n.620; Tar Trieste, 9.8.2021, n.246; Tar Napoli, 5.5.2021, n.2989; Tar Salerno, 1.6.2021, n.1373).

Nelle ordinanze contingibili e urgenti, può di regola prescindersi dalle formalità partecipative di cui alla L.n.241/90 (v., in tal senso, Consiglio di Stato, 4.1.2021, n.94; Tar Torino, 25.7.2019, n.837), tenuto conto del carattere vincolato dell’atto, né parte ricorrente ha dato convincente prova che l’eventuale apporto partecipativo avrebbe mutato il quadro di pericolo sussistente (arg. ex art.21 octies, co.2 L.n.241/90) e, quindi, in definitiva evitato l’adozione della misura contingibile ad opera del Comune (cfr. Cass., S.U., 9.8.2018, n.20680), essendo poi del tutto irrilevante l’omessa individuazione di taluno dei comproprietari, posto che in alcun modo tale circostanza elide la legittimazione passiva degli altri comproprietari individuati.