Manfredonia – “L’UTILIZZAZIONE del Segretario Comunale, in funzione di notaio pubblico per il rogito degli atti in cui l’Amministrazione è parte, è molto gradita da parte delle amministrazioni e dai privati sia per esigenze di celerità sia per i costi ridottissimi che sostengono i cittadini o le imprese rispetto alle competenze notarili. Difficilmente questa attività continuerà ad essere svolta: non siamo infatti in presenza di un ‘dovere d’ufficio’ a carico del Segretario comunale o del suo Vice. L’articolo 97, comma 4, lettera c) del decreto legislativo 267/2000 si limita infatti a dire che il Segretario comunale ‘può rogare’ e non ‘deve rogare’ contratti e atti in cui l’Ente è parte”. E’ parte di una missiva inviata ai dirigenti di settore, ai titolari delle P.O., ai Capi servizio, ai Capi U.O.C., al servizio legale, e p.c. al sindaco, agli assessori, all’OIV, al Collegio dei Revisori, del Comune di Manfredonia dal segretario generale Giovanni F. Fiorentino.
La nota, in data 2 luglio 2014, segue le disposizioni del Decreto legge 24 luglio 2014, n.90, ‘Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari‘, pubblicato sulla GU n.144 del 24.06.2014.
Tra l’altro, con il citato D.L., “si sblocca la mobilità volontaria dei dipendenti eliminando l’assenso dell’amministrazione di provenienza e si prevede quella d’ufficio – entro il limite dei 50 km – per bilanciare le carenze di organico tra le varie amministrazioni (art.4). Stop agli incarichi dirigenziali a chi è già pensionato (art.6).
“In ultimo – scrive al termina della nota il segretario generale del Comune di Manfredonia – la norma che farà felice una moltitudine di conoscenti: – Abrogazione dei diritti di rogito dei Segretari comunali e dell’incentivazione ai dirigenti pubblici per la realizzazione di opere pubbliche e l’adozione di strumenti urbanistici; a queste due misure di contenimento della spesa e di limitazione dei compensi che possono essere erogati a soggetti con incarichi di vertice nelle PA, si aggiunge il taglio degli incentivi per gli avvocati dirigenti”.
“L’articolo 10 del DL 90/2014 abroga la possibilità per i Segretari comunali di percepire compensi per le attività di rogito che svolgono per conto dei propri enti”. Si ricorda come la misura di tale compenso “era fissata ad un massimo di un terzo del proprio monte salari e che i segretari potevano ricevere queste somme fino al tetto del 30% del proprio stipendio annuale. Tale beneficio si estendeva anche ai vicesegretari. Sulla base delle nuove regole tutto il ricavato va agli Enti”.