Pubblicato sul sito del Ministero dell'interno un parere in merito all'interpretazione dell’art. 39, c. 2, Tuel il quale dispone: “Il presidente del consiglio comunale o provinciale è tenuto a riunire il consiglio in un termine non superiore ai venti giorni, quando lo richiedano un quinto dei consiglieri inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste”.
Questa la massima del parere:
"Richiesta di convocazione da parte di un quinto dei consiglieri. Art. 39, comma 2, del decreto legislativo n. 267/00. Al Presidente del Consiglio spetta solo la verifica formale della richiesta (prescritto numero di consiglieri), mentre non potrebbe essere sindacata nel merito, salvo che non si tratti di oggetto che, in quanto illecito, impossibile o per legge manifestamente estraneo alle competenze dell’assemblea. Il Tar Puglia nella sentenza n. 1022/2004 ha precisato che appartiene ai poteri “sovrani” dell’assemblea decidere in via pregiudiziale che un dato argomento inserito nell’ordine del giorno non debba essere discusso (“questione pregiudiziale”), ovvero se ne debba rinviare la discussione (“questione sospensiva”). Il citato Tar Puglia ha sottolineato, inoltre, che “…l’ordinamento ritiene un valore essenziale del sistema democratico che alla minoranza sia assicurata effettività del diritto di iniziativa, e cioè del diritto di discussione in assemblea sull’argomento richiesto. Ove, così non fosse, grave ed evidente sarebbe la contraddizione fra tutela rafforzata del diritto di iniziativa e mancanza di limiti per la maggioranza di metterlo nel nulla con la proposizione di una qualunque questione pregiudiziale.”.