La legge 7 aprile 2014 n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni” (cd. Legge Delrio) ha introdotto significative modifiche per quel che riguarda il numero degli amministratori dei Comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti e le loro indennità. In particolare, in assoluta controtendenza rispetto alle normative precedenti, volte alla riduzione del numero degli amministratori locali, ha rimodulato in aumento la composizione degli organi per la fascia demografica dei Comuni fino a 10.000 abitanti (art. 1, comma 135, della l. 56/2014). I Comuni interessati dalla citata disposizione devono provvedere a rideterminare con propri atti gli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori locali di cui al titolo III, capo IV, della parte prima del testo unico, al fine di assicurare l’invarianza della relativa spesa in rapporto alla legislazione vigente, previa specifica attestazione del collegio dei revisori dei conti (art. 1, comma 136, della l. 56/2014). Successivamente è intervenuto il legislatore che con il d.l. 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla l. 23 giugno 2014, n. 89, al comma 136 ha aggiunto la previsione che “ai fini del rispetto dell’invarianza di spesa, sono esclusi dal computo degli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori quelli relativi ai permessi retribuiti, agli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi di cui agli articoli 80 e 86 del testo unico” (art. 19, comma 01, lettera d).
La norma sull’invarianza della spesa ha dato luogo a molti dubbi interpretativi che hanno portato il Ministero dell’interno ad emanare un’apposita circolare volta ad indirizzare l’operato dei comuni in fase di applicazione della normativa (Dipartimento Affari interni e territoriali n. 6508 del 24 aprile 2014).
La circolare non ha tuttavia sopito i dubbi interpretativi, tanto che numerosi enti si sono rivolti alle sezioni regionali della Corte dei conti per acquisire pareri in ordine alla corretta quantificazione della spesa che doveva essere mantenuta invariata. Le contrastanti pronunce delle sezioni regionali hanno quindi portato alla deliberazione della Corte dei conti, Sezione delle Autonomie, n. 35/SEZAUT/2016/QMIG, che in realtà ha risolto in modo imprevisto le problematiche relative alle modalità di verifica del rispetto del principio dell’invarianza della spesa, introducendo tuttavia alcuni elementi di incertezza, che le pronunce successive delle sezioni regionali hanno evidenziato.