No War - Palazzo Savelli sede del Comune di Rocca Priora (Roma)

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venerdì 12 dicembre 2014

Parere del servizio Consulenza agli enti locali della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia sulla nuova disciplina dei diritti di rogito

Il servizio Consulenza agli enti locali della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia ha espresso, in data 5 dicembre 2014, il proprio parere in merito alla nuova disciplina in tema di diritti di rogito, dopo l'approvazione del DL 90/2014, come convertito con L. 114/2014.
Questo il testo del parere:

Il Comune ha chiesto delucidazioni in ordine alla quota del provento annuale, spettante all'Ente ai sensi dell'art. 30, secondo comma, della l. 734/1973 come sostituito dall'art. 10, comma 2, del d.l. 90/2014, convertito in l. 114/2014, da attribuire al proprio segretario rogante, inquadrato in classe A. In particolare, l'amministrazione istante si è posta il dubbio concernente la percentuale di detta quota, considerato che l'art. 41, comma 4, della l. 312/1980 (che fissava la percentuale del riparto in favore del segretario rogante) risulta abrogato. 
Preliminarmente si osserva che la richiamata norma, a livello interpretativo, ha formato oggetto di dubbi e criticità. 
Pertanto, è doveroso precisare che l'Autorità competente a fornire i chiarimenti del caso è il Ministero dell'Interno (da cui dipendono i segretari comunali), in quanto trattasi di aspetti che incidono sul trattamento economico della predetta categoria. 
Tuttavia, in via collaborativa, si ritiene comunque utile esporre le seguenti considerazioni, in base al materiale reperito al riguardo. 
L'art. 10, comma 1, del d.l. 90/2014, convertito in l.114/2014, ha innanzitutto abrogato l'art. 41, quarto comma, della l. 312/1980[1]. 
Il comma 2 del citato articolo ha poi sostituito l'art. 30, secondo comma, della l. 734/1973, prevedendo che il provento annuale dei diritti di segreteria è attribuito integralmente al comune e alla provincia. 
Il successivo comma 2-bis dell'articolo 10 in esame dispone che, negli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, e comunque a tutti i segretari comunali che non hanno qualifica dirigenziale, una quota del provento annuale spettante al comune ai sensi dell'art. 30, secondo comma, della l. 734/1973, come sostituito dal comma 2 del medesimo articolo, per gli atti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 della tabella D allegata alla l. 604/1962, e successive modificazioni, è attribuita al segretario comunale rogante, in misura non superiore a un quinto dello stipendio in godimento. 
In generale, sul contenuto del comma 2-bis, dell'art. 10 del d.l. 90/2014, la Corte dei conti[2] ha specificato che detta norma 'prevede e distingue le due ipotesi legittimanti l'erogazione di quota dei proventi. La prima, quella dei segretari preposti a comuni privi di personale con qualifica dirigenziale, fattispecie in cui non ritiene rilevante la fascia professionale in cui è inquadrato il segretario preposto. La seconda, quella dei segretari che non hanno qualifica dirigenziale, in cui àncora l'attribuzione di quota dei diritti di rogito allo status professionale del segretario preposto, prescindendo dalla classe demografica del comune di assegnazione'. 
Inoltre, con riferimento alla determinazione della quota spettante, si osserva che, dall'attuale formulazione della disposizione di cui si discute, come novellata, emerge tra l'altro che non è stato riproposto alcun riferimento a determinate percentuali, come in precedenza, ma è stato fissato solo un limite massimo riferito allo stipendio in godimento del segretario comunale. 
La Corte dei conti[3] ha ritenuto espressamente che'(....)laddove spettanti, i proventi annuali dei diritti di segreteria e i diritti di rogito vadano attribuiti al segretario comunale secondo una quota che non può superare un quinto dello stipendio in godimento (trattamento teorico della figura professionale compresa la retribuzione di risultato) da calcolarsi in relazione al periodo di servizio prestato nell'anno dal segretario comunale o provinciale'. 
Si è inoltre evidenziato che l'espressione adottata dal legislatore, riferita al 'provento annuale' induce a ritenere che gli importi dei diritti di segreteria e di rogito vadano introitati integralmente al bilancio dell'ente locale, per essere poi erogati, al termine dell'esercizio, in una quota calcolata in misura non superiore al quinto dello stipendio in godimento del segretario comunale, ove spettante. 
In conclusione, nella deliberazione da ultimo citata, si è affermato che, nel silenzio della legge ed in assenza di regolamentazione nell'ambito della contrattazione collettiva di categoria, successiva alla novella normativa, i proventi in esame sono attribuiti integralmente (e non in percentuale) al segretario comunale, laddove gli importi riscossi dal comune, nel corso dell'esercizio, non eccedano i limiti della quota del quinto della retribuzione in godimento del medesimo segretario. 
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[1] Tale disposizione recitava testualmente: 'Dal 1° gennaio 1979, una quota del provento spettante al comune o alla provincia ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, per gli atti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 della tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, è attribuita al segretario comunale e provinciale rogante, in misura pari al 75 per cento e fino ad un massimo di un terzo dello stipendio in godimento'. 
[2] Cfr. sez. reg. di controllo per la Lombardia, n. 275/2014. Nella fattispecie esaminata si trattava di segretario di classe A titolare di segreteria convenzionata tra comuni tutti privi di dirigenti. 
In argomento su questo blog:

Imu sui terreni agricoli: proroga mini per i contribuenti e accertamento convenzionale per gli enti

Dovrebbe arrivare con decreto legge la proroga dell'Imu sui terreni agricoli. Che con buona probabilità sarà in formato mini (26 gennaio) nonostante non siano mancati gli appelli al governo affinché rinvii a giugno 2015 il versamento dell'imposta in modo da consentire una rivisitazione strutturale dei criteri contenuti nel controverso decreto interministeriale (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 284, Supplemento Ordinario n. 9, del 6 dicembre 2014). 
Il rinvio non eviterà l'ennesima sforbiciata a carico dei municipi. Per compensare la riduzione, ai sindaci sarà consentito comunque tenere conto dell'Imu attraverso un «accertamento convenzionale». Quest'ultimo dovrà essere effettuato dai comuni sulla base degli importi loro decurtati sul fondo, che sono frutto delle stime di incasso effettuate dagli uffici ministeriali e riportare nell'allegato al decreto.
Qui l'artico integrale su Italia Oggi di Francesco Cerisano e Matteo Barbero Imu terreni, proroga mini.
Si ricorda che una "rivalutazione" della decisione era stata subito chiesta dall'ANCI.

Pubblicato dall'ANAC il modello standard di relazione annuale del Responsabile della prevenzione della corruzione

Nel precedente post Relazione annuale del Responsabile della prevenzione della corruzione: in arrivo dall'ANAC un modello standard, avevamo anticipato l'imminente predisposizione da parte dell'ANAC di una scheda standard da compilare a cura dei Responsabili della prevenzione della corruzione. La scheda è stata pubblicata oggi.


L’Autorità ha pubblicato la scheda standard che i Responsabili della prevenzione della corruzione sono tenuti a compilare per la predisposizione della Relazione prevista dall’art. 1, comma 14, della legge n. 190/2012 e dal Piano Nazionale Anticorruzione (paragrafo 3.1.1., p.30) sull’efficacia delle misure di prevenzione definite dai Piani triennali di prevenzione della corruzione.

La Relazione dovrà essere pubblicata esclusivamente sul sito istituzionale di ogni ente, entro il 31 dicembre 2014, nella sezione Amministrazione trasparente, sottosezione “Altri contenuti – Corruzione”.
Si sottolinea che la scheda contenente la Relazione dovrà essere pubblicata, nello stesso formato rilasciato dall’Autorità e non scannerizzato, in modo da permettere all’Autorità l’elaborazione dei dati.
Dati e documenti relativi alla Relazione annuale del Responsabile della prevenzione della corruzione inviati all’Autorità via mail, per posta elettronica certificata o per posta ordinaria ovvero schede contenenti le Relazioni pubblicate in formato scannerizzato non saranno presi in considerazione dall’Autorità e si considereranno come non predisposti.
Si ricorda che la Relazione, ai sensi dell’art. 1, comma 14, della legge n. 190 del 2012, è atto proprio del Responsabile della prevenzione della corruzione e non richiede né l’approvazione né altre forme di intervento degli organi di indirizzo dell’amministrazione di appartenenza.
Qualora all’interno dell’ente manchi temporaneamente, per qualunque motivo, il Responsabile della prevenzione della corruzione, la Relazione dovrà essere comunque predisposta e pubblicata a cura dell’organo competente all’adozione del Piano triennale di prevenzione della corruzione che, come previsto dall’art. 1, comma 8, della legge n. 190/2012 è l’organo di indirizzo politico.
12 dicembre 2014


Su questo blog possono vedersi anche le seguenti sezioni di approfondimento:

Province. La non notizia dell’assunzione di 17 Segretari generali

La non notizia e la sua apoteosi: l’assunzione di 17 segretari comunali da parte delle province.
Il Fatto Quotidiano, per la penna di Thomas Mackinson si è esibito, con l’articolo “Province “abolite” assumono 17 dirigenti. E’ caos otto mesi dopo la riforma Delrio” in un articolo emblema di ciò che non è notizia. Perdendo clamorosamente l’occasione di fornire ai lettori un’informazione corretta e completa, consistente, nella realtà, nella sola seconda parte del titolo, quella relativa alla devastazione del pandemonio normativo causato dalla riforma Delrio.
Inizia così l'articolo di L. Oliveri Province. La non notizia dell’assunzione di 17 segretari, segnalatoci dal collega Franco Loi che ne consiglia la lettura a tutti. Nell'articolo si contestano argomentazioni polemiche, evidentemente imprecise, riguardanti il recente avvio delle procedure di nomina di 17 Segretari Generali presso le Amministrazioni provinciali.

E' un Segretario comunale il nuovo Segretario Generale dell'A.N.A.C.

L’Autorità Nazionale Anticorruzione, nella seduta del Consiglio del 3 dicembre scorso, ha proceduto alla nomina del nuovo Segretario generale, la dottoressa Angela Lorella Di Gioia.

La dottoressa Di Gioia, dopo un periodo di affiancamento all’attuale Segretario generale, dottoressa Antonella Bianconi, prenderà servizio all’inizio del nuovo anno.
Il Consiglio, infine, ringrazia tutti coloro i quali hanno partecipato alla call pubblica, avendone apprezzato l’alto profilo dei curricula presentati.
Fonte: ANAC
Alla nostra collega tanti auguri per questo importante ed impegnativo ruolo.
In argomento si vedano anche i precedenti post:

Gestione associata delle funzioni fondamentali dei comuni dopo la legge Delrio (n. 56/2014) e il DL 90/2014

In un recente post abbiamo segnalato la pubblicazione di un articolo in merito alle Unioni e fusioni dei comuni, sul sito della Camera dei Deputati su "Temi dell'attività parlamentare".
Nell'articolo si esaminano le nuove regole per le unioni e la fusione di comuni e le misure per incentivare la loro istituzione introdotte dalla legge 56 del 2014 di riforma delle città metropolitane e delle province.
Segnaliamo ora un approfondimento dal titolo "Gestione associata delle funzioni fondamentali dei comuni dopo la legge Delrio (n. 56/2014) e il DL 90/2014" di Augusto Sacchi.

Le sanzioni pecuniarie per inottemperanza all'ordinanza di demolizione a seguito del DL Sblocca Italia

Le sanzioni amministrative pecuniarie, previste per il caso di accertata inottemperanza all’ordinanza di demolizione delle opere abusive sono sembrate una incredibile novità. L'articolo 31, comma 4 bis, D.P.R. n°380/2001 (introdotto dalla Legge n°164/2014) prevede che “L'autorità competente, constatata l'inottemperanza, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra 2.000 euro e 20.000 euro, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti”.
In realtà così non è: basta spulciare in qualche Legge Regionale, per accorgersi che si tratta di una misura per niente originale e già sufficientemente rodata.
Ulteriori approfondimenti in merito nell'articolo di Pino Napolitano dal titolo Le sanzioni pecuniarie per inottemperanza, novità relativa, segnalatoci dalla collega Daniela Urtesi.
Sullo "Sblocca Italia" su questo blog si vedano anche i precedenti post:

mercoledì 10 dicembre 2014

Appello U.N.S.C.P. per la modifica della previsione dello Statuto della Città Metropolitana di Firenze in materia di Segretario Generale

Desta sconcerto la scelta ipotizzata nello Statuto della Città Metropolitana di Firenze di prevedere la possibilità di nomina del Segretario Generale “anche tramite convenzione con un comune che fa parte dell’area metropolitana”.

L’Unione Nazionale Segretari Comunali e Provinciali fa appello alle Istituzioni locali, che stanno elaborando lo Statuto, affinché rivedano tale scelta, che appare non consona alla rilevanza delle funzioni strategiche che tale Ente è chiamato ad assolvere.
Inizia così la nota del Segretario Nazionale dell'Unione Nazionale Segretari Comunali e Provinciali, Alfredo Ricciardi, inviata ai componenti del consiglio Metropolitano di Firenze.

La nuova disciplina del soccorso istruttorio applicabile solo a gare indette successivamente al DL 90/2014 (Cds sent. n. 5972/2014)

In un precedente post, dal titolo Le novità in materia di “sanzioni” per le dichiarazioni sostitutive non rese o rese in modo incompleto o irregolare nelle gare di appaltoavevamo evidenziato che le stazioni appaltanti non possono più escludere immediatamente le imprese concorrenti che non abbiano reso le dichiarazioni sostitutive inerenti i requisiti di ordine generale o che le abbiano prodotte incomplete o con irregolarità essenziali, ma devono applicare agli operatori economici specifiche sanzioni pecuniarie.

L’articolo 39 del DL. 90/2014, conv. in Legge n. 114/2014 definisce una nuova disciplina per la gestione delle criticità rilevate dal seggio di gara o dalla commissione giudicatrice nelle dichiarazioni prodotte dalle imprese per attestare il possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall’art. 38 del codice dei contratti pubblici. Nel citato post avevamo affermato che l'innovazione normativa si applicava alle gare bandite dopo il 25 giugno.
E' giunta in materia una decisione del Consiglio di Stato con la quale risulta confermato tale interpretazione. Infatti, con sentenza n. 5972, emessa dalla sez. V in data 3 dicembre 2014, i giudici amministrativi hanno affermato che “secondo quanto previsto dal comma 3 dell’art. 39 del d.l. n. 90 del 2014, convertito con modificazioni dalla l. n. 114 del 2014, le disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2, sostanzialmente invocate dall’appellante a sostegno della asserita sanabilità dell’omissione contestata, si applicano alle procedure di affidamento indette successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legge e quindi non sono applicabili all’appalto de qua, la cui procedura è stata avviata nel 2013”.

I limiti al conferimento di incarichi ai pensionati

In un precedente post abbiamo segnalato la pubblicazione sul sito della Funzione pubblica della circolare n. 6 del 4 dicembre 2014 del ministro Madia avente ad oggetto "Interpretazione e applicazione dell'articolo 5, comma 9, del decreto-legge n. 95 del 2012, come modificato dall'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90".
Segnaliamo ora un articolo di commento alla circolare di Arturo Bianco dal titolo I limiti al conferimento di incarichi ai pensionati.

martedì 9 dicembre 2014

Nuova disciplina dei diritti di rogito e profili di incostituzionalità dell'art. 10 del DL 90/2014

Pubblicato sul sito dell'Associazione Vighenzi un articolo di Riccardo Nobile dal titolo Ancóra sui diritti di rogito ai segretari comunali [e provinciali]: nuovi apporti della giurisprudenza contabile.

Nell'articolo partendo dal commento delle recenti deliberazioni n. 275 del 29 ottobre 2014 della Corte dei Conti Sez. Lombardia e n. 194 del 14 novembre 2014 della Corte dei Conti Sez. Sicilia si esprimono forti dubbi di costituzionalità sull'art. art. 10 del DL 90/2014. Queste le conclusioni dell'articolo "l’art. 10, commi 2 bis, 2 ter e 2 quater del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito nella legge 11 agosto 2014, n. 114, è duplicemente affetto da incostituzionalità e come tale deve essere trattato. Se ne attende dunque il tonfo sonoro alla prima causa di lavoro nella quale si faccia questione della sua incostituzionalità in via incidentale per contrasto con il combinato disposto degli artt. 3 e 77 Cost.. Questo esercizio di ortopedia giudiziaria appare necessario e non ulteriormente dilazionabile, anche e solo in funzione alla sua portata educativa e didattica nei confronti di legislatori frettolosi, che mostrano di non saper ponderare laddove ciò è necessario".
In argomento si veda anche il precedente post A quali Segretari spettano i diritti di rogito dopo il DL 90/2014? Breve riflessione a margine del parere della Corte dei Conti della Lombardia (Del. n. 275/2014).

Ancora sulla delibera della Corte dei Conti Sez. Autonomie n. 27 del 21.11.2014 in merito al calcolo dei "resti" dopo il Dl 90/2014

In un precedente post dal titolo Capacità assunzionale: non è più applicabile agli enti soggetti a patto il calcolo dei "resti" dopo il DL. 90/2014 abbiamo segnalato la decisione assunta dalla sezione delle Autonomie della Corte dei Conti 27/SEZAUT/2014/QMIG del 21 novembre 2014.

lunedì 8 dicembre 2014

ANCI Lazio ed IFEL pubblicano l'Atlante dei Comuni del Lazio 2014

Pubblicata la prima edizione dell’Atlante dei Comuni del Lazio 2014, realizzata dalla Fondazione IFEL e da ANCI Lazio, descrive le principali caratteristiche sociali, demografiche, economico-finanziarie, territoriali ed istituzionali dei comuni della regione.

domenica 7 dicembre 2014

La ripresa video della seduta del Consiglio Regionale della Basilicata che ha approvato la mozione a tutela dei Segretari comunali

In un precedente post abbiamo dato notizia dell'approvazione nel Consiglio Regionale della Basilicata di una mozione a tutela della figura del Segretario comunale. La mozione è stata approvata con voti unanimi nella seduta del 2 dicembre 2014.

Nella mozione viene evidenziato che “i Segretari comunali rappresentano un prezioso punto di riferimento sul piano normativo e un significativo supporto all’azione degli organi politici in tutti gli enti locali; una figura autonoma dalla politica e dagli organismi gestionali con il compito di operare un rigoroso controllo di legittimità degli atti comunali e assicurare, sotto la propria responsabilità, un’efficace azione per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza dell’azione amministrativa locale”. Con il documento si impegna il Presidente e la Giunta regionale a “farsi promotori nelle sedi competenti per una revisione delle norme proposte dal Governo nell’ottica non dell’abolizione ma della riforma della figura del Segretario comunale, unitariamente considerata, e del relativo ruolo, quale garante della legalità, della corretta gestione, dell’efficienza e di coordinamento dell’azione amministrativa”.
Il dibattito svolto nel corso del Consiglio è visibile a questo link, con avvertenza che la trattazione della mozione riguardante i segretari comunali comincia al minuto 1.15.25.

Pa, divieto di incarichi ai pensionati: circolare del Ministro Madia sulle nuove norme contenute nel DL 90/2014

Pubblicata sul sito della Funzione pubblica la circolare n. 6 del 4 dicembre 2014 del ministro Madia avente ad oggetto "Interpretazione e applicazione dell'articolo 5, comma 9, del decreto-legge n. 95 del 2012, come modificato dall'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90". La circolare è in corso di registrazione.

L'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, ha introdotto nuove disposizioni in materia di "incarichi dirigenziali a soggetti in quiescenza" (tale la dizione della rubrica dell'articolo), modificando la disciplina già posta dall'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, e prevedendo alcuni nuovi divieti. D'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, la presente circolare fornisce indicazioni sull'interpretazione e sull'applicazione della nuova disciplina.
Le modifiche introdotte sono volte a evitare che il conferimento di alcuni tipi di incarico sia utilizzato dalle amministrazioni pubbliche per continuare ad avvalersi di dipendenti collocati in quiescenza o, comunque, per attribuire a soggetti in quiescenza rilevanti responsabilità nelle amministrazioni stesse, aggirando di fatto lo stesso istituto della quiescenza e impedendo che gli incarichi di vertice siano occupati da dipendenti più giovani. Le nuove disposizioni sono espressive di un indirizzo di politica legislativa volto ad agevolare il ricambio e il ringiovanimento del personale nelle pubbliche amministrazioni. Come altre disposizioni vigenti, che già limitavano la possibilità di conferire incarichi ai soggetti in quiescenza, esse non sono volte a introdurre discriminazioni nei confronti dei pensionati, ma ad assicurare il fisiologico ricambio di personale nelle amministrazioni, da bilanciare con l'esigenza di trasferimento delle conoscenze e delle competenze acquisite nel corso della vita lavorativa.
In argomento si vedano anche i precedenti post:

Il ruolo dei Consigli delle Autonomie Locali nel processo di implementazione del sistema autonomistico italiano

Lo rivista on line AIC Associazione italiana dei costituzionalisti ha pubblicato un saggio di Maria Grazia Nacci dal titolo Il ruolo dei Consigli delle Autonomie Locali nel processo di implementazione del sistema autonomistico italiano.
Questo l'abstract:
A più di dieci anni dalla revisione del Titolo V Cost., che ha, tra l’altro, inserito il Consiglio delle Autonomie Locali fra gli ‘organi costituzionalmente necessari’ ed in un momento in cui ormai tutte le Regioni (con la sola eccezione della Basilicata) si sono dotate di nuovi statuti che disciplinano tale organo, l’articolo si propone di fare il punto dell’esperienza sin qui maturata da tale nuova forma organizzativa stabile di raccordo tra le Regioni ed il sistema delle autonomie locali, al fine di valutare il ruolo finora effettivamente esplicato, nonché quello ulteriore eventualmente esplicabile dai CAL - anche nell’ambito dei complessi processi di riforma dell’ordinamento italiano tornati al centro dell’agenda politica del Paese.
Di seguito il sommario.
1. Premessa. – 2. Il superamento del modello delle Conferenze Regioni-autonomie locali. – 3. Il CAL ‘seconda camera regionale di rappresentanza degli enti locali’? – 4. Il CAL come organo di garanzia.– 5. Gli ulteriori ambiti di intervento del CAL individuati dal legislatore statale. – 6. Alcuni rilievi sulla prassi dei CAL – 7. I CAL dopo la c.d. “Legge Delrio” – 8. Il CAL nelle prospettive di riforma delle istituzioni parlamentari. – 9. Rilievi conclusivi.