L’art. 116, terzo comma, Cost. prevede: “Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell’articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente all’organizzazione della giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite ad altre Regioni,” (diverse da quelle a statuto speciale di cui al primo comma) “con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all’articolo 119. La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata”. Tale disposizione non ha trovato ancora attuazione anche se è in itinere il procedimento avviato da tre regioni, Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna, che avevano sottoscritto con il Governo Gentiloni, il 28 febbraio 2018, tre “Accordi preliminari in merito all’intesa prevista dall’art. 116, terzo comma, della Costituzione”, rivisti insieme al Governo Conte nella XVIII legislatura con la definizione di bozze di intese recanti un sostanziale ampliamento degli ambiti di autonomia differenziata riconosciuti a tali regioni e l’eliminazione del termine di durata decennale e della possibilità di modifica concertata dell’intesa in corso di vigenza, in origine previsti. Tali atti preliminari nella dimensione della “procedura dell’intesa” di cui all’art. 116, terzo comma, Cost. costituiscono fasi di interlocuzione e concertazione tra Stato e Regioni interessate, sentiti i relativi enti locali, all’insegna del principio di leale collaborazione, nonché dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza ex art. 118, primo comma, Cost. ai fini dell’allocazione delle funzioni amministrative.