Il Dl 90/2014, come convertito con L. 114/2014, ha modificato la disciplina dei diritti di rogito, prevedendo che "Negli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, e comunque a tutti i segretari comunali che non hanno qualifica dirigenziale, una quota del provento annuale spettante al comune [...], e' attribuita al segretario comunale rogante, in misura non superiore a un quinto dello stipendio in godimento".
La norma ha dato il via ad originali e del tutto errate interpretazioni, scatenando una serie di contenziosi di cui si sarebbe fatto volentieri a meno, a fronte della chiara intenzione del legislatore.