No War - Palazzo Savelli sede del Comune di Rocca Priora (Roma)

No War - Palazzo Savelli sede del Comune di Rocca Priora (Roma)
No War - Palazzo Savelli sede del Comune di Rocca Priora (Roma)

venerdì 30 ottobre 2015

Iniziato a Torino il Consiglio Nazionale dell'Unione

L'Unione Nazionale Segretari Comunali e Provinciali sta tenendo, nell'ambito dell'Assemblea Annuale Anci presso il Polo Fieristico Lingotto Fiere di Torino, presso la sala conferenze stampa, un Consiglio Nazionale aperto sul seguente tema “Dal Segretario Comunale e Provinciale al Dirigente Apicale”
Apertura con l'intervento del Segretario Nazionale Alfredo Ricciardi.

giovedì 29 ottobre 2015

Dal Segretario Comunale e Provinciale al Dirigente Apicale - Consiglio Nazionale aperto dell'Unione il 30 ottobre 2015

L'Unione Nazionale Segretari Comunali e Provinciali terrà Venerdì 30 ottobre alle ore 9.30, nell'ambito dell'Assemblea Annuale Anci presso il Polo Fieristico Lingotto Fiere di Torino, presso la sala conferenze stampa, un Consiglio Nazionale aperto sul seguente tema “Dal Segretario Comunale e Provinciale al Dirigente Apicale”
Il Consiglio è aperto a tutti i Segretari. 
Sono previsti interventi di Rappresentanti delle Autonomie e delle Istituzioni.
In occasione del Consiglio Nazionale sono ripubblicati di seguito alcuni post relativi all'abolizione della figura del Segretario comunale ed alla "nascita" del dirigente apicale.

Commento e lettura della Segreteria Nazionale UNSCP al DDL 1577 approvato dal Senato

Il documento che segue intende dare piena contezza dei testi essenziali che si sono susseguiti nel tempo in merito alla “questione Segretari”.

In particolare troverete la comparazione del testo originario del DDL 1577 con quello approvato al Senato ed il confronto con l’attuale testo del D.Lgs. 267/2000, ed inoltre una serie di paragrafi dove sono analiticamente evidenziate le novità e le differenze.

Da quest’ultima comparazione, tenuto conto del disegno iniziale di abrogazione pura della figura e delle sue funzioni, possiamo rinvenire i seguenti importanti punti fermi:

1. La figura del Segretario è di fatto trasformata nella figura del dirigente apicale, e in tale nuova veste resta obbligatoria in tutti gli enti locali;
2. ruolo di vertice non più contestabile da alcuno (né politica né dirigenza);
3. tre aree chiarissime di competenza, anch'esse incontestabili, che delineano, ora con rinnovata cogenza, lo storico ambito di azione del Segretario degli enti locali;
4. inquadramento dirigenziale definitivamente confermato;
5. temperamento dello spoils system (criteri di incarico e ruolo della commissione nazionale presso la Presidenza Consiglio);
6. eliminazione della duplicazione di ruoli Segretario/direttore (tranne che sopra i 100mila abitanti);
7. inserimento di tutti i colleghi nel percorso di dirigenza apicale compresa la fascia C;
8. mobilità tra ruoli dirigenziali (nazionale, regionale, locale) che consente ai Segretari di scegliere altre funzioni.
A questi aspetti positivi si accompagna però il rischio di meccanismi non sufficientemente chiari e delineati sulla definizione degli specifici percorsi professionali che dovranno garantire, nell’ambito del nuovo ruolo dei dirigenti nel quale confluirebbero i Segretari, l’accesso - a regime e superata la fase transitoria - alla funzione di dirigente apicale.
Alla Camera riprenderà l’impegno di noi tutti per migliorare quindi la riforma su questi e su altri punti importanti. Per una valutazione di tali nuovi obiettivi rimandiamo all’esame di tutto questo documento e del paragrafo finale.
Buona lettura!
La Segreteria Nazionale dell’Unione

Il vertice amministrativo degli enti locali nella riforma della PA: il dirigente apicale e il direttore generale

Pubblicato sulla rivista Management locale - Rivista di amministrazione, finanza e controllo, n. 9/2015, un mio articolo dal titolo Il vertice amministrativo degli enti locali nella riforma della PA: il dirigente apicale e il direttore generale.

Questa la premessa:
E’ stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 187 del 13/8/2015, la Legge 7 agosto 2015, n. 124 avente ad oggetto: "Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche". La legge delega conferma all’art. 11, comma 1, lett. b), n. 4), che il legislatore delegato dovrà procedere all’abolizione della figura del segretario comunale e prevedere l’obbligo per tutti gli enti locali di nominare un dirigente apicale; per le città metropolitane e i comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti, la normativa delegata dovrà prevedere la facoltà di nominare, in alternativa al dirigente apicale, un direttore generale, attribuendo in tal caso ad altro dirigente di ruolo alcuni compiti attribuiti al dirigente apicale, quali la funzione di controllo della legalità dell’azione amministrativa e la funzione rogante. All’abolizione dei segretari comunali ed alla soppressione dell’albo dei segretari comunali e provinciali segue l'inserimento degli attuali segretari nel ruolo unico dei dirigenti degli enti locali.
In un precedente articolo pubblicato su questa rivista (1), scritto sulla base del testo approvato in Commissione Affari Costituzionali del Senato in prima lettura, erano state fatte alcune riflessioni sull’abolizione della figura del segretario comunale e sulla “nuova” figura del dirigente apicale. Il testo normativo preso in esame nel precedente articolo è stato in più parti modificato nel corso dei lavori parlamentari, rendendo il testo stesso di difficile lettura e per alcuni versi contraddittorio ed alquanto disordinato. Il legislatore delegato sarà chiamato quindi a cercare di “tradurre” i principi e criteri direttivi contenuti nell’art. 11, comma 1, lett. b), n. 4) della L. n. 124/2015, in forma omogenea, organica e soprattutto introducendo norme che aspirino a rendere efficiente e funzionale la riforma del vertice amministrativo degli enti locali. 
Nel presente articolo l’esame del testo normativo inizierà dal dirigente apicale, per poi analizzare le differenze con la figura del direttore generale. Si precisa che per le questioni trattate nel presente articolo, più che soluzioni definitive si tenta di fornire spunti di riflessioni, anche tenuto conto dei molti dubbi interpretativi che apre la confusa formulazione della norma.
Questo il sommario dell'articolo:
1. Premessa
2. Le funzioni del dirigente apicale
2.1 L’attribuzione al dirigente apicale dei compiti di attuazione dell’indirizzo politico, coordinamento dell’attività amministrativa e controllo della legalità dell’azione amministrativa
2.2 Il “mantenimento” della funzione rogante al dirigente apicale  avente i prescritti requisiti
2.3 L’attribuzione al dirigente apicale della direzione degli uffici
2.4 L’attribuzione al dirigente apicale di ulteriori compiti da parte del legislatore delegato
3. Chi potrà ricoprire l’incarico di dirigente apicale
4. Le procedure di nomina del dirigente apicale
5. Il soggetto competente alla nomina del dirigente apicale e la durata dell’incarico
6. La revoca del dirigente apicale
7. Il direttore generale
7.1 Le funzioni del direttore generale
7.2 Chi potrà ricoprire l’incarico di direttore generale
7.3 Le procedure di nomina del direttore generale
7.4 Il soggetto competente alla nomina del direttore generale e la durata dell’incarico
7.5 La revoca del direttore generale
In argomento si vedano anche i precedenti post:

Il Segretario comunale: una specie in estinzione?

Pubblicata sul sito diritto.it la tesi di laurea dal titolo La categoria del Segretario comunale: una specie in estinzione? di Caterina Passalacqua, relatore Prof.ssa Lydia Dimasi, Università degli studi di Messina - Facoltà di Giurispudenza - Corso di Laurea in Giurista della P.A.

Al «dirigente apicale» dei Comuni serve una sezione ad hoc nel ruolo unico

L'iter della delega sulla riforma della Pa è al traguardo. Avevamo posto l'accento in una precedente occasione come l'abolizione tout court del Segretario comunale fosse avversata da una cospicua parte del mondo politico oltre che accademico, e invero dalla stessa Anci (Quotidiano degli enti locali e della Pa del 4 marzoe del 10 giugno); alla fine ne è scaturito una sorta di compromesso, che supera le principali obiezioni formulate nel corso dell'iter legislativo ma che lascia al tempo stesso sul tappeto non pochi dubbi e incertezze. Vediamo perché.
Inizia così l'articolo di Pasquale Monea e Marco Mordenti pubblicato dal quotidiano del Sole24Ore Enti Locali & PA dal titolo  Al «dirigente apicale» dei Comuni serve una sezione ad hoc nel ruolo unico.
In un precedente post abbiamo dato notizia dell'approvazione definitiva da parte del Senato del DDL in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, che prevede all'art. 11 l'abolizione del Segretario comunale e la "nascita del Dirigente apicale.
Sulla riforma della PA è possibile consultare la sezione dedicata del blog.

Sull'abolizione del Segretario comunale, si vedano, tra gli altri, i precedenti post:

Sulla nascita del Dirigente apicale si vedano, tra gli altri, i precedenti post:

Le dichiarazioni della Madia alla Camera chiariscono (???) il motivo dell'abolizione dei Segretari comunali

Non ritengo di dover fare alcun commento alle dichiarazioni del Ministro Madia fatte oggi alla Camera sul DDL di riorganizzazione della PA.
Le riporto e basta.

mercoledì 28 ottobre 2015

Arrivano le prime sette deleghe della Riforma della PA

Il Governo si appresta a varare il primo pacchetto di decreti attuativi della riforma Madia. Da fonti vicine a Palazzo Chigi si apprende che l’esecutivo ha già predisposto circa sette provvedimenti e, a partire dalla prima settimana di novembre, qualunque Cdm potrebbe essere quello giusto per la loro presentazione, tra cui i dlgs su partecipate pubbliche, servizi pubblici locali, conferenza dei servizi, forze di polizia, Camere di commercio, Freedom of information act e il regolamento sulla sburocratizzazione per gli insediamenti produttivi.

Gli altri decreti sensibili dovrebbero vedere la luce viceversa nel mese di dicembre, quello sul lavoro pubblico con in particolare la riforma della dirigenza pubblica e l’abolizione dei segretari comunali. I provvedimenti prima della loro approvazione definitiva dovranno passare l’esame delle Commissioni Parlamentari di Camera e Senato che potranno esprimere pareri non vincolanti.
Uno dei principali nodi che saranno affrontati nella prima tranche dell’attuazione della Riforma Madia c’è l’accorpamento della Guardia Forestale il cui corpo secondo le prime indiscrezioni dovrebbe migrare all’interno dell’Arma dei Carabinieri ( pur con la garanzia dell’«unitarietà delle funzioni attribuite). Un’ipotesi che non piace alla parte sindacale: “L’ipotesi che sembra affermarsi di un eventuale accorpamento del Corpo della Forestale nell’arma dei Carabinieri rappresenta un scelta in controtendenza con gli orientamenti della UE ed in direzione opposta rispetto a quanto sancito dalle recenti sentenze della Corte di Giustizia Europea per la quale la militarizzazione di un corpo ad ordinamento civile rappresenta una scelta incomprensibile e peraltro non coerente con la funzione ambientale da espletare” ricordano dalla Cisl.
Oltre alla soppressione del Corpo Forestale dello Stato con la Delega sulla Pa il Governo potrà riordinare anche gli ordinamenti del personale di tutte le altre Forze di polizia (ossia Polizia di Stato, Polizia penitenziaria e Corpo forestale, a ordinamento civile, e Carabinieri e Guardia di finanza, a ordinamento militare) con l’obiettivo di una razionalizzazione e potenziamento della loro efficacia “anche in funzione di una migliore cooperazione sul territorio al fine di evitare sovrapposizioni di competenze e di favorire la gestione associata dei servizi strumentali”.
In particolare si prevede la revisione della disciplina in materia di reclutamento, di stato giuridico e di progressione in carriera delle Forze di Polizia, revisione che dovrà essere raggiunta “tenendo conto del merito e delle professionalità, nell’ottica della semplificazione delle relative procedure, prevedendo l’eventuale unificazione, soppressione ovvero istituzione di ruoli, gradi e qualifiche e la rideterminazione delle relative dotazioni organiche, comprese quelle complessive di ciascuna Forza di polizia, in ragione delle esigenze di funzionalità e della consistenza effettiva alla data di entrata in vigore della Delega”.

Sul rinnovo dei contratti pubblici sindacati pronti allo sciopero

Parte la mobilitazione dei sindacati per il rinnovo dei contratti pubblici con assemblee territoriali, una manifestazione nazionale prevista il 28 novembre a Roma - scuola compresa - e in assenza di risposte, uno sciopero a metà dicembre. I 300 milioni della legge di stabilità suonano come una «provocazione» per i sindacati che hanno quantificato in circa 12 euro l'aumento a regime previsto dal governo: «Il governo apra il tavolo - sostengono in un comunicato unitario Rossana Dettori (Fp-Cgil), Giovanni Faverin (Cisl-Fp), Giovanni Torluccio e Nicola Turco (Uil-Fpl e Uil-Pa) -, chiediamo un rinnovo dignitoso che, dopo 6 anni di paralisi totale, per noi significa 150 euro di aumento medio con produttività e riconoscimento professionale, altro che l'equivalente di una mancia come vorrebbe il governo.
Inizia così l'articolo Sul rinnovo dei contratti pubblici sindacati pronti allo sciopero di Giorgio Pogliotti pubblicato dal quotidiano del Sole24Ore Enti Locali & PA.

Strumenti per una gestione associata efficace e di qualità alla luce della legge Delrio

"Strumenti per una gestione associata efficace e di qualità alla luce della legge Delrio - Gli schemi di convenzione per le funzioni obbligatorie - Gli indicatori di effettività, efficienza e qualità" è un Focus di  Elena Gamberini e di Marco Mordenti pubblicato, come inserto, sulla rivista Azienditalia - Enti Locali n. 6/2014.
Qui il link al focus integrale.
In argomento si vedano anche i precedenti post:

Trasferimento personale Province: accelerazione nella legge di stabilità

Prosegue il monitoraggio della Segreteria della Conferenza delle Regioni (Settore affari istituzionali) sull’attuazione della Legge 56/2014. E’ stata infatti aggiornata la tabella che ricorda le tappe dell’attuazione della Legge Delrio relativa al riassetto delle Province: dall’invio della mappatura all’osservatorio nazionale, all’approvazione in Giunta del ddl di riordino, dallo stato di avanzamento del processo di riordino fino alla pubblicazione della legge Regione sul Bollettino Ufficiale.

L’ultimo aggiornamento riguarda l’approvazione definitiva della Legge delle Regione Abruzzo, n. 32 del 20 ottobre 2015, “Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative delle Province in attuazione della Legge 56/2014”.
Sale così a 8 (su 15) il numero delle Regioni a Statuto ordinario che hanno legiferato in materia.
Nel frattempo il governo - con il disegno di legge di stabilità 2016 - imprime una certa accelerazione all’intero processo. L’articolo 38 del provvedimento, ora all’attenzione, del Senato, prevede “alle Province e alle Città metropolitane delle Regioni a statuto ordinario” sia “attribuito un contributo complessivo di 400 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016 di cui 150 milioni di euro a favore delle Province e 250 milioni di euro a favore delle Città metropolitane finalizzato al finanziamento delle spese connesse alle funzioni relative alle viabilità e all'edilizia scolastica”. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze e il ministro per gli affari regionali, le autonomie e lo sport, da adottare entro il 28 febbraio 2016, sentita la Conferenza Stato-città cd autonomie locali, è stabilito n riparto del contributo di cui al periodo precedente, tenendo anche conto degli impegni desunti dagli ultimi 3 rendiconti disponibili relativi alle voci di spesa di cui al primo periodo”.
Si prevede poi l’istituzione, per l'anno 2016 (nello stato di previsione del ministero dell'interno) di un “fondo con la dotazione di 100 milioni di euro.ll Fondo è costituito mediante l’utilizzo delle risorse delle amministrazioni centrali disponibili per le assunzioni di cui all'articolo 1 comma 425 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che sono conseguentemente ridotte. Nelle more del completamento del processo di riordino delle funzioni da parte delle regioni e del trasferimento definitivo del personale soprannumerario nelle amministrazioni pubbliche, il fondo è finalizzato esclusivamente a concorrere alla corresponsione del trattamento economico al medesimo personale. Con decreto del Ministro dell'interno, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli affari regionali, le autonomie e lo sport, il predetto fondo è ripartito tra le amministrazioni interessate in proporzione alle unità di personale dichiarato in soprannumero, e non ancora ricollocato, secondo le risultanze del monitoraggio attivato ai sensi dell'articolo 1, commi 424 e 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e del relativo decreto attuativo del 14 settembre 2015”.
Entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge di stabilità 2016, con decreto del Presidente del Consiglio e sentita la Conferenza Unificata è nominato un Commissario al fine di assicurare - “nelle regioni che a tale data non hanno provveduto a dare attuazione all'Accordo tra Stato e Regioni sancito in sede di Conferenza Unificata l'11 settembre 2014” - il completamento degli adempimenti necessari a rendere effettivo, entro il 30 giugno 2016, il trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie relative alle funzioni non fondamentali delle province e delle città metropolitane, in attuazione della riforma di cui alla citata legge n. 56 del 2014.
Al Commissario, si legge nel Ddl di stabilità, “non è corrisposto alcun compenso, indennità, rimborso spese o emolumento comunque denominato”. Il Commissario potrà però avvalersi “degli uffici e delle strutture di amministrazioni pubbliche, centrali, regionali e locali”. Per l'attuazione delle attività commissariali “si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente nell’ambito del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”. Infine il Commissario, sentite le Regioni interessate, “adotterà gli atti necessari per il trasferimento delle risorse” (di cui al comma 3, come quantificale ai sensi dell'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n.190) intendendosi che, “in assenza di disposizioni legislative regionali e fatta salva la loro successiva adozione, sono attribuite alla regione le funzioni non fondamentali delle province e città metropolitane.
Per quanto riguarda il trasferimento del personale, “il Commissario opera secondo i criteri individuati ai sensi della legge n. 56 del 2014, nei limiti della capacità di assunzione e delle relative risorse finanziarie della regione ovvero della capacità di assunzione e delle relative risorse finanziarie dei comuni che insistono nel territorio della provincia o città metropolitana interessata” (secondo le procedure previste dal decreto del Ministro della semplificazione e della pubblica amministrazione dcl 14 settembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 settembre 2015).
Nelle Regioni che hanno adottato in via definitiva la legge attuativa dcli' Accordo tra Stato e
regioni (sancito in sede di Conferenza Unificata l'11 settembre 2014), ma non hanno completato il trasferimento delle risorse, il Commissario opera d'intesa con il Presidente della Regione, secondo le modalità previste dalla legge regionale.
Il personale delle città metropolitane e delle province che si è collocalo in posizione utile nelle graduatorie redatte dal Ministero della giustizia a seguito del bando di mobilità (adottalo con ricorso al fondo di cui all'articolo 30, comma 2.3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165) è inquadrato, entro il 31 gennaio 2016 nei ruoli del Ministero della giustizia con assegnazione negli uffici giudiziari secondo le risultanze delle medesime graduatorie, a prescindere dal nulla osta dell'ente di provenienza.
L'acquisizione di personale delle città metropolitane e delle province (ai sensi dell'articolo 1, comma 425, settimo e ottavo periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190) è effettuata prescindendo dall'assenso dell'ente di provenienza.
Per supportare poi il processo di digitalizzazione in corso presso gli uffici giudiziari e per dare compiuta attuazione al trasferimento al Ministero della giustizia delle spese obbligatorie per il funzionamento degli uffici giudiziari effettuato ai sensi dell'articolo 1, commi da 526 a 530, della legge 23 dicembre 2014, n. !90, il Ministero della giustizia acquisisce un contingente massimo di 1.000 unità di personale amministrativo proveniente dagli enti di area vasta, nel biennio 2016 c 21117, da inquadrare nel ruolo dell'amministrazione giudiziaria, attingendo prioritariamente alla graduatoria, in corso di validità, ove sia utilmente collocato il personale di cui al comma 7 ovvero mediante il portale di cui al decreto del !'residente del Consiglio dei ministri 29 settembre 2014. Qualora entro novanta giorni dall'avvio del procedimento di acquisizione del personale per mobilità non sia possibile procedere con le modalità di cui al periodo precedente, l’acquisizione del
personale proveniente dagli enti di arca vasta è effettuata mediante procedure di mobilità volontaria semplificate prescindendo dall'assenso dell'amministrazione di appartenenza.
Le unità di personale che transitano presso il Ministero della giustizia (ai sensi dei commi 6, 7 e 8) sono portate a scomputo del personale soprannumerario adibito alle funzioni non fondamentali degli enti di area vasta
“E' fatto salvo –recita l’ultimo comma dell’articolo 38 - quanto previsto dall'articolo 7, comma 9-quinquies, dcl decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125".
Fonte: regioni.it
Alle 8 regioni si è aggiunta da ieri anche la Regione Veneto.

martedì 27 ottobre 2015

Appalti: il Segretario comunale può essere componente della commissione di gara (Consiglio di Stato Sez. V del 22.10.2015 n. 4871)

La Quinta Sezione del Consiglio di Stato nella sentenza del 22.10.2015 ha, tra l´altro, analizzato la censura sollevata da un´impresa partecipate ad una procedura di gara in ordine all’asserita illegittimità della composizione della commissione di gara, rigettando il motivo di appello. In particolare il Collegio precisa nella parte motiva della sentenza che "Come affermato dal TAR con percorso motivazionale corretto, l’importo e la natura dell’appalto (appalto di servizi del valore di base di euro 14.809.773,60) consentivano alla stazione appaltante di avvalersi di soggetti esterni quali componenti della commissione di gara, naturalmente escluso il presidente, così come previsto dall’articolo 282, comma 2, del d.p.r. n. 207 del 2010, in disparte la carenza di personale dipendente di adeguata professionalità. Né v’era necessità di estrinsecare le motivazioni che avevano portato alla nomina dei membri esterni, atteso che la natura e il valore dell’appalto ne consentivano la nomina. Quanto all’asserita carenza di specifiche professionalità dei componenti scelti dalla stazione appaltante (..), non è dimostrata ed è smentita dai curricula degli interessati, sicché la censura deve ritenersi quanto a tale profilo inammissibile e infondata e non è nemmeno provato che l’asserita carenza di professionalità si sia tradotta in vizi di valutazione delle offerte o degli esiti della gara o del presunto e indimostrato vizio di imparzialità. Il segretario comunale, essendo dipendente del Comune e dotato di professionalità insita nella stessa funzione espletata, ben poteva essere componente della commissione di gara.
Segnalazione tratta da www.gazzettaamministrativa.it.
Qui il link alla sentenza integrale del Consiglio di Stato Sez. V del 22.10.2015 n. 4871.

Fassino al Sole 24 ore: “Dalla manovra un cambio di passo”

“Per la prima volta da nove anni alla presentazione della manovrai giornali non titolano su nuovi tagli agli enti locali. Significa che la legge di Stabilità ha cambiato l'approccio, si muove in una logica espansiva per agganciare la ripresa e noi condividiamo questa impostazione”. La manovra piace al presidente dell'Anci Piero Fassino, che alla vigilia dell'assemblea nazionale dei sindaci "incassa" l'addio al Patto e le compensazioni all'operazione Imu-Tasi. Ma la partita è appena cominciata, e ora i sindaci guardano ai passaggi parlamentari per affrontare i “problemi ancora aperti”: Province e piccoli Comuni in primis.
Lo sblocco degli avanzi e il pensionamento del Patto di stabilità tolgono ostacoli agli investimenti, ma non tolgono anche alibi a quei Comuni che sul Patto avevano scaricato anche inefficienze loro?
Ma noi sindaci questi alibi non li abbiamo mai voluti,e non ci siamo sottratti alle nostre responsabilità come dimostrano i tanti tagli che abbiamo subito e gli obiettivi che abbiamo rispettato in questi anni. Ora la manovra, oltre a rifinanziare e ripensare i fondi su contrasto alla povertà e non autosufficienza, garantisce ai Comuni le risorse per i servizi, con il rimborso del 100% del mancato gettito Imu/Tasi, e ci mette nelle condizioni di tornare a investire, ciò a dedicarci al fronte che è stato più colpito dalle politiche di spending: parlo di strade, edilizia scolastica, dissesto idrogeologico, temi che sono nella vita della gente e che ora possono essere affrontati.
Per investire, però, oltre alle regole servono i soldi: non c'è il rischio che la novità non tocchi quelle aree, in particolare al Sud, dove avanzi da sbloccare non ce ne sono?
Sappiamo perfettamente che esistono differenze, ed è probabile che lo sblocco mobiliti più risorse al Nord. Anche nel Mezzogiorno, però, ci sono molti enti che hanno fatto politiche virtuose e hanno avanzi da spendere, che saranno ancora più preziosi dove le condizioni generali del territorio sono più difficili.
Tutto il nuovo sistema poggia sul rinvio di un anno del pareggio di bilancio "iper-rigorista" disegnato nel 2012. Ma un anno basta a rilanciare gli investimenti?
Il rinvio è la premessa di un riordino, e la regola del pareggio fondato sul saldo finale di competenza, assunta da questa manovra, è un buon punto di riferimento anche per il futuro.E’ essenziale arrivare a regole chiare e stabili nel tempo, perch? gli investimenti viaggiano con una programmazione pluriennale.
In cambio di tutto questo arriva il blocco delle aliquote per "blindare" i tagli su Imu e Tasi. Come lo giudica?
E’ inevitabile che nel momento in cui si fa uno sforzo per ridurre la pressione fiscale si crei un contesto coerente con questo sforzo, che peraltro sgombra il campo dai rischi di replicare polemiche vissute in passato trai governi che tagliano e i sindaci costretti ad aumentare aliquote nel tentativo di far quadrare i conti. E’ ovvio, però, che si tratta di una situazione transitoria, perché noi non vogliamo vivere di finanza derivata e perché è già stata annunciata la riforma per il prossimo anno.
Riforma che dovrebbe anche cancellare il doppione di Imu e Tasi sullo stesso immobile...
Non c'è dubbio.
Torniamo alla manovra. Non c'è molto sui piccoli Comuni, che lamentano le difficoltà legate agli obblighi di gestione associata e di acquisti centralizzati.
Sui piccoli Comuni presenteremo all'assemblea di Torino un pacchetto organico di proposte, che manderemo al Parlamento e che possono essere introdotte in legge di stabilità, basate su principi chiari: bisogna rendere più semplici e convenienti le aggregazioni, che devono essere basate su ambiti geografici coerenti e non su limiti demografici privi di senso.
E sugli acquisti?
Siamo favorevoli alla riduzione del numero di centrali, ma serve flessibilità rispetto alle piccole somme, perchè chiamare la Consip per una mini-fornitura assurdo, e all'oggetto degli appalti, perchè non tutti i settori hanno le stesse caratteristiche. Occorre spingere sullo sviluppo delle centrali di acquisto territoriali, regionali oppure metropolitane come quella che stiamo costruendo a Torino, anche perché così si aiutano i sistemi di imprese locali.
Sulle Province, invece, la cura continua a essere drastica: è sostenibile?
No, perchè con i nuovi tagli (che invece sono stati azzerati per le Città metropolitane) mancano almeno 500 milioni necessari a svolgere anche solo le funzioni fondamentali previste dalla riforma Delrio. Non sono io a dirlo, lo dicono i numeri della Sose sui fabbisogni standard. Serve una correzione, e soprattutto è necessario rimediare ai macroscopici ritardi accumulati dalle Regioni nello scrivere le leggi di riordino,e dalle amministrazioni centrali nell'indicare i posti disponibili in organico.
Fonte: ANCI

Nella proposta di Legge di Stabilità si supera l’obbligo per i piccoli comuni del ricorso alle Centrali Uniche. ANCI: "Auspichiamo conferma in testo definitivo"

Ha trovato conferma nel testo del Ddl sulla Legge di Stabilità, trasmesso in queste ore al Senato per l’avvio dell’iter parlamentare previsto, la richiesta avanzata dall’Anci per il superamento dell’obbligo di ricorrere alle Centrali Uniche di Committenza per gli acquisti di beni, servizi e lavori fino alla soglia di 40.000 euro anche per i Comuni con meno di 10.000 abitanti.
L'Anci, per scongiurare il rischio di ulteriori penalizzazioni e aumenti di costi dovuti al quadro normativo eccessivamente complesso che, in particolare nei piccoli Comuni, rischia di ingessare il sistema di acquisizione, aveva sostenuto con forza già nel dl Enti locali l'emendamento di esenzione dall’obbligo di ricorrere alla Cuc fino ad un valore di 40.000 euro, per tutti i Comuni, anche quelli inferiori a 10.000 abitanti. Si auspica, quindi, nella conferma di questa positiva novità che interessa ben 6814 Comuni anche nell’approvazione definitiva della Legge di Stabilità.
Resta ancora irrisolto il problema del disallineamento temporale (circa due mesi) in assenza di una proroga al gennaio 2016 - o comunque alla data di entrata in vigore della Legge di Stabilità - del termine di entrata in vigore - attualmente fissato al 1° novembre 2015 - per l’obbligo di centralizzazione degli acquisti. L’Anci sta lavorando per risolvere questa “sovrapposizione” nel corso dell’iter parlamentare.

Precisazioni dell’IFEL sugli adempimenti relativi al DUP indicati da Arconet

Nella seduta del 21 ottobre la Commissione Arconet, in risposta ad un quesito formulato da Anci, ha chiarito adempimenti, date e scadenze previsti per l’approvazione del DUP e della nota di aggiornamento del DUP. Si precisa che i termini indicati nella nota non tengono conto della proroga intervenuta e si riferiscono ai termini indicati nel principio contabili e nel TUEL. Per una maggior comprensione, il nuovo termine è indicato tra parentesi.
Con riferimento al procedimento di approvazione del DUP, dal vigente quando normativo risulta:
1)  che il DUP è presentato dalla Giunta entro il 31 luglio (ora 31 dicembre) “per le conseguenti deliberazioni”. Pertanto il Consiglio riceve, esamina, discute il DUP presentato a Luglio (ora dicembre) e delibera. La deliberazione del Consiglio concernente il DUP può tradursi:
  1. in una approvazione, nel caso in cui il documento di programmazione rappresenta gli indirizzi strategici e operativi del Consiglio;
  2. in una richiesta di integrazioni e modifiche del documento stesso, che costituiscono un atto di indirizzo politico del Consiglio nei confronti della Giunta, ai fini della predisposizione della successiva nota di aggiornamento.
La deliberazione del DUP presentato a luglio (ora dicembre) costituisce una fase necessaria del ciclo della programmazione dell’ente;
2)  l’assenza di un termine per la deliberazione concernente il DUP, al fine di lasciare agli enti autonomia nell’esercizio della funzione di programmazione e di indirizzo politico, fermo restando che il Consiglio deve assumere “le conseguenti deliberazioni”. Il termine del 15 novembre (28 febbraio 2016) per l’aggiornamento del DUP comporta la necessità, per il Consiglio di deliberare il DUP in tempi utili per la presentazione dell’eventuale nota di aggiornamento. La deliberazione consiliare concernente il DUP non è un adempimento facoltativo, anche se non è prevista alcuna sanzione. IFEL ritiene che, pur essendo obbligatorio, il passaggio in Consiglio può esprimersi fino al giorno prima della presentazione;
3)  considerato che la deliberazione del Consiglio concernente il DUP presentato a luglio (ora 31 dicembre) presenta, o un contenuto di indirizzo programmatico, o costituisce una formale approvazione, che è necessario il parere dell’organo di revisione sulla delibera di giunta a supporto della proposta di deliberazione del Consiglio, reso secondo le modalità previste dal regolamento dell’ente;
4)  che la nota di aggiornamento al DUP, è eventuale, in quanto può non essere presentata se sono verificare entrambe le seguenti condizioni:
  1. il DUP è già stato approvato in quanto rappresentativo degli indirizzi strategici e operativi del Consiglio;
  2. non sono intervenuti eventi da rendere necessario l’aggiornamento del DUP già approvato;
5)  che, se presentato, lo schema di nota di aggiornamento al DUP si configura come lo schema del DUP definitivo. Pertanto è predisposto secondo i principi previsti dall’allegato n. 4/1 al D.Lgs. 118/2011;
6)  che lo schema di nota di aggiornamento al DUP e lo schema di bilancio di previsione sono presentati contestualmente entro il 15 novembre (28 febbraio 2016), unitamente alla relazione dell’organo di revisione, secondo le modalità previste dal regolamento dell’ente;
7)  che la nota di aggiornamento, se presentata, è oggetto di approvazione da parte del Consiglio. In quanto presentati contestualmente, la nota di aggiornamento al DUP e il bilancio di previsione possono essere approvati contestualmente, o nell’ordine indicato.
8)  che la disciplina concernente la presentazione del DUP si applica anche agli enti in gestione commissariale.
9)  che in caso di rinvio del termine di presentazione del DUP, la specifica disciplina concernente i documenti di programmazione integrati nel DUP deve essere rispettata.
Fonte: IFEL.

lunedì 26 ottobre 2015

Il testo completo della proposta di Legge di stabilità presentato in Senato

Il capo dello Stato, Sergio Mattarella, ha firmato la legge di stabilità 2016, che è stata trasmessa al Senato per cominciare l’iter parlamentare. L’apertura formale della sessione di bilancio si avrà con la comunicazione all’Aula, che risulta convocata per martedì alle 16.30 con all’ordine del giorno le comunicazioni del presidente Pietro Grasso sul calendario dei lavori.

Le novità della legge di stabilità 1: Per i dipendenti pubblici contratti «bloccati» fino all'attuazione della riforma Madia

Le regole sul pubblico impiego si confermano fra le più «mobili» in questa prima fase di costruzione della legge di Stabilità, e anche nel testo arrivato al Quirinale sono molte le novità rispetto alle bozze circolate nei giorni scorsi. Due su tutte: è stato stralciato il «congelamento» della riforma Brunetta, per cui i 300 milioni messi sul piatto dei rinnovi contrattuali (più quelli che Regioni ed enti locali cercheranno di trovare nei loro bilanci) dovranno passare da una trattativa con tutti i crismi che, legge alla mano, dovrà risolvere il rebus della riduzione a quattro dei comparti pubblici e delle tre fasce di merito in cui articolare il personale per distribuire i premi di produttività. La seconda "evoluzione" del testo riguarda il turn over: viene confermata la regola generale del 25%, che permette alla Pa di dedicare a nuove assunzioni un quarto dei risparmi prodotti dalle uscite di quest'anno, ma il parametro sale all'80% (cioè alle percentuali già previste per l'anno prossimo dal decreto Madia del 2014) in Regioni ed enti locali per assorbire gli esuberi provinciali.
Inizia così l'articolo Per i dipendenti pubblici contratti «bloccati» fino all'attuazione della riforma Madia di G. Trovati pubblicato dal quotidiano del Sole24Ore Enti Locali & PA.

Le novità della legge di stabilità 2: per Di Primio (ANCI) “ingiustificata eventuale riduzione del turn over nei comuni”

“Dalle indiscrezioni della stampa si apprende che nelle bozze in circolazione della legge di stabilità sarebbe prevista una drastica riduzione del turn over di personale nel comparto pubblico per i prossimi tre anni. Tale previsione, che può risultare giustificata dalla prospettiva dello snellimento degli apparati burocratici centrali, sarebbe invece ingiustificata e particolarmente critica per i Comuni”, dichiara il Vicepresidente ANCI con delega al Personale Umberto Di Primio, Sindaco di Chieti. “La previsione della riduzione del turn over al 25% delle cessazioni metterebbe in grave difficoltà i Comuni, impedendo di dare seguito ad una programmazione dei fabbisogni strettamente connessa all’erogazione dei servizi alla cittadinanza. Ciò in una fase particolarmente complessa, stante anche il processo di ricollocazione del personale delle Città metropolitane e delle Province, che ha già determinato un sostanziale blocco delle assunzioni nel 2015. Questo drastico restringimento della capacità assunzionale sarebbe anche in controtendenza rispetto alle scelte strategiche fatte con solo un anno fa con il decreto legge che ha anticipato alcune misure urgenti per la riforma della PA, prevedendo dal 2016 l’ampliamento del turn over nei Comuni all’80% delle cessazioni, per arrivare al 100% dal 2018. Tengo a ricordare peraltro come soltanto pochi mesi fa la Corte dei Conti nella sua Relazione al Parlamento sulla spesa per il personale degli Enti territoriali abbia riconosciuto l’importante contributo agli andamenti complessivi di finanza pubblica che i Comuni hanno reso negli ultimi anni attraverso il contenimento delle dinamiche occupazionali retributive. La Corte dei Conti ha infatti certificato come nel triennio 2011/2013 il comparto dei Comuni abbia complessivamente ridotto il numero di dipendenti di 20.000 unità e il numero di dirigenti di oltre l’11%, determinando una flessione della spesa di personale pari al 5,52%.”
Fonte: ANCI (22.10.2015).

Le novità della legge di stabilità 3: Imu e Tasi, ecco chi paga e chi no

Dal 2016 viene cancellata la Tasi sulle abitazioni principali. La misura riguarda anche le «abitazioni principali» degli inquilini o dei comodatari, che quindi non dovranno più versare la quota a loro carico. Anche in questi casi l'abitazione principale è quella in cui si ha residenza e dimora abituale.

Il testo della manovra firmato dal presidente della Repubblica e inviato al Senato prevede l'abolizione della Tasi sulle abitazioni principali. Ecco tutte le novità contenute nel disegno di legge illustrate da Il Sole 24 Ore.



Le novità della legge di stabilità 4: Centrali uniche di committenza, verso l'estensione dei 40 mila euro anche sotto i 10 mila abitanti

"Dalle bozze della Legge di stabilita’, rispetto all’obbligo di ricorrere alle Centrali uniche di committenza per gli acquisti, apprendiamo con soddisfazione della possibile estensione della soglia dei 40.000 euro anche per i Comuni con meno di 10.000 abitanti”. Lo affermano Massimo Castelli e Dimitri Tasso, rispettivamente coordinatori nazionali ANCI per i piccoli Comuni e per le Gestioni associate.

‘’L'ANCI, per scongiurare il rischio di ulteriori penalizzazioni e aumenti di costi dovuti al quadro normativo eccessivamente complesso che, in particolare nei piccoli Comuni, rischia di ingessare il sistema di acquisizione, aveva sostenuto con forza gia’ nel dl Enti locali l'emendamento di esenzione dall’obbligo di ricorrere alla Cuc fino ad un valore di 40.000 euro, per tutti i Comuni, anche quelli inferiori a 10.000 abitanti, per gli acquisti di beni, servizi e lavori. Auspichiamo quindi – proseguono i due esponenti dell’ANCI - una conferma definitiva anche nei testi ufficiali della Legge di stabilita’ di questa positiva novita’ che interessa ben 6814 comuni’’.
‘’Tale norma tuttavia, in assenza di una proroga del termine di entrata in vigore attuale (dal 1° novembre 2015 al gennaio 2016) per l’obbligo di centralizzazione degli acquisti, determinerebbe uno ‘sfasamento’ temporale di due mesi, colmabile solo con apposita disposizione urgente di slittamento del suddetto termine, come gia’ richiesto da ANCI”, concludono Castelli e Tasso.
Fonte: ANCI (20.10.2015).
Nel testo del DDL ufficialmente presentato in Senato, all'art. 23, comma 7, risulta confermata la misura.
Per i problemi di coordinamento della proposta, con l'imminente scadenza del termine del 1 novembre si veda il precedente post Centrali Uniche di committenza: tra interventi regolatori dell'ANAC e richieste di proroga ANCI, con i post ivi richiamati.

Le novità della legge di stabilità 5: divieto per enti locali alzare tasse

Il divieto per gli enti locali di alzare le tasse, come previsto dalla legge di stabilità, "non ci preoccupa perché sindaci e presidenti di Regione non sono il partito delle tasse". Lo ha detto il presidente dell'Anci e sindaco di Torino, Piero Fassino, a margine di una conferenza stampa sull'art bonus a Roma.

"Noi siamo assolutamente favorevoli a una riduzione della pressione fiscale perché viviamo con i nostri cittadini e ci rendiamo conto che questa è un'esigenza obiettiva - ha aggiunto Fassino -. Non abbiamo certamente da eccepire a ogni provvedimento che riduce la pressione fiscale anzi lo condividiamo naturalmente come nel caso della Tasi, la necessità che l'abolizione di un prelievo fiscale di cui i comuni beneficiano sia compensato da un trasferimento di risorse da parte dello Stato di analoghe dimensioni, cose che nella legge di stabilità è garantita perché prevede che i comuni siano ristorati al 100% di quello che introiettavano prima con la Tasi, sono risorse essenziali per i comuni perché finanziano i servizi", ha concluso il presidente dell’Anci.
Fonte: ANCI

Il parere di ARCONET sul procedimento di approvazione del dup e la nota di aggiornamento

Il portale dedicato all'Armonizzazione Contabile degli Enti locali ha risposto, in data 22 ottobre 2015, un quesito concernente il procedimento di approvazione del Documento Unico di programmazione e della relativa nota di aggiornamento. In merito, ARCONET, in primo luogo ha chiarito che il DUP viene presentato dalla Giunta entro il 31 luglio "per le conseguenti deliberazioni" al Consiglio. Tale organo, pertanto, dopo aver ricevuto ed esaminato il documento, delibererà nel senso di una approvazione, nel caso in cui rappresenti gli indirizzi strategici e operativi del Consiglio stesso, oppure in una richiesta di integrazioni e modifiche, che costituiscono un atto di indirizzo politico nei confronti della Giunta, ai fini della predisposizione della successiva nota di aggiornamento. In particolare, il termine del 15 novembre per l'aggiornamento del DUP comporta la necessità, per il Consiglio di deliberare il DUP in tempi utili per la presentazione dell'eventuale nota di aggiornamento. A proposito di quest'ultima, peraltro, è stato fatto presente che è eventuale, in quanto può non essere presentata se sono verificare entrambe determinate condizioni, ossia se il DUP è già stato approvato in quanto rappresentativo degli indirizzi strategici e operativi del Consiglio, ovvero se non sono intervenuti eventi da rendere necessario l'aggiornamento del DUP già approvato. Lo schema di nota di aggiornamento al DUP, inoltre, si configura come lo schema del DUP definitivo e deve essere presentato contestualmente allo schema di bilancio sempre entro il 15 novembre, per, poi, essere oggetto di approvazione da parte del Consiglio. Infine, ARCONET ha precisato che anche in caso di rinvio del termine di presentazione del DUP, la specifica disciplina concernente i documenti di programmazione integrati nel Documento deve essere rispettata.
Fonte: LogosPA.

In argomento si vedano anche i precedenti post:

Baratto amministrativo: la nota aggiornata predisposta da Anci e Ifel

Pubblicata la nota di approfondimento Anci-Ifel relativa all’istituto del c.d. “baratto amministrativo”, con alcune importanti integrazioni e modificazioni apportate a seguito delle segnalazioni e dei suggerimenti pervenuti in particolare da enti che hanno avviato la sua applicazione. 
In particolare, alcuni passaggi della prima versione, pubblicata nei giorni scorsi e ripresi con enfasi dalla stampa specializzata, sono apparsi eccessivamente restrittivi rispetto a scelte dei Comuni, del tutto legittime, che puntano a coniugare gli aspetti “di servizio” normati con l’articolo 24 del DL 133/2014 con principi ed obiettivi diversi e parimenti meritevoli in materia di solidarietà sociale e abbattimento di motivi di contenzioso. 
Nella prassi e nella dottrina relative alla gestione delle entrate locali, anche di natura tributaria, tali obiettivi hanno assunto piena cittadinanza e sono entrati a far parte dei principi ispiratori di una corretta ed equa politica fiscale locale. Riteniamo pertanto doveroso rettificare la nota già pubblicata, soprattutto per la parte che tendeva ad escludere dagli interventi connessi al “baratto” la regolazione di debiti tributari pregressi, che diversi Comuni hanno attivato valendosi dell'autonomia che la legge riconosce agli enti locali.
Fonte: ANCI.

Superamento del bicameralismo paritario e revisione del Titolo V della Parte seconda della Costituzione (scheda di lettura)

Il disegno di legge di riforma costituzionale reca disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione. Esso è stato approvato dal Senato, con modificazioni, l’8 agosto 2014, modificato dalla Camera il 12 marzo 2015 e nuovamente modificato dal Senato che lo ha approvato il 13 ottobre 2015 (C. 2613-B).
Qui il link al Dossier del servizio studi della Camera dei Deputati n. 216/10 del 20 ottobre 2015 contenente la scheda di lettura del provvedimento.
Qui il link al Dossier del servizio studi della Camera dei Deputati n. 216/9 del 20 ottobre 2015 contenente il raffronto tra il testo vigente della Costituzione, le modifiche apportate dal Senato in prima lettura (a.c. 2613), quelle approvate dalla Camera dei Deputati in seconda lettura (a.c. 1429-b) e quelle approvate dal Senato in terza lettura (a.c. 2613-b)