Fece notizia qualche mese fa l'ordinanza cautelare del TAR Lazio che sospese l'obbligo di provvedere alla pubblicazione dei dati patrimoniali dei dirigenti di cui all'art. 14 comma 1, lett. c) ed f) del medesimo decreto legislativo anche per i titolari di incarichi dirigenziali. In quell'occasione il Tar del Lazio, occupandosi di un ricorso presentato da alcuni dirigenti del Garante per la protezione dei dati personali che si opponevano alla pubblicazione dei dati (Ord. n. 1030 del 2 marzo 2017).
Con quel provvedimento il Tar, nell’ambito della fase cautelare, ha ritenuto sussistenti i presupposti per la concessione della sospensiva, valutando come “consistenti” le “questioni di costituzionalità e di compatibilità con le norme di diritto comunitario sollevate in ricorso” e “irreparabile” il “danno paventato dai ricorrenti, discendente dalla pubblicazione online, anche temporanea, dei dati per cui è causa”.
Ora con ordinanza n. 9828 del 19 settembre 2017, il Tar Lazio, sez. I quater, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale della norma ritenendo che "è rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 14, comma 1 bis e comma 1 ter, d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, inseriti dall'art. 13, comma 1, lett. c), d.lgs. 25 maggio 2016, n. 97, nella parte in cui prevedono che le Pubbliche amministrazioni pubblichino i dati di cui all'art. 14, comma 1, lett. c) ed f) dello stesso decreto legislativo anche per i titolari di incarichi dirigenziali, per contrasto con gli artt. 117, comma 1, 3, 2 e 13 Cost.".
Il Tar ha ritenuto, in altri termini, la questione non manifestamente infondata secondo il seguente iter motivazionale.