La Camera,
premesso che:
il disegno di legge delega di riforma della Pubblica Amministrazione, disegno di legge 1577 – A.C. 3098 –, all'articolo 9 reca una disciplina innovativa in materia di dirigenza pubblica, istituendo un sistema unico articolato in tre ruoli relativi ai dirigenti dello Stato, delle Regioni e degli Enti Locali;
nell'ambito di tale riforma, al comma 1, lettera b), numero 4), è prevista l'abolizione della figura del segretario comunale e provinciale e del relativo albo, la confluenza dei segretari nel ruolo dei dirigenti degli enti locali e l'attribuzione alla dirigenza del predetto ruolo dei compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa, direzione degli uffici e controllo della legalità dell'azione amministrativa;
è quindi previsto, in sostituzione della soppressa figura del segretario, l'obbligo per gli enti totali di nominare comunque un dirigente apicale con compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa, direzione degli uffici e controllo della legalità dell'azione amministrativa;
opportunamente è altresì prevista una fase transitoria e di prima applicazione, nella quale gli enti hanno l'obbligo di conferire tale incarico di direzione apicale, con i predetti compiti, ai dirigenti già
qualificati a tal fine dall'iscrizione nel predetto albo e confluiti nel ruolo di cui al numero 3), nonché ai soggetti già iscritti all'albo, nella fascia professionale C, e ai vincitori del corso di accesso in carriera, già bandito alla data di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
decorsa tale fase transitoria, essendo soppresso lo specifico albo dei segretari, gli enti potranno conferire l'incarico di dirigente apicale avendo come bacino professionale di riferimento l'intero ruolo unico degli enti locali;
al medesimo articolo 9, comma 1, lettera f), è prevista la definizione, per ciascun incarico dirigenziale, dei requisiti necessari in termini di competenze ed esperienze professionali, tenendo conto della complessità, delle responsabilità organizzative e delle risorse umane e strumentali;
ne deriva la necessità che durante la prevista fase transitoria siano previsti e definiti gli specifici requisiti professionali, in termini di competenze ed esperienza, per lo specifico incarico di dirigente apicale, secondo criteri idonei ad assicurare la possibilità di individuare dal citato ruolo unico dei dirigenti degli enti locali soggetti in possesso delle competenze idonee ad assicurare l'efficace svolgimento negli enti predetti delle rilevanti funzioni di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa, direzione degli uffici e controllo della legalità dell'azione amministrativa assegnati dalla legge a tale funzione dirigenziale apicale;
occorre quindi definire gli specifici requisiti professionali per l'incarico di dirigente apicale, al fine di assicurare che, al termine di tale fase transitoria e di prima applicazione, gli enti possano continuare ad individuare, nel più vasto ambito del citato ruolo unico, soggetti in possesso delle competenze idonee ad assicurare l'efficace svolgimento dei rilevanti compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa, direzione degli uffici e controllo della legalità dell'azione amministrativa assegnati dalla legge a tale funzione dirigenziale apicale,
impegna il Governo
a disciplinare, nell'ambito del decreto legislativo da adottarsi in attuazione della legge delega di cui in premessa, gli specifici requisiti per l'incarico di dirigente apicale di cui all'articolo 9, comma 1 lettera b) numero 4, della legge delega medesima, con criteri idonei ad assicurare l'effettivo possesso delle competenze e dell'esperienza necessarie ad assolvere a tale rilevante incarico dirigenziale, commisurandoli altresì ai diversi livelli di dimensione e complessità degli enti locali.
9/3098A/73. Giovanna Sanna, Francesco Sanna.