E' legittimo il rigetto opposto ad un'istanza di accesso ad atti concernenti i beni immobili e la gestione del patrimonio, per i quali è prevista la pubblicazione obbligatoria nella sezione “Trasparenza” del sito web dell'Ente. Il diritto d'accesso è in tal caso soddisfatto con la mera pubblicazione (Consiglio di Stato, sez. V, n. 1148 del 23 febbraio 2018).
Infatti, l’art. 2 del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), stabilisce: «Le disposizioni del presente decreto disciplinano la libertà di accesso di chiunque ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni e dagli altri soggetti di cui all'articolo 2-bis, garantita, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, tramite l'accesso civico e tramite la pubblicazione di documenti, informazioni e dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni e le modalità per la loro realizzazione» (comma così sostituito dall'art. 3, comma 1, d.lgs. n. 97 del 2016).