Parola fine alle interpretazioni "creative" sulla normativa relativa alla presenza in Giunta comunale dei rappresentanti dei due sessi.
Il Consiglio di Stato, Sezione V, con sentenza n. 4626 del 5/10/2015 ha chiarito in modo definitivo quanto segue:
All’indomani dell’entrata in vigore del citato art. 1, comma 137, secondo il quale: “Nelle giunte dei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40 per cento, con arrotondamento aritmetico”, tutti gli atti adottati nella vigenza di quest’ultimo trovano nella citata norma un ineludibile parametro di legittimità, non essendo ragionevole una sua interpretazione che leghi la concreta vigenza della norma alla data delle elezioni ovvero che condizioni unicamente le nomine assessorili all’indomani delle elezioni. Una simile interpretazione consentirebbe un facile aggiramento della suddetta prescrizione, nella misura in cui il rispetto della percentuale assicurato dai provvedimenti di nomina immediatamente successivi alle elezioni potrebbe essere posto nel nulla da successivi provvedimenti sindacali di revoca e nomina, atti a sovvertire la suddetta percentuale.
Allo stesso tempo deve rilevarsi che non risulta alcuna istruttoria tesa a verificare l’impossibilità del rispetto della suddetta percentuale, né dall’atto sindacale si evince una qualche ragione per la quale il Sindaco ha ritenuto di potersi discostare dal suddetto parametro normativo.
Qui il link alla sentenza Consiglio di Stato, Sezione V, con sentenza n. 4626 del 5/10/2015.
Sulla disciplina in merito alla rappresentanza di genere si veda anche pag. 41 e seguenti della Guida per gli Amministratori locali Cittalia ed ANCI Lazio e la circolare del Ministero dell'interno del 24 aprile 2014.
Si vedano anche i successivi post Solo 1 sindaco su 7 è donna in Italia. Niente quote rosa nei Comuni, Il rispetto del principio delle pari opportunità nella composizione delle giunte comunali e Giunte con parità di genere.
In argomento su questo blog:
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