No War - Palazzo Savelli sede del Comune di Rocca Priora (Roma)

No War - Palazzo Savelli sede del Comune di Rocca Priora (Roma)
No War - Palazzo Savelli sede del Comune di Rocca Priora (Roma)

venerdì 14 novembre 2014

Legittima l'autotutela su procedure concorsuali avviate in violazione dell'art. 34bis del D.lgs. 165/2001 (T.A.R. Campania, n. 5789/2014)

Sulla rivista on line ricerca-amministrativa.it è segnalata la sentenza del T.A.R. Campania Napoli, Sez. III, 11 novembre 2014, n. 5789. La sentenza prende in esame un caso in cui è stata sospesa una procedura concorsuale a causa dell'omissione della comunicazione al personale in mobilità prevista dall'art. 34 bis del D.Lgs. n. 165/2001.
Ai sensi dell’art. 34 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001, le amministrazioni pubbliche, prima di avviare le procedure di assunzione di personale, sono tenute a comunicare al personale in mobilità “l’area, il livello e la sede di destinazione per i quali si intende bandire il concorso nonché, se necessario, le funzioni e le eventuali specifiche idoneità richieste”. E, ai sensi del quinto comma dell’art. 34 bis citato, le assunzioni effettuate in violazione del medesimo articolo sono nulle di diritto. 
L’attività delle pubbliche amministrazioni è rigorosamente vincolata al rispetto delle procedure preventive di monitoraggio previste dall’art. 34 bis citato. Il mancato rispetto della citata normativa legittima dunque la p.a. a intervenire in autotutela, revocando la procedura concorsuale indetta, di fronte all’esigenza non rimediabile di operare per una migliore utilizzazione delle risorse umane ed, in definitiva, per un doveroso contenimento della spesa pubblica.
Qui il link alla sentenza integrale del T.A.R. Campania Napoli, Sez. III, 11 novembre 2014, n. 5789.

Non è incompatibile il dirigente medico che non ricopre incarichi di direttore generale, direttore amministrativo e direttore sanitario (Cons. St. 5583/2014)

Sul sito della Fondazione Logos PA è segnalata la sentenza emessa dal Consiglio di Stato del 12 novembre 2014, n. 5583, con la quale il supremo giudice amministrativo si è espresso in merito alla incompatibilità della carica di consigliere comunale di un soggetto che assumeva nel contempo la qualifica di dirigente medico
Nel caso di specie al ricorrente veniva contestata l'incompatibilità dell'incarico dirigenziale con la carica politica a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 39/13, a detta ipotesi nel primo grado di giudizio, il ricorrente risponde deducendo che la normativa richiamata non si applica ai dirigenti medici di qualsiasi livello ma solo ai titolari degli incarichi di direttore generale, direttore amministrativo e direttore sanitario. I giudici di Palazzo Spada, citando la norma interessata ovvero che l'art. 12 del d.lgs. sopra richiamato, "dispone, fra l'altro, l'incompatibilità con determinate cariche elettive negli enti locali degli «incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico»." Aggiungono che è necessario considerare anche il successivo art. 14, il quale prevede che "l'incompatibilità in questione solo con riferimento agli incarichi di direttore generale, direttore amministrativo e direttore sanitario.", per cui ribadisce che il Legislatore ha "inteso dettare per il personale delle aziende sanitarie una disposizione speciale che, nel momento stesso in cui assoggetta al regime delle incompatibilità i tre incarichi di vertice, implicitamente ma inequivocamente esclude da quel regime il personale ad essi subordinato, pur se rivestito di funzioni denominate"dirigenziali". La Corte, non riconosce, nel caso specifico, l'incompatibilità tra le due cariche. Rileva ai fini del giudizio di incompatibilità il significato proprio che viene attribuito a dette cariche dirigenziali, dovendosi considerare che ciò che caratterizza la funzione dirigenziale è l'autonomia, la discrezionalità, la potestà provvedi mentale e gestionale, e la responsabilità.
Qui il link alla sentenza integrale Cons. St. sent. n. 5583 del 12 novembre 2014.

Parere del Ministero dell'interno sul quorum strutturale per la validità delle sedute di Consiglio comunale

In data 27 ottobre 2014 il Ministero dell'interno ha reso un parere in merito al quorum strutturale per la validità delle sedute di Consiglio comunale, in caso di impossibilità di surroga di un consigliere comunale.
Con la nota che si allega in copia, i consiglieri della Lista civica Partecipazione e Trasparenza del Comune di …, premesso che non risulta possibile procedere alla surroga di un consigliere dimissionario a causa della rinuncia degli ultimi consiglieri non eletti disponibili in lista, hanno posto un quesito in ordine al numero legale di consiglieri necessario per rendere valida la seduta.

Al riguardo si rileva che l’art. 38, comma 2, del testo unico n. 267/2000 ha delegificato la disciplina del numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute, demandandola al regolamento sul funzionamento del consiglio comunale e ponendo come unico principio inderogabile la necessaria presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge all’Ente, senza computare a tal fine il sindaco.
Il problema prospettato, va pertanto risolto in base alle disposizioni statutarie e regolamentari adottate in materia dal Comune.
L’articolo 46 del regolamento, come enunciato dai consiglieri in oggetto, richiede, per deliberare, l’intervento della metà più uno dei consiglieri assegnati al Comune, senza computare il Sindaco.
In merito, premesso che anche in base all’enunciato della sentenza del Consiglio di Stato n. 640/06 del 17.02.2006 il numero di consiglieri assegnati per legge all’Ente si differenzia dal numero di consiglieri effettivamente in carica, occorre, dunque, fare riferimento al numero di 9 consiglieri assegnati anche nell’impossibilità della surroga di uno dei componenti che comporta la presenza effettiva di otto consiglieri oltre al sindaco.
Peraltro, la sopravvivenza dell’organo assembleare è consentita dalla legge (articolo 141, comma 1, lett. b) n. 4) del d. lgs. n. 267/2000), fino alla permanenza di metà dei componenti del consiglio (per impossibilità di surroga). Ciò appare compatibile con il disposto dell’articolo 38, comma 2 dello stesso d. lgs. n. 267/2000 il quale, rinviando alla previsione regolamentare stabilisce la legittimità delle sedute con la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati.
Tuttavia, qualora, come nel caso in specie, il regolamento ponga una soglia più alta, è a tale limite che ci si deve attenere con gli arrotondamenti e gli aggiustamenti consentiti anche in base agli orientamenti giurisprudenziali.
A rigore, la questione avrebbe dovuto essere oggetto di una scelta da farsi in sede regolamentare, che nel caso di specie non viene comunicata.
I consiglieri in oggetto hanno segnalato anche pregressi pareri di questo Ministero con cui, richiamandosi orientamenti dottrinali e giurisprudenziali, si perveniva alla conclusione che “nei collegi dispari la metà dei consiglieri è costituita da quel numero che moltiplicato per due supera di una unità il numero totale dei consiglieri”.
In merito, si osserva che la giurisprudenza più recente (C.d.S. n. 8823 del 22.10.2007, T.A.R. Calabria – RC – n. 709 del 18.12.2013 e T.A.R. Liguria n. 239 del 9.07.2014) afferma più correttamente che il principio elaborato dalla giurisprudenza ai fini del calcolo della maggioranza assoluta nei collegi formati da un numero dispari di membri implica pacificamente che la “metà più uno” sia data dal numero che, raddoppiato, supera il totale dei componenti almeno per un’unità.
In ogni caso, nelle more di un’opportuna integrazione del regolamento, per il profilo considerato può configurarsi l’applicabilità del criterio aritmetico, in quanto avente una valenza oggettiva ed ancorato a norme di diritto positivo (ad es. nel T.U.E.L. n. 267/2000 v. art. 47 co. 1; art. 71, co. 8 e art. 75, co. 8). Com’è noto, in base al criterio aritmetico, l’arrotondamento della cifra decimale uguale o inferiore a 50 (ipotesi ricorrente nel caso di specie), va effettuato per difetto.
Di conseguenza, nella fattispecie considerata, applicando il criterio aritmetico, il quorum strutturale per le adunanze, considerato che il calcolo deve essere effettuato su 9 consiglieri, escluso il sindaco, costituito dalla metà più uno dei consiglieri è uguale a cinque, senza computare il sindaco
Su quanto precede si prega di fare analoga comunicazione all’Ente interessato.

giovedì 13 novembre 2014

Parere della Funzione Pubblica in merito al trattamento economico per i segretari collocati nella fascia professionale "B" a seguito dei corsi "Spe.S"

Il collega Francesco Nazzaro ci ha trasmesso il testo del parere reso dalla Presidenza del Consiglio - Dipartimento della Funzione Pubblica - prot. 60480 del 28.10.2014 in merito al trattamento economico spettante ai segretari collocati nella fascia professionale "B" a seguito dei corsi "Spe.S".
Il Ministero dell'Interno con nota del 22 ottobre 2014 prot. n. 3391 ha infatti comunicato alle Prefetture di aver sospeso ogni attribuzione relativa al trattamento tabellare dei Segretari che hanno conseguito l'abilitazione a seguito dei corsi "SPE.S" in attesa delle determinazioni del Dipartimento della Funzione Pubblica.
L'Unione Nazionale Segretari comunali e provinciali ha trasmesso tramite mail il provvedimento del Ministero dell'Interno alla Funzione Pubblica che ha reso il parere citato.
In base al predetto parere, ad avviso del Dipartimento della Funzione Pubblica, al termine del percorso formativo del concorso "Spe.S" ed al conseguente (mero) inquadramento nella fascia professionale B non può essere corrisposto l'incremento relativo al trattamento tabellare per i Segretari che continueranno ad essere titolari di enti afferenti alla fascia professionale C. Ciò in quanto in base all'art. 9, comma 21, del DL. 78/2010 si evince che ogni variazione del (solo) inquadramento del dipendente produrrà, per l'arco temporale stabilito dal legislatore, effetti solo giuridici e non economici. 
Diversamente, per i segretari comunali iscritti in fascia B che conseguono la titolarità di comune con popolazione superiore ai 3.000 abitanti, la differenza stipendiale è dovuta in quanto correlata al mutamento di funzione del segretario comunale, che assume effettivamente la titolarità di un comune di dimensioni maggiori.

Segreterie convenzionate: liberi i comuni di nominare più vicesegretari (TAR Lombardia sent. n. 2700/2014)

Con una recente sentenza, la n. 2700 del 10 novembre 2014, il Tar Lombardia Sez. di Milano si è occupata della problematica riguardante la possibilità per più comuni in convenzione di nominare diversi Vicesegretari, in luo di un unico vicesegretario per la segreteria convenzionata.
La Prefettura -U.T.G. di Milano, in sede di presa d'atto della costituzione di una convenzione per lo svolgimento in forma associata del servizio di Segreteria Comunale, aveva invitato gli enti a modificare l’atto costitutivo della convenzione  in applicazione della delibera n. 175/2004 del C.d.A. nazionale, la quale dispone: "… la sede di segreteria convenzionata realizza un unico soggetto giuridico, per il quale deve essere previsto un unico preposto all’ufficio e, quindi, un unico sostituto nell’ipotesi di assenza o impedimento del titolare".
I giudici lombardi hanno ritenuto priva di pregio la posizione della Prefettura U.T.G. di Milano, in quanto alla luce del quadro normativo vigente "emerge che:
- non è configurabile, in capo agli Enti che decidano di stipulare una convenzione per l’esercizio associato delle funzioni di segreteria, alcun obbligo di individuare, accanto al Segretario, anche la figura del vicesegretario;
- la scelta se prevedere o meno un vicesegretario per coadiuvare il segretario e sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento, è rimessa all’autonomia regolamentare del singolo Ente, ai sensi dell’art. 97, comma 5, del D.lgs. n. 267/2000.
3.5. Orbene, ritiene il Collegio che in virtù di tale autonomia, e in assenza di previsioni normative espresse di segno contrario (tale non potendo considerarsi la deliberazione del Consiglio nazionale di amministrazione dell’ex Agenzia Autonoma per la Gestione dell’Albo dei segretari comunali e provinciali, richiamata dall’Amministrazione resistente), i Comuni che addivengano, come nel caso di specie, alla stipula di una convenzione per l’esercizio delle funzioni di segreteria, restino liberi di decidere non solo se individuare o meno la figura del vicesegretario, ma anche, in caso affermativo, se attribuirne le funzioni ad un unico soggetto per entrambi, oppure a soggetti diversi, in possesso dei necessari requisiti".
Qui il link alla sentenza integrale del TAR Lombardia n. 2700/2014.

Rimodulazione finalistica del lavoro pubblico a termine

Pubblicato sulla rivista on line dirittoamministrativo.it un articolo di Sergio Salvatore Manca dal titolo Rimodulazione finalistica del lavoro pubblico a termine.
L'articolo analizza il cambiamento del contratto a tempo determinato presso la P.A.: da mero lavoro precario a possibile password per contemperare anche nel pubblico l’esigenza di un impiego stabile con quella dell’efficienza del sistema.

Pubblicati la legge di conversione del decreto "Sblocca Italia" ed il D.L. 165/2014

Nella Gazzetta Ufficiale n. 262 dell'11 novembre 2014 - S.O. n. 85 è stata pubblicata la legge 11 novembre 2014, n. 164, di conversione del decreto-legge n. 133/2014 (c.d. Sblocca Italia).
Per una analisi delle disposizioni contenute nel decreto e delle modifiche apportate in sede di conversione si vedano i precedenti post:
Nella medesima Gazzetta è stato pubblicato il D.L. 165/2014 che apporta alcune correzioni al decreto sblocca Italia, nonché una modifica all'art. 23-ter del D.L. 90/2014.
Le correzioni al decreto sblocca Italia riguardano:
- il comma 7 dell'articolo 34, in materia di opere e interventi nei siti inquinati;
- il comma 8-quater dell'articolo 4, relativo alla copertura degli oneri delle disposizioni relative al sisma in Abruzzo dettate dal medesimo decreto. 

mercoledì 12 novembre 2014

Lavoro flessibile: altra interpretazione restrittiva da parte della Corte dei Conti sez. Campania (Del. n. 232/2014)

In un precedente post pubblicato ieri Le assunzioni a tempo determinato si è dato conto delle interpretazioni in merito alla normativa sulla spesa delle assunzioni a tempo determinato, contenuta nell'art. 9, comma 28 del D. L. n. 78/2010, alla luce della modifica apportata dalla L. 11/08/2014 n. 144 di conversione del D.L. n. 90/2014.

In particolare si è evidenziato che dopo le modifiche apportate dal D.L. 90/2014 all’art. 9 comma 28 del d.l. 78/2010, sussistono interpretazioni contrastanti sul limite attualmente vigente, a seguito di pronunce delle Sezioni Regionali della Corte dei conti:
- la Corte della Puglia (Del. 174/2014), dice che comunque va rispettato il 100% di quanto speso nel 2009;
- la Corte della Lombardia (Del. 264/2014), dice che non vi è più alcun limite per lavoro flessibile".
Abbiamo segnalato nel citato post che in un articolo di G. Bertagna si affermava che il punteggio tra le due interpretazioni era di uno a uno.
Segnaliamo ora che il punteggio è cambiato due a uno per l'interpretazione più restrittiva.
Infatti la Corte dei Conti, Sez di Controllo per la Campania, con deliberazione n. 232/2014, ha aderito all'interpretazione in base alla quale va comunque rispettato il limite del 100% della spesa sostenuta per il personale flessibile nell'anno 2009.
Qui il link all'articolo di Matteo Barbero pubblicato su Italia Oggi del 10.11.2014 dal titolo P.A., caos sulla spesa per i lavori flessibili.
Vedi anche il successivo post La Sezione Regionale della Lombardia solleva questione di massima in merito alle spese per il lavoro flessibile dopo il Dl 90/2014 (Del. 327/2014).

martedì 11 novembre 2014

La nota unitaria delle Organizzazioni Sindacali sulla retribuzione di posizione per i segretari in convenzione

Come preannunciato dal segretario Nazionale dell'U.N.S.C.P. Alfredo Ricciardi nel corso dell'Assemblea Nazionale di Milano, è stata inviata una nota al Ministero dell’Interno Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - Albo Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali ed al Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, a seguito del parere rilasciato dalla Ragioneria dello Stato, sottoscritta da tutti i Sindacati a difesa della retribuzione di posizione nelle convenzioni e che la lettera sarà inviata anche a tutti i Comuni.
Questo il testo della nota:
Le scriventi Organizzazioni Sindacali segnalano con grave allarme che vi sarebbe, da parte di alcuni comuni, un inammissibile tentativo di modificare il trattamento economico dei segretari titolari di sedi convenzionate.
Tale situazione discenderebbe da interpretazioni, evidentemente completamente malintese, di un recente parere della Ragioneria Generale dello Stato in materia.
Si rammenta che in materia di sedi convenzionate sussiste un ordinamento, peraltro prevalentemente normativo e solo in seconda battuta contrattuale, che è univocamente e pacificamente applicato da decenni, sia prima che dopo la cosiddetta riforma Bassanini, dal Ministero dell’Interno (prima della riforma del 1997), poi dalla Agenzia Nazionale dei Segretari e poi di nuovo dal Ministero dell’Interno dopo la intervenuta soppressione dell’Ages nel 2010, nonché da tutti i Comuni d’Italia che abbiano stipulato convenzioni fra loro.
Tale ordinamento, immutato, in materia prevede alcuni semplici e chiarissimi principi:
  1. il segretario può essere titolare di una unica sede di servizio (altri incarichi possono essere solo in regime di “scavalco” o “reggenza”, e hanno una remunerazione a parte);
  2. la seda di titolarità del segretario può essere costituita, oltre che da un unico comune, anche da più comuni uniti a tal fine fra loro in convenzione;
  3. anche in tale ultimo caso la sede è, ovviamente, unica (tanto è vero che vi è un capo convenzione, un solo sindaco che procede alla nomina, una sola retribuzione, ivi inclusa, ovviamente, una sola retribuzione di posizione);
  4. in tutti i casi in cui rileva la popolazione della sede, essendo ovviamente la popolazione di riferimento quella dell’intera sede (e non potrebbe essere diversamente), in caso di convenzione la popolazione è quella complessiva di tutti i comuni convenzionati.
E tale criterio vale naturalmente anche ai fini della retribuzione di posizione, esattamente in applicazione della generale disposizione contrattuale di riferimento, ovvero l’art. 41 del CCNL 16/5/2001. Conseguentemente per le sedi in convenzione il valore della retribuzione di posizione da attribuire è quello derivante dalla popolazione complessiva dell’unica sede.
Vale la pena di evidenziare che la specifica disposizione del citato CCNL del 16.05.2001 relativa alla retribuzione aggiuntiva di convenzione, prevista all’art. 45, non assume affatto alcun valore ostativo a quanto innanzi evidenziato. Al contrario, ne è semmai una riprova.
Infatti, nell’identificare la retribuzione spettante ad un Segretario, prima va individuata la retribuzione di posizione collegata alla sede, disciplinata dal - non a caso precedente - art. 41 e correlata, come detto, alla dimensione demografica dell’ente, e solo poi, se quell’ente è costituito da più comuni convenzione, allora si applica l’art. 45. E per espressa previsione dell’art. 45 la relativa indennità, e cioè la maggiorazione del 25%, si applica anche proprio al valore di retribuzione di posizione che deve essere determinato a monte. Quindi l’una ovviamente non esclude l’altra, anzi “presuppone” l’altra.
A ciò si aggiunge che le disposizioni contrattuali innanzi richiamate non hanno affatto sostituito il sistema di classificazione delle sedi, che non è abrogato dal Contratto Collettivo ma che semmai è pedissequamente seguito dal Contratto stesso, e che è tuttora quello definito dalle tabelle A e B di cui al D.P.R. n. 749/1972, espressamente fatte salve dal D.P.R. n. 465/1997.
E la classificazione delle sedi non è atto contrattuale ma amministrativo, disposto dall’Amministrazione, e cioè dall’Agenzia dei Segretari fino al 2010 e dal Ministero dell’Interno dopo la sua soppressione. E l’Agenzia prima, con tutte le proprie deliberazioni, a partire dalla deliberazione n. 18/9 del 9 ottobre 1998 e poi con tutte le altre che sono seguite sul punto, ha sempre fin da subito, in coerenza col sistema di classificazione ereditato dal preesistente ordinamento, precisato che, relativamente alla soglia demografica delle sedi convenzionate la classificazione si riferisce alla segreteria convenzionata e non ai singoli comuni.
Infine, la vigenza di tale ordinamento, cioè del sistema di classificazione delle sedi e quindi anche di quello delle sedi convenzionate è stata perfino esplicitamente riconfermata nella disciplina contrattuale!
E proprio perché il CCNL non aveva potere di intervento in materia tale conferma è avvenuta con un apposito CCNL DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELL’ARTICOLO 31DEL CCNL DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI DEL 16/5/2001, sottoscrittoil 13 febbraio 2007, avente ad oggetto l'interpretazione in forma autentica dell’art. 31 del CCNL dei Segretari Comunali e Provinciali del 16.5.2001, “per accertare se, ai fini della determinazione delle fasce professionali, alle quali viene collegata la definizione del trattamento economico del segretario, tale clausola contrattuale attribuisca rilievo esclusivamente alla mera consistenza anagrafica della popolazione, a prescindere dall’adozione di un formale provvedimento di riclassificazione del comune, oppure se sia necessario, a tal fine, la preventiva adozione da parte dell’Agenzia per la Gestione dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali di tale provvedimento che prende atto del potere in merito dell’Agenzia”. In tale CCNL esplicitamente si conferma la piena valenza del sistema di classificazione degli enti e dei relativi poteri dell’Agenzia, e si prende esplicitamente atto che il suddetto potere regolamentare dell’Agenzia Autonoma per la Gestione dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali è stato esercitato dal Consiglio di Amministrazione Nazionale, con la delibera n. 90 del 12.4.2000 e che pertanto “continuano a trovare applicazione le precedenti disposizioni in materia di classificazione delle segreterie comunali e provinciali contenute nel DPR 465/1997 e negli atti regolamentari adottati, nell’ambito della propria competenza istituzionale, dall’Agenzia Autonoma per la Gestione dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali”.
E la delibera dell’Agenzia n. 90 del 12.04.2000, di cui il CCCL di interpretazione autentica prende atto confermandone esplicitamente la totale coerenza con la rimanente disciplina contrattuale, statuisce proprio che per le convenzioni di segreteria “la classificazione si riferisce alla segreteria convenzionata e non ai singoli comuni”.
Che l’impianto contrattuale e l’ordinamento complessivo siano, in piena armonia fra loro, quelli innanzi evidenziati è talmente certo che in passato se ne è perfino ipotizzata una sua esplicita modifica. In particolare nell’atto di indirizzo relativo al CCNL relativo al quadriennio2006 – 2009 si contemplava “la rimodulazione, in attuazione del predetto principio di omnicomprensività della maggiorazione prevista per il segretario titolare di segretaria convenzionata, fra l'altro prevedendo che la convenzione non produca effetti ai fini della progressione in carriera”. Poiché a tale indirizzo non si è dato seguito (e per inciso non si è dato seguito perché sono state reperite direttamente dalla retribuzione di posizione le risorse per conseguire il pieno allineamento dello stipendio tabellare dei Segretari a quello degli altri dirigenti, obiettivo a cui era strumentale l’ipotizzata rimodulazione), anche qui esplicitamente si conferma che l’ordinamento era ed è rimasto questo, altrimenti non si sarebbe ipotizzato di cambiarlo.
Perfino in un recente Decreto del Ministro dell’Interno del20 febbraio 2013 - adottato peraltro di concerto col Ministro dell’Economia e delle Finanze e col Ministro per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione - in materia di soppressione del fondo di mobilità e correlata riduzione dei trasferimenti erariali ai comuni, in materia di trattamento economico dei Segretari titolari di sedi convenzionate (valore al quale era collegato il contributo degli enti al fondo di mobilità medesimo, e quindi la correlata riduzione dei trasferimenti) si statuisce esplicitamente “per le sedi di segreteria convenzionata, di tenere conto della somma delle popolazioni residenti nei diversi comuni facenti parte della convenzione”; sicché il Decreto, al suo art. 2 comma 1, dispone esattamente che le percentuali di riduzione “…sono applicate al trattamento economico spettante al segretario comunale di fascia corrispondente alla classe demografica dell’ente. Nel caso di segreterie convenzionate la classe demografica da considerare è quella derivante dalla somma delle popolazioni di tutti gli enti facenti parte della convenzione stessa”.
Conclusivamente, il significato delle considerazioni svolte nel parere della Ragioneria Generale dello Stato, che peraltro essendo in risposta al quesito di un singolo comune può essere stata investita delle più disparate questioni, non può che essere letto alla luce ed in piena coerenza con tali principi, e non può in nessun caso essere addotto a motivazione per violare l’ordinamento, normativo e contrattuale da sempre e tuttora vigente in materia.
Diversamente opinando si dovrebbe intendere che da più di quindici anni si è applicata erroneamente la immutata disciplina normativa e contrattuale di riferimento, si è stipulato un CCNL di interpretazione autentica illegittimo, sono stati adottati centinaia di atti di classificazione errati, attribuiti trattamenti economici errati per anni a centinaia di Segretari, ammessi a svolgere Corsi di Specializzazione soggetti che non ne avevano diritto, ridotti i trasferimenti erariali ai Comuni in modo errato.. insomma un intero sistema ordinamentale risulterebbe completamente sovvertito! Il tutto con evidentissimi profili di enorme responsabilità di tutti i soggetti coinvolti, a partire dall’Agenzia già soppressa fino al Ministero dell’Interno, sia nella sua funzione di vigilanza sull’Agenzia sia direttamente esso stesso quando ne ha preso ogni funzione dopo la sua soppressione, senza dimenticare tutti gli innumerevoli comuni che in tutti questi anni hanno pacificamente e in piena intesa sia con l’Agenzia che col Ministero dell’Interno applicato l’istituto.

Quindi, nella ferma convinzione che il parere reso dalla Ragioneria Generale dello Stato non osti a quanto sopra ed anzi abbia inteso ovviare a situazioni specifiche che evidentemente si discostavano dal sistema ordinamentale innazi esposto:
-          si invita codesto spett.le Ministero ad adottare ogni iniziativa, con la necessaria urgenza, per evitare qualsivoglia illegittima modifica del trattamento economico, ordinamentale e di carriera connesso alle sedi di segreteria convenzionate, e a confermare in via diretta, ove opportuno anche con apposita circolare, a tutti gli enti la piena valenza dell’ordinamento come finora applicato, confermando che a tutti i fini, economici, giuridici e di carriera, la popolazione delle sedi di segreteria convenzionate si calcola sempre con riferimento all’intera ed unica sede convenzionata stessa.
-          si invitano altresì tutti i Comuni uniti in convenzione ad astenersi da qualunque illegittima e inaccettabile modifica del trattamento economico del Segretario titolare della sede convenzionata medesima che si discosti da quanto sopra, e ad attenersi rigorosamente agli istituti economici vigenti così come sopra riepilogati.

     U.N.S.C.P.               F.P. CGIL                 CISL F.P.                UIL F.P.L.                DICCAP

Alfredo Ricciardi  Federico Bozzanca   Daniela Volpato  Giovanni Torluccio   Domenico De Grandis

Prospetto di raffronto degli emendamenti al DDL 1577 di riorganizzazione della PA

In un precedente post avevamo dato notizia della pubblicazione sul sito del Senato degli emendamenti al DDL 1577 di riorganizzazione della PA.
Segnaliamo ora che l'Associazione Vighenzi sul proprio sito ha pubblicato un prospetto di raffronto degli emendamenti all'art. 10 del DDL 1577 di riorganizzazione della PA predisposto dal collega Pedersini.
In argomento su questo blog si vedano anche i precedenti post:

Centrali uniche di committenza - Le slide presentate durante il convegno del 7 novembre all’Assemblea ANCI di Milano

Pubblicate sul sito ANCI le slides di Alberto Barbiero e dal sindaco di Cotignola e presidente dell’Unione Bassa Romagna, Luca Piovaccari, illustrate durante il convegno “Centrali di committenza e soggetti aggregatori: criticità ed opportunità” che si è tenuto a Milano, il 7 novembre scorso, nell’ambito dell’assemblea nazionale dell’Anci. 
Su questo blog si veda anche il precedente post Centrali uniche di committenza - Note Anci e scheda di sintesi per i Comuni.

Le assunzioni a tempo determinato

Su questo blog sono stati pubblicati alcuni post in merito all'interpretazione della normativa sulla spesa delle assunzioni a tempo determinato, contenuta nell'art. 9, comma 28 del D. L. n. 78/2010, alla luce della modifica apportata dalla L. 11/08/2014 n. 144 di conversione del D. L. n. 90/2014.


Si rimanda in particolare ai seguenti post:
Si segnalano ora due articoli pubblicati on line.
Il primo di Arturo Bianco dal titolo Le assunzioni a tempo determinato in cui si approfondiscono alcune delle indicazioni che emergono da pronunciamenti resi di recente da sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti e da una ordinanza della Corte di Giustizia Europea. In particolare, nell'articolo si trattano tre aspetti "Non vi è più il tetto del 50% della spesa per le assunzioni flessibili sostenute nel 2009, ma non è chiaro se sussista il tetto del 100% di tali spese. I dipendenti assunti negli uffici di staff possono avere un rapporto di durata superiore a 36 mesi. Nel caso di stabilizzazioni di precari la normativa nazionale deve consentire di calcolare il periodo prestato precedentemente ai fini della anzianità".
Il secondo di Gianluca Bertagna Limiti al lavoro flessibile: per ora siamo uno a uno! che approfondisce in particolare il primo degli aspetti trattati dall'articolo di Bianco. Dopo le modifiche apportate dal d.l. 90/2014 all’art. 9 comma 28 del d.l. 78/2010, gli enti locali che rispettano la riduzione delle spese di personale devono anche contenere la spesa per lavoro flessibile nel limite di quanto sostenuto nel 2009, oppure non hanno più limitazioni per queste finalità?
Queste le indicazioni contrastanti emerse dalle pronunce delle Sezioni Regionali della Corte dei conti:
- la Corte della Puglia (Del. 174/2014), dice che comunque va rispettato il 100% di quanto speso nel 2009;

Il Nuovo Sindaco - Jacopo Cima ed i Segretari comunali

Il collega Luca Costantini ci segnala un passo tratto da un testo pubblicato recentemente dal Centro Documentazione e Studi Comuni italiani Anci-IFEL, in vista della XXXI Assemblea Anci di Milano. Il volume è "Il Nuovo Sindaco – Jacopo Cima". 
Il testo ha la presentazione di Piero Fassino è a pag. 80 riporta un brano che ci riguarda:
"............Uno svolgimento molto simile aveva la voce Segretario comunale alla cui classe Cima apparteneva. Alla chiusura delle pagine dedicate a questa figura, in una nota in parte già citata in precedenza, l’autore spiega i motivi dell’adesione dei segretari alla Sinistra e dell’importanza vitale della loro funzione nell’Italia appena unificata. Nel primo caso sia perché la Destra li aveva abbandonati, sia per la loro oggettiva vicinanza ai cittadini, nel secondo perché riteneva i segretari sentinelle e custodi della legalità e delle istituzioni:
Difatti noi osiamo affermare che la classe dei segretari comunali (...] presenta in Italia un apprezzabile contingente al partito LIBERALE PROGRESSISTA, vuoi perché questi funzionari s’affidano, auspice l’evoluzione politica, ad un migliore avvenire, o vivendo in perenne contatto con la classe popolare si assimilano ad essa di preferenza per uniformità di bisogni e di aspirazioni, vuoi perché la loro situazione sì trascurata e vilipesa non può, al certo, avere guari inspirato attaccamento verso un partito che li ha sino ad ora trattati con la minaccia e l’umiliazione.
Ci pensino i governanti a questi apostoli che vivono là dove si radicano le idee politiche e s’afforzano i poteri - essi formano un sodalizio capace di dare un giusto e potente indirizzo al novello ordine di cose - sentinelle avanzate saprebbero dare la prima sveglia all’appressarsi d’un nemico che pensasse perturbare nei campi fecondi dell’intelligenza o in quelli dei principj prevalenti(73)"
Il testo, scaricabile al seguente link, osserva il collega Costantini ci fa capire che la nostra situazione non è poi così cambiata: apprezzata ma vilipesa e, però, sempre pronta "ad un migliore avvenire".