L'ultimo giorno dell'anno, quando ne abbiamo tempo, siamo soliti guardare indietro per vedere le cose buone e quelle negative che l'anno appena trascorso ci ha regalato. L'ultimo giorno dell'anno si è anche particolarmente distesi ed ironici, in quanto generalmente l'unico problema che siamo tenuti ad affrontare riguarda l'attesa della mezzanotte.
In questa mattina del 31 dicembre, con un freddo allucinante che il vento fa bussare alla mia finestra, mi sono chiesto quale fosse la situazione più paradossale, dal punto di vista lavorativo, a cui l'anno in corso mi avesse fatto assistere, a cui assegnare un mio virtuale tapiro d'oro 2014.
Nel mestiere di Segretario comunale ogni giorno si è costretti ad individuare soluzioni nella generale follia ed instabilità normativa ed interpretativa. Ad ogni norma, generalmente scritta male, seguono pareri, circolari, sentenze, tirate fuori dalle più svariate autorità, che generano ogni volta più confusione di quella che intendevano risolvere. Basta questo per dire che la scelta avrebbe dovuto richiedere svariati giorni di riflessione. Invece no, alla domanda è venuta fuori spontanea l'immediata risposta: la "storia" dell'IMU sui terreni agricoli. In cosa consiste questa "storia" è presto detto.
I terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina sono esenti dal pagamento dell'IMU. Il comma 2 dell’art. 22 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, ha previsto che con decreto di natura non regolamentare, siano individuati i comuni nei quali, a decorrere dall’anno di imposta 2014, si applica l’esenzione dal pagamento dell'IMU sui terreni ricadenti in aree montane o di collina. Il tutto con la finalità di recuperare 350 milioni di Euro. Recupero che secondo la norma avviene con il seguente meccanismo: riduzione dei comuni montani, obbligo per i contribuenti in quei comuni, fino a quel momento esenti, di pagare l'IMU, maggiori incassi per quei comuni e riduzione per i comuni stessi dei trasferimenti statali.
Il tutto come si vede parte da un decreto di natura regolamentare chiamato a stabilire in quali comuni non si applica più l'esenzione, perchè ritenuti non più montani. Soltanto il 28 novembre i comuni sono posti a conoscenza sul sito del Ministero dell'Interno di un decreto in corso di perfezionamento che ridurrà i trasferimenti statali e obbligherà i contribuenti entro il 16 dicembre a pagare l'imposta per la prima volta, essendo in precedenza esenti.
Quante perle.
Riassumiamole velocemente:
- i comuni interessati avrebbero dovuto correttamente procedere ad una variazione di bilancio; il termine ultimo per poter variare i bilanci è il 30 novembre, ma la quasi totalità dei comuni aveva già provveduto all'ultima variazione di assestamento e quelli che non lo avevano fatto avevano comunque tutti gli atti già predisposti, con tanto di parere dell'organo di revisione e consegna delle proposte alla minoranza;
- la comunicazione riguardava un decreto in corso di perfezionamento, quindi dal punto di vista giuridico un atto inesistente!
- il decreto interministeriale del 28.11.2014 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale soltanto il 6 dicembre e prevedeva il pagamento dell'IMU per i contribuenti interessati entro il 16 dicembre!
- il decreto è stato emesso dopo mesi, ma non ha fatto altro che prendere atto dei comuni ubicati a un’altitudine di 601 metri e oltre, individuati sulla base dell’«Elenco comuni italiani» ISTAT, pubblicato sul sito internet (!), elenco che tiene conto dell’altezza riportata nella colonna "Altitudine del centro (metri)".
Immediate le proteste da ogni fronte e decisione del governo di concedere una proroga ai contribuenti nel pagamento dell'IMU, autorizzando i comuni ad accertare gli incassi nel 2014, anche se gli stessi dovrebbero avvenire nel 2015. Anzi, il governo concede 2 proroghe, non una soltanto, anche se identiche. Infatti, prima viene approvato un decreto legge il 16 dicembre 2014, il n. 185, in cui si proroga al 26 gennaio il pagamento dell'IMU per i terreni agricoli non più esenti, poi con il maxiemendamento governativo alla legge di stabilità introduce le stesse norme contenute nel DL 185/2014 nei commi 692 e 693 dell'art. 1 della Legge di stabilità. Questo il testuale commento alla prodezza del Servizio studi della Camera dei Deputati (Dossier n. 233/4): "si segnala che i commi in esame hanno contenuto identico a disposizioni già vigenti, costituite dall’articolo 1 del decreto legge 16 dicembre 2014, n.185, per cui non sembra necessario anticiparne l’entrata in vigore in deroga alla ordinaria decorrenza della legge di stabilità prescritta dall’articolo 11 della legge di contabilità n. 196/2009 che, com’è noto, la prevede dal triennio di riferimento della manovra (vale a dire dal 1°gennaio 2015)".
Avete capito bene, per introdurre una norma già vigente si giunge addirittura a costruire una deroga al sistema!!!!
Ma non è finita qui.
Il Presidente del TAR del Lazio, sul ricorso proposto da alcune ANCI regionali avverso il decreto interministeriale del 28 novembre, con provvedimento n. 6651 del 22.12.2014, ha sospeso gli effetti del decreto, che "determina eccezionale e grave pregiudizio", fissando la camera di consiglio per il 21 gennaio 2015.
Secondo il Presidente del TAR il pregiudizio proviene dalla "assoluta incertezza dei criteri applicativi" del decreto "con particolare riguardo a quello dell’altitudine, ben potendo essere assoggettato a imposizione un terreno posto a più di 600 metri in agro di comune collocato notevolmente al di sotto di tale altezza".
In secondo luogo, si legge nel Decreto Presidenziale "trattandosi di misura compensativa questa interviene quando ormai gli impegni finanziari da parte dei comuni sono stati assunti con effetti gravi sul pareggio di bilancio tali da ingenerare, in alcuni casi, una procedura finalizzata alla declaratoria di dissesto e, comunque, con pesanti conseguenze sulla erogazione dei servizi alla comunità di riferimento".
Da ciò consegue che fino almeno al 21 gennaio, data in cui ci sarà l'udienza collegiale davanti al TAR Lazio, il decreto interministeriale che fa sorgere per i proprietari dei terreni non più montani l'obbligo del pagamento dell'IMU è sospeso ed il termine per pagare, se mai arriverà un provvedimento giudiziario che farà riprendere effetto al decreto interministeriale, è stato prorogato al 26 gennaio, con due norme di legge. Sul Sole24Ore del 24 dicembre G. Trovati ha scritto un articolo dal titolo Nuovo caos sull'IMU "agricola". Io avrei titolato, più correttamente, Ulteriore caos su caos per l'IMU "agricola".
In questo caos non poteva mancare il lampo di genio di qualche comune. Visto che l'altitudine del comune viene determinata in base al luogo dove è collocata la sede legale dell'ente (il municipio), come non pensare di "far prendere l'ascensore" alle sedi comunali? Partono così le iniziative tese a spostare nel punto più alto del paese le sedi comunali. Primo comune a battere sul tempo tanti altri è quello di Fivizzano, che ha spostato la sede legale dal luogo in cui si trovava a m. 326 ad una frazione posta a ben 860 metri!!
Nel 2015 la storia continuerà, ma già oggi merita un gran bel tapiro d'oro.
Dimenticavo, buon anno a tutti.
Amedeo Scarsella