No War - Palazzo Savelli sede del Comune di Rocca Priora (Roma)

No War - Palazzo Savelli sede del Comune di Rocca Priora (Roma)
No War - Palazzo Savelli sede del Comune di Rocca Priora (Roma)

sabato 22 novembre 2014

Il Sindaco di Nettuno Chiavetta eletto nuovo presidente di ANCI LAZIO: gli auguri dell'U.N.S.C.P. Lazio

Nella mattinata di ieri si è svolta a Roma l’Assemblea Congressuale Regionale dell’Anci Lazio (Associazione Nazionale Comuni Italiani), per il rinnovo degli organi politico-amministrativi. Su proposta unica e condivisa è stato eletto Presidente, con voto unanime, il Sindaco di Nettuno Alessio Chiavetta.

Il nuovo Presidente, dott. Alessio Chiavetta, dopo aver salutato e ringraziato il presidente uscente, Fabio Fiorillo, per il lavoro svolto, ha voluto esprimere la propria soddisfazione ed il proprio impegno nell’affrontare questo nuovo ed importante incarico:
Ringrazio tutti i miei amici e colleghi Amministratori per la fiducia che mi hanno accordato nell’affidarmi questo compito importante nel ricoprire la carica di Presidente dell’Anci Lazio. Il ruolo dei Comuni, in questa fase di riforme istituzionali e di profonda crisi economica è fondamentale per dare risposte ai cittadini; naturalmente ciò sarà possibile solo attraverso una seria e approfondita discussione con gli attori istituzionali, le cui scelte ricadono poi sugli Enti, ovvero il Governo nazionale, le Regioni e la Città Metropolitana. Le grandi sfide delle riforme devono vedere protagonisti in prima linea i Comuni del Lazio, dal più piccolo fino alla Capitale d’Italia, solo così riusciremo ad assolvere la nostra funzione di rappresentanti dei nostri territori.
Infine ringrazio il Presidente uscente, Fabio Fiorillo, per il lavoro svolto in questi anni e spero di assolvere al meglio questo importante ruolo di Presidente.”
Fonte: ilcorrieredellacitta.com
Al neo Presidente Chiavetta vanno i migliori auguri di buon lavoro dell'Unione Nazionale Segretari comunali e Provinciali - Unione Regionale del Lazio.

giovedì 20 novembre 2014

La disciplina transitoria dell'incentivo per la progettazione a seguito dell'entrata in vigore del DL 90/2014 (Corte Conti Lombardia del. n. 300/2014)

Con la recente deliberazione n. 300 del 13 novembre 2014 la Corte dei Conti, Sez. di Controllo per la Lombardia ha risposto a tre quesiti posti dalla Provincia di Mantova in ordine alla disciplina transitoria dell'incentivo per la progettazione a seguito dell'entrata in vigore del DL 90/2014. I dubbi interpretativi nascono dal fatto che il nuovo provvedimento legislativo non contiene alcuna precisa disposizione in merito, a differenza di quanto comminato per i diritti di rogito dei segretari comunali e provinciali e per i compensi professionali degli avvocati interni.
Questi i quesiti posti dall'ente:
i) come si attuino, con riferimento a opere e lavori pubblici che alla data di entrata in vigore delle sopra citate disposizioni siano in corso di realizzazione (in fase di progettazione o già aggiudicate) e, in generale, alle attività tecniche già concluse o ancora in corso prima di tale data ma non ancora liquidate, le norme che prevedono la costituzione di un "fondo per la progettazione e l'innovazione" (nuovo comma 7 bis dell'art. 93 del codice) a cui ogni amministrazione deve fare confluire le risorse finanziarie da destinare, per l'80%, a remunerare l'attività di progettazione, e per il restante 20%, all'innovazione (nuovi commi 7 ter e 7 quater); 
ii) se sia possibile, stante il disposto del nuovo comma 7 ter, ultimo periodo, corrispondere ancora ai dirigenti l'incentivo inerente ad attività di progettazione e direzione lavori, concluse o ancora in corso alla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni ed eventualmente in base a quali criteri; 
iii) se il limite degli incentivi che possono essere corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, pari al 50% del rispettivo trattamento economico complessivo annuo lordo, operi anche con riferimento a prestazioni, sia concluse che in corso, rese anteriormente alla vigenza delle norme sopravvenute ma non 
liquidate. 
A tali quesiti ha risposto la sezione lombarda della Corte dei Conti, dopo aver richiamato la deliberazione della Sez. Emilia Romagna, del 19 settembre 2014, n. 183, secondo cui, fino all’entrata in vigore della L. 11 agosto 2014, n. 114, n. 90, possono trovare applicazione le previgenti disposizioni (la novella costituisce disposizione non applicabile retroattivamente, non essendo norma di interpretazione autentica).
"Punto essenziale, e pregiudiziale alla risoluzione di tutti e tre i quesiti, è invece la questione della cesura applicativa tra la vecchia e la nuova normativa; vale a dire, in sintesi, se essa trovi applicazione con riferimento alle sole attività successive o anche a quelle precedenti, ma non remunerate all’atto dell’entrata in vigore del decreto
Come noto, in ambito dottrinario e giurisprudenziale due orientamenti si dividono il campo: la teoria dei c.d. “diritti quesiti”, secondo cui, al fine di connotare come non retroattiva una disposizione, elemento essenziale è il dato che non intacchi situazioni giuridiche già maturate; e quella del c.d. “fatto compiuto”, secondo cui, fatta salva l’eventuale illegittimità dell’atto normativo per lesione dell’affidamento, l’utilità può considerarsi intangibile solo dopo che sia stata acquisita dal soggetto interessato. 
Al di là di tale considerazione di carattere generale, tuttavia, è possibile ricavare una soluzione interpretativa al quesito posto dalla deliberazione della Sez. autonomie, 8 maggio 2009, 7/SEZAUT/2009/QMIG, che, affrontando altra precedente riformulazione dell’incentivo di cui all’art. 92, comma 5, del codice dei contratti pubblici (in relazione alla riduzione introdotta dall’art. 18, comma 4 sexies, del d.l. 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla l. 28 gennaio 2009, n. 2, che ha novellato l’art. 61 del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla l. 6 agosto 2008, n. 133, con un comma 7 bis) ha precisato che “dal compimento dell’attività nasce il diritto al compenso, intangibile dalle disposizioni riduttive, che non hanno alcuna efficacia retroattiva. Né rileva, in contrario avviso, che alla rigorosa applicazione del criterio della spettanza dell’incentivo nella misura vigente all’atto del compimento della specifica attività, possa conseguire una differente consistenza del beneficio in ordine alla stessa opera per la quale è stanziata la somma da ripartire, a seconda se la stessa attività sia stata compiuta prima o dopo il 31.12.2008. Ciò perché, ai fini della nascita del diritto quello che rileva è il compimento effettivo dell’attività; dovendosi, anzi, tenere conto, per questo specifico aspetto, che per le prestazioni di durata, cioè quelle che non si esauriscono in una puntuale attività, ma si svolgono lungo un certo arco di tempo, dovrà considerarsi la frazione temporale di attività compiuta”: con la conseguenza che “il “quantum” del diritto al beneficio, quale spettante sulla base della somma da ripartire nella misura vigente al momento in cui questo è sorto, ossia al compimento delle attività incentivate, non possa essere modificato per effetto di norme che riducano per il tempo successivo l’entità della somma da ripartire". A diverse conclusioni deve invece addivenirsi con riferimento al terzo quesito, in considerazione del dato che la norma effettua un chiaro riferimento al momento della corresponsione e che non condiziona la possibilità di erogare l’incentivo, ma si limita a determinarne (per relationem rispetto al trattamento economico fruito) l’ammontare massimo. 
In conclusione, l’ente, rimanendo per il resto libero nell’esercizio della propria attività discrezionale, nel periodo transitorio dovrà fare riferimento, quanto ai presupposti e ai beneficiari dell’incentivo, alla previgente disciplina mentre, per quel che concerne l’ammontare complessivo delle risorse destinabili al singolo beneficiario, al limite inderogabile fissato dalla norma con riferimento al trattamento economico spettante al momento dell’erogazione ”.

L. 56/2014: il presidente della provincia tra la soppressa giunta e il nuovo consiglio. Prime brevi linee operative

Da qualche anno pare proprio che, quando il legislatore si pone obiettivi di semplificazione, gli effetti del suo operato risultino speculari alle intenzioni.

Non poteva sfuggire a questa poco lusinghevole consuetudine la legge n. 56 del 7 aprile 2014 “disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”, meglio nota come riforma Delrio.
Le considerazioni esposte infra sono riferite alle province, ma risultano altresì in buona parte comuni alle neonate città metropolitane.
Province che, a seguito della tornata elettorale della fine di settembre e metà ottobre, si trovano alla prese con interrogativi applicativi spesso di difficile o ambigua soluzione, se non impossibile.
Inizia così l'articolo pubblicato sulla rivista on line diritto.it di Luigi Spadone dal titolo L. 56/2014: il presidente della provincia tra la soppressa giunta e il nuovo consiglio. Prime brevi linee operative.
Su questo blog vedi anche la sezione sulla Legge Delrio.

mercoledì 19 novembre 2014

Le società partecipate nella “Legge di Stabilità” 2015: tra esigenze di razionalizzazione e prorogatio (la spending review può attendere)

Pubblicato sulla rivista on line ildirittoamministrativo.it uno studio di Gerardo Guzzo dal titolo Le società partecipate nella “Legge di Stabilità” 2015: tra esigenze di razionalizzazione e prorogatio (la spending review può attendere).
Questo il sommario:
1. Introduzione. 2. L’articolo 34 del d.l. n. 179/2012, come modificato dalla legge n. 15/2014. 3. L’articolo 43 del d.d.l. riguardante la “Legge di Stabilità” per l’anno 2015. 4. Considerazioni finali.

No al risarcimento del danno per l'amministratore rimosso illegittimamente (TAR Campania sent. n. 5842/2014)

Sul sito della Fondazione LogosPa è segnalata la sentenza del TAR della Campania n. 5842 del 12 novembre 2014 n merito alla richiesta di risarcimento da parte di un amministratore locale per per la mancata percezione delle indennità in conseguenza della illegittima rimozione dalla carica di Sindaco, in seguito allo sciogliemento, a del Consiglio comunale. Il TAR della Campania ha ritenuto inammissibile il ricorso proposto, perchè ai fini dell'ammissibilità della domanda di risarcimento del danno a carico della pubblica amministrazione non è sufficiente il solo annullamento del provvedimento lesivo, ma è altresì necessaria la prova del danno subito e la sussistenza dell'elemento soggettivo. "Il risarcimento del danno, infatti, non costituisce conseguenza automatica dell'accertamento giurisdizionale della illegittimità del provvedimento, imponendo al giudice la verifica di tutti gli elementi costitutivi dell'illecito. Nel caso di specie, infatti, il ricorrente avanza la richiesta risarcitoria per le indennità non percepite durante il periodo di sospensione dalla carica chiedendo una reintegrazione patrimoniale che non tiene conto della natura e degli effetti del provvedimento di sospensione. La sospensione dalla carica di Sindaco intervenuta per effetto del decreto di scioglimento del Consiglio comunale, ha determinato, infatti, come conseguenza che il ricorrente non abbia reso la funzione a vantaggio della Amministrazione facendo perciò venir meno il rapporto sinallagmatico con il Comune".
Qui il link alla sentenza integrale del TAR Campania n. 5842/2014.

A quali Segretari spettano i diritti di rogito dopo il DL 90/2014? Breve riflessione a margine del parere della Corte dei Conti della Lombardia (Del. n. 275/2014)

In un precedente post abbiamo dato notizia della deliberazione n. 275 del 29 ottobre 2014 della Corte dei Conti della Lombardia, con la quale la sezione lombarda si è espressa per prima sulla corretta applicazione della nuova disciplina in tema di diritti di rogito, dopo l'approvazione dell'art. 10 del DL 90/2014, convertito in legge con modificazioni dalla L. 114/2014.

martedì 18 novembre 2014

La Segreteria Nazionale U.N.S.C.P. replica all'UNADIS sulla nomina di Ricciardi nel Comitato scientifico dell'Accademia per l'Autonomia

La Segreteria Nazionale dell'Unione Nazionale Segretari Comunali e Provinciali ha diramato un comunicato di replica alla posizione assunta dall'UNADIS riguardante la nomina (in realtà avvenuta nel mese di marzo 2014) di Alfredo Ricciardi a componente del Comitato Scientifico dell'Accademia per l'Autonomia.

Per una corretta comprensione delle reciproche posizioni è possibile leggere a questo link il comunicato dell'UNADIS, mentre qui è possibile scaricare il comunicato integrale della Segreteria Nazionale di replica.

Congelati gli aumenti dei segretari comunali: un articolo sul recente parere della Funzione pubblica in merito al trattamento economico a seguito dello SPE.S

In un precedente post abbiamo dato notizia del parere reso dalla Presidenza del Consiglio - Dipartimento della Funzione Pubblica - prot. 60480 del 28.10.2014 in merito al trattamento economico spettante ai segretari collocati nella fascia professionale "B" a seguito dei corsi "Spe.S".
In un articolo dal titolo Congelati gli aumenti dei segretari comunali, pubblicato sul quotidiano Italia Oggi di sabato 15 novembre, il parere è commentato da Luigi Oliveri.
Qui il link all'articolo di L. Oliveri Congelati gli aumenti dei segretari comunali.

lunedì 17 novembre 2014

Le modifiche alla L. 241/1990 operate dalla L. 164/2014 di conversione del DL. 133/2014 (cd Sblocca Italia)

In un precedente post abbiamo dato notizia della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 262 dell'11 novembre 2014 - S.O. n. 85 è stata pubblicata la Legge 11 novembre 2014, n. 164, di conversione del decreto-legge n. 133/2014 (c.d. Sblocca Italia). Nella stessa Gazzetta è pubblicato il testo del DL Testo del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, coordinato con la legge di conversione 11 novembre 2014, n. 164.

Avevamo in precedenza segnalato che in sede di conversione la Camera dei Deputati ha modificato l'art. 25 del DL 133/2014 in materia di attività amministrativa, introducendo nel DDL di conversione del DL Sblocca Italia, norme integralmente mutuate dal disegno di legge A.S. n. 1577 (precisamente nell'art. 5).
Le modifiche alla legge generale sul procedimento amministrativo (n. 241/1990) intervengono sulla Scia, sulla revoca e sull'annullamento d'ufficio.

Nell'articolo di Antonio Ciccia, pubblicato da Italia Oggi, PA niente più ripensamenti sono indicate nel dettaglio le modifiche apportate alla L. 241/90.

Nell'ambito dell'indagine conoscitiva sul DDL 1577 è intervenuto anche il prof. Agostino Meale che nei seguenti termini si era espresso in merito alla formulazione dell'art. 5 (articolo poi integralmente riportato nell'art. 25 dello Sblocca Italia).
"Per quanto riguarda l’art. 5 del d.d.l., non appare opportuna la limitazione apportata all’esercizio del potere di autotutela da parte della P.A. in materia di segnalazione certificata di inizio attività – SCIA, con l’introduzione all’art. 19, co. 3, della l. n. 241/1990 del periodo <nei casi di cui al comma 4 del presente articolo>.
Il risultato di tale integrazione è, infatti, quello che la P.A. potrà esercitare il potere di revoca e/o annullamento “…solo in presenza del pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l’ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale…”, rendendo impossibile, in tutti gli altri casi, il controllo successivo e la rimozione di quegli effetti dannosi rinvenienti dal mancato controllo sul possesso dei requisiti o della documentazione necessaria (si ricorda, peraltro, che il controllo sulle dichiarazioni sostitutive è ammesso anche a campione dall’art. 71 del d.p.r. n. 445/2000). Se poi si considera che il presupposto dell’esercizio del potere di annullamento in autotutela (ex art. 21 nonies l. n. 241/1990) è proprio l’illegittimità del provvedimento amministrativo, non sembra giustificata una tale compressione del potere di controllo successivo.
- Non sembra poi corretta (ed utile) la prescrizione prevista dalla lett. c) dell’art. 5, ossia l’inserimento nel primo comma dell’art. 21 nonies della l. n. 241/1990, delle parole “esclusi i casi di cui al medesimo articolo 21 octies, comma 2”, in quanto, così, si limita ingiustamente l’esercizio del potere di annullamento dei provvedimenti illegittimi. Il co. 2 dell’art. 21 octies prevede, infatti, due distinte fattispecie:
  1. la prima, che “…non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato” (e ciò è chiaro e dunque appare superfluo ripeterlo nell’art. 21 nonies – al più si potrebbe inserire dopo non è annullabile l’inciso <, neppure dalla P.A. che lo ha adottato,>);
  2. la seconda, che “il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell’avvio del procedimento qualora l’amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato”.
Nel primo caso, il provvedimento non può quindi essere annullato; nel secondo caso, invece, l’annullamento può intervenire al termine del giudizio dinanzi al T.A.R..
Pertanto, la deroga all’annullamento che si vorrebbe inserire nell’art. 21 nonies della l. n. 241/1990 potrebbe al più riferirsi solo alla prima ipotesi prevista dal co. 2 dell’art. 21 octies".

Capacità assunzionale: l'opzione del dipendente per il part time non è cessazione parziale del rapporto di lavoro

L'opzione di un dipendente per il part time può esser qualificata come una cessazione (parziale) del rapporto di lavoro e far ritenere di conseguenza realizzato uno dei presupposti per l’assunzione a tempo indeterminato.
La sezione regionale Lombardia della Corte dei Conti risponde con la deliberazione n. 281/2014/PAR del 10 novembre 2014, dove – premesse le diposizioni in tema di contenimento della spesa di personale di cui all’art. 1, commi da 557 a 557-quater o comma 562, legge 296/2006 nonché le nuove regole di turn-over ed altri obblighi preliminari all’assunzione, sanciti dall’art. 3 del DL. 90/2014, convertito in legge 114/2014 – rileva "che l’opzione del dipendente per il part time – peraltro sempre reversibile, con cadenza biennale, secondo quanto previsto dalla contrattazione collettiva applicabile alla fattispecie (art. 4, comma 14, CCNL 14/9/2000) – non può esser qualificata come una cessazione (parziale) del rapporto di lavoro (presupposto tuttora vigente, come s’è visto, per l’assunzione a tempo indeterminato), ma costituisce, piuttosto, una rimodulazione delle modalità d’esecuzione dell’originario contratto di lavoro, tuttora in essere, dipendente da una libera scelta del lavoratore (v. ex multis Cassazione civile, sez. I, sentenza 11 marzo 2006, n. 5378; per una ricostruzione delle previsioni pattizie applicabili, v. la delibera di questa Sezione n. 53/2012/PAR).
Di tali enunciati il Comune richiedente terrà dunque conto nella valutazione della fattispecie concreta di applicazione del quadro normativo oggi vigente in materia di contenimento della spesa per il personale, al fine di addivenire, nel caso di specie, al migliore esercizio possibile del proprio potere di autodeterminazione, anche con riferimento all’eventuale decisione di ricorso transitorio a forme diverse d’impiego pubblico (quali quelle a tempo determinato) secondo le previsioni legislative attualmente in essere (su cui v. la deliberazione di questa Sezione n. 264/2014/PAR del 17 ottobre 2014)".
Qui il link alla deliberazione n. 281/2014/PAR del 10 novembre 2014 della sezione regionale Lombardia della Corte dei Conti.
In argomento si vedano anche i precedenti post:


Le interpretazioni applicative dell’articolo 4 del decreto legge n°16/2016 sulla sanatoria delle illegittimità dei contratti decentrati

Ricordiamo che su questo blog, in un precedente post, abbiamo dato notizia della pubblicazione sulla "Gazzetta Ufficiale" del 5 maggio 2014 n. 102 la legge 2 maggio 2014, n. 68 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche".
In altro post avevamo segnalato l'art. 4 del DL. 16/2014 che prevede forme di sanatoria della contrattazione decentrata illegittima, stabilendo alcune forme di rientro per gli enti locali e le regioni che hanno commesso illegittimità nei contratti collettivi decentrati integrativi e/o nei fondi per le risorse decentrate. Sono dettate sostanzialmente 3 possibilità.
I Ministri Madia, Lanzetta e Padoan hanno firmato la circolare finalizzata ad individuare strumenti destinati a risolvere le criticità che non sono state superate dall’art. 4 del D.L. 16/2014, convertito in Legge n. 68/2014.
In altri post abbiamo poi pubblicato:
  • le “Indicazioni applicative in materia di trattamento retributivo accessorio del personale di Regioni ed Enti locali”, emanate dai Ministri dell’Economia e delle Finanze, della Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, e degli Affari Regionali, concernenti le modalità applicative dell’art. 4 del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16;
  • la Deliberazione della Corte dei Conti Sez. Puglia n. 176 del 9 ottobre 2014 con la quale la giurisprudenza contabile entra nel merito delle disposizioni contenute nel d.l. n. 16/2014 (convertito con modificazioni dalla Legge 2 maggio 2014, n. 68), c.d. decreto “Salva Roma”, al fine di definire il perimetro della sua concreta applicazione, anche a seguito delle conclusioni del comitato tecnico temporaneo investito del problematica da tre Ministri (Funzione Pubblica, Affari Regionali e Finanze). Queste le conclusioni dei giudici contabili pugliesi "ritiene questa Sezione che la disposizione in esame abbia carattere chiaramente eccezionale, in quanto introduce una sorta di “sanatoria” per le fattispecie di illegittima costituzione dei fondi della contrattazione integrativa. Stante la natura eccezionale della disposizione, la stessa non può che essere interpretata restrittivamente, con conseguente esclusione anche di un eventuale ampliamento in via analogica del campo di applicazione".

L’età massima per la partecipazione ai concorsi

Sono conformi alla normativa comunitaria e nazionale i regolamenti che fissano un'età massima per la partecipazione ai concorsi?
A questa domanda offre risposta l'articolo di Arturo Bianco dal titolo L’età massima per la partecipazione ai concorsi.
Questa l'introduzione dell'articolo.
Sono da considerare illegittimi i regolamenti che fissano una età massima per potere partecipare ai concorsi pubblici, tranne che vi sia una adeguata motivazione. Sono queste le indicazioni che si traggono per i vigili urbani per la fissazione della soglia massima di età nei 30 anni e per gli educatori di asilo nido in presenza della soglia massima di 40 anni. Alla prima conclusione arriva la Corte di Giustizia Europea, seconda sezione, con la sentenza C-416/13 dello scorso 13 novembre, mentre la sentenza della quinta sezione del Consiglio di Stato n. 3703/2014 aveva giudicato legittima tale soglia. Alla seconda conclusione è invece pervenuta la sentenza del Tar Emilia-Romagna, sede di Parma, n. 424 dello scorso 7 novembre.
La normativa di riferimento è contenuta nell’articolo 3, comma 6, L. n. 127/1997, il quale così recita testualmente: “la partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni non è soggetta a limiti di età, salvo deroghe dettate da regolamenti delle singole amministrazioni connesse alla natura del servizio o ad oggettive necessità dell'amministrazione”.
Qui il link all'articolo integrale di A. Bianco L’età massima per la partecipazione ai concorsi.

Un luogo stupendo da salvare: la Certosa di Trisulti


In questi giorni è in atto una vera e propria mobilitazione per salvare una bellezza inestimabile rappresentata dalla Certosa di Trisulti. 
Alla Certosa, che si trova a Collepardo (Fr), sono fortemente legato per moltissimi motivi.

Lo scorso giugno 2014 il sito del quotidiano La Repubblica ha pubblicato questo servizio fotografico e questo articolo di Giovanni Valentini sulla Certosa di Trisulti. 

A ottobre 2014 anche il sito del Corriere della Sera ha pubblicato questa galleria fotografica

In essi si decanta la bellezza del luogo, ma anche lo stato di pericolo e degrado in cui purtroppo versano alcune sue strutture.
Le bellezze della Certosa di Trisulti ci sono state mostrate sabato 15 novembre dal noto programma di RaiUno "Linea Verde Orizzonti".
Qui il link al servizio trasmesso dalla nota trasmissione (la parte relativa alla Certosa inizia al minuto 16,20).

A questo proposito, si segnala che il FAI (Fondo Ambiente Italiano) sta promuovendo una campagna di sensibilizzazione chiedendo a tutti di scegliere un "luogo del cuore" da salvare.

Ai luoghi che riceveranno più voti saranno destinati dei fondi. I primi 3 classificati, inoltre, entreranno a far parte del Circuito FAI e il bene sarà tutelato per sempre dal FAI.

Ad oggi sono stati superati i 2.400 voti per la Certosa di Trisulti, ma si può fare di più. 
Vi chiedo cortesemente di darmi una mano a sfruttare questa opportunità per aiutare Trisulti. Basta andare sul link: http://iluoghidelcuore.it/luoghi/4680, cliccare e votare. Preciso che il vostro voto alla Certosa di Trisulti lo considero un regalo personale, di cui vi ringrazio sin d'ora.

La Certosa di Trisulti fa parte dei percorsi: 

- della Via Benedicti


Incompatibile il consigliere rappresentante legale di una ditta aggiudicataria anche di gara indetta prima della proclamazione degli eletti

Il Ministero dell'Interno ha reso in data 11 novembre 2014 un parere (Class. n.15900/TU/00/63) in merito all'incompatibilità ex art. 63, comma 1, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 nei confronti di un consigliere comunale, rappresentante legale di una ditta risultata aggiudicataria di una gara di appalto, indetta dall’ente prima della proclamazione dell’elezione alla carica in questione.
Il Ministero dell'Interno ha affermato l'esistenza dell'incompatibilità sulla base delle seguenti motivazioni.

Al riguardo, si evidenzia che, come chiarito in giurisprudenza, le cause di incompatibilità di cui all’art. 63 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ascrivibili al novero delle c.d. incompatibilità d’interessi, hanno la finalità di impedire che possano concorrere all’esercizio delle funzioni di sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, consigliere metropolitano, provinciale o circoscrizionale soggetti portatori di interessi confliggenti con quelli dell’istituzione locale o i quali si trovino comunque in condizioni che ne possano compromettere l’imparzialità (cfr. Corte costituzionale, sentenza 20 febbraio 1997, n. 44; Id., sentenza 24 giugno 2003, n. 220).
In particolare, l’ipotesi di incompatibilità prevista dal comma 1, n. 2, del menzionato art. 63, è ravvisabile in presenza di un duplice presupposto: il primo di natura soggettiva ed il secondo di natura oggettiva.
Sul piano soggettivo, è necessario che l’interessato rivesta la qualità di “titolare” o di “amministratore” ovvero di “dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento”. L’ampia formulazione usata dal legislatore, per un verso, indica che le predette qualità soggettive devono risolversi in poteri di gestione e/o decisione relativamente all’appalto di che trattasi; per altro verso, legittima il ricorso ad una eventuale interpretazione estensiva della disposizione.
Dal punto di vista oggettivo, l’amministratore locale, rivestito di una delle citate qualità, in tanto può considerarsi incompatibile, in quanto abbia parte in appalti nell’interesse del comune. L’espressione “avere parte” allude ad una situazione di potenziale conflitto del soggetto titolare dell’interesse particolare rispetto all’esercizio imparziale del mandato. Ne discende che la nozione di partecipazione deve assumere un significato il più possibile esteso e flessibile, al fine di potervi ricomprendere forme di partecipazione eterogenee, e che è irrilevante la natura, pubblicistica o privatistica, dello strumento prescelto dall’ente locale per la realizzazione delle proprie finalità istituzionali. 
In altri termini e a titolo esemplificativo, se un imprenditore ha parte, nel senso sopra indicato, in un appalto, al quale l’ente è interessato, lo stesso non è idoneo, secondo la previsione tipica del legislatore, ad adempiere imparzialmente i doveri connessi all’esercizio del mandato elettorale (cfr. Corte di Cassazione, Sezione I, sentenza 22 dicembre 2011, n. 28504; Id., sentenza 16 gennaio 2004, n. 550; Id., sentenza 8 agosto 2003, n. 11959; Id., sentenza 17 aprile 1993, n. 4557).
La giurisprudenza ha anche precisato che «la partecipazione all’appalto, quale impedimento all’esercizio della carica elettiva, dura nel tempo fintantoché essa possa dirsi sussistente: vale a dire, dal momento iniziale della partecipazione stessa e sino al suo “esaurimento” e, quindi, all’esaurimento del potenziale conflitto d’interessi; e ciò, restando salva, ovviamente, la facoltà del soggetto incompatibile di rimuovere la relativa causa nei tempi e nei modi stabiliti dalla legge» (cfr. Corte di Cassazione, Sezione I Civile, sentenza 8 agosto 2003, n. 11959).
Alla luce delle su esposte considerazioni, si ritiene che, nel caso di specie, sia del tutto irrilevante il momento iniziale della procedura ad evidenza pubblica e che sia ravvisabile la prospettata situazione di incompatibilità, fintantoché perdura la partecipazione dell’interessato all’appalto di che trattasi.
Di quanto precede si prega di voler fare comunicazione all’amministrazione comunale interessata.

Cumulabili i permessi di Sindaco ed Assessore di Unione di Comuni


Il Ministero dell'Interno ha reso in data 13 novembre 2014 un parere (Class. n.15900/TU/00/79) in merito alla possibilità di cumulare i permessi riconosciuti dall'art. 79 del decreto legislativo n. 267/2000 per un soggetto che ricopre contemporaneamente la carica di Sindaco e di Assessore di un'Unione di comuni.
Questo il testo del parere:

Si fa riferimento alla nota trasmessa dal comune di …….. che ad ogni buon fine si allega in copia per la prefettura di ………., con la quale si chiedono chiarimenti in merito a quali permessi, previsti dall’art. 79 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, di cui possa usufruire il sindaco che, al contempo, riveste la carica di componente della giunta dell’Unione Comuni …………., ente di cui il comune di ……….. fa parte. 
La normativa in esame, introdotta dal legislatore del 1999 con la legge n. 265 e poi recepita nel testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, è volta a rimuovere e/o impedire l’insorgere di ostacoli che limitino il libero accesso del cittadino alle cariche elettive e politico amministrative (Vandelli - Commento al T.U. sull’ordinamento delle autonomie locali p. 379) e a tal fine è prevista la possibilità per il dipendente pubblico o privato destinatario della normativa di optare per la richiesta dell’aspettativa o di disporre, attraverso i permessi, del tempo necessario per lo svolgimento della funzione amministrativa. 
Sulla base di tali premesse, all’amministratore in argomento deve essere riconosciuto il diritto di fruire dei suddetti permessi sia per la carica di sindaco che per quella di componente della giunta dell’Unione di Comuni ………….. 
Si soggiunge poi, che ai sensi del comma 5 del citato articolo, i lavoratori dipendenti hanno diritto ad ulteriori permessi “non retribuiti”, sino ad un massimo di 24 ore lavorative mensili, qualora risultino necessari per l’espletamento del mandato. 
Risulta fondamentale che le attività svolte dall’amministratore in questione siano correlate esclusivamente alle funzioni amministrative ricoperte, proprio in forza delle cariche rivestite.
Per quanto attiene poi alle modalità di attestazione dei permessi usufruiti, di cui al comma 6 del citato art. 79 T.U.O.E.L., devono essere prontamente e puntualmente documentate e rilasciate dal dirigente competente ai sensi dell’art. 107, comma terzo, lett. h) del d.lgs. n. 267/2000. 
Per completezza si richiamano le disposizioni dell’art. 5, commi 7 e 11 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in materia di riduzione del costo degli apparati politici e amministrativi

Non delegabile il diritto di accesso spettante ai Consiglieri comunali ex art. 43 del D.lgs. 267/2000


Di seguito un parere reso ad un comune dal Servizio Consulenza agli enti locali della Regione Friuli Venezia Giulia, riassunto nella seguente massima:
Il diritto di accesso riconosciuto dall'art. 43 TUEL ai consiglieri comunali è strumentale all'espletamento del mandato elettivo. Pertanto, così come non è possibile delegare l'esercizio del munus pubblico, allo stesso modo non può essere oggetto di delega l'esercizio di un diritto che è espressione di tale carica pubblica.
Il testo integrale del parere:
Il Comune chiede di conoscere un parere in merito alla possibilità per un consigliere comunale di delegare un terzo all'esercizio del diritto di accesso allo stesso riconosciuto dall'articolo 43 del TUEL. 
Sentito il servizio elettorale si formulano le seguenti considerazioni. 
L'articolo 43, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recita: 'I consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge'. 
Come rilevato, in diverse occasioni dalla giurisprudenza, si tratta di un diritto che «ha in realtà una ratio diversa da quella che contraddistingue il diritto di accesso ai documenti amministrativi riconosciuto alla generalità dei cittadini (ex articolo 10 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) ovvero a chiunque sia portatore di un "interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso" (ex art. 22 e ss. della L. 7 agosto 1990, n. 241): infatti, mentre in linea generale il diritto di accesso è finalizzato a permettere ai singoli soggetti di conoscere atti e documenti per la tutela delle proprie posizioni soggettive eventualmente lese, quello riconosciuto ai consiglieri comunali è strettamente funzionale all'esercizio delle loro funzioni, alla verifica e al controllo del comportamento degli organi istituzionali decisionali dell'ente locale (Cons. Stato, sez. IV, 21 agosto 2006, n. 4855) ai fini della tutela degli interessi pubblici (piuttosto che di quelli privati e personali) e si configura come peculiare espressione del principio democratico dell'autonomia locale e della rappresentanza esponenziale della collettività (Cons. Stato, sez. V, 8 settembre 1994, n. 976)»[1]. 
Si tratta, dunque, di un diritto riconosciuto all'amministratore locale, strumentale all'espletamento del mandato elettivo. Per il suo tramite, infatti, il consigliere può 'valutare con piena cognizione di causa la correttezza e l'efficacia dell'operato dell'Amministrazione, nonché [per] esprimere un voto consapevole sulle questioni di competenza del Consiglio, e [per] promuovere, anche nell'ambito del Consiglio stesso, le iniziative che spettano ai singoli rappresentanti del corpo elettorale locale [...]. Il diritto in argomento non opera unicamente in relazione alle competenze amministrative del consiglio comunale ma, essendo riferito all'espletamento del mandato, investe l'esercizio del munus in tutte le sue potenziali implicazioni per consentire la valutazione della correttezza ed efficacia dell'operato dell'amministrazione comunale[...]'.[2] 
Alla luce delle considerazioni che precedono segue che, così come non è possibile delegare l'esercizio del munus pubblico, allo stesso modo non può essere oggetto di delega l'esercizio di un diritto che è espressione di tale carica pubblica. 
Tale conclusione si ritiene non venga contraddetta dall'esistenza, nel regolamento sul funzionamento del consiglio comunale, della norma ai sensi della quale 'ciascun gruppo, prima dell'inizio della prima seduta del neo eletto Consiglio comunale, comunica per iscritto al Segretario Comunale il nome del Consigliere che assume le funzioni di Capogruppo, nonché i suoi componenti e il nominativo del Consigliere al quale affidare, in caso di assenza o impedimento del Capo gruppo medesimo, l'esercizio delle funzioni attribuite dal Regolamento'. 
Trattasi, infatti, di disposizione volta a disciplinare il funzionamento dei gruppi consiliari prevedendo che, in caso di mancanza del soggetto designato quale Capogruppo ve ne sia un altro, anch'esso consigliere comunale, legittimato ad esercitare le 'funzioni attribuite dal Regolamento'. Senza addentrarsi sulla interpretazione della norma regolamentare, attività per la quale questo Ufficio non è competente,[3] si rileva che, comunque, l'esercizio del diritto di accesso degli amministratori locali non può essere annoverato tra le 'funzioni attribuite dal Regolamento' ai Capigruppo consiliari trattandosi di un diritto personale il cui fondamento risiede nella legge. 
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[2] T.R.G.A., Trentino Alto Adige, sentenza del 12 febbraio 2008, n. 29. 
[3] L'interpretazione della norme del regolamento sul funzionamento del consiglio comunale spetta, infatti, all'organo che lo ha approvato. 
In tema si vedano anche su questo blog i precedenti post:

domenica 16 novembre 2014

La doppia forma di ristoro conseguibile dal privato per l’inosservanza del termine di conclusione del procedimento amministrativo

Pubblicato sulla rivista Gazzetta Amministrativa un articolo di Cristina Zaccheo dal titolo Le conseguenze derivanti dall’inosservanza del termine di conclusione del procedimento amministrativo: la doppia forma di ristoro conseguibile dal privato
Queste le conclusioni dell'articolo.
In definitiva può concludersi nel senso che l'inosservanza del termine di conclusione procedimentale comporta: a) in via generale, il risarcimento del danno ingiusto, qualora - con dimostrazione del nesso di causalità - questo consegua alla predetta inosservanza colposa o dolosa della pubblica amministrazione; b) nei casi espressamente previsti, il riconoscimento di un indennizzo, il cui titolo sorge (nelle condizioni previste dalla legge) per il solo fatto del superamento del termine e che - ove concorra con la distinta obbligazione risarcitoria - è detratto dalla somme complessivamente riconosciute a titolo di risarcimento.