Con deliberazione n. 123 del 15 ottobre 2018 la Corte dei conti, sez. Emilia Romagna si pronuncia in merito ad una richiesta di parere di alcuni Sindaci, finalizzata ad impartire direttive applicative circa i contenuti dell’art. 22, comma 3-bis, del d.l. n. 50 del 2017, in sintesi concernente l’obbligo, per il privato, di pagare i servizi di viabilità resi necessari dall’evento privato dal medesimo organizzato o promosso. Il quesito, segnatamente, era formulato per conoscere se fosse corretto:
a) individuare le “attività ed iniziative di carattere privato” soggette al pagamento, in quelle organizzate da un soggetto che persegue fini di lucro attraverso attività che si pongono il medesimo scopo ed escludere, quindi, dall’ambito applicativo della norma i servizi correlati ad eventi organizzati da privati ma senza fine di lucro, ed altri eventi di pubblico interesse;
b) quantificare le spese del personale impiegato nei servizi di controllo della viabilità rapportandolo al costo orario del personale, calcolato sulla base della retribuzione globale oraria prevista dall’ art. 10, comma 2, lettera d), del C.C.N.L. 9 maggio 2006, senza obbligo di fatturazione;
c) che il relativo pagamento delle somme avvenisse con modalità di pagamento anticipato (salvo conguaglio), ovvero anche a consuntivo della prestazione.
Il Collegio, motivando ciascun passaggio, è giunto alle seguenti conclusioni: