No War - Palazzo Savelli sede del Comune di Rocca Priora (Roma)

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mercoledì 31 dicembre 2014

All'IMU sui terreni agricoli il nostro tapiro d'oro 2014

L'ultimo giorno dell'anno, quando ne abbiamo tempo, siamo soliti guardare indietro per vedere le cose buone e quelle negative che l'anno appena trascorso ci ha regalato. L'ultimo giorno dell'anno si è anche particolarmente distesi ed ironici, in quanto generalmente l'unico problema che siamo tenuti ad affrontare riguarda l'attesa della mezzanotte. 
In questa mattina del 31 dicembre, con un freddo allucinante che il vento fa bussare alla mia finestra, mi sono chiesto quale fosse la situazione più paradossale, dal punto di vista lavorativo, a cui l'anno in corso mi avesse fatto assistere, a cui assegnare un mio virtuale tapiro d'oro 2014. 
Nel mestiere di Segretario comunale ogni giorno si è costretti ad individuare soluzioni nella generale follia ed instabilità normativa ed interpretativa. Ad ogni norma, generalmente scritta male, seguono pareri, circolari, sentenze, tirate fuori dalle più svariate autorità, che generano ogni volta più confusione di quella che intendevano risolvere. Basta questo per dire che la scelta avrebbe dovuto richiedere svariati giorni di riflessione. Invece no, alla domanda è venuta fuori spontanea l'immediata risposta: la "storia" dell'IMU sui terreni agricoli. In cosa consiste questa "storia" è presto detto.
I terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina sono esenti dal pagamento dell'IMU. Il comma 2 dell’art. 22 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, ha previsto che con decreto di natura non regolamentare, siano individuati i comuni nei quali, a decorrere dall’anno di imposta 2014, si applica l’esenzione dal pagamento dell'IMU sui terreni ricadenti in aree montane o di collina. Il tutto con la finalità di recuperare 350 milioni di Euro. Recupero che secondo la norma avviene con il seguente meccanismo: riduzione dei comuni montani, obbligo per i contribuenti in quei comuni, fino a quel momento esenti,  di pagare l'IMU, maggiori incassi per quei comuni e riduzione per i comuni stessi dei trasferimenti statali. 
Il tutto come si vede parte da un decreto di natura regolamentare chiamato a stabilire in quali comuni non si applica più l'esenzione, perchè ritenuti non più montani. Soltanto il 28 novembre i comuni sono posti a conoscenza sul sito del Ministero dell'Interno di un decreto in corso di perfezionamento che ridurrà i trasferimenti statali e obbligherà i contribuenti entro il 16 dicembre a pagare l'imposta per la prima volta, essendo in precedenza esenti. 
Quante perle. 
Riassumiamole velocemente:

  • i comuni interessati avrebbero dovuto correttamente procedere ad una variazione di bilancio; il termine ultimo per poter variare i bilanci è il 30 novembre, ma la quasi totalità dei comuni aveva già provveduto all'ultima variazione di assestamento e quelli che non lo avevano fatto avevano comunque tutti gli atti già predisposti, con tanto di parere dell'organo di revisione e consegna delle proposte alla minoranza;
  • la comunicazione riguardava un decreto in corso di perfezionamento, quindi dal punto di vista giuridico un atto inesistente!
  • il decreto interministeriale del 28.11.2014 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale soltanto il 6 dicembre e prevedeva il pagamento dell'IMU per i contribuenti interessati entro il 16 dicembre!
  • il decreto è stato emesso dopo mesi, ma non ha fatto altro che prendere atto dei comuni ubicati a un’altitudine di 601 metri e oltre, individuati sulla base dell’«Elenco comuni italiani» ISTAT, pubblicato sul sito internet (!), elenco che tiene conto dell’altezza riportata nella colonna "Altitudine del centro (metri)".
Immediate le proteste da ogni fronte e decisione del governo di concedere una proroga ai contribuenti nel pagamento dell'IMU, autorizzando i comuni ad accertare gli incassi nel 2014, anche se gli stessi dovrebbero avvenire nel 2015. Anzi, il governo concede 2 proroghe, non una soltanto, anche se identiche. Infatti, prima viene approvato un decreto legge il 16 dicembre 2014, il n. 185, in cui si proroga al 26 gennaio il pagamento dell'IMU per i terreni agricoli non più esenti, poi con il maxiemendamento governativo alla legge di stabilità introduce le stesse norme contenute nel DL 185/2014 nei commi 692 e 693 dell'art. 1 della Legge di stabilità. Questo il testuale commento alla prodezza del Servizio studi della Camera dei Deputati (Dossier n. 233/4): "si segnala che i commi in esame hanno contenuto identico a disposizioni già vigenti, costituite dall’articolo 1 del decreto legge 16 dicembre 2014, n.185, per cui non sembra necessario anticiparne l’entrata in vigore in deroga alla ordinaria decorrenza della legge di stabilità prescritta dall’articolo 11 della legge di contabilità n. 196/2009 che, com’è noto, la prevede dal triennio di riferimento della manovra (vale a dire dal 1°gennaio 2015)". 
Avete capito bene, per introdurre una norma già vigente si giunge addirittura a costruire una deroga al sistema!!!!
Ma non è finita qui.
Il Presidente del TAR del Lazio, sul ricorso proposto da alcune ANCI regionali avverso il  decreto interministeriale del 28 novembre, con provvedimento n. 6651 del 22.12.2014, ha sospeso gli effetti del decreto, che "determina eccezionale e grave pregiudizio", fissando la camera di consiglio per il 21 gennaio 2015.
Secondo il Presidente del TAR il pregiudizio proviene dalla "assoluta incertezza dei criteri applicativi" del decreto "con particolare riguardo a quello dell’altitudine, ben potendo essere assoggettato a imposizione un terreno posto a più di 600 metri in agro di comune collocato notevolmente al di sotto di tale altezza".
In secondo luogo, si legge nel Decreto Presidenziale "trattandosi di misura compensativa questa interviene quando ormai gli impegni finanziari da parte dei comuni sono stati assunti con effetti gravi sul pareggio di bilancio tali da ingenerare, in alcuni casi, una procedura finalizzata alla declaratoria di dissesto e, comunque, con pesanti conseguenze sulla erogazione dei servizi alla comunità di riferimento". 
Da  ciò consegue che fino almeno al 21 gennaio, data in cui ci sarà l'udienza collegiale davanti al TAR Lazio, il decreto interministeriale che fa sorgere per i proprietari dei terreni non più montani l'obbligo del pagamento dell'IMU è sospeso ed il termine per pagare, se mai arriverà un provvedimento giudiziario che farà riprendere effetto al decreto interministeriale, è stato prorogato al 26 gennaio, con due norme di legge. Sul Sole24Ore del 24 dicembre G. Trovati ha scritto un articolo dal titolo Nuovo caos sull'IMU "agricola". Io avrei titolato, più correttamente, Ulteriore caos su caos per l'IMU "agricola".
In questo caos non poteva mancare il lampo di genio di qualche comune. Visto che l'altitudine del comune viene determinata in base al luogo dove è collocata la sede legale dell'ente (il municipio), come non pensare di "far prendere l'ascensore" alle sedi comunali? Partono così le iniziative tese a spostare nel punto più alto del paese le sedi comunali. Primo comune a battere sul tempo tanti altri è quello di Fivizzano, che ha spostato la sede legale dal luogo in cui si trovava a m. 326 ad una frazione posta a ben 860 metri!!
Nel 2015 la storia continuerà, ma già oggi merita un gran bel tapiro d'oro.
Dimenticavo, buon anno a tutti.
Amedeo Scarsella

In vigore dal 30 dicembre il nuovo Regolamento di vigilanza in materia di contratti pubblici approvato dall'ANAC

Il collega Adriano Marini ricorda che il Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione nella seduta del 9 dicembre ha adottato il nuovo Regolamento di vigilanza in materia di contratti pubblici.

Il Regolamento è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 300, pagina 56, del 29/12/2014, ed è pertanto in vigore dal 30 dicembre 2014.

L'accesso civico per difendersi dal black out

L’istituto dell’accesso civico consente a chiunque il diritto di richiedere, gratuitamente e senza necessità di motivazione, documenti, informazioni o dati di cui le pubbliche amministrazioni hanno omesso la pubblicazione prevista dalla normativa vigente. Per l’esercizio dell’accesso civico la richiesta deve essere presentata al Responsabile della trasparenza e, in caso di ritardo o di mancata risposta, al titolare del potere sostitutivo (cfr. art.5 del d.lgs. 33/2013).
L'istituto dell'accesso civico è stato oggetto di esame in questo blog con due post:
Si segnala ora l'articolo pubblicato in data 29 dicembre dal quotidiano IlSole24Ore dal titolo L'accesso civico per difendersi dal black out.
Su questo blog ulteriori informazioni sull'argomento nelle seguenti sezioni:

martedì 30 dicembre 2014

Lettera del presidente dell'A.N.AC Raffaele Cantone ai Responsabili della prevenzione della corruzione

In occasione del nuovo anno, mi è gradito rivolgermi a tutti Voi, anche a nome dei colleghi del Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, per inviarvi i miei migliori auguri di buon lavoro.
Desidero iniziare con un ringraziamento, veramente sentito, per il vostro impegno continuo e la vostra dedizione, che stanno contribuendo a concretizzare gli obiettivi di prevenzione della corruzione all'interno delle numerose realtà amministrative italiane. Nessuna strategia preventiva infatti può essere realmente efficace senza l’impegno di professionalità preziose come le vostre, in grado di unire la conoscenza diretta dell'Amministrazione e dell'Ente in cui operate all'esigenza, sempre più diffusa, di legalità.
In questi primi mesi di attività, sono pervenute a più riprese alla nostra Autorità istanze e comunicazioni da parte vostra, volte a rappresentare l'anomalo "isolamento" di chi è deputato a queste funzioni. Si tratta di difficoltà in qualche modo intrinseche all'attività di chi si trova da solo a svolgere questa importante funzione.
La nostra Autorità è ben consapevole delle carenze che contraddistinguono la figura del RPC, derivanti dall'insufficiente posizione di indipendenza di giudizio e di azione che oggi le è assicurata, e dal non compiuto meccanismo di attivazione delle responsabilità previsto dalla legge n. 190 del 2012 in caso di commissione di reati contro la pubblica amministrazione o di gravi violazioni del Piano di prevenzione della corruzione. Si tratta di un sistema che fa ricadere tali responsabilità sui RPC e non attiva quel necessario e pieno coinvolgimento degli organi di governo delle amministrazioni e degli enti.
Noi faremo quanto è in nostro potere perché la disciplina legislativa sia in questa direzione corretta e aggiornata. In attesa, però, si tratta di rendere gli strumenti a disposizione, in particolare il Piano triennale di prevenzione della corruzione e il Piano della Trasparenza, il più possibile operativi e utili al fine di una efficace prevenzione della corruzione.
L'A.N.AC. sta, in questi mesi, procedendo ad una prima lettura dei PTPC già approvati e si propone, nella primavera del prossimo anno, di emanare un aggiornamento del Piano nazionale anticorruzione con il quale dare ulteriori e più utili indicazioni per rendere tali piani più efficaci.
Leggeremo con attenzione anche le vostre Relazioni per l'anno 2014, che ci daranno preziose indicazioni sui più rilevanti problemi applicativi delle misure anticorruzione che avrete rilevato nel processo di attuazione dei vostri Piani.
Al di là di questa doverosa attenzione istituzionale, penso sia necessario rafforzare, anche sul piano personale, i rapporti che devono intercorrere tra voi e l’Autorità. In primo luogo, ho disposto che l'ufficio che si occupa della vigilanza sui Piani sia anche uno strumento a vostra disposizione, utile per rispondere ai quesiti di carattere generale che già in questo anno molti di voi ci hanno trasmesso. In secondo luogo l'Autorità organizzerà, entro la metà del 2015, un "Incontro nazionale dei Responsabili della prevenzione della corruzione". Sarà una importante occasione per incontrarci, conoscerci e condividere le nostre esperienze. Potranno altresì essere messe in cantiere ulteriori forme di comunicazione con l'Autorità e tra i Responsabili, creando una "rete" tesa ad avvicinare esperienze singole, divulgare soluzioni ai problemi condivisi e best practices. Considero questo come il primo passo per la costruzione e il consolidamento di quella vera e propria "rete della legalità e dell'imparzialità" che, incentivando un senso di "squadra" coesa e collaborativa, contribuisca alla diffusione della cultura della prevenzione della corruzione nel nostro Paese.
Come vedete, ci attende un anno di impegni gravosi, ma anche esaltanti, che affronteremo tutti, mi auguro, con spirito di sacrificio e di leale collaborazione.
In questa prospettiva rinnovo a Voi tutti e alle Vostre famiglie i migliori auguri per un 2015 pieno di soddisfazione e di risultati concreti.
                                                          Raffaele Cantone
Roma, 29 dicembre 2014
Fonte ANAC.

La controversa abrogazione del divieto di reformatio in peius del trattamento economico: il caos regna sovrano!

In un precedente post ci eravamo occupati dell'abolizione del c.d. divieto di reformatio in peius, segnalando sia la circolare del Ministero dell'Interno che la posizione dell'Unione Nazionale Segretari comunali e provinciali.

In altro successivo post avevamo dato atto che non si applica la reformatio in pejus per i Segretari nominati a seguito di disponibilità (Corte dei Conti Liguria Delibera n. 52/2014).
Segnaliamo ora un interessante articolo in materia, pubblicato sul numero 23 della rivista Personale News, di Roberto Maria Carbonara dal titolo La controversa abrogazione del divieto di reformatio in peius del trattamento economico: il caos regna sovrano!

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge di stabilità 2015 (L. n. 190 del 23.12.2014)

Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 300 del 29-12-2014, Suppl. Ordinario n. 99 la Legge 23 dicembre 2014, n. 190, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2015).

Sulla legge di stabilità abbiamo già pubblicato su questo blog:

Dal 2015 contratti decentrati più "liberi"

In un precedente post dal titolo Il tetto al fondo per le risorse decentrate avevamo segnalato che si andava consolidando l'ipotesi che i vincoli dettati in tema di tetto al fondo per le risorse decentrate e di taglio in caso di diminuzione del personale in servizio possano cessare al prossimo 31 dicembre 2014.
La legge di stabilità 2015, infatti, non riproduce i vincoli in materia che pertanto cessano dal 31 dicembre 2014.
L'argomento è approfondito da Arturo Bianco in un articolo pubblicato ieri su Sole24Ore dal titolo Contratti decentrati più "liberi" e da Gianluca Bertagna nelle sue riflessioni relative al fondo nel 2015.

Legge di stabilità 2015. Un quadro di luci e ombre

Sul sito di Legautonomie è pubblicata un'analisi sui punti di maggiore interesse riguardanti gli enti locali presenti nella nuova "Finanziaria" approvata in via definitiva dalla Camera.
L'analisi è effettuata da Antonio Misiani, componente della V Commissione Bilancio della Camera e dell'Ufficio di presidenza Legautonomie.

Il fondo per la progettazione e l’innovazione e il relativo regolamento dopo il DL 90/2014

In un precedente post Le incentivazione per i dipendenti degli uffici tecnici dopo il DL 90/2014 avevamo analizzato la nuova disciplina in materia a seguito dell'approvazione del DL 90/2014, come convertito con L 114/2014.

lunedì 29 dicembre 2014

Il Governo vara il milleproroghe: anticipazioni in attesa del testo ufficiale

In un precedente post dal titolo ANCI: nel milleproroghe ci siano norme di rinvio per l'obbligo di gestioni associate e per gli acquisti e forniture dei piccoli comuni avevamo dato conto delle richieste dell'Associazione dei comuni italiani in merito all'imminente approvazione del milleproroghe.

Nella seduta del Consiglio dei Ministri del 24 dicembre si è proceduto all'approvazione di un decreto legge contenente una serie di proroghe.

Dei temi oggetto di richiesta dell'ANCI ad oggi non sembra esserci traccia, anche se dovrà attendersi la pubblicazione del testo in Gazzetta Ufficiale.
Si vedano in argomento i seguenti articoli:

Renzi: sull'applicabilità del Jobs Act al pubblico impiego deciderà il Parlamento

In un post pubblicato ieri avevamo ci eravamo posti la seguente domanda: Il Jobs Act è applicabile ai lavoratori del pubblico impiego? La domanda nasceva dal fatto che, dopo l'approvazione da parte del Consiglio dei Ministri del decreto attuativo del Jobs Act sul contratto a tutele crescenti, si era posta da subito la problematica in merito all'applicabilità di tali norme ai lavoratori del pubblico impiego. 
Nel post avevamo dato atto della formazione immediata di due schieramenti, uno per la risposta negativa ed uno per la risposta positiva, con autorevoli esponenti sia da una parte che dall'altra.
In realtà eravamo stati incompleti, in quanto nella giornata di ieri è emerso il terzo schieramento, quello capitanato dal Presidente del Consiglio Renzi che si orienta per il FORSE. Il Premier ha infatti affermato che sarà il Parlamento a decidere se il Jobs Act sarà applicabile al lavoro pubblico, nell'ambito della riforma in discussione presso la Commissione Affari Costituzionali del Senato (ossia al DDL di riorganizzazione della PA, AS 1577).

domenica 28 dicembre 2014

Il Jobs Act è applicabile ai lavoratori del pubblico impiego?

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il 24 dicembre il decreto attuativo del Jobs Act sul contratto a tutele crescenti e si è posta da subito la problematica in merito all'applicabilità di tali norme ai lavoratori del pubblico impiego. Formati immediatamente due schieramenti, con autorevoli esponenti sia da una parte che dall'altra.

Per il NO
Il Jobs Act e il decreto attuativo sul contratto a tutele crescenti, approvato in Consiglio dei Ministri il 24 dicembre, non è applicabile ai lavoratori del pubblico impiego. La precisazione arriva dal ministero del Lavoro che chiarisce come la discussione sulla legge delega è stata fatta sul lavoro privato, mentre sul lavoro pubblico c'è in Parlamento una legge delega sulla Pubblica Amministrazione, nell'ambito della quale si potranno eventualmente affrontare tali tematiche. Maggiori dettagli sull'articolo pubblicato dal Sole24Ore Jobs act, ministero Lavoro: non vale per pubblico impiego.
"Il Jobs act non si applica ai dipendenti pubblici. E’ sempre stato pensato solo per il lavoro privato". Il ministro della Pubblica amministrazione, Marianna Madia, chiarisce che no, la legge delega sul lavoro non si applicherà agli statali, "il governo non ha mai avuto dubbi su questo". Maggiori dettagli sull'articolo pubblicato su La Stampa Madia: “Le regole valgono solo per i dipendenti privati”.

Per il SI
Il Sen. Pietro Ichino nel suo editoriale Storia segreta, articolo per articolo, del contratto a tutele crescenti, sostiene l'esistenza di un comma che escludeva espressamente gli statali, sparito all’ultimo minuto, affermando espressamente: "Prima di chiudere sulla definizione del campo di applicazione, merita un breve commento un terzo comma, che ha fatto parte di questo primo articolo in bozza all’incirca fino alla mezzanotte fra il 23 e il 24 dicembre, per esserne poi espunto in extremis. Esso sostanzialmente escludeva l’impiego pubblico dall’applicazione della disciplina contenuta nel nuovo decreto, con ciò sostanzialmente riproducendo quella alterità tra disciplina del lavoro alle dipendenze di enti pubblici e disciplina del lavoro alle dipendenze di privati, che il Testo Unico contenuto nel d.lgs. n. 165/2001 aveva superato (tranne che per assunzioni e promozioni, per le quali nel settore pubblico vige il principio costituzionale del concorso). Soppresso per fortuna quell’inopportunissimo terzo comma, resta dunque in vigore la disposizione contenuta nell’articolo 2, comma 2, del Testo Unico del 2001, in virtù della quale dal momento dell’entrata in vigore del decreto tutte le nuove assunzioni a tempo indeterminato alle dipendenze dello Stato, delle Regioni, dei Comuni, o di altri enti pubblici, daranno vita a rapporti “a tutele crescenti”, assoggettati alla disciplina dei licenziamenti contenuta negli articoli 2 e seguenti di questo decreto. Questo semplificherà notevolmente il problema dell’assorbimento dei precari nelle amministrazioni pubbliche, perché verrà meno la remora all’assunzione a tempo indeterminato costituita dall’inamovibilità pressoché totale determinata fin qui dal combinato disposto dell’articolo 18 e delle regole sulla responsabilità erariale del dirigente, nel caso in cui il licenziamento da lui disposto venisse annullato dal giudice con reintegrazione del lavoratore e risarcimento del danno in suo favore".
Il presidente del gruppo al Senato di Area Popolare Ncd – Udc, Maurizio Sacconi sostiene che la riforma debba essere applicata anche al pubblico impiego.
In argomento vedi anche il successivo post Renzi: sull'applicabilità del Jobs Act al pubblico impiego deciderà il Parlamento.

mercoledì 24 dicembre 2014

Legge di stabilità: la nota di lettura delle norme di interesse per gli enti locali della Fondazione Logos Pa

La Camera ha approvato, in via definitiva, il disegno di legge recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015) (approvato dalla Camera e modificato dal Senato) (C. 2679-bis-B).
Abbiamo pubblicato su questo blog in argomento:
Segnaliamo ora la nota di lettura alla Legge di stabilità predisposta dalla fondazione LogosPa, con approfondimento sulle norme di interesse per gli enti locali

ANCI: nel milleproroghe ci siano norme di rinvio per l'obbligo di gestioni associate e per gli acquisti e forniture dei piccoli comuni

"Preso atto della mancata risposta alle nostre richieste sulla necessità di superare le criticità della normativa sulle gestioni associate obbligatorie nella legge di stabilità, rivolgiamo ora un pressante appello al Governo affinché le stesse richieste siano recepite da subito nel ‘Milleproroghe’ di prossima emanazione". Lo ha detto il Coordinatore nazionale Anci Unioni di Comuni e Gestioni Associate e Sindaco di Montiglio Monferrato Dimitri Tasso.

"La data del 31 dicembre è ormai prossima – spiega Tasso - e c’è il rischio concreto che il tutto si riduca ad un mero adempimento burocratico senza ricadute effettive in termine di miglioramento ed efficienza dei servizi, con rischio di paralisi soprattutto pensando, inoltre, al mancato ripristino dell’esenzione fino alla soglia dei 40.000 euro relativamente alle forniture e servizi attraverso le Centrali Uniche di Committenza anche per i Comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti, tra i quali ovviamente ricadono tutti i 5600 comuni soggetti all’obbligo delle gestioni associate delle funzioni fondamentali".
Fonte: ANCI
In argomento si veda anche il successivo post Il Governo vara il milleproroghe: anticipazioni in attesa del testo ufficiale.

martedì 23 dicembre 2014

Legge di stabilità: la sintesi dei contenuti

Come scritto in un precedente post, la Camera ha approvato, in via definitiva, ieri 22 dicembre, il disegno di legge recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015) (approvato dalla Camera e modificato dal Senato) (C. 2679-bis-B).
In argomento su questo blog:

IMU sui terreni agricoli: sospeso il decreto interministeriale dal Presidente del TAR Lazio

Il decreto interministeriale del 28.11.14 avente ad oggetto "Esezione dall'IMU prevista per i terreni agricoli ai sensi dell'art. 7 co. 1 lett. h) del decreto legislativo n. 504/92" è stato impugnato da Anci Liguria con Anci Veneto, Abruzzo e Umbria, innanzi al TAR del Lazio.
Il Presidente del TAR adito, con decreto n. 6651 del 22.12.2014, ha sospeso gli effetti del decreto, che "determina eccezionale e grave pregiudizio", fissando la camera di consiglio per il 21 gennaio 2015.
Secondo il Presidente del TAR il pregiudizio proviene dalla "assoluta incertezza dei criteri applicativi" del decreto "con particolare riguardo a quello dell’altitudine, ben potendo essere assoggettato a imposizione un terreno posto a più di 600 metri in agro di comune collocato notevolmente al di sotto di tale altezza".
In secondo luogo, si legge nel Decreto Presidenziale "trattandosi di misura compensativa questa interviene quando ormai gli impegni finanziari da parte dei comuni sono stati assunti con effetti gravi sul pareggio di bilancio tali da ingenerare, in alcuni casi, una procedura finalizzata alla declaratoria di dissesto e, comunque, con pesanti conseguenze sulla erogazione dei servizi alla comunità di riferimento". 

Legge di stabilità 2015: la nota di lettura dell'UPI

La Camera ha approvato, in via definitiva, ieri 22 dicembre, il disegno di legge recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015) (approvato dalla Camera e modificato dal Senato) (C. 2679-bis-B).

L'UPI ha pubblicato una nota di lettura delle principali disposizioni per le Province e Città metropolitane inserite nella legge di stabilità 2015.
In argomento vedi su questo blog anche i post:

lunedì 22 dicembre 2014

I Dossier del Servizio studi della Camera sulla Legge di stabilità: sintesi delle modifiche apportate dal Senato

Oggi la Camera dei Deputati esamina il DDL contenente "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)" (Approvato dalla Camera e modificato dal Senato). (C. 2679-bis-B).

Il Servizio studi della Camera dei Deputati ha predisposto due Dossier:


Personale province e città metropolitane nella Legge di stabilità: la rideterminazione delle dotazioni organiche e le procedure di mobilità

Sono aggiunti i commi da 421 a 429 che dispongono, in primo luogo, la riduzione del 50 e del 30 per cento della dotazione organica, rispettivamente, di province e città metropolitane con la contestuale definizione di un procedimento volto a favorire la mobilità del personale eccedentario verso regioni, comuni e altre pubbliche amministrazioni, a valere sulle facoltà assunzionali degli enti di destinazione; alla copertura degli oneri, pari a 2 milioni nel 2015 e 3 milioni nel 2016 si provvede mediante riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica.

Si prevede, inoltre, che città metropolitane e province possano finanziare temporaneamente (nei limiti di 60 milioni di euro, a valere sul fondo di rotazione per la formazione professionale e l’accesso al fondo sociale europeo) il personale a tempo indeterminato e la proroga dei contratti a termine e flessibili dei servizi per l’impiego, al fine di garantirne il regolare funzionamento anche in relazione all’attuazione della Garanzia giovani.
Più nel dettaglio:
il comma 421 prevede che la dotazione organica delle città metropolitane e delle province delle regioni ordinarie (di seguito “enti”) sia stabilita in misura pari alla spesa del personale di ruolo alla data di entrata in vigore della legge n.56 del 2014, ridotta, rispettivamente, in misura pari al 30% e al 50% (30% per le province con territorio interamente montano e confinanti con Paesi stranieri). Gli enti possono comunque deliberare una riduzione superiore;
il comma 422 dispone che entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge venga individuato il personale che rimane assegnato agli enti e quello da destinare alle procedure di mobilità, nel rispetto delle forme di partecipazione sindacale previste dalla normativa vigente;
il comma 423 prevede che siano definite le procedure di mobilità del personale interessato, secondo criteri fissati con decreto del ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge. Il personale destinatario delle procedure di mobilità, che conserva la posizione giuridica ed economica maturata, è ricollocato, prioritariamente, ai sensi del comma 424 (ossia verso regioni ed enti locali) e, in via subordinata, ai sensi del comma 425 (ossia verso altre P.A.);
il comma 424 disciplina il ricollocamento del personale in mobilità presso regioni ed enti locali. La norma dispone che le regioni e gli enti locali, per gli anni 2015 e 2016, destinano le risorse per le assunzioni a tempo indeterminato, nelle percentuali stabilite dalla normativa vigente, all’immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti e delle unità soprannumerarie destinatarie dei processi di mobilità; inoltre, la restante percentuale della spesa relativa al personale di ruolo cessato negli anni 2014 e 2015 è destinata esclusivamente alla ricollocazione del personale in mobilità. Le spese del personale così ricollocato non si calcolano ai fini del rispetto del tetti di spesa di personale (di cui all’articolo 1, comma 557, della legge n. 296 del 2006, in base al quale dal 2014 regioni ed enti locali devono, nella programmazione triennale dei fabbisogni di personale, contenere le spese di personale ”con riferimento al valore medio del triennio precedente”);
il comma 425 disciplina il ricollocamento del personale in mobilità presso le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, le università e gli enti pubblici non economici, sulla base di una ricognizione dei posti disponibili da parte del Dipartimento della funzione pubblica. Le pubbliche amministrazioni sono tenute a comunicare un numero di posti, riferiti soprattutto alle sedi periferiche, corrispondente, sul piano finanziario, alla disponibilità delle risorse destinate, per gli anni 2015 e 2016, alle assunzioni di personale a tempo indeterminato secondo la normativa vigente, al netto di quelle finalizzate all’assunzione di vincitori di concorsi pubblici collocati nelle graduatorie vigenti, dando priorità alla ricollocazione presso gli uffici giudiziari; in tal caso si fa ricorso al fondo per il miglioramento dell’allocazione del personale presso le PA (istituito dall’articolo 4, comma 1, del DL n. 90 del 2014), prescindendo dall’acquisizione al fondo medesimo del 50 per cento delle trattamento economico spettante al personale trasferito facente capo all’amministrazione cedente. Il Dipartimento pubblica l’elenco dei posti comunicati sul proprio sito istituzionale. Fino al completamento del procedimento di mobilità previsto dal presente comma le amministrazioni non possono effettuare assunzioni a tempo indeterminato;
il comma 426 proroga (dal 31 dicembre 2016) al 31 dicembre 2018 il termine relativo alla stabilizzazione dei precari della P.A. In particolare, la disposizione proroga il termine entro il quale le amministrazioni possono (secondo quanto previsto dall’articolo 4, commi 6, 8 e 9, del DL n.101/2013) bandire procedure concorsuali per assunzioni a tempo indeterminato con riserva di posti a favore di titolari di contratti a tempo determinato; prorogare contratti di lavoro a tempo determinato dei soggetti che abbiano maturato almeno 3 anni di servizio alle loro dipendenze; procedere ad assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori socialmente utili (iscritti in apposito elenco regionale secondo criteri di “priorità”);
il comma 427 prevede che nelle more della conclusione delle procedure di mobilità il relativo personale rimane in servizio presso le città metropolitane e le province, con possibilità di avvalimento da parte delle regioni e degli enti locali sulla base di apposite convenzioni;
il comma 428 prevede che nel caso in cui il personale interessato dalla mobilità non sia completamente ricollocato, presso ogni ente di area vasta si proceda a definire criteri e tempi di utilizzo di forme contrattuali a tempo parziale delle personale non dirigenziale con maggiore anzianità contributiva, previo esame congiunto con le organizzazioni sindacali che deve comunque concludersi entro 30 giorni dalla relativa comunicazione; in caso di mancato completo riassorbimento dei soprannumeri, a conclusione dei processi di mobilità il personale è collocato in disponibilità, con esclusione di tutte le obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro e un'indennità pari all'80 per cento dello stipendio, per la durata massima di ventiquattro mesi (ai sensi dell’articolo 33, commi 7 e 8, del d.lgs. n.165/2001);
il comma 429 prevede che allo scopo di consentire il regolare funzionamento dei servizi per l’impiego e l’attuazione della "Garanzia per i giovani", le città metropolitane e le province che, a seguito o in attesa del riordino delle funzioni, continuino ad esercitare le funzioni ed i compiti in materia di servizi per l’impiego e politiche attive del lavoro, fermo restando il rispetto della vigente normativa in materia di contenimento della spesa complessiva di personale, possano finanziare i rapporti di lavoro a tempo indeterminato e prorogare i contratti di lavoro a tempo determinato e i contratti di collaborazione coordinata e continuativa strettamente indispensabili per la realizzazione di attività di gestione dei fondi strutturali e di interventi da essi finanziati, a valere su piani e programmi nell’ambito dei fondi strutturali. Allo scopo di consentire il temporaneo finanziamento di tali rapporti di lavoro, in attesa della successiva imputazione ai programmi operativi regionali, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è autorizzato, nei limiti di 60 milioni di euro (a valere sul Fondo di rotazione per la formazione professionale e l’accesso al fondo sociale europeo, di cui all’articolo 25 della legge n. 845/1978), a concedere anticipazioni delle quote europee e di cofinanziamento nazionale dei programmi a titolarità delle regioni cofinanziati dall’Unione europea con i fondi strutturali; per la parte nazionale, le anticipazioni sono reintegrate al Fondo a valere sulle quote di cofinanziamento nazionale riconosciute per lo stesso programma a seguito delle relative rendicontazioni di spesa.

sabato 20 dicembre 2014

Tutto in una notte: approvato il maxiemendamento sulla legge di stabilità (il "preoccupante" resoconto della seduta in Senato)

Con 162 voti favorevoli e 37 contrari l'Assemblea ha rinnovato la fiducia al Governo approvando il maxiemendamento sostitutivo del ddl n. 1698, "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge di stabilità 2015). Il testo torna all'esame della Camera.

In apertura di seduta, Lega Nord e Movimento 5 Stelle hanno stigmatizzato il fatto che la Commissione bilancio non sia stata convocata per esprimere il parere sugli emendamenti ai documenti di bilancio. La Presidenza ha precisato che il parere è stato reso dal Presidente della Commissione bilancio, in base all'articolo 100 del Regolamento. Su richiesta del sen. Sangalli (PD), la Commissione bilancio si è riunita e la seduta è stata sospesa fino alle ore 15.

L'Assemblea ha quindiapprovato i 17 articoli, con le annesse tabelle, delddl n. 1699, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015 e bilancio pluriennale per il triennio 2015-2017. All'articolo 2 sono stati approvati tre emendamenti del Governo che apportano variazioni allo stato di previsione del Ministero dell'economia: alla missione "L'Italia in Europa e nel mondo" si spostano fondi sulla cooperazione allo sviluppo; alla missione organi costituzionali si spostano fondi a favore del terzo settore. All'articolo 17 è stato approvato l'emendamento 1.17 del Governo.
Il Vice Ministro dell'economia Morando ha quindi preannunciato la presentazione di un maxiemendamento sostitutivo della legge di stabilità e ha chiesto una sospensione fino alle 17.
Alla ripresa dei lavori, il Ministro Morando ha chiesto un'ulteriore sospensione, per mancanza della relazione tecnica. Il sen. Calderoli (LN) ha ricordato che il Ministro dei rapporti con il Parlamento aveva preannunciato la presentazione del maxiemendamento entro le ore 15; dalle notizie di agenzia si apprende che il Presidente del Consiglio, di ritorno da Bruxelles, starebbe rivendendo il testo: per ragioni di serietà, l'esame della legge di stabilità dovrebbe essere rinviato a domani o a lunedì. Il sen. Airola (M5S) ha condiviso queste considerazioni. Il sen. Zanda (PD), ricordando che anche in passato si sono verificati rinvii, ha chiesto la riconvocazione dell'Aula alle ore 18 e il sen. Sacconi (NCD-UDC) si è associato alla richiesta. La sen. De Petris (SEL) ha espresso preoccupazione per l'andamento dei lavori e ha chiesto che non vi siano ulteriori rinvii. Ha poi avvertito la maggioranza che una modifica del calendario sarebbe intollerabile. Secondo il sen. Ferrara (GAL) la mancata bollinatura della Ragioneria dello Stato indica che il Governo, su indicazioni della Commissione europea, ha rimaneggiato il testo. Il sen. Romani (FI-PdL) ha espresso contrarietà alla sospensione di un'ora: il Ministro del tesoro o il Presidente del Consiglio dovrebbero spiegare in Aula i reali motivi del rinvio. La sen. Bulgarelli (M5S) ha invitato il PD ad assumersi la responsabilità della mancata conclusione dei lavori Commissione.
La Presidente ha sospeso la seduta fino alle 18,30. Alle ore 19,10 il Ministro per i rapporti con il Parlamento Boschi ha presentato il maxiemendamento sostitutivo della legge di stabilità, su cui ha posto la questione di fiducia. Il Presidente Grasso ha deferito il testo alla Commissione bilancio per i profili di copertura e ha convocato la Conferenza dei Capigruppo, che ha organizzato la discussione con inizio alle ore 22.
Alle ore 22, su richiesta del sen. Sangalli (PD), la Presidente di turno ha consentito alla Commissione bilancio di proseguire i lavori fino alle 23.
Il sen. Sangalli (PD), a nome della Commissione bilancio, ha quindi espresso parere di nulla osta sul maxiemendamento. Si è però rammaricato dei rapporti non facili tra Governo e Parlamento, rilevando che sarebbe stato auspicabile consentire alla Commissione bilancio di concludere l'esame in sede referente. La Commissione ha svolto collegialmente un lavoro importante di correzione e la posizione della questione di fiducia impedisce di far emergere questo dato politico. Il testo del Governo, di difficile leggibilità, contiene temi che non sono stati affrontati in Commissione, come la questione dei ricercatori universitari. Sull'allungamento delle concessioni in house sono stati avanzati rilievi politici.
Il Vice Ministro dell'economia Morando ha affermato che sono state introdotte norme sulle questioni non affrontate in sede referente. Ha infine corretto alcuni errori formali e materiali segnalati dal sen. Sangalli.
La sen. Bulgarelli (M5S) ha denunciato l'illeggibilità del maxiemendamento, richiamando in particolare la questione delle frequenze locali. Anche il sen. Calderoli (LN) ha chiesto che l'Assemblea sia posta nelle condizioni di sapere cosa sta votando. Ha evidenziato, inoltre, che il Governo ha interrotto la prassi secondo cui il maxiemendamento si attiene a quanto deliberato in Commissione. La sen. Bonfrisco (FI-PdL) ha chiesto al Presidente del Senato di garantire la funzione parlamentare, verificando la corrispondenza tra il maxiemendamento e quanto approvato in Commissione. Ha poi chiesto di sapere cosa è accaduto nelle 48 ore intercorse tra l'interruzione dei lavori della Commissione e la presentazione del maxiemendamento.
Il Presidente del Senato ha richiamato il parere di nulla osta della Commissione bilancio e ha affermato che il Governo si assume la responsabilità del testo presentato. Il sen. Romani (FI-PdL), rilevata l'insussistenza delle condizioni per proseguire l'esame, ha annunciato l'abbandono dell'Aula da parte del suo Gruppo. Secondo il sen. Ferrara (GAL) la responsabilità del rispetto delle procedure parlamentari è del Presidente. Anche la sen. De Petris (SEL) ha sollecitato un controllo del testo da parte della Presidenza. Il sen. Arrigoni (LN) ha segnalato diverse incongruenze. Il sen. Zanda (PD) ha sollecitato la Presidenza a proseguire i lavori secondo i tempi e l'ordine stabiliti. Il sen. Candiani (LN) ha chiesto di votare un testo chiaro e corretto e il sen. Airola (M5S) ha proposto un rinvio in Commissione.
Nella discussione sulla questione di fiducia sono intervenuti i sen. Vacciano, Manuela Serra, Daniela Donno, Endrizzi, Girotto, Serenella Fucksia, Michela Montevecchi, Marton, Puglia (M5S); Divina, Crosio, Candiani, Arrigoni, Raffaela Bellot, Tosato, Erika Stefani (LN); Maria Mussini, Campanella, Bocchino (Misto); Ferrara (GAL).
I Gruppi di opposizione hanno denunciato le forzature procedurali di un Governo pasticcione e tracotante, che mina la credibilità delle istituzioni. Un Governo che ha rallentato i lavori in Commissione con ottanta emendamenti, ha presentato un testo confuso, pieno di errori e privo di copertura. Il Parlamento appare ostaggio di un Presidente del Consiglio che ha un solo obiettivo: approvare in fretta la legge elettorale per andare alle urne prima che diventino manifesti i suoi fallimenti. Le opposizioni hanno ribadito che la legge di stabilità non è espansiva, aumenta il debito ma non rilancia la competitività, fa tagli lineari, che colpiranno soprattutto la spesa sanitaria, contiene misure ingiuste, dà benefici si soliti noti, riduce i servizi locali, reca coperture incerte che comporteranno l'aumento differito di altre tasse. Il taglio sull'Irap e la decontribuzione, a carico dei fondi di sviluppo e coesione, sostengono un capitalismo parassitario che delocalizza, punta sui bassi salari anziché sull'innovazione, investe nella speculazione finanziaria. Sono stati criticati in particolare l'IMU per i terreni agricoli, la soppressione delle agevolazioni Gpl per le zone montane, l'Iva sul pellet, la sanatoria sui giochi d'azzardo, le risorse aggiuntive per Roma Capitale, i favori alle lobby del fossile, la mancanza di un piano per la ricerca, i finanziamenti per l'autotrasporto, l'Expo, le scuole private, la difesa e le missioni internazionali.
Anche i Gruppi di maggioranza hanno rilevato un vulnus nei rapporti tra Governo e Parlamento e hanno ricordato il contributo positivo dato dalla Commissione bilancio sui temi Irap, patronati, tassazione dei fondi pensione, calamità naturali, amianto, zone franche urbane, fondo per la contrattazione di secondo livello, chiusura delle società partecipate.
Nelle dichiarazioni finali hanno annunciato voto favorevole i sen. Susta (SC), Zeller (Aut), Chiavaroli (NCD-UDC), Santini (PD). Hanno negato la fiducia i sen. Ferrara (GAL), Silvana Comaroli (LN), Uras (SEL), Barbara Lezzi (M5S), Anna Bonfrisco (FI-PdL). In dissenso dal Gruppo, il sen. Volpi (LN) ha annunciato la non partecipazione al voto, in segno di protesta nei confronti di una gestione dei lavori che umilia l'istituzione.
Approvata la legge di stabilità, il sen. Sangalli (PD), a nome della Commissione bilancio, ha riferito sulla II Nota di variazioni presentata dal Governo, in base alla quale le modifiche apportate rispetto al testo licenziato dalla Camera non comportano effetti peggiorativi per la finanza pubblica. Approvata la II Nota di variazioni, sulla quale hanno annunciato voto favorevole i sen. Santini (PD) e Linda Lanzillotta (SC), l'Assemblea ha approvato il ddl di bilancio nel complesso, che torna all'esame della Camera.
Il Presidente Grasso ha convocato la Conferenza dei Capigruppo.
Fonte: Senato.it.
Sui contenuti del maxiemendamento si veda il successivo post Legge di stabilità: la sintesi dei contenuti.

Il testo del maxiemendamento al DDL di stabilità presentato dal Governo

Verso mezzanotte è apparso sul sito del Senato il testo del maxiemendamento sostitutivo del ddl n. 1698, "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge di stabilità 2015).

Si ricorda che il maxiemendamento è stato presentato alle 19,10 al Senato dal Ministro Boschi e contiene misure ulteriori rispetto a quelle già approvate in Commissione.

Qui il testo del maxiemendamento.
Sui contenuti del maxiemendamento si veda il successivo post Legge di stabilità: la sintesi dei contenuti.

venerdì 19 dicembre 2014

Questa mattina atteso il maxiemendamento del governo interamente sostitutivo del DDL di stabilità su cui verrà posta la fiducia

In questo articolo pubblicato sul sito "L'Huffington post" le ultime sulla legge di stabilità.
Stop all'aumento delle tasse per la casa l'anno prossimo e stop alla Tasi per le case crollate durante il sisma de l'Aquila. 'Sterilizzazione' dell'aumento Irap per i 'piccoli' imprenditori senza dipendenti. Meno tagli ai patronati, tutela con "mobilità" per i lavoratori delle province e un antipasto della riforma delle partecipate: sono molte le novità alla Legge di Stabilità esaminate, e in gran parte approvate, in commissione Bilancio che potrebbero trovare spazio nel maxiemendamento annunciato per giovedì sera in Parlamento e slittato invece alla mattina di venerdì.
Ecco le principali.
Tasse casa - Il governo dice stop all'aumento delle tasse sulla casa (Tasi) anche nel 2015. Le aliquote massime restano quelle del 2014.
Ok a sterilizzazione bonus Irap - Credito d'imposta Irap per le imprese senza dipendenti a partire dal 2015: sarà pari al 10% dell'Irap (calcolata al 3,9%). La misura 'costa' 163 mln.
Partecipate - La riforma del settore arriverà in primavera.
Intanto nel maxiemendamento dovrebbero venire chiuse o accorpate le piccole società. Multe in caso di mancato taglio sia all'amministrazione sia ai dirigenti.
Province - Scatta la mobilità per i dipendenti in esubero, da ricollocare prioritariamente in Regioni e Comuni. E per due anni conserveranno il posto di lavoro. Arrivano 60 milioni per mantenere i servizi per l'impiego.
Election Day - Arriva l'election day per le elezioni amministrative e regionali del prossimo anno.
Scuole, Sardegna, L'Aquila, Genova - Nel maxiemendamento dovrebbero arrivare anche i 5 milioni alle scuole sarde, fondi approvati con il no dell'Esecutivo in commissione. Fondi anche per l'alluvione di Genova e per l'Emilia mentre si blocca la Tasi per le case crollate a l'Aquila.
Poste - In arrivo 535 milioni per il 2014, in attuazione di una sentenza europea sugli aiuti di Stato e salvo il compenso per l'erogazione della social card. Rivisto anche il servizio universale: il postino suonerà meno e le tariffe saranno più flessibili.
Fs - Arrivano le norme per la cessione della rete elettrica Fs a Terna.
Emergenze - Il fondo viene rifinanziato.
Fondi e Casse - Credito di imposta per le Casse previdenziali privatizzate e per i Fondi pensione per gli investimenti infrastrutturali, riducendo così l'aggravio fiscale previsto dalla manovra.
Fondazioni - Pagheranno tasse su una quota maggiore di dividendi ma per compensare la retroattività della misura arriva un credito d'imposta dal 2016.
Patronati e fondo contrattazione - Meno tagli per altri 40 milioni ai patronati (la cui sforbiciata si riduce a 35) e anche al fondo per la contrattazione di secondo livello. (da 238 a 208 milioni nel 2015).
Regime dei minimi - Cambia la soglia. Vengono esclusi dalle agevolazioni coloro il cui reddito supera i 20.000 euro.
Canone Rai - Arriva un tetto al Canone Rai: non potrà essere più alto di quello dello scorso anno.
Art bonus - Viene esteso anche per le fondazioni liriche.
GIOCHI - Nel 2015 si punta a fare cassa per 850 milioni con un combinato disposto di misure che vanno dall'anticipazione della gara del lotto ai tagli all'aggio. Arriva anche la sanatoria per i centri scommesse non autorizzati.
Debiti Pa e Iva - Le maggiori entrate Iva sui pagamenti dei debiti della P.a si fermano a quota 240 milioni nel 2014 contro i 650 milioni previsti ma l'aumento delle accise non scatterà.
Pellet - Sale dal 10 al 22% l'Iva applicata sul combustibile ricavato da segatura. Si punta a incassare 96 milioni di euro.
Regioni - Arriva 1 miliardo per l'allentamento del Patto di stabilità, che le Regioni potranno girare ai comuni.
Scuola - Esclusione delle spese per l'edilizia scolastica dal patto di stabilità per province e città metropolitane. 130 milioni per il personale addetto alle pulizie delle scuole e 64 mln per coprire le supplenze brevi di docenti e non.
Invalsi- Arrivano le modifiche per l'istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione) e all'Afam (Alta formazione artistica, musicale e coreutica)
Servizio Civile e periferie - Arrivano 50 milioni per il primo e fondi anche per il piano urbano.
Epatite C - Sarà in totale di 1 miliardo in due anni il fondo per la cura dell'epatite C con il nuovo superfarmaco.
Amianto - Arrivano fondi per bonifiche e per i lavoratori.
Terme - Slitta di un anno, al 2016, lo stop alle prestazioni economiche accessorie a carico di Inps e Inail per le cure termali.
Salve le armi di scena - Viene recuperata in extremis la norma che salva le armi da usare 'in scena', vale a dire nelle produzioni cinematografiche.
Gasolio e Gpl - Ripristinati in gran parte gli sconti per il gasolio da riscaldamento e Gpl per le zone montane e quelle svantaggiate.
Finanziamenti - 12 milioni per Italia Lavoro e 6 milioni all'Istituto italiano di tecnologia di Genova (Itt). All'Unione italiana ciechi 6,5 milioni annui dal 2015. 15 milioni nel 2015 al Centro Nazionale di Adroterapia Oncologica. 6 milioni al tribunale di Palermo.

Il “male oscuro” della nostra PA: un’analisi relativa alle società partecipate dagli enti locali

"Vi sono alcune situazioni assai note, che incidono in modo fortemente negativo sulla competitività del nostro Paese. Ad esse ci si riferisce quando si afferma che servono quelle riforme che siano in grado di riequilibrare i rapporti con i paesi più evoluti. La Germania, ad esempio, ha affrontato, con successo, circa dieci anni 
addietro, sia il tema dell’efficienza/efficacia della pubblica amministrazione, sia quello della flessibilità del lavoro e così, oggi, ne può trarre vantaggio.
La nostra pubblica amministrazione costa molto e produce poco è dunque inefficiente e inefficace, ad un tempo.
L’opinione di chi scrive è che questo fatto non consegue solamente da un quadro normativo che non ha saputo adeguarsi, ma, piuttosto, da comportamenti che non hanno saputo evolversi. In particolare le norme".
Legautonomie ha pubblicato il testo dell'articolo del Professor Giuseppe Farneti, Il “male oscuro” della nostra PA: un’analisi relativa alle società partecipate dagli enti locali (Rivista della Corte dei conti n. 3-4/2014).

Parere in merito all'incarico di posizione organizzativa attribuito ad un componente dell'organo politico nei comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti

Il Servizio di consulenza agli enti locali della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ha risposto ad un quesito formulato da un comune in merito alle funzioni gestionali svolte dai componenti dell'organo esecutivo nei comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti.
Questo il testo completo del parere.
Il Comune ha chiesto un parere in ordine alla possibilità che un 'consigliere/assessore (esterno)' svolga le funzioni di posizione organizzativa, in presenza di figure professionali, nell'organico dell'Ente, ascritte alla categoria D. 
L'art. 53, comma 23, della L. n. 388/2000, come novellato dall'art. 29, comma 4, della l. 448/2001, prevede che gli enti locali con popolazione inferiore a cinquemila abitanti, fatta salva l'ipotesi di cui all'articolo 97, comma 4, lettera d), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267[1], anche al fine di operare un contenimento della spesa, possono adottare disposizioni regolamentari organizzative, se necessario anche in deroga a quanto disposto all'articolo 3, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni[2], e all'articolo 107[3] del predetto testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, attribuendo ai componenti dell'organo esecutivo la responsabilità degli uffici e dei servizi ed il potere di adottare atti anche di natura tecnica gestionale. Il contenimento della spesa deve essere documentato ogni anno, con apposita deliberazione, in sede di approvazione del bilancio. 
Si sottolinea preliminarmente che la disposizione in esame si riferisce all'attribuzione di funzioni gestionali a componenti dell'organo esecutivo delle amministrazioni locali: ne consegue l'inapplicabilità della stessa nei confronti di soggetti che ricoprano esclusivamente la carica di consigliere comunale. 
La predetta norma ha espressamente introdotto la possibilità di deroga al generale principio di separazione dei poteri, nei piccoli enti, al fine di favorire anche il contenimento della spesa e consentire comunque soluzioni di ordine pratico ad eventuali problemi organizzativi nelle realtà di modeste dimensioni demografiche. 
Si ritiene utile precisare, a tal proposito, che la giurisprudenza amministrativa ha evidenziato come l'art. 53, comma 23, della L. n. 388/2000, ai fini della sua concreta applicazione, richieda che l'attribuzione di responsabilità degli uffici e dei servizi comunali ai componenti degli organi esecutivi, ed il conseguente potere degli stessi di adottare atti di natura tecnica gestionale, debbano essere previsti da specifiche norme regolamentari organizzative[4]. L'adozione della richiesta norma organizzativa si pone, pertanto, quale condizione necessaria per l'applicazione dell'articolo in esame, con la conseguenza che, in mancanza di detto preliminare adempimento, si renderebbe, di fatto, inapplicabile la norma stessa[5]. 
E' da notare inoltre che la modifica apportata alla norma in esame dall'art. 29, comma 4, della l. 448/2001, non solo ha esteso tale facoltà anche ai comuni con popolazione fino a cinquemila abitanti[6] (comma 4, lett. a) ma ha anche abrogato la condizione precedentemente prevista, che imponeva la verifica preliminare dell'assenza non rimediabile, nella struttura comunale, di figure professionali idonee nell'ambito dei dipendenti (comma 4, lett. b). 
Pertanto la scelta, da parte del Comune, di avvalersi della potestà derogatoria al principio di separazione dei poteri può avvenire attualmente anche in presenza di dipendenti appartenenti alla categoria D[7]. 
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[1] In virtù di tale norma il segretario comunale esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal sindaco. 
[2] Ora art. 4 del d.lgs. 165/2001. 
[3] La norma prevede l'attribuzione ai dirigenti di tutti i compiti non compresi tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo. 
[4] Cfr. T.A.R. Campania, Napoli, sez. VIII, sentenza n. 9545 del 29 luglio 2008. 
[5] Il giudice amministrativo ha individuato proprio nella determinazione di carattere organizzativo la fonte legittimante del potere esercitato (nella fattispecie esaminata) dal Sindaco cui erano state attribuite le funzioni di responsabile del Servizio tecnico (Cfr. T.A.R. Emilia Romagna, sez. staccata di Parma sentenza n. 160 del 2009). 
[6] Nella precedente formulazione la norma era riferita esclusivamente ai Comuni con popolazione fino a tremila abitanti. 
[7] Cfr. parere del Ministero dell'Interno del 30 settembre 2003, consultabile in http://incomune.interno.it/pareri.

Contratti pubblici: nuovo regolamento ANAC di vigilanza e per gli accertamenti ispettivi

L’A.N.A.C. ha approvato il nuovo regolamento di vigilanza in materia di contratti pubblici che entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 

Il regolamento è l’espressione della nuova visione della funzione di vigilanza ed è coerente con la nuova organizzazione che ha incardinato la programmazione strategica ed il coordinamento delle funzioni ispettive nelle strutture di Presidenza.
La semplificazione, la responsabilizzazione dei dirigenti e dei funzionari dell’Autorità, insieme alla previsione che consente, per la prima volta, di sanzionare le stazioni appaltanti che non provvedono a fornire tempestivamente le informazioni richieste nell’atto di vigilanza sono solo alcune delle novità di maggiore rilievo che sono state introdotte nel nuovo Regolamento.
L’ANAC rafforza il suo impegno per la trasparenza stabilendo l’adozione, entro il 31 gennaio di ogni anno, di una direttiva programmatica di vigilanza che indichi gli indirizzi generali dell’azione dell’Autorità nel settore degli appalti e dei contratti pubblici e stabilisca un ordine di priorità nella trattazione degli esposti.
Si introduce, inoltre, la vigilanza collaborativa. Si tratta di uno strumento innovativo che si sostanzia nella possibilità di attivare, su richiesta dalle stazioni appaltanti, un intervento a carattere prevalentemente preventivo finalizzato non solo a garantire il corretto svolgimento delle operazioni di gara e dell’esecuzione dell’appalto, ma anche ad impedire tentativi di infiltrazione criminale nell’ambito degli appalti. La vigilanza collaborativa potrà anche essere richiesta nei casi in cui l’autorità giudiziaria proceda per i delitti di cui all’art. 32, comma 1 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 o in presenza di rilevate situazioni anomale o comunque sintomatiche di condotte illecite.
Sul sito ANAC la seguente documentazione:

giovedì 18 dicembre 2014

Può il segretario comunale autenticare la procura ad litem?

E’ valida la procura ad litem conferita mediate firma autenticata dal segretario comunale? Cerchiamo di rispondere a tale quesito partendo dai riferimenti normativi.
Riguardo le funzioni del segretario comunale l’articolo 97 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 al comma 4, lett. c) così come modificato dal D.L.24 giugno 2014, n. 90 recita: ‘roga, su richiesta dell’ente, i contratti nei quali l’ente è parte e autentica scritture private ed atti unilaterali nell’interesse dell’ente’.
Dal tenore della norma vanno esclusi pertanto dal novero degli atti autenticabili tutti quelli che non producono, per l’Ente, alcuna utilità o vantaggio: quindi, quelli, per esempio, attinenti ad atti negoziali tra soggetti privati.
Sulla questione si è espressa anche la Corte di Cassazione civile, sezione terza, con sentenza n. 19966 del 30/08/2013, ribadendo che l’autentica è di competenza del notaio al quale spetta, ex art.2703 cc, certificare l’autografia di tali sottoscrizioni, previo accertamento della identità personale delle parti.
L'approfondimento integrale a cura di Paola Zarzaca pubblicato sul sito giurdanella.it.

Sicurezza urbana e responsabilità penale del sindaco: tra posizione di garanzia e delega di funzioni statali

Pubblicato dalla rivista on line diritto.it un articolo di Gabriele Di Giuseppe e Berardinelli Andrea dal titolo Sicurezza urbana e responsabilità penale del sindaco: tra posizione di garanzia e delega di funzioni statali.

Questo il sommario:
1. Le competenze di sicurezza urbana connesse alla “microcriminalità”: il ruolo dell’ente locale nel quadro normativo vigente - 2. Segue: L’obbligo di assicurare livelli minimi di sicurezza come “livelli essenziali delle prestazioni concernenti diritti civili e sociali fondamentali” - 3. Il ruolo del Sindaco in funzione di “garante della sicurezza urbana” - 4. Segue: La funzione di indirizzo e la funzione di previa informativa al Prefetto - 5. Segue: I criteri di imputazione della responsabilità penale - 6. Conclusioni: Una responsabilità penale tra posizione di garanzia e delega di funzioni statali. 

IFEL pubblica “L'armonizzazione dei sistemi contabili. Verso l'attuazione della riforma”

È possibile scaricare dal sito della Fondazione Ifel il volume “L’armonizzazione dei sistemi contabili. Verso l’attuazione della riforma”.

La pubblicazione è disponibile nei seguenti formati:

1. formato pdf
2. file esecutivo per stampa tipografica
3. formato e-book (mobi ed epub), a partire dal 9 dicembre 2014
4. copia cartacea. In questo caso è previsto un contributo di 6 euro a copia, comprensivo delle spese di spedizione, con pagamento in contrassegno. Per richiedere la copia cartacea è necessario inviare la richiesta al seguente indirizzo e-mail assistenzaarmonizzazione@fondazioneifel.it, indicando in oggetto “Richiesta spedizione volume”, e specificando nella email il recapito del Comune di appartenenza.
L’esigenza di armonizzazione dei bilanci della Pubblica Amministrazione, introdotta fin dall’approvazione della Legge Delega sul federalismo fiscale (legge n. 42 del 5 maggio 2009) e della Legge di contabilità e finanza pubblica (legge n. 196 del 31 dicembre 2009), è divenuta realtà con l’approvazione del Decreto legislativo n. 118 del 2011 e, ancor più, con il Decreto legislativo integrativo e correttivo n. 126 del 2014. Dopo tre anni di sperimentazione, il nuovo sistema di contabilità e bilancio entrerà in vigore per tutti gli enti territoriali a partire dal primo gennaio 2015. 
La complessità e l’ampiezza degli ambiti in cui il nuovo sistema ha l’ambizione di agire e il contesto socio-economico (nel quale la finanza locale e la regolamentazione dei servizi pubblici non hanno ancora trovato un assetto definitivo) hanno indotto il legislatore a prevedere una gradualità temporale per la messa a regime del nuovo sistema. In particolare, nel 2015 è richiesto agli enti di utilizzare il nuovo principio generale della competenza finanziaria e il principio applicato della contabilità finanziaria. A decorrere dal 2016, poi, sarà obbligatorio il principio applicato della contabilità economico-patrimoniale, l’adozione del piano integrato dei conti e l’adozione del bilancio consolidato, seppure nelle graduali modalità individuate dal legislatore.
Il volume si articola in cinque capitoli. Il capitolo 1 si focalizza sulla fase propedeutica all’avvio del nuovo sistema contabile, ossia sull’attività di ricodifica delle voci del bilancio in relazione al piano integrato dei conti, nonché sulla nuova disciplina delle variazioni di bilancio. Il capitolo 2 approfondisce il principio della programmazione e degli strumenti e documenti ad esso collegati (Bilancio di previsione finanziaria, DUP, PEG), mentre il capitolo 3 si concentra sull’attività di costituzione del fondo pluriennale vincolato e di riaccertamento straordinario (ed ordinario) dei residui, anche con alcuni esempi pratici. Il capitolo 4 è interamente dedicato al fondo crediti di dubbia esigibilità, mentre il capitolo 5 tratta il principio della contabilità economico - patrimoniale.
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