No War - Palazzo Savelli sede del Comune di Rocca Priora (Roma)

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giovedì 10 marzo 2022

Parere del Ministero dell'interno sulla costituzione dei gruppi consiliari – Modifica denominazione - Gruppo unipersonale

 Qualora il regolamento preveda la formazione di gruppi con almeno due consiglieri, la modifica di denominazione del gruppo costituito da tre consiglieri non consente la successiva costituzione di nuovo gruppo unipersonale con riassunzione della denominazione corrispondente alla lista originaria.

E' questa la massima del Parere del Ministero dell'interno del 7 marzo 2022 in tema di  costituzione dei gruppi consiliari.

Di seguito il testo integrale del parere.

lunedì 29 novembre 2021

Sedute di consiglio comunale. Necessità del possesso del green pass da parte degli amministratori locali e del pubblico eventualmente presente

 Dal 15 ottobre al 31 dicembre 2021, i consiglieri comunali per partecipare alle sedute consiliari devono possedere ed esibire la certificazione verde COVID-19, salvo esenzioni dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica. Si ritiene che analogo obbligo sussista anche per il pubblico che sia ammesso ad assistere alle sedute del consiglio comunale. Ogni amministrazione è autonoma nell’organizzare le modalità di verifica del possesso del green pass, nel rispetto delle normative sulla privacy e delle linee guida emanate con il DPCM 12 ottobre 2021.

sabato 27 novembre 2021

Giunta non rispettosa delle quote di genere: il consigliere è legittimato ad impugnare il provvedimento sindacale

Gli atti del Sindaco concernenti la nomina degli assessori, emanati in violazione della disposizione normativa di cui all’art. 1, comma 137, l. n. 56 del 2014 possono essere impugnati, per lesione dello ius ad officium, anche da consiglieri del consiglio comunale appartenenti al genere sottorappresentato nella composizione giuntale, in quanto titolari dell’interesse concreto e specifico che venga assicurato il rispetto da parte del Sindaco di tutte le disposizioni normative di carattere cogente nella nomina dei componenti della Giunta (1).
Nel caso in cui sussista una effettiva impossibilità di assicurare, nella composizione della Giunta comunale, la presenza dei due generi nella misura stabilita dalla legge, la norma di cui all’art. 1, comma 137, l. 7 aprile 2014, n. 56 può essere derogata, ma occorre tuttavia che tale impossibilità sia adeguatamente provata sulla base di un'accurata e approfondita istruttoria e altrettanto adeguatamente e puntualmente motivata con riferimento alle specifiche ragioni che non consentono di rispettare quella percentuale di rappresentanza (2).

mercoledì 19 febbraio 2020

La norma che limita l'attività del consiglio comunale all'adozione di atti urgenti e improrogabili non applicabile alle giunte ed ai sindaci

Un'interessante parere è stato espresso dal Ministero dell'interno in ordine alla non applicabilità, per analogia, dell'art.38, c.5, del d.lgs. n.267/00, che limita l'attività del consiglio comunale all'adozione di atti urgenti e improrogabili, alle attività delle giunte e dei sindaci.
La norma in commento, ricordiamo, dispone che "i consigli durano in carica sino all'elezione dei nuovi, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti e improrogabili".
Questo il testo del parere:

martedì 18 febbraio 2020

Paga i danni al consigliere disabile il comune che non rimuove le barriere architettoniche (Cass. sent. n. 3691/2020)

La sentenza n. 3691/2020 della Cassazione conferma la condanna al risarcimento del danno nei confronti di un Comune, responsabile di non aver rimosso le barriere architettoniche che impedivano alla consigliera disabile di accedere alla sala consiliare e di non aver messo in atto, in attesa d'installare l'ascensore per disabili, misure idonee a consentirle l'accesso agli uffici e ai luoghi di riunione. Il Comune, agendo nei termini suddetti, anche se non ne aveva intenzione, ha messo in atto una forma di discriminazione indiretta, integrando così la fattispecie prevista dal comma 3 dell'articolo 2 della legge n. 67/2006.

venerdì 14 febbraio 2020

Parere del Ministero dell'interno sulla convocazione del consiglio comunale in caso di richiesta da parte di consiglieri senza allegare la proposta di delibera

Appartiene ai poteri “sovrani” dell’assemblea decidere in via pregiudiziale che un dato argomento inserito nell’ordine del giorno non debba essere discusso (questione pregiudiziale), ovvero se ne debba rinviare la discussione (questione sospensiva).

domenica 22 dicembre 2019

Approvazione del verbale della seduta del consiglio comunale. Richiesta di rettifica del verbale.

Nel verbale della seduta del consiglio comunale non tutti gli atti o fatti devono essere necessariamente documentati ma solo quelli che, secondo un criterio di ragionevole individuazione, assumono rilevanza proprio in relazione alle finalità cui l’attività di verbalizzazione è preposta. La dottrina prevalente afferma che le frasi offensive o ingiuriose devono essere omesse dal verbale. Altro orientamento afferma, invece, la sussistenza non già di un obbligo ma di una mera facoltà in capo al segretario di omissione delle frasi offensive o ingiuriose, salvo che non gliene sia fatto esplicito obbligo.

sabato 7 dicembre 2019

venerdì 29 novembre 2019

La relazione dei revisori dei conti va messa a disposizione dei consiglieri assieme alla proposta di rendiconto

L’art. 227, c. 2, del TUEL prevede che la proposta di rendiconto della gestione debba essere messa a disposizione dei consiglieri comunali entro un termine non inferiore a 20 giorni, stabilito dal regolamento di contabilità, precedente la sessione consi­liare. Entro il predetto termine va messa a disposizione dei consiglieri la proposta di deliberazione di approvazione del rendiconto, unitamente alla documentazione allegata prevista dalla legge tra cui la relazione dell’organo di revisione. Il mancato deposito nel rispetto di tale termine della relazione dei revisori rende illegittima la delibera di approvazione del rendiconto (nel caso di specie la relazione era stata posta a disposizione a soli sei giorni dal consiglio comunale). Infatti, “il significativo ritardo con cui è stata messa a disposizione dei consiglieri la relazione dell'organo di revisione ha arrecato un vulnus alle prerogative consigliari, impedendo una deliberazione consapevole” (Consiglio di Stato, Sez. V, 21 giugno 2018 n. 3814).

venerdì 3 maggio 2019

Ordinanza sindacale di rimozione manto di copertura in lastre tipo eternit di fabbricati industriali

Ai sensi della L. n. 257/1992 (Norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto), qualora sugli edifici si renda necessaria la rimozione dell’amianto, al ricorrere delle circostanze ivi previste, “il costo delle operazioni di rimozione dell’amianto è a carico dei proprietari degli immobili” (art. 12, c. 3). 
La normativa richiamata, da prendere a riferimento da parte del Comune per il procedimento di rimozione dell’amianto, individua espressamente nei proprietari i soggetti tenuti a sostenerne i costi, a prescindere dai rapporti di natura contrattuale che questi possano aver instaurato con altri privati in relazione agli immobili e da cui siano sorti altri diritti sugli stessi. 
Non vi è, invero, nell’art. 12 della L. n. 257/1992, alcun riferimento, per quanto concerne l’imputazione dei costi della rimozione dell’amianto, a soggetti titolari – sugli immobili di cui si tratta – di altri diritti diversi dal diritto di proprietà.

lunedì 15 aprile 2019

Verbalizzazione delle sedute consiliari. Interventi di singoli consiglieri

1) L’interpretazione delle norme sul funzionamento del consiglio comunale, tra cui rientrano quelle in merito alla verbalizzazione delle sedute del consiglio, compete unicamente all’organo che le ha elaborate, quindi allo stesso organo consiliare. 2) Qualora il regolamento preveda che il verbale di deliberazione contenga gli elementi principali dei singoli interventi effettuati dagli amministratori locali, pare non coerente con tale previsione che la delibera comunale, con riferimento a tali interventi, si limiti ad un rinvio alla registrazione audio allegata alla stessa.

mercoledì 31 ottobre 2018

Le corrette modalità di convocazione del consiglio comunale

Due recenti sentenze dei giudici amministrativi hanno analizzato il tema delle corrette modalità di convocazione del consiglio comunale, analizzando il tema dell’eventuale sanatoria nei casi in cui l’avviso della convocazione non sia stato regolarmente effettuato. In un caso la convocazione è stata effettuata a mezzo PEC assegnata ai consiglieri dal Comune, secondo quanto previsto dal regolamento per il consiglio comunale, per le comunicazioni (fattispecie oggetto della sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, n. 6042 del 24 ottobre 2018); in altro caso l’avviso di convocazione era stato consegnato con modalità differenti a quelle previste dal regolamento del consiglio comunale (TAR Campania, Sez. I, sentenza n. 6129 del 22 ottobre 2018).

mercoledì 17 ottobre 2018

Verbalizzazione delle sedute del consiglio comunale

Il verbale ha l’onere di attestare il compimento dei fatti svoltisi al fine di verificare il corretto iter di formazione della volontà collegiale e di permettere il controllo delle attività svolte, non avendo al riguardo alcuna rilevanza l’eventuale difetto di una minuziosa descrizione delle singole attività compiute o delle singole opinioni espresse.

giovedì 20 settembre 2018

31 ottobre 2018: Elezioni Province

L'UPI in vista delle elezioni provinciali del 31 ottobre ha pubblicato i dossier con gli adempimenti e la procedura elettorale e la modulistica da scaricare
Con la giornata di domani, 21 settembre, data ultima per la convocazione dei comizi elettorali, ha il via il percorso che porterà il 31 ottobre alle elezioni per il rinnovo di 47 Presidenti di Provincia e 27 Consigli Il Provinciali. 
Una apposita sezione del sito Upi sarà dedicata all'appuntamento con aggiornamenti e notizie sia tecniche che istituzionali. 
In particolare, potete scaricare in allegato: 
- Il Dossier Upi con le Procedure elettoriali per le elezioni del 31 ottobre 2018 
- Il quadro con la tempistica degli adempimenti per le elezioni del 31 ottobre 2018 
- Il manuale elettorale 
- La Circolare del Ministero dell'interno n. 32/14 con le Linee Guida per le elezioni 
- La Circolare del Minsitero dell'Interno n. 35/14 con ulteriori indicazioni 
e inoltre i seguenti modelli 

martedì 18 settembre 2018

Parere del Ministero dell'interno sulla richiesta di convocazione da parte di un quinto dei consiglieri

Pubblicato sul sito del Ministero dell'interno un parere in merito all'interpretazione dell’art. 39, c. 2, Tuel il quale dispone: “Il presidente del consiglio comunale o provinciale è tenuto a riunire il consiglio in un termine non superiore ai venti giorni, quando lo richiedano un quinto dei consiglieri inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste”.
Questa la massima del parere:
"Richiesta di convocazione da parte di un quinto dei consiglieri. Art. 39, comma 2, del decreto legislativo n. 267/00. Al Presidente del Consiglio spetta solo la verifica formale della richiesta (prescritto numero di consiglieri), mentre non potrebbe essere sindacata nel merito, salvo che non si tratti di oggetto che, in quanto illecito, impossibile o per legge manifestamente estraneo alle competenze dell’assemblea. Il Tar Puglia nella sentenza n. 1022/2004 ha precisato che appartiene ai poteri “sovrani” dell’assemblea decidere in via pregiudiziale che un dato argomento inserito nell’ordine del giorno non debba essere discusso (“questione pregiudiziale”), ovvero se ne debba rinviare la discussione (“questione sospensiva”). Il citato Tar Puglia ha sottolineato, inoltre, che “…l’ordinamento ritiene un valore essenziale del sistema democratico che alla minoranza sia assicurata effettività del diritto di iniziativa, e cioè del diritto di discussione in assemblea sull’argomento richiesto. Ove, così non fosse, grave ed evidente sarebbe la contraddizione fra tutela rafforzata del diritto di iniziativa e mancanza di limiti per la maggioranza di metterlo nel nulla con la proposizione di una qualunque questione pregiudiziale.”.

venerdì 16 marzo 2018

Salvaguardia immagine esterna dell’Amministrazione: legittima la revoca del Presidente del Consiglio comunale (Cons. St. n. 1286/2018)

La giurisprudenza “ha riconosciuto che è legittima la revoca del Presidente del consiglio comunale nel caso in cui sia comprovata una perdita di neutralità politica (in termini Cons. Stato, V, 26 novembre 2013, n. 5605), necessariamente basata sull’assenza di coinvolgimenti, anche indiretti, in vicende che destano allarme sociale, specie in una dimensione di comunità territoriale non aliena dal rischio di potenziali fenomeni di infiltrazione mafiosa”. Sulla base di ciò, il collegio ha ritenuto che tra i motivi “istituzionali” che legittimano la revoca del Presidente del consiglio comunale non possa che essere ricompresa anche la salvaguardia dell’immagine esterna dell’Amministrazione, pregiudicata dalle notizie riguardanti l’impresa appartenente ai congiunti del Presidente del consiglio comunale: “nell’attuale contesto storico è arduo ritenere che un evento del genere sia indifferente sotto il profilo dell’opportunità istituzionale, cioè inidoneo a coinvolgere (si intende, momentaneamente, rebus sic stantibus) il Presidente del consiglio comunale, pur non essendo questi interessato dall’interdittiva, e non risultando socio della società che ne è stata destinataria”.

lunedì 11 settembre 2017

Il consigliere comunale può accedere a qualsiasi atto amministrativo ma lo deve indicare puntualmente

Il consigliere comunale può accedere a qualsiasi documento ed atto amministrativo dell'Ente, anche se ha natura riservata, in virtù del combinato normativo disposto dagli articoli 10 comma 1 e 2 e 43 comma 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e 22 comma 1 lettere a) e d) della legge 7 agosto 1990 n. 241. Il diritto politico in questione è collegato al mandato pubblico che il consigliere svolge nell'Ente locale ed è direttamente funzionale all'espletamento delle funzione pubblica volta a curare l'interesse della comunità locale di cui l'amministratore ha la rappresentanza esponenziale. Per l'effetto, gli uffici comunali non possono rimanere silenti o negare espressamente l'accesso ai loro atti, motivando genericamente ed illegittimamente che tale scelta è determinata dal rischio di paralisi dell'intero ufficio con gravi ripercussioni sull'attività amministrativa. Tanto più se, come nel caso di specie, l'istanza del consigliere indichi puntualmente gli atti oggetto della richiesta. Lo ha ribadito con forza il Tar per la Basilicata, sezione I, sentenza n. 564 del 3 agosto 2017.

venerdì 16 giugno 2017

Manovrina, Uncem: risolta l'incompatibilità tra professionisti e amministratori. Vercellotti: "Una stortura finalmente corretta"

I professionisti - geometri, ingegneri, architetti, geologi - che sono Sindaci e Amministratori comunali potranno continuare a ricevere incarichi dagli Enti pubblici, a esclusione dei Comuni dove sono impegnati come Amministratori e a quegli Enti del quale il proprio Comune fa parte.

Lo prevede la "Manovrina" approvata oggi dal Senato, recependo una forte mobilitazione messa in campo da Uncem, modificano la norma che vietava ai professionisti di svolgere attività per conto della PA ed essere remunerati per questi incarichi all'interno dell'ambito provinciale nel quale è inserito il Comune dove svolgono attività amministrative. 

lunedì 1 maggio 2017

Ancora dubbi sull’indennità degli amministratori dopo la Legge Delrio

La legge 7 aprile 2014 n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni” (cd. Legge Delrio) ha introdotto significative modifiche per quel che riguarda il numero degli amministratori dei Comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti e le loro indennità. In particolare, in assoluta controtendenza rispetto alle normative precedenti, volte alla riduzione del numero degli amministratori locali, ha rimodulato in aumento la composizione degli organi per la fascia demografica dei Comuni fino a 10.000 abitanti (art. 1, comma 135, della l. 56/2014). I Comuni interessati dalla citata disposizione devono provvedere a rideterminare con propri atti gli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori locali di cui al titolo III, capo IV, della parte prima del testo unico, al fine di assicurare l’invarianza della relativa spesa in rapporto alla legislazione vigente, previa specifica attestazione del collegio dei revisori dei conti (art. 1, comma 136, della l. 56/2014). Successivamente è intervenuto il legislatore che con il d.l. 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla l. 23 giugno 2014, n. 89, al comma 136 ha aggiunto la previsione che “ai fini del rispetto dell’invarianza di spesa, sono esclusi dal computo degli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori quelli relativi ai permessi retribuiti, agli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi di cui agli articoli 80 e 86 del testo unico” (art. 19, comma 01, lettera d).
La norma sull’invarianza della spesa ha dato luogo a molti dubbi interpretativi che hanno portato il Ministero dell’interno ad emanare un’apposita circolare volta ad indirizzare l’operato dei comuni in fase di applicazione della normativa (Dipartimento Affari interni e territoriali n. 6508 del 24 aprile 2014).
La circolare non ha tuttavia sopito i dubbi interpretativi, tanto che numerosi enti si sono rivolti alle sezioni regionali della Corte dei conti per acquisire pareri in ordine alla corretta quantificazione della spesa che doveva essere mantenuta invariata. Le contrastanti pronunce delle sezioni regionali hanno quindi portato alla deliberazione della Corte dei conti, Sezione delle Autonomie, n. 35/SEZAUT/2016/QMIG, che in realtà ha risolto in modo imprevisto le problematiche relative alle modalità di verifica del rispetto del principio dell’invarianza della spesa, introducendo tuttavia alcuni elementi di incertezza, che le pronunce successive delle sezioni regionali hanno evidenziato.

mercoledì 26 aprile 2017

Le assenze ripetute del consigliere vanno giustificate puntualmente

È legittima la delibera del Consiglio comunale che ha stabilito la decadenza dalla carica di un Consigliere comunale che in un anno era stato assente per nove volte dalle sedute del Consiglio, e non aveva fornito serie ragioni giustificatrici per queste assenze. È quanto afferma il Tar del Lazio - Roma, Sezione II bis, con sentenza 3786/2017.