Non è incostituzionale la disposizione del testo unico degli enti locali secondo cui il segretario comunale resta in carica per un periodo corrispondente a quello del sindaco che lo ha nominato e cessa automaticamente dall’incarico al termine del mandato di quest’ultimo. Lo ha stabilito la Corte costituzionale nella sentenza n. 23, depositata oggi (relatore Nicolò Zanon), dichiarando non fondata una questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Brescia, che dubitava del meccanismo descritto, per supposta violazione dei principi costituzionali di imparzialità e continuità dell’azione amministrativa (articolo 97 Costituzione).
Questo Blog ha lo scopo di mantenere costanti i rapporti tra i Segretari Comunali e Provinciali, non solo quelli in servizio nella Regione Lazio, per creare una "comunità di pratica" mettendo in comune le esperienze, gli aggiornamenti e le informazioni, al fine di consentire un confronto continuo tra colleghi. Il Blog fornisce anche informazioni di natura sindacale relative all'Unione Nazionale Segretari Comunali e Provinciali - Unione Regionale del Lazio.
No War - Palazzo Savelli sede del Comune di Rocca Priora (Roma)
venerdì 22 febbraio 2019
Incostituzionale per violazione del principio di proporzionalità l’obbligo di pubblicare online i dati sul reddito e sul patrimonio dei dirigenti pubblici
Cade l’obbligo previsto dall’art. 14, comma 1-bis, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 di pubblicare online i dati personali sul reddito e sul patrimonio dei dirigenti pubblici diversi da quelli che ricoprono incarichi apicali nelle amministrazioni statali (art. 14, comma 1, lett. f). L’obbligo di pubblicazione viene preservato, invece, per tutti i dirigenti pubblici relativamente ai compensi di qualsiasi natura connessi all’assunzione della carica nonché per le spese relative ai viaggi di servizio e alle missioni pagate con fondi pubblici (art. 14, comma 1, lett. c).
Con la sentenza n. 20 depositata ieri, la Corte Costituzionale ha infatti dichiarato illegittima la disposizione che estendeva a tutti i dirigenti pubblici gli stessi obblighi di pubblicazione previsti per i titolari di incarichi politici, accogliendo, in parte, le perplessità avanzate in merito alla costituzionalità della norma dal TAR del Lazio (ordinanza n. 9828 del 19 settembre 2017), ritenendo tale disposizione in contrasto con il principio di proporzionalità, cardine della tutela dei dati personali e presidiato dall’articolo 3 della Costituzione. Ricordiamo che la norma oggetto di dichiarazione di incostituzionalità, imponeva la pubblicazione dei compensi percepiti per lo svolgimento dell’incarico e i dati patrimoniali ricavabili dalla dichiarazione dei redditi e da apposite attestazioni sui diritti reali sui beni immobili e mobili iscritti in pubblici registri, sulle azioni di società e sulle quote di partecipazione a società. Questi dati, in base alla disposizione censurata, dovevano essere diffusi attraverso i siti istituzionali e potevano essere trattati secondo modalità che ne avessero consentito l’indicizzazione, la rintracciabilità tramite i motori di ricerca web e anche il loro riutilizzo.
Presto nuove assunzioni per i segretari comunali
Nuove assunzioni e priorità per i corsi di avanzamento in carriera, fermi dal 2017, per chi ha già maturato i requisiti necessari per accedervi.
Sono le principali novità emerse ieri al Viminale dalla riunione, la prima dall'insediamento del nuovo esecutivo, del Consiglio direttivo per l'Albo dei segretari comunali e provinciali, presieduto dal sottosegretario all'Interno Carlo Sibilia, su delega del ministro Salvini.
Al tavolo erano seduti in rappresentanza degli enti locali la vicesegretaria generale dell'Associazione nazionale comuni italiani (Anci), Dota, e il direttore generale dell'Unione province italiane (Upi) Antonelli, presenti, per il ministero dell'Interno, oltre a Sibilia, il capo del dipartimento Affari interni e territoriali, Elisabetta Belgiorno, il capo dipartimento per le Politiche del Personale dell’amministrazione civile, Luigi Varratta, i prefetti di Ancona e Potenza, Antonio D'Acunto e Giovanna Cagliostro.
Comuni, appello Unscp ad albo segretari: “Subito corsi e concorso reclutamento”
Garantire l’immediata ripresa delle attività di formazione, a partire dalla indizione dei corsi di specializzazione Spes e Sefa, per assicurare il diritto all’avanzamento in carriera dei segretari comunali che abbiano maturato i requisiti necessari e per assicurare sui territori l’aggiornamento professionale periodico; promuovere un immediato nuovo reclutamento, aggiuntivo rispetto alla procedura in corso del COA6, per un numero di almeno 200 segretari, da svolgersi mediante concorso, per sopperire alla carenza di figure professionali che ha già portato le organizzazioni sindacali a proclamare lo stato di agitazione. E’ questo, in sintesi, l’appello che l’Unione Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali ha rivolto prima dell'inizio dei lavori al Consiglio Direttivo dell’Albo affinché nella seduta del 20 febbraio venissero "assunte le decisioni che appaiono indispensabili per assicurare la tenuta del sistema ordinamentale vigente in materia di Segretari”.
L’Unione, ha spiegato all’agenzia Dire il segretario nazionale dell’Unscp, Alfredo Ricciardi, ha fatto “un appello al Consiglio direttivo affinché prenda decisioni responsabili nell’interesse della categoria sui temi della formazione e soprattutto per provvedere con urgenza a nuovi reclutamenti per i segretari”.
E adesso cosa facciamo con le indennità?
Ci siamo. Non dite che non lo avevamo previsto. Il leitmotiv principale delle mail che riceviamo in questi giorni in materia di trattamento accessorio riguarda la possibilità o meno di riconoscere ancora i compensi quali rischio, disagio, ecc. in attesa della stipula del contratto integrativo 2019/2021.
Ovviamente, il problema, ce l’hanno soprattutto gli enti che nel 2018 hanno optato per un accordo “ponte” valido solo per l’esercizio oppure per quelli che non hanno stipulato alcun accordo per il 2018.
Quindi, ora, che si fa?
giovedì 21 febbraio 2019
Dirigenti pubblici, incostituzionale l’obbligo generalizzato di pubblicare on line i dati su reddito e patrimonio: vale solo per gli “apicali” delle amministrazioni statali
Cade l’obbligo di pubblicare on line i dati personali sul reddito e sul patrimonio dei dirigenti pubblici diversi da quelli che ricoprono incarichi apicali.
Con la sentenza n. 20 depositata oggi (relatore Nicolò Zanon), la Corte costituzionale ha infatti dichiarato illegittima la disposizione che estendeva a tutti i dirigenti pubblici gli stessi obblighi di pubblicazione previsti per i titolari di incarichi politici.
Illegittima la norma che impone la pubblicazione dei dati dei dirigenti sul sito internet dell'Amministrazione (Corte Costituzionale sentenza n. 20 del 21 febbraio 2019)
Con sentenza n. 20 del 21/02/2019 la Corte Costituzionale "ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 14, comma 1-bis, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), nella parte in cui prevede che le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati di cui all’art. 14, comma 1, lettera f), dello stesso decreto legislativo anche per tutti i titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall’organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione, anziché solo per i titolari degli incarichi dirigenziali previsti dall’art. 19, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche)".
Luci e ombre della legge delega “miglioramento della PA”
Lo scorso 14 febbraio il Consiglio dei Ministri ha approvato il disegno di legge che delega il Governo a riformare in più punti la legislazione vigente in tema di lavoro pubblico. Seppure non si tratta di una riforma “monstrum” come quella della precedente legislatura, è comunque una riforma importante e di cui parleremo ancora. In questo articolo qualche considerazione su quello che è probabilmente il clou della delega, l’articolo 4, che si occupa della dirigenza.
Assunzioni: programmazione fabbisogno, stabilizzazioni e concorsi
Siamo, come è noto, in attesa di vedere se il previsto avvio dei concorsi unici si applicherà in modo vincolante anche a regioni ed enti locali, dei chiarimenti sul divieto di scorrimento delle graduatorie dei concorsi banditi dopo lo scorso 1 gennaio 2019 e sulla sua estensione anche alle assunzioni flessibili, nonché sulla possibilità per gli enti locali di utilizzare graduatorie di altri enti e sulla richiesta di consentire le assunzioni nello stesso anno delle cessazioni, quanto meno per lo svolgimento delle funzioni essenziali. Nel frattempo la giurisprudenza amministrativa ed i pareri delle sezioni di controllo della Corte dei Conti stanno dettando importanti indicazioni sui concorsi pubblici, sul rilievo della programmazione del fabbisogno e della mobilità volontaria, nonché sui tetti di spesa per le stabilizzazioni.
Le posizioni organizzative
Entro il prossimo 21 maggio, cioè 1 anno dalla data di entrata in vigore del CCNL 21.5.2018, le amministrazioni regionali e locali devono adottare il o i nuovi regolamenti per la istituzione, il conferimento, la revoca e la graduazione degli incarichi di posizione organizzativa. In caso di mancata adozione di tali disposizioni, questi incarichi devono cessare, quindi siamo in presenza di una sorta di norma ghigliottina. In questa direzione vanno le indicazioni dell’Aran, che con il parere CFL 5, ha espressamente detto che “tutti gli incarichi di posizione organizzativa già conferiti e ancora in atto, anche se con scadenza successiva al 20.5.2019, oppure prorogati, alla data di sottoscrizione del nuovo contratto collettivo nazionale, secondo la disciplina generale dell’art.13, comma 3, del CCNL del 21.5.2018 -giungeranno, comunque, a scadenza al momento dell’adozione del nuovo assetto delle posizioni organizzative o, comunque, non oltre un anno dalla data di sottoscrizione del CCNL”. Si ricorda inoltre che gli enti devono decidere quanta parte delle risorse destinate al trattamento economico delle posizioni organizzative devono essere assegnate alla retribuzione di posizione e di risultato, rispettando il vincolo dettato dal contratto nazionale per cui a questa seconda voce occorre destinare almeno il 15% del totale. La contrattazione collettiva decentrata integrativa deve stabilire i criteri per la determinazione della retribuzione di risultato da attribuire ai singoli titolari di posizione organizzativa. Occorre subito richiamare l’attenzione delle amministrazioni sul seguente dato: rimangono poche settimane agli enti per dare applicazione alle nuove disposizioni sulla istituzione, il conferimento, la revoca e la graduazione di questi incarichi. Si deve infatti ricordare che la materia è oggetto di informazione preventiva e di confronto, per cui si deve considerare che il mancato accordo con i soggetti sindacali produce come conseguenza il divieto di adottare la relativa deliberazione prima che sia decorso un mese dall’avvio della procedura. Di conseguenza, prudenzialmente, appare opportuno che l’ente trasmetta ai soggetti sindacali la proposta entro i primi giorni del mese di aprile.
lunedì 18 febbraio 2019
Testo del disegno di legge su riforma del lavoro alle dipendenze delle pp.aa., sulla valutazione individuale e sulla dirigenza
Pubblicato sul sito eticaPA il Testo del disegno di legge su riforma del lavoro alle dipendenze delle pp.aa., sulla valutazione individuale e sulla dirigenza portato in Consiglio dei Ministri.
Assenza del consigliere comunale e corretto svolgimento dell'attività amministrativa
Non è ammissibile il ricorso da parte di un consigliere comunale per l’annullamento di un atto che non pregiudica la sua possibilità a non intervenire alle sedute, ma impedisce soltanto che la sua assenza abbia effetti paralizzanti per l’intero consiglio e, in ultimo, per il buon governo dell’attività amministrativa del Comune.
Codice dei contratti: Il testo aggiornato con le modifiche introdotte dal dl semplificazioni
Codice dei contratti pubblici: un cantiere aperto per il quale non vengono individuate dal Governo e dal Parlamento soluzioni idonee per adeguarlo alle richieste di coloro che affermano che il blocco delle opere e degli investimenti pubblici sia dovuto ad una normativa che, a distanza di tra anni dall’entrata in vigore, incontra sempre più soggetti che desiderano cambiarla.
Noi da parte nostra non possiamo fare altro che fornirvi un testo coordinato sia con note che senza del Codice dei contratti pubblici aggiornato alle ultime modifiche introdotte dal decreto-legge 14 dicembre 2018 coordinato con la legge di conversione 11 febbraio 2019, n. 12.
Manovra 2019, i problemi di applicazione dei nuovi anticipi di liquidità negli enti locali
Il complesso di disposizioni sulle nuove anticipazioni di liquidità (AdL) destinate ai pagamenti di debiti pregressi e sulle sanzioni per ritardi persistenti nei pagamenti - contenute nella legge di bilancio 2019 n. 145/2018 (commi da 845 a 863, articolo 1) - sta destando crescenti perplessità negli enti locali, all'avvicinarsi della scadenza del 28 febbraio 2019.
Dal 2020 gli enti che pagano in ritardo i fornitori rischiano di dover inserire in bilancio l'ennesimo «fondo»: sarà stavolta il turno di quello «di garanzia debiti commerciali», che potrà arrivare al 5% della previsione di spesa per beni e servizi assestata dell'anno in corso per gli enti che non riducono del 10% il debito commerciale residuo oppure che ritardano i pagamenti di oltre 60 giorni nell'esercizio precedente. Il nuovo fondo confluirà nell'avanzo di amministrazione libero (alla lettera E" del prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione del rendiconto), con tutte le difficoltà del caso per il successivo utilizzo.
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