No War - Palazzo Savelli sede del Comune di Rocca Priora (Roma)

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giovedì 10 marzo 2022

Piccoli comuni: vanno escluse le liste di candidati che non assicurano la parità di genere (Corte Costituzionale sentenza n. 62 del 10.03.2022)

È incostituzionale la mancata previsione, per i comuni con meno di 5.000 abitanti, dell’esclusione della lista elettorale che non presenti candidati di entrambi i sessi. Lo ha stabilito la Corte costituzionale con la sentenza n. 62, depositata oggi (redattrice la Vicepresidente Daria de Pretis). La presenza di candidati di entrambi i sessi nelle liste elettorali comunali costituisce una garanzia minima delle pari opportunità di accesso alle cariche elettive. Quest’obbligo vale anche per i comuni con meno di 5.000 abitanti, ma per essi la disciplina sulla presentazione delle liste elettorali non prevede nessuna sanzione nel caso di violazione. 

martedì 7 dicembre 2021

Interviene la Corte Costituzionale sui Sindaci delle Città metropolitane: il legislatore deve garantire il diritto di voto dei cittadini

L’attuale disciplina sui sindaci delle Città metropolitane è in contrasto con il principio di uguaglianza del voto e pregiudica la responsabilità politica del vertice dell’ente nei confronti degli elettori. Spetta però al Legislatore, e non alla Corte costituzionale, introdurre norme che assicurino ai cittadini la possibilità di eleggere, in via diretta o indiretta, i sindaci delle Città metropolitane.

sabato 27 novembre 2021

Fondo di solidarietà comunale. Si pronuncia la Corte Costituzionale: non fondate le censure sui tagli

Non è dimostrato che i tagli del Fondo di solidarietà comunale abbiano reso impossibile lo svolgimento delle funzioni attribuite ai comuni. In ogni caso, il ritardo nella definizione dei Livelli essenziali delle prestazioni rappresenta un ostacolo non solo alla piena realizzazione dell’autonomia finanziaria degli enti territoriali ma anche al pieno superamento dei divari territoriali nel godimento delle prestazioni inerenti i diritti sociali.

venerdì 19 novembre 2021

Distacco e aggregazione di Comuni: prospettive normative ed economiche

 Le variazioni territoriali, tramite distacco e aggregazione di Comuni verso una diversa Regione sono state ampiamente analizzate sotto il profilo giuridico. Una prospettiva complementare su tali processi, che fa riferimento ai modelli teorici del federalismo fiscale, consente di valutarne i profili di razionalità economica e quindi di meglio apprezzarne la desiderabilità ed i limiti. Vengono inoltre proposte riflessioni sul Regionalismo differenziato, che potrebbe contribuire a superare i limiti e le criticità dello status quo che perdura da tempo.

giovedì 18 novembre 2021

È legittima l’esclusione dei diritti di rogito per i segretari degli Enti con dirigenti? Parola alla Corte Costituzionale

 Con ordinanza del 15 luglio 2021 il Tribunale di Lucca ha promosso il giudizio di costituzionalità in ordine all’art. 10 comma 2-bis del d.l. 90/2014 che limita l’attribuzione di una quota dei diritti di rogito, spettanti all’ente locale, ai segretari privi di qualifica dirigenziale o in servizio in Enti locali privi di personale con tale qualifica, anziché prevederla per tutti i segretari comunali e provinciali. L’ordinanza è stata pubblicata ieri sulla Gazzetta Ufficiale n. 46.

L’art. 10 del d.l. n. 90/2014, convertito con l. n. 114/2014, ha modificato la norma attributiva della potestà rogatoria ai segretari comunali e la disciplina dei compensi connessi a tale attività, creando non poche difficoltà agli operatori degli Enti locali. La norma, infatti, dopo aver modificato la disciplina della destinazione e della ripartizione dei proventi dei diritti di segreteria incassati dai Comuni e dalle Province, ha previsto che una quota dei proventi dell’attività di rogito debba essere attribuita al segretario comunale rogante, in misura non superiore a un quinto dello stipendio in godimento, “negli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, e comunque a tutti i segretari comunali che non hanno qualifica dirigenziale”.

mercoledì 17 novembre 2021

Alla Corte Costituzionale la norma che elimina i diritti di rogito per i segretari negli enti con i dirigenti

Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Speciale - Corte Costituzionale n. 46 del 17-11-2021 - l'Ordinanza del 15 luglio 2021 del Tribunale di Lucca che promuove il giudizio di costituzionalità in ordine all'art. 10 comma 2-bis del D.L. 90/2014 che limita l'attribuzione di una quota di tali diritti, spettanti all'ente locale, ai segretari privi di qualifica dirigenziale o in servizio in enti locali privi di personale con tale qualifica, anziché prevederla per tutti i segretari comunali e provinciali

giovedì 19 dicembre 2019

L’ANAC e gli obblighi di trasparenza dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 20 del 2019

Pubblicato sul sito Amministrazione in cammino un approfondimento di Marina Chiarelli dal titolo L’ANAC e gli obblighi di trasparenza dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 20 del 2019.
Questo il sommario:
1. Premessa: gli obblighi di trasparenza sottoposti alla Corte costituzionale. ‒ 2. La rimessione alla Corte. ‒ 3. Il conflitto tra trasparenza e tutela dei dati personali nella sentenza n. 20 del 2019. ‒ 4. L’intervento interpretativo dell’ANAC con la delibera n. 587 del 26 giugno 2019. ‒ 5. Conclusioni: gli obblighi di trasparenza e gli Ordini professionali.

mercoledì 11 dicembre 2019

Privacy e trasparenza in conflitto: il caso della pubblicazione on line dei dati reddituali e patrimoniali dei dirigenti della pubblica amministrazione

Privacy e trasparenza in conflitto: il caso della pubblicazione on line dei dati reddituali e patrimoniali dei dirigenti della pubblica amministrazione è un articolo di Nicolò Zanon, giudice della Corte costituzionale, redattore della sentenza n. 20/2019 sulla pubblicazione dei dati dei dirigenti sui siti internet delle Amministrazioni.

Questo il sommario:
1. Il caso – 2. Il cammino della legislazione italiana verso la trasparenza intesa come accessibilità totale alle informazioni detenute dalle pubbliche amministrazioni – 3. Il diritto alla protezione dei dati personali e il suo potenziale contrasto con le esigenze di trasparenza – 4. La sentenza n. 20 del 2019 della Corte costituzionale 

mercoledì 5 giugno 2019

I segretari comunali restano “tra color che son sospesi”: lo spoils-system non lede l’imparzialità della pubblica amministrazione

Pubblicato sulla rivista dell'Associazione Costituzionalisti un articolo di Giovanni Boggero dal titolo "I segretari comunali restano “tra color che son sospesi”: lo spoils-system non lede l’imparzialità della pubblica amministrazione".
Si tratta di un commento a prima lettura della sent. n. 23/2019 della Corte costituzionale. La nota costituisce una rielaborazione dell’intervento tenuto al convegno “Il Segretario comunale e la direzione apicale - Ragionamenti a margine della sentenza della Corte Costituzionale n. 23/2019 e del prossimo contratto di categoria”, organizzato dall’Unione Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali e svoltosi il 10 maggio 2019 presso il castello di Parella (TO).

venerdì 29 marzo 2019

Approfondimento - Obbligo di gestione associata delle funzioni fondamentali dei piccoli Comuni: la Consulta accoglie parzialmente le questioni sollevate dal T.a.r. per il Lazio

In un precedente post abbiamo dato notizia che la Corte Costituzionale con sentenza n. 33 datata 4 marzo 2019 si è pronunciata in ordine alla costituzionalità della norma che impone la gestione associata obbligatoria delle funzioni fondamentali per i Comuni più piccoli (art. 14, comma 28 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78). La norma è stata dichiarata incostituzionale “nella parte in cui non prevede la possibilità, in un contesto di Comuni obbligati e non, di dimostrare, al fine di ottenere l’esonero dall’obbligo, che a causa della particolare collocazione geografica e dei caratteri demografici e socio ambientali, del Comune obbligato, non sono realizzabili, con le forme associative imposte, economie di scala e/o miglioramenti, in termini di efficacia ed efficienza, nell’erogazione dei beni pubblici alle popolazioni di riferimento”.

giovedì 7 marzo 2019

Risulta incostituzionale la norma che impone la gestione associata ai Piccoli Comuni

La Corte Costituzionale con sentenza n. 33 datata 4 marzo 2019 si è pronunciata in ordine alla costituzionalità della norma che impone la gestione associata obbligatoria delle funzioni fondamentali per i Comuni più piccoli (art. 14, comma 28 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78). La norma è stata dichiarata incostituzionale “nella parte in cui non prevede la possibilità, in un contesto di Comuni obbligati e non, di dimostrare, al fine di ottenere l’esonero dall’obbligo, che a causa della particolare collocazione geografica e dei caratteri demografici e socio ambientali, del Comune obbligato, non sono realizzabili, con le forme associative imposte, economie di scala e/o miglioramenti, in termini di efficacia ed efficienza, nell’erogazione dei beni pubblici alle popolazioni di riferimento”.

La pubblicazione dei redditi di tutti i dirigenti pubblici e l’incostituzionalità della previsione (nota a margine della sentenza della Corte Cost. n. 20 del 21 febbraio 2019)

Pubblicato sul sito Diritto dei servizi pubblici un articolo di Maurizio Lucca dal titolo La pubblicazione dei redditi di tutti i dirigenti pubblici e l’incostituzionalità della previsione (nota a margine della sentenza della Corte Cost. n. 20 del 21 febbraio 2019).
Questo il sommario.
1. Intermezzo. 2. Il pronunciamento in pillole. 3. Il caso. 4. La sintesi dei rilievi. 5. Il diritto alla tutela dei dati personali e la trasparenza. 6. L’evoluzione normativa. 7. Il merito. 8. La questione parzialmente fondata. 9. La via.

La legge per l'autonomia differenziata

L’art. 116, terzo comma, Cost. prevede: “Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell’articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente all’organizzazione della giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite ad altre Regioni,” (diverse da quelle a statuto speciale di cui al primo comma) “con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all’articolo 119. La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata”. Tale disposizione non ha trovato ancora attuazione anche se è in itinere il procedimento avviato da tre regioni, Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna, che avevano sottoscritto con il Governo Gentiloni, il 28 febbraio 2018, tre “Accordi preliminari in merito all’intesa prevista dall’art. 116, terzo comma, della Costituzione”, rivisti insieme al Governo Conte nella XVIII legislatura con la definizione di bozze di intese recanti un sostanziale ampliamento degli ambiti di autonomia differenziata riconosciuti a tali regioni e l’eliminazione del termine di durata decennale e della possibilità di modifica concertata dell’intesa in corso di vigenza, in origine previsti. Tali atti preliminari nella dimensione della “procedura dell’intesa” di cui all’art. 116, terzo comma, Cost. costituiscono fasi di interlocuzione e concertazione tra Stato e Regioni interessate, sentiti i relativi enti locali, all’insegna del principio di leale collaborazione, nonché dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza ex art. 118, primo comma, Cost. ai fini dell’allocazione delle funzioni amministrative.

martedì 5 marzo 2019

Incostituzionale la norma che impone la gestione associata ai piccoli comuni (Corte Cost. n. 33/2019)

La disposizione che impone ai Comuni con meno di 5.000 abitanti di gestire in forma associata le loro funzioni fondamentali (trasporto pubblico, polizia municipale, ecc.) è incostituzionale là dove non consente ai Comuni di dimostrare che, in quella forma, non sono realizzabili economie di scala e/o miglioramenti nell’erogazione dei beni pubblici alle popolazioni di riferimento. Lo ha affermato la Corte costituzionale con la sentenza n. 33 depositata oggi (relatore Luca Antonini) in riferimento all’art. 14, comma 28 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78. 

Gli obblighi di pubblicazione dei dati patrimoniali dei dirigenti alla luce delle indicazioni della Corte Costituzionale

E’ costituzionalmente illegittima la norma che pone in capo a tutti i titolari di incarichi dirigenziali a qualsiasi titolo conferiti, compresi quelli attribuiti discrezionalmente senza procedure pubbliche di selezione, gli obblighi di pubblicazione riferiti alla loro situazione patrimoniale. La Corte Costituzionale ha posto fine, con la sentenza n. 20 del 21 febbraio scorso, alla querelle sorta all’indomani dell’entrata in vigore del d. lg. 97/2016 che, con un inaspettato colpo di “penna” dell’ultimo momento, aveva inserito nell’ambito soggettivo di applicazione dell’art. 14 del d. lg. 33/2013 anche i dirigenti pubblici. L’imposizione di siffatto obbligo, secondo la Consulta, può ritenersi legittimo solo qualora sia riferito ad alcune categorie dirigenziali apicali, quali i Segretari generali o i Direttori generali in ragione dei rispettivi ruoli e dei compiti svolti. L’obbligo “indiscriminato” di pubblicare i dati riferiti alla situazione patrimoniale di una così ampia categoria di soggetti, quella cioè dei dirigenti pubblici tout court considerati, anche in ragione della indicizzabilità degli stessi dati si pone, inoltre anche, in contrasto con la disciplina prevista a tutela dei dati personali.

domenica 3 marzo 2019

Primo commento dell’Unione alla sentenza della Consulta sullo spoils system. Confermato il ruolo apicale del Segretario

La Consulta conferma il ruolo apicale del segretario negli enti locali.
Com’è noto lo scorso venerdì 22 è stata depositata la sentenza della Corte Costituzionale con la quale è stata dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dello spoils system dei Segretari Comunali e Provinciali.
La Corte ha affrontato il tema con una decisione di alto profilo, vagliandone la legittimità alla luce di una ricostruzione complessiva del Segretario quale figura apicale di assoluta centralità negli enti locali, rispetto alla quale lo spoils system si palesa coerente con l’assetto istituzionale e normativo vigente.
La sentenza, dunque, da un lato conferma la costituzionalità dello spoils system e dall’altro, per le argomentazioni svolte, e pur senza sottacere aspetti di contraddizione, restituisce una innegabile valorizzazione di una componente importante della più elevata dirigenza pubblica quale la Corte conferma essere il Segretario Comunale e Provinciale.
Inizia così il documento della Segreteria Nazionale dell'Unione Nazionale Segretari comunali e provinciali di commento alla sentenza della Corte Costituzionale n. 23 del 22 febbraio 2019.

Redditi on line dei dirigenti Pa: la sentenza della Consulta indica un percorso di bilanciamento tra protezione dei dati personali e interessi costituzionalmente rilevanti. Dichiarazione di Antonello Soro

La sentenza 20/2019 della Corte costituzionale indica con nettezza un percorso virtuoso di bilanciamento tra la protezione dei dati personali e gli altri interessi costituzionalmente rilevanti, che alla prima possano contrapporsi nell’ambito delle politiche pubbliche. Il legislatore spesso, anche in queste settimane, ha opposto una certa insofferenza al nostro richiamo al rispetto del principio di proporzionalità che deve governare il bilanciamento tra diritti, libertà e altri beni giuridici primari. 

venerdì 22 febbraio 2019

Legittimo lo spoil system dei segretari comunali (Corte Costituzionale sentenza n. 23/2019)

Non è incostituzionale la disposizione del testo unico degli enti locali secondo cui il segretario comunale resta in carica per un periodo corrispondente a quello del sindaco che lo ha nominato e cessa automaticamente dall’incarico al termine del mandato di quest’ultimo. Lo ha stabilito la Corte costituzionale nella sentenza n. 23, depositata oggi (relatore Nicolò Zanon), dichiarando non fondata una questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Brescia, che dubitava del meccanismo descritto, per supposta violazione dei principi costituzionali di imparzialità e continuità dell’azione amministrativa (articolo 97 Costituzione). 

Incostituzionale per violazione del principio di proporzionalità l’obbligo di pubblicare online i dati sul reddito e sul patrimonio dei dirigenti pubblici

Cade l’obbligo previsto dall’art. 14, comma 1-bis, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 di pubblicare online i dati personali sul reddito e sul patrimonio dei dirigenti pubblici diversi da quelli che ricoprono incarichi apicali nelle amministrazioni statali (art. 14, comma 1, lett. f). L’obbligo di pubblicazione viene preservato, invece, per tutti i dirigenti pubblici relativamente ai compensi di qualsiasi natura connessi all’assunzione della carica nonché per le spese relative ai viaggi di servizio e alle missioni pagate con fondi pubblici (art. 14, comma 1, lett. c).

Con la sentenza n. 20 depositata ieri, la Corte Costituzionale ha infatti dichiarato illegittima la disposizione che estendeva a tutti i dirigenti pubblici gli stessi obblighi di pubblicazione previsti per i titolari di incarichi politici, accogliendo, in parte, le perplessità avanzate in merito alla costituzionalità della norma dal TAR del Lazio (ordinanza n. 9828 del 19 settembre 2017), ritenendo tale disposizione in contrasto con il principio di proporzionalità, cardine della tutela dei dati personali e presidiato dall’articolo 3 della Costituzione. Ricordiamo che la norma oggetto di dichiarazione di incostituzionalità, imponeva la pubblicazione dei compensi percepiti per lo svolgimento dell’incarico e i dati patrimoniali ricavabili dalla dichiarazione dei redditi e da apposite attestazioni sui diritti reali sui beni immobili e mobili iscritti in pubblici registri, sulle azioni di società e sulle quote di partecipazione a società. Questi dati, in base alla disposizione censurata, dovevano essere diffusi attraverso i siti istituzionali e potevano essere trattati secondo modalità che ne avessero consentito l’indicizzazione, la rintracciabilità tramite i motori di ricerca web e anche il loro riutilizzo.

giovedì 21 febbraio 2019

Dirigenti pubblici, incostituzionale l’obbligo generalizzato di pubblicare on line i dati su reddito e patrimonio: vale solo per gli “apicali” delle amministrazioni statali

Cade l’obbligo di pubblicare on line i dati personali sul reddito e sul patrimonio dei dirigenti pubblici diversi da quelli che ricoprono incarichi apicali. 
Con la sentenza n. 20 depositata oggi (relatore Nicolò Zanon), la Corte costituzionale ha infatti dichiarato illegittima la disposizione che estendeva a tutti i dirigenti pubblici gli stessi obblighi di pubblicazione previsti per i titolari di incarichi politici.