No War - Palazzo Savelli sede del Comune di Rocca Priora (Roma)

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lunedì 13 dicembre 2021

La Sezione Autonomie sugli incentivi per recuperi tributari: erogabili anche in caso di modifiche al termine di approvazione dei documenti contabili

La Sezione delle autonomie della Corte dei conti si è pronunciata sulla questione di massima posta dalla Sezione regionale di controllo per la Liguria, chiamata ad esprimere un parere sulla seguente questione: “Se il compenso incentivante ex articolo 1, comma 1091, della legge n. 145 del 2018 possa essere erogato stante l’approvazione del bilancio di previsione nei termini così come prorogati più volte a causa della situazione emergenziale dovuta all’epidemia Covid 19”.
Sospendendo la pronuncia, la Sezione regionale di controllo per la Liguria sottoponeva al Presidente della Corte dei conti la valutazione sull’opportunità di deferire alla Sezione delle autonomie la seguente questione di massima, ai fini dell’adozione di una pronuncia di orientamento generale: se la locuzione “entro i termini stabiliti dal T.U. di cui al d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267” per l’approvazione del bilancio e del conto consuntivo contenuta all’art. 1, co. 1091, della legge n. 145/ 2018 debba intendersi riferita, per il bilancio di previsione, al termine del 31 dicembre dell’anno precedente (ex artt. 151, co.1, e 227, co.2, TUEL), ovvero se questa possa intendersi riferita anche al diverso termine prorogato per il bilancio di previsione con legge o con decreto del Ministro dell’Interno, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato- città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze (ai sensi dell’art. 151, co. 1, ultimo periodo TUEL) e, per il rendiconto, con legge.

Stato d’emergenza prorogato al 31 marzo: la decisione domani

Il governo sarebbe intenzionato ad approvare la proroga dello stato d’emergenza fino al 31 marzo. Quindi una proroga di tre mesi, per traghettare l’Italia fuori dalla stagione più fredda. La decisione dovrà passare da un Cdm al momento non ancora in agenda, ma che potrebbe tenersi nelle prossime 24-48 ore.

Ricorrenza delle condizioni preclusive ex articolo 78, comma 2, del TUEL e quorum strutturale per la validità della riunione della giunta comunale

I componenti la giunta comunale nei cui confronti, per l’argomento all’ordine del giorno, sia ricorribile il dovere di astensione ex articolo 78, comma 2, del TUEL, concorrono comunque alla formazione del quorum strutturale per la validità della seduta, pur non potendo votare sull’argomento. Pertanto, in assenza di una specifica regolamentazione comunale, la giunta potrà regolarmente deliberare con il raggiungimento del quorum funzionale della maggioranza dei membri votanti. Inoltre, la sottoscrizione della procura alla lite, in quanto atto dovuto e vincolato, non può far incorrere il sindaco nella violazione del dovere di astensione di cui all’articolo 78, comma 2, TUEL.
E' questa la massima del Parere del Ministero dell'interno del 13 dicembre 2021 in tema di nomina dei revisori degli enti locali.
Di seguito il testo integrale del parere.

La disciplina della dirigenza e del lavoro pubblico a vent’anni dall’approvazione del d.lgs. n. 165/2001: la costante ricerca di un approdo stabile

La disciplina della dirigenza e del lavoro pubblico a vent’anni dall’approvazione del d.lgs. n. 165/2001: la costante ricerca di un approdo stabile è questo il titolo dell'articolo di Alessandro Boscati.
Il saggio ripercorre la ventennale evoluzione del decreto 165/2001, a partire dai due cardini della contrattualizzazione del rapporto di lavoro e del principio di distinzione funzionale tra politica ed amministrazione, per poi passare ad una analisi dei profili di maggiore rilievo riferiti alle fasi di instaurazione, di svolgimento e di cessazione del rapporto di lavoro. Ne emerge, in particolare, un quadro normativo in cui vengono in parte ribaltate le premesse della prima fase della riforma, con molteplici interventi di dettaglio, volti a comprimere l’ambito della contrattazione collettiva e l’autonomia della dirigenza, cui si aggiunge l’innesto di principi pubblicistici in un modello privatistico, sì da rendere ibrido il confine tra i due ambiti, con ricadute non solo sul piano teorico, ma anche su quello reale. Di qui l’individuazione di alcuni possibili ambiti di intervento normativo nell’ambito di un sistema che richiede di essere razionalizzato.

Applicazione della disciplina del whistleblower: interessante sentenza del Consiglio di Stato

Il trasferimento del militare, anche per ragioni di incompatibilità ambientale, rientra nel genus degli ordini militari e ad essi non si applicano, ex art. 1349 c.m., le garanzie della l. n. 241 del 1990, mentre prevalgono le esigenze poste a base del trasferimento per incompatibilità ambientale prevalgono su quelle relative ai benefici di cui all’art. 33 comma 5, l. n. 104 del 1992.
Il trasferimento di un militare intervenuto in conseguenza di segnalazioni non viola la disciplina in materia di c.d. whistleblowing nel caso in cui le appaiono motivate non tanto dall’esigenza di una mera e lata volontà di concorrere a perseguire l’interesse dell’integrità della pubblica amministrazione, quanto, piuttosto, da un interesse personale e, comunque, strettamente connesso a rivendicazioni inerenti al rapporto di lavoro nei confronti di superiori.