Pubblicato sul sito ANCI un vademecum riepilogativo che l'Associazione ha predisposto in vista della tornata elettorale amministrativa del 26 maggio, con eventuale turno di ballottaggio il 9 giugno successivo. Il documento ha lo scopo di fornire uno strumento di lavoro utile e di facile consultazione per tutti gli amministratori e gli operatori interessati alle attività e alle scadenze del prossimo appuntamento elettorale.
Questo Blog ha lo scopo di mantenere costanti i rapporti tra i Segretari Comunali e Provinciali, non solo quelli in servizio nella Regione Lazio, per creare una "comunità di pratica" mettendo in comune le esperienze, gli aggiornamenti e le informazioni, al fine di consentire un confronto continuo tra colleghi. Il Blog fornisce anche informazioni di natura sindacale relative all'Unione Nazionale Segretari Comunali e Provinciali - Unione Regionale del Lazio.
No War - Palazzo Savelli sede del Comune di Rocca Priora (Roma)
lunedì 1 aprile 2019
Nota interpretativa ANCI sulla Legge Spazza corrotti (per le elezioni relative a comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti)
L’ANCI, oltre al Vademecum relativo alle elezioni amministrative 2019, ha anche predisposto una nota interpretativa sulle importanti novità in materia di adempimenti per le consultazioni elettorali, introdotte dalla Legge “Spazza corrotti” (la n.3 del 9 gennaio 2019), in vigore appunto dal prossimo turno elettorale. Le norme impattano sulle forme di pubblicità dei CV e del casellario giudiziario dei candidati. Le forme di pubblicità sono a carico sia del comune che va al rinnovo degli organi, sia dei partiti e movimenti politici e liste civiche collegate ai candidati sindaco dei comuni sopra i 15.000 abitanti.
Le tabelle ministeriali (D.M. Giustizia 17.06.2016) per i corrispettivi dei servizi di ingegneria ed architettura costituiscono parametro di calcolo derogabile motivatamente (Cons. St. sentenza n. 2094 del 29/03/2019)
L’art. 24, comma 8, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, nella sua attuale formulazione, quale risulta a seguito delle modifiche apportate dal d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (c.d. correttivo al codice), prevede che con decreto ministeriale sono definite “le tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni e delle attività di cui al presente articolo e all’articolo 31, comma 8”; detto decreto è stato adottato dal Ministro della Giustizia il 17 giugno 2016 recante “Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell’art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016”. Nella seconda parte è stabilito che: “I predetti corrispettivi sono utilizzati dalle stazioni appaltanti quale criterio o base di riferimento ai fini dell’individuazione dell’importo da porre a base di gara per l’affidamento.”
La precedente formulazione conteneva l’inciso per il quale le amministrazioni utilizzavano i corrispettivi contenuti nelle tabelle “ove motivatamente ritenuti adeguati”; non vi è dubbio che il legislatore abbia inteso fare delle tabelle ministeriali il punto di partenza di ogni determinazione sui corrispettivi dovuti ai professionisti (cfr. Cons. Stato, comm. speciale, parere, 30 marzo 2017, n. 782), evitando così che le stazioni appaltanti possano procedere a determinazioni dei corrispettivi professionali in via forfettaria, ma da ciò non può ricavarsi un divieto imperativo di non discostarsi dalle tabelle ministeriali.
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