Dopo l'approvazione in data 30 ottobre da parte della Camera dei Deputati, approda in Senato il DDL di conversione in legge, con modificazioni, del DL 12 settembre 2014, n. 133, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive.
Il DDL ha assunto il numero 1651.
Questo il testo del DDL approvato dalla Camera dei Deputati e trasmesso a Palazzo Madama.
Qui il link al Dossier del Servizio Studi del Senato n. 177 in edizione provvisoria al fine di fornire l’informazione più tempestiva, tenuto conto del ridotto tempo intercorso tra la definitiva edizione dell'A.S. n. 1651 e l'avvio del relativo esame parlamentare.
L'A.S. n. 1651, è l'unico testo normativo ufficiale, ed il Servizio studi del Senato si è dichiarato grato per ogni segnalazione di eventuali inesattezze, anche al fine di una prossima edizione.
Le schede sono state redatte sulla base dei dossier del Servizio Studi della Camera.
Qui il link al Dossier della Camera dei Deputati che illustra gli emendamenti approvati (Dossier n. 220/2).
Salvo ulteriori approfondimenti, si segnala sin d'ora la modifica all'art. 25 in materia di attività amministrativa che introduce nel DDL di conversione del DL Sblocca Italia, norme integralmente mutuate dal disegno di legge A.S. n. 1577.
In particolare, le lettere b)-bis, b)-ter e b)-quater, dell'art. 25, introdotte dalla Camera dei deputati entro il corpo di questo articolo, in sede di conversione, sono presenti nell'A.S. n. 1577, più precisamente nel suo articolo 5, relativo (come recita la sua rubrica) all'autotutela amministrativa - ossia quella fattispecie in cui l'amministrazione fa venir meno un precedente provvedimento unilateralmente e di propria iniziativa, al ricorrere delle condizioni previste.
La lettera b)-bis (identica all'articolo 5, lettera a) dell'unico comma - dell'A.S. n. 1577) circoscrive al pericolo di un danno artistico e culturale, ambientale, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale, la condizione alla quale l’amministrazione possa procedere alla revoca e all'annullamento d'ufficio.
La lettera b)-ter (identica all'articolo 5, lettera b) dell'unico comma - dell'A.S. n. 1577) limita la revoca dei provvedimenti per mutamento della situazione ai soli casi non prevedibili al momento dell’adozione del provvedimento e, per i provvedimenti di autorizzazione e di sovvenzione, esclude la revoca per nuova valutazione dell’interesse pubblico originario.
La lettera b)-quater (identica all'articolo 5, lettera c), numeri 1) e 3) dell'unico comma - dell'A.S. n. 1577) esclude che siano annullabili d'ufficio i provvedimenti 'sostanzialmente legittimi', vale a dire quelli il cui contenuto non sarebbe stato diverso, nonostante i vizi di procedimento o di forma o la mancata comunicazione dell'avvio del procedimento (numero 1); mantiene ferme le responsabilità per l’adozione, e anche per il mancato annullamento, del provvedimento illegittimo (numero 2).
Non è invece ribadito altro contenuto del disegno di legge governativo di delega in materia di riorganizzazione della pubblica amministrazione (cfr. il numero 2 della citata lettera c) dell'articolo 5 dell'A.S. n. 1577, il quale limita a due anni il termine per l'annullabilità d'ufficio per i provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici. (Si veda Dossier Senato n. 177, pag. 444).