Ripubblichiamo un post del 25 maggio relativo all'intervento del Prof. D'Alessio sulla riforma della PA in Commissione Affari Costituzionali della Camera, ricordando che i riferimenti all'art. 9 debbono oggi essere intesi, nella stesura definitiva del testo normativo, all'art. 11.
La Commissione affari costituzionali della Camera prosegue le audizioni sul DDL di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.
Nella seduta del 20 maggio 2015 la Commissione ha ascoltato alcuni esperti, tra i quali Gianfranco D'Alessio, professore ordinario di diritto amministrativo presso l'Università di Roma Tre, che ha effettuato alcune considerazioni sulla riforma della dirigenza pubblica contenuta nell'art. 9 del DDL.
Ho provato a riassumere e schematizzare l'intervento che mi è parso particolarmente interessante.
Il Prof. D'Alessio, dopo aver premesso che il DDL parte dalla scelta di fondo di disciplinare tutte le dirigenze pubbliche, si è soffermato su alcuni aspetti "critici" della norma.
ACCESSO ALLA DIRIGENZA (art. 9, comma 1, lett. c)
E' previsto un doppio canale di accesso alla dirigenza quello del corso concorso per esterni e quello del concorso per i funzionari. Pur condividendo il sistema, che comunque privilegia il sistema del corso concorso, la criticità della previsione viene individuata nell'eccessiva durata del percorso necessario ad accedere alla dirigenza mediante corso concorso.
CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI (art. 9, comma 1, lett. f)
Il sistema previsto dall'art. 9 consentirà di nominare il dirigente tra tutti coloro che sono iscritti ai tre ruoli (Stato, Regioni ed Enti locali). Mediante degli interpelli le amministrazioni avvieranno le procedure per la nomina del dirigente, interpelli a cui potranno rispondere tutti i dirigenti. Da qui l'importanza di introdurre un filtro, sia per ragioni di funzionalità del sistema sia per limitare l'eccessiva discrezionalità della scelta. In tale ottica appare significativa la previsione delle tre Commissioni per la gestione dei ruoli, che interverranno nella procedura di nomina o a monte mediante individuazione di una rosa di candidati o con una verifica ex post sulla nomina effettuata.
La reale rilevanza di tali Commissioni deriverà anche da come verranno organizzate: se non si attribuisce alle stesse una funzionalità reale, le Commissioni non avranno senso.
INCARICHI A SOGGETTI ESTERNI AI RUOLI (art. 9, comma 1, lett. f)
Il Senato ha introdotto nell'art. 9, comma 1, lett. f), la possibilità di conferire incarichi a soggetti esterni ai ruoli "fermi restando i limiti previsti dall’articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165".
I limiti per il conferimento di incarichi a soggetti esterni sono tuttavia differenti per le amministrazioni pubbliche. In particolare se è previsto il limite ordinario del 10% nell'art. 19, comma 6, del D.lgs. 165/2001, per gli enti locali il limite è determinato nella misura superiore del 30% della dotazione organica dirigenziale. Questa differenza è sempre stata giustificata dalla carenza di dirigenti degli enti locali. Il sistema previsto dall'art. 9 fa riferimento esclusivamente all'art. 19, comma 6, quindi dovrebbe superare le differenziazioni, anche perchè non più giustificate dall'attuale sistema di nomina, che consente di reperire dirigenti in tutti i tre ruoli. Inoltre, il richiamo all'art. 19, comma 6, introduce un ulteriore profilo problematico, in quanto il conferimento di incarichi esterni è legittimo "a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli dell'Amministrazione", cosa che con l'attuale sistema di nomina appare difficilmente realizzabile. Come giustificare che tra le migliaia di dirigenti dei tre ruoli non ve ne sia alcuno in grado di ricoprire quel determinato incarico?
DURATA DEGLI INCARICHI (art. 9, comma 1, lett. g)
Il Senato è intervenuto sulla norma prevedendo la durata di 4+2 anni (in argomento si veda il precedente post Riforma Madia, un anno in più per il primo incarico ai dirigenti - Arriva la formula «4+2»). La previsione dovrebbe essere modificata con l'introduzione di elementi di maggiore flessibilità (prevedendo ad esempio un minimo ed un massimo). Non tutti gli incarichi sono uguali. Inoltre, la normativa anticorruzione prevede per alcuni incarichi "a rischio" una maggiore rotazione, cosa che non è richiesta e non è necessaria per altri.
LICENZIAMENTO PER I DIRIGENTI
VALUTAZIONE DEI DIRIGENTI
Nel riscrivere le regole sulla valutazione sarebbe opportuno chiedersi perchè il sistema di valutazione non ha funzionato. A prescindere da altre situazioni, in molti casi il sistema non ha funzionato perchè è mancata la base su cui poggiare la valutazione, ossia la programmazione. Se non si parte da questo il sistema non funziona. Occorre pertanto prevedere vincoli maggiori per chi è chiamato a programmare.