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mercoledì 19 novembre 2014

A quali Segretari spettano i diritti di rogito dopo il DL 90/2014? Breve riflessione a margine del parere della Corte dei Conti della Lombardia (Del. n. 275/2014)

In un precedente post abbiamo dato notizia della deliberazione n. 275 del 29 ottobre 2014 della Corte dei Conti della Lombardia, con la quale la sezione lombarda si è espressa per prima sulla corretta applicazione della nuova disciplina in tema di diritti di rogito, dopo l'approvazione dell'art. 10 del DL 90/2014, convertito in legge con modificazioni dalla L. 114/2014.


La Corte dei Conti della Lombardia avevamo sostenuto nel precedente post era intervenuta per far chiarezza (su una norma a mio modestissimo parere estremamente chiara), in merito ai Segretari comunali che hanno diritto ancora a percepire i diritti di rogito. "La norma prevede e distingue le due ipotesi legittimanti l'erogazione di una quota dei proventi. La prima, quella dei Segretari preposti a comuni privi di personale con qualifica dirigenziale, fattispecie in cui non ritiene rilevante la fascia professionale in cui è inquadrato il Segretario preposto. La seconda, quella dei Segretari che non hanno qualifica dirigenziale, in cui àncora l'attribuzione di quota dei diritti di rogito allo status professionale del segretario preposto, prescindendo dalla classe demografica del Comune di assegnazione".

In realtà pare a chi scrive che di chiarezza se ne sia fatta poca, visto l'articolo di stampa di F. Venanzi pubblicato dal Sole24Ore del 10 novembre 2014 dal titolo già di per sé fonte di equivoco La Corte dei conti riassegna i diritti ai segretari di fascia A, aggravando la situazione con l'affermazione che si tratterebbe di un'interpretazione estensiva della norma. Nel testo dell'articolo poi si afferma che "la lettura della norma non aiuta a comprendere le reali intenzioni del legislatore".

Proviamo a fare un pò di chiarezza, senza alcuna presunzione di riuscire a farlo.

Il trattamento retributivo dei Segretari comunali è composto principalmente dallo stipendio tabellare e dall'indennità di posizione (art. 37 CCNL 16/05/2001). 

Lo stipendio tabellare annuo per i Segretari di fascia C è pari ad Euro 31.943,83, mentre per i Segretari di fascia A e B è pari ad Euro 39.979,29 (art. 3, CCNL 1.03.2011). Fermandoci un attimo a riflettere su questi primi dati appare subito chiaro che lo stipendio tabellare dei Segretari di fascia C è inferiore di circa 8.000 euro rispetto a quello dei Segretari di fascia A e B, che percepiscono, invece, lo stesso stipendio tabellare dei Dirigenti.  

L'altra voce retributiva rilevante per i Segretari comunali e provinciali è rappresentata dall'indennità di posizione fissata negli importi dal CCNL, con predeterminati margini di flessibilità. Tale indennità è correlata alle dimensioni dell'ente dove si presta servizio. Esiste, tuttavia, una deroga alla misura di indennità predeterminata e riguarda il caso in cui negli enti ci siano i Dirigenti. Ci si riferisce all'istituto del "galleggiamento" disciplinato dall'art. 41, comma 5, del CCNL 16/05/2001). In considerazione del particolare rilievo della posizione rivestita dal segretario all’interno dell’ente di servizio (l’art. 97, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000, espressamente prevede che: “il segretario sovraintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l’attività….”), al fine di evitare l’insorgenza di eventuali problemi connessi alla diversità, in negativo, dell’ammontare della retribuzione di posizione spettante al segretario rispetto a quella dei dirigenti in servizio nell’ente stesso, viene introdotta una specifica garanzia di carattere economico a favore del segretario stesso. Il citato art. 41, comma 5, infatti, a tal fine, stabilisce che gli enti assicurano, sempre nell’ambito delle risorse disponibili e delle proprie capacità di spesa, che la retribuzione di posizione del segretario non sia inferiore a quella stabilita per remunerare la funzione dirigenziale più elevata degli enti stessi, in base al contratto collettivo dell’area della dirigenza del comparto Regioni-Autonomie locali con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Altra piccola pausa di riflessione, che la utilizziamo per rileggere parte dell'intervento tenuto il 10 luglio dal Segretario Nazionale dell'U.N.S.C.P. Alfredo Ricciardi nella Commissione Affari Costituzionali della Camera: "il vero indice che il contratto dei segretari ed il loro trattamento non è quello di una casta privilegiata è l’applicazione di una clausola di salvaguardia, prevista nel Contratto, per cui la retribuzione di posizione del Segretario non può essere inferiore a quella dei dirigenti che è chiamato a sovrintendere e coordinare. Ebbene, la retribuzione di posizione dei segretari è così bassa che quella clausola è applicata sempre più spesso, perché è quasi sempre più bassa di quella degli altri dirigenti". Quindi, i Segretari che prestano servizio negli enti con dirigenza hanno la retribuzione di posizione "agganciata" a quella dei dirigenti (anche se il "galleggiamento" non opera sempre). In altri termini, in questi enti i Segretari hanno normalmente (anche se non sempre) una retribuzione di posizione più elevata dei colleghi che operano in enti privi di dirigenza.

Già da queste riflessioni dovrebbe essere chiaro il motivo per cui in sede di conversione è stata introdotta la norma che prevede, come chiaramente e correttamente ha rilevato la Corte dei Conti, Sez. Lombardia, due casi in cui possono essere corrisposti i diritti di rogito ai segretari comunali:
  • il primo caso riguarda i Segretari che sono preposti a comuni privi di personale con qualifica dirigenziale. Per tali Segretari l'indennità di posizione non è, neppure astrattamente, soggetta ad incremento per l'applicazione delle regole sul "galleggiamento". In questa fattispecie il legislatore non ha ritenuto rilevante la fascia professionale in cui è inquadrato il Segretario, perché il galleggiamento opera non sulla retribuzione tabellare, ma sull'indennità di posizione;
  • il secondo caso riguarda, invece, i Segretari che non hanno la retribuzione tabellare dirigenziale (ossia i Segretari di fascia C). In questi casi l'attribuzione di quota dei diritti di rogito è dovuta a prescindere dalla classe demografica del Comune di assegnazione.
La bontà di tale interpretazione è resa evidente anche dai lavori parlamentari. In particolare, nel resoconto parlamentare della seduta del 25 luglio 2014 della Commissione Affari Costituzionali della Camera (pag. 23), seduta nella quale è stato approvato l'emendamento 10.32, nell'intervento dell'On. D'Attorre, confermato dal relatore Fiano, si legge "la proposta di riformulazione dell’emendamento Rosato 10.31 avanzata dal relatore ha lo scopo di tutelare i segretari comunali operanti nei comuni medio-piccoli, nei quali non sono presenti dipendenti con qualifica dirigenziale, riconoscendo loro i diritti di rogito, seppure in misura minore rispetto a oggi; esclude invece i diritti di rogito per i segretari comunali operanti nei comuni più grandi, dove sono presenti dirigenti, perché lì i segretari comunali hanno retribuzioni parametrate a quelle dei dirigenti stessi e devono quindi essere soggetti anche loro al principio della onnicomprensività della retribuzione che vale per i dirigenti".
                                                             Amedeo Scarsella
In argomento vedi anche il successivo post La Corte dei Conti sez. di controllo per la Sicilia: i diritti di rogito integralmente ai Segretari comunali senza procedere al preventivo riparto (Del. n. 194/2014).

3 commenti:

  1. Ci sono interpretazioni contrastanti anche per le quote di ripartizione. La norma sulla ripartizione delle quote è stata abrogata, ma alcuni colleghi ritengono che al segretario spetti sempre e comunque il 75% del 90%, alcuni stanno facendo fare delle deliberazioni di Giunta (!) per stabilire a monte come ripartire i diritti di rogito. A me pare chiaro che fino al raggiungimento di un quinto dello stipendio i diritti debbano essere liquidati nella misura del 100%. E' corretta la mia interpretazione?

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  2. Ma secondo questa intepretazione un segretario di fascia C che gode del galleggiamento, in un comune di fascia IV, non avrebbe comunque diritto ai diritti di rogito...oppure ho inteso male?

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  3. e chi è in ente con dirigenza e non gode del galleggiamneto??? per par conditio avrebbe diritto dai diritti di rogito.

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