No War - Palazzo Savelli sede del Comune di Rocca Priora (Roma)

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sabato 29 novembre 2014

Capacità assunzionale: non è più applicabile agli enti soggetti a patto il calcolo dei "resti" dopo il DL. 90/2014 (Corte dei Conti Sez. Autonomie del 27 del 21.11.2014)

La sezione delle Autonomie della Corte dei Conti, con la deliberazione n. 27/SEZAUT/2014/QMIG del 21 novembre 2014, risolve la questione di massima, rimessa dalla sezione regionale Basilicata (con deliberazione n. 97/2014/QMIG), relativa alla determinazione della capacità assunzionale per gli enti soggetti al patto di stabilità dal 1° gennaio 2013. In particolare, la Corte ha risposto ad un quesito posto da un Ente sottoposto a patto di stabilità dal 2013, sulla possibilità, nel determinare il limite di spesa (60% per l’anno 2014) rispetto a quella relativa al personale di ruolo cessato nell’anno precedente (D.L. n. 90/2014), di considerare anche le cessazioni avvenute dal 2006 ad oggi e non surrogate con nuove assunzioni, contestualizzando l’orientamento a suo tempo espresso dalle Sezioni Riunite in sede di controllo con deliberazione n. 52/2010.

L’intervento delle SSRR con la delibera n. 52/2010 aveva reso possibile, per gli enti più piccoli (non sottoposti al patto), sommare i “resti” derivanti dalle cessazioni di più anni. La ratio dell’interpretazione risiedeva nella constatazione che enti piccoli, come sono quelli non sottoposti al patto di stabilità, potrebbero non raggiungere mai la possibilità di assunzione di una nuova unità di personale solo considerando le cessazioni anno per anno: perciò appare plausibile, pur nel rispetto della riduzione complessiva della spesa, procedere ad assunzioni che sommino le cessazioni di più anni (i cosiddetti “resti”).
Tale interpretazione è stata poi estesa, da alcune sezioni regionali, anche agli enti sottoposti al patto di stabilità.
Secondo la sezione delle Autonomie della Corte dei Conti, (27/SEZAUT/2014/QMIG del 21 novembre 2014) "in considerazione della significativa modifica legislativa, non si ritiene di poter estendere, come hanno fatto alcune Sezioni regionali di controllo in vigenza della precedente normativa, l’interpretazione della delibera n. 52/2010 delle SSRR agli enti sottoposti al patto di stabilità. Infatti, come già rilevato, gli interventi effettuati dal legislatore hanno un impatto complessivo e sono indirizzati a disciplinare ex novo la materia delle assunzioni del personale per gli enti sottoposti al patto di stabilità, non lasciando spazio per interpretazioni estensive".
In argomento si vedano anche i precedenti post:



venerdì 28 novembre 2014

“Riforma della Pubblica Amministrazione e ruolo del Segretario Comunale: Abolizione o Revisione del ruolo”: pubblicati gli atti del convegno di Torino

In un precedente post avevamo annunciato che il 2 ottobre si sarebbe svolta a Torino una giornata di studio sul tema: “Riforma della Pubblica Amministrazione e ruolo del Segretario Comunale: Abolizione o Revisione del ruolo”.

La manutenzione straordinaria in edilizia dopo la conversione in legge del decreto “Sblocca Italia”

Pubblicato sulla rivista on line diritto.it un articolo di Lorenzotti Fabrizio dal titolo La manutenzione straordinaria in edilizia dopo la conversione in legge del decreto “Sblocca Italia”.
Questo il sommario:
1. Premessa. – 2. La definizione degli interventi edilizi di manutenzione straordinaria prima dell’entrata in vigore del decreto-legge “Sblocca Italia” e della sua conversione in legge. – 3. Segnali di crisi del concetto consolidato di manutenzione straordinaria. - 4. Il decreto-legge n. 133/2014 e la nuova definizione degli interventi edilizi di manutenzione straordinaria. – 5. La restrizione degli interventi di ristrutturazione edilizia assoggettati al permesso di costruire. – 6. La manutenzione straordinaria e la questione del mutamento della destinazione d’uso originaria. - 7. La possibile variazione anche in aumento del carico urbanistico. – 8. La parziale onerosità del contributo di costruzione. – 9. La comunicazione di inizio dei lavori e una difficilissima asseverazione.
Sullo "Sblocca Italia" su questo blog si vedano anche i precedenti post:

giovedì 27 novembre 2014

Direttiva del Ministro dell'Interno sulla formazione centrale dei Segretari comunali

Pubblicata sul sito dell'agenzia dei segretari la direttiva del Ministro dell’Interno del 15 ottobre 2014, riguardante la formazione a livello centrale dei segretari comunali e provinciali per l’anno 2014.
La direttiva è reperibile al seguente link.
In argomento si vedano anche i precedenti post:

Nominati diversi Segretari nella sezione tecnica dell'Osservatorio regionale del Lazio per l'attuazione della Legge Delrio

In un precedente post abbiamo dato notizia che la Giunta Regionale del Lazio, con deliberazione n. 647 del 07/10/2014, ha deliberato l'istituzione dell'Osservatorio regionale per l'attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni".

La predetta deliberazione è stata pubblicata nel B.U. Lazio n. 82, supplemento n. 1, del 14 ottobre 2014.
L'Osservatorio è articolato in una sezione politica e in una sezione tecnico-scientifica.
Con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. 419 del 14 novembre 2014 sono stati nominati i componenti del predetto Osservatorio tra i quali figurano diversi Segretari comunali, ai quali tutti auguro buon lavoro. 
Un augurio speciale, però, permettetemi di farlo al mio collega fraterno Franco Loi.
L'Osservatorio si è già insediato ed ha iniziato i propri lavori.

mercoledì 26 novembre 2014

Chiavetta neo-presidente di ANCI LAZIO auspica una proficua collaborazione con l'Unione Segretari del Lazio

In un precedente post abbiamo dato notizia che l’Assemblea Congressuale Regionale dell’Anci Lazio (Associazione Nazionale Comuni Italiani), svolta a Roma il 21 novembre, per il rinnovo degli organi politico-amministrativi ha eletto Presidente, con voto unanime, il Sindaco di Nettuno Alessio Chiavetta.
Nel post avevamo formulato al neo Presidente Chiavetta i migliori auguri di buon lavoro da parte dell'Unione Nazionale Segretari comunali e Provinciali - Unione Regionale del Lazio.
Gradita ed apprezzata è pervenuta oggi una nota da parte del Presidente Chiavetta che, dopo aver ringraziato per il gentile messaggio di augurio ricevuto dall'Unione Nazionale Segretari comunali e provinciali - Unione Regionale del Lazio, si è detto sicuro di una "futura proficua collaborazione" con l'Unione. 

Io speriamo che me la cavo: il Consiglio di Stato "bacchetta" il Ministero della Sanità

Siamo stati abituati ai calcoli sbagliati del governo (Fornero, esodati) ad orrori normativi (ultima la legge elettorale valida solo per la Camera, criticata da ben due ex presidenti della Consulta) o da bozze di decreto scritte così di fretta che agli annunci in conferenza stampa del governo non corrispondeva la firma del Quirinale, perché i testi dovevano ancora essere completati e arrivavano sulla scrivania del Colle con due-tre settimane di ritardo

Ma probabilmente non era mai accaduto che il Consiglio di Stato riprendesse un Ministero e lo bocciasse in italiano. Protagonista di questa vicenda, tutta da ridere se non ci fosse da piangere, è il Ministero della Sanità guidato da Beatrice Lorenzin, che ha redatto una bozza di decreto sugli standard dell'assistenza ospedaliera. Come da prassi il testo viene inviato al Consiglio di Stato, giudice speciale amministrativo, per un parere. 
Peccato che il testo, in molti passaggi, venga addirittura giudicato "incomprensibile". "Va rilevato come l'intero provvedimento (ivi compreso l'allegato) si caratterizzi per una scrittura assai lontana dai buoni canoni di un periodare piano, comprensibile a prima lettura ed elegante e per un uso assai frequente di acronimi e di espressioni in lingua straniera, il cui ricorrere - secondo le regole della redazione dei testi legislativi - andrebbe vietato. Si raccomanda pertanto all'Amministrazione una rilettura e riscrittura dell'intero testo alla luce dei suddetti criteri" scrive il Consiglio.
Non è finita. Per l'approvazione del decreto è necessaria infatti l'intesa tra Stato e Regioni. Intesa che non sarebbe ancora stata raggiunta stando al Consiglio, poiché le proposte di modifica presentate dagli enti locali al testo governativo "non è chiaro" se siano state recepite. Infine viene messa in dubbio anche la "clausola di invarianza finanziaria", in pratica il 'costo zero' del provvedimento: "L'adeguamento delle regioni ai suggerimenti contenuti nell'allegato ed il connesso cambiamento/adeguamento di alcune strutture necessario al perseguimento dei fini fissati nell'allegato stesso potrebbe comportare un immediato onere a carico della finanza pubblica, prima di provocare i risparmi attesi". 

Si sono svolti oggi alle 15 ad Alatri (Fr) i funerali di Gianni Minnucci

Si sono svolti oggi alle ore 15 presso la Collegiata di Santa Maria Maggiore ad Alatri i funerali del collega Gianni Minnucci, storico Segretario di vari comuni della provincia di Frosinone, deceduto ieri.

Ho partecipato, anche a nome dei Segretari comunali e provinciali del Lazio, ai funerali Gianni, per manifestare alla famiglia la nostra vicinanza in questo triste momento.

Relazione annuale del Responsabile della prevenzione della corruzione: in arrivo dall'ANAC un modello standard

In un precedente post del 14 dicembre 2013, avevamo dato notizia del Comunicato della Funzione pubblica relativo ai termini e modalità di pubblicazione della relazione annuale del responsabile della prevenzione della corruzione. Riportiamo di seguito il comunicato citato:
"Ai sensi dell'art. 1, comma 14, della l. n. 190 del 2012 il responsabile della prevenzione della corruzione entro il 15 dicembre di ogni anno deve redigere una relazione annuale, a consuntivo delle attività svolte nello stesso anno, sull'efficacia delle misure di prevenzione definite dai P.T.P.C..
Questo documento, come detto nel P.N.A., deve essere pubblicato sul sito istituzionale di ciascuna amministrazione nonché trasmesso al D.F.P. in allegato al P.T.P.C. dell'anno successivo (P.N.A. paragrafo 3.1.1- pag.30).
Considerato che il primo P.T.P.C. deve essere adottato dalle pubbliche amministrazioni entro il 30 gennaio 2014, i responsabili della prevenzione della corruzione dovranno trasmettere la prima relazione entro il 31 gennaio 2015 in concomitanza con la comunicazione del P.T.P.C.. Le modalità di trasmissione saranno indicate con successivo comunicato nella sezione anticorruzione del sito"
L'A.N.A.C. con comunicato pubblicato sul proprio sito in data 25 novembre 2014 ha chiarito in merito all'adempimento quanto segue:
"L’Autorità intende valorizzare, ai fini dell’analisi sulle misure adottate dalle amministrazioni per la prevenzione della corruzione, le relazioni che i Responsabili della prevenzione della corruzione predispongono, ai sensi dell’art. 1, comma 14, della l. n. 190 del 2012, entro il 15 dicembre di ogni anno.
In questa prospettiva, l’Autorità renderà disponibile,  con successivo comunicato,  un modello standard per l’elaborazione della relazione.
Si ricorda che, secondo quanto previsto dal Piano Nazionale Anticorruzione (paragrafo 3.1.1, p. 30), il Responsabile della prevenzione della corruzione pubblica sul sito istituzionale la relazione annuale che contiene il rendiconto sull’efficacia delle misure di prevenzione definite dai Piani triennali di prevenzione della corruzione.
Conseguentemente, la relazione dovrà essere predisposta e pubblicata esclusivamente sul sito istituzionale di ogni amministrazione entro il 31 dicembre 2014.
Dati e documenti relativi alla relazione annuale del responsabile della prevenzione della corruzione inviati all’Autorità via mail, per posta elettronica certificata o per posta ordinaria non saranno presi in considerazione dall’Autorità".
In argomento su questo blog:

Gli enti locali e il sistema dei controlli: il decreto-legge 174/2012 e il dissesto finanziario

Pubblicato su Governare il territorio, Periodico telematico di informazione e di indirizzo sui problemi riguardanti le autonomie locali e regionali a cura di Legautonomie, uno studio di Marcello Degni, Professore universitario, dal titolo Gli enti locali e il sistema dei controlli: il decreto-legge 174/2012 e il dissesto finanziario.

martedì 25 novembre 2014

DDL 1577 di riorganizzazione della PA: emendamento del relatore Pagliari sulle Camere di Commercio

Nella seduta odierna della Commissione Affari Costituzionali del Senato, impegnata nelle audizioni informali sulla riforma elettorale, il relatore al DDL 1577 di riorganizzazione della PA Pagliari (PD) ha presentato l'emendamento 8.0.100 relativo alle Camere di Commercio. La Commissione ha fissato il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti per le ore 13 di martedì 2 dicembre.
Questo il testo dell'emendamento:

Art.  8

8.0.100
PAGLIARI, relatore
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 8-bis.
(Riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio)
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la riforma dell'organizzazione, delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, anche mediante la modifica del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23. Il decreto legislativo è adottato nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) determinazione del diritto annuale a carico delle imprese tenuto conto delle disposizioni di cui all'articolo 28 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;
b) ridefinizione delle circoscrizioni territoriali, con riduzione del numero  dalle attuali 105 a non più di 60 mediante accorpamento sulla base di una soglia dimensionale minima di 80.000 imprese e unità locali iscritte o annotate nel registro delle imprese, salvaguardando la presenza di almeno una camera di commercio in ogni regione e tenendo conto delle specificità geo-economiche dei territori, nonché definizione delle condizioni in presenza delle quali possono essere istituite le Unioni Regionali;
c)  ridefinizione dei compiti e delle funzioni, con particolare riguardo a quelle di pubblicità legale generale e di settore, di semplificazione amministrativa, di tutela del mercato, limitando e individuando gli ambiti di attività nei quali svolgere la funzione di promozione del territorio e dell'economia locale, nonché attribuendo al sistema camerale specifiche competenze, anche delegate dallo Stato e dalle Regioni, eliminando le duplicazioni con altre amministrazioni pubbliche, limitando le partecipazioni societarie a quelle necessarie per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, limitando lo svolgimento di attività in regime di concorrenza, eliminando progressivamente le partecipazioni societarie non essenziali e gestibili secondo criteri di efficienza da soggetti privati;
d) riordino delle competenze relative alla tenuta e valorizzazione del registro delle imprese presso le Camere di commercio, con particolare riguardo alle funzioni di promozione della trasparenza del mercato e di pubblicità legale delle imprese, garantendo la continuità operativa del sistema informativo nazionale e l'unitarietà di indirizzo applicativo e interpretativo attraverso il ruolo di coordinamento del Ministero dello sviluppo economico;
e) riduzione del numero dei componenti dei consigli e delle giunte, nonché delle unioni regionali e delle aziende speciali, riordino della disciplina dei compensi dei relativi organi, prevedendo la gratuità degli incarichi diversi da quelli nei collegi dei revisori dei conti, definizione di limiti al trattamento economico dei vertici amministrativi delle medesime camere e delle aziende speciali;
f) disciplina transitoria che assicuri la sostenibilità finanziaria, anche con riguardo ai progetti in corso per la promozione dell'attività economica all'estero, il mantenimento dei livelli occupazionali e contempli poteri sostitutivi per garantire la completa attuazione del processo di riforma, anche mediante la nomina di commissari in caso di inadempienza da parte delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione dello schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema di decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni competenti, per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni.
3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto della procedura e dei princìpi e criteri direttivi di cui al presente articolo, un decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive».
Per gli emendamenti relativi alla figura del Segretario comunale si vedano su questo blog i precedenti post:

Si è spento il collega Gianni Minnucci

Ho appena ricevuto la notizia da Franco Loi della scomparsa del collega Gianni Minnucci, storico Segretario in molti comuni della Ciociaria, da qualche anno in pensione.
Commosso diffondo la triste notizia.

Nodi e prospettive delle riforme istituzionali

Pubblicato sulla rivista on line Amministrazione in cammino un saggio del Prof. Gian Candido De Martin dal titolo Nodi e prospettive delle riforme istituzionali.
Nell'articolo, in merito alla riforma costituzionale attualmente in esame dal Parlamento, è possible leggere, con riferimento alle autonomie locali:
"In definitiva, dunque, si prospetta un sostanziale ridimensionamento del disegno autonomistico della Repubblica, oltretutto finora disatteso o attuato in modo fuorviante, con una contraddizione paradossale, rispetto alla scelta di valorizzazione delle autonomie nel nuovo Senato. Tutto ciò è verosimilmente frutto di un disorientamento e di una cultura dell’autonomia responsabile recessiva e gracile e di tentazioni ricorrenti di neocentralismo: di qui l’auspicio che vi sia un attento ripensamento nel successivo iter della riforma costituzionale".
Questo il sommario dell'articolo: 1. Le principali riforme in discussione. – 2. La riforma del Parlamento. - 3. La revisione del disegno autonomistico. – 4. La riforma elettorale.
Qui il link integrale all'articolo di Gian Candido De Martin dal titolo Nodi e prospettive delle riforme istituzionali.

Il diritto di accesso alla luce del D.lgs. 33/2013

La più recente giurisprudenza in materia ha chiarito che le nuove disposizioni sul cd. "accesso civico", contenute nel D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii. – approvato in attuazione dei principi e dei criteri di delega enunciati nell’art. 1, co. 35., L. 6 novembre 2012, n. 190 – in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, disciplinano situazioni non ampliative, né sovrapponibili a quelle che consentono l’accesso ai documenti amministrativi, ai sensi degli artt. 22 e ss. L. n. 241/90 e ss.mm.ii..
Inizia così l'articolo pubblicato sulla rivista on line Altalex a firma di Pierpaolo Carbone dal titolo Il diritto di accesso alla luce del nuovo t.u. della trasparenza.
Qui il link all'articolo integrale di P. Carbone Il diritto di accesso alla luce del nuovo t.u. della trasparenza.

DL. 90/2014: riaperti i termini per la rilevazione database e applicativi da parte dell'Agenzia per l'Italia Digitale

Come scritto in un precedente post, la legge obbliga tutte le pubbliche amministrazioni e società partecipate dalle pubbliche amministrazioni (in modo totalitario o prevalente) a comunicare all'Agenzia per l'Italia digitale l'elenco delle basi di dati in loro gestione e degli applicativi che le utilizzano. Lo specifica l’art. 24-quater, comma 2, D.L. n. 90/2014, convertito in Legge n. 114/2014 l'11agosto 2014.
Tale comunicazione doveva avvenire entro il 18 settembre 2014 (trentesimo giorno dall’entrata in vigore della norma).
Il collega Franco Loi, ci segnala che dal 20 al 30 novembre 2014 sarà riattivata la procedura on line per l’invio ad AgID delle basi dati delle PA. La comunicazione dovrà essere effettuata attraverso la procedura on line raggiungibile dal sito AgID. Dopo questo periodo non sarà in alcun modo possibile inviare ulteriori comunicazioni di elenchi, al fine di permettere l’analisi e la predisposizione del catalogo delle basi previsto per gennaio 2015.
AgID ha ricevuto numerose richieste da parte delle PA che intendevano ottemperare, seppur in ritardo, all’obbligo di comunicare il proprio elenco delle basi di dati. È stata quindi riaperta la procedura, da effettuarsi seguendo le relative indicazioni. 

Anticorruzione ed appalti: focus dell'Istituto Grandi Infrastrutture

In data 16 luglio 2014, l'Istituto Grandi Infrastrutture ha realizzato a Roma un convegno in materia di anticorruzione ed appalti pubblici; Fondazione Logos P.A. propone una breve nota di sintesi dei temi trattati dal convegno, con un particolare focus in merito all'articolo 32 del DL. 90/2014, specificatamente trattato all'interno dell'intervento del Presidente della Corte dei Conti Luigi Giampaolino.
Sul sito della Fondazione anche l'intervento del presidente Gianpaolino.

lunedì 24 novembre 2014

La Corte dei Conti sez. di controllo per la Sicilia: i diritti di rogito integralmente ai Segretari comunali senza procedere al preventivo riparto (Del. n. 194/2014)

La disciplina dei diritti di rogito, innovata a seguito del DL. 90/2014, conv. con modificazioni con legge 114/2014, produce una nuova pronuncia da parte di una sezione regionale della Corte dei Conti. Questa volta è la Sezione di controllo per la Sicilia che rispondendo ad un quesito di un comune conferma la lettura già fornita dalla Corte dei Conti della Lombardia con deliberazione n. 275 del 29 ottobre 2014 (la citata deliberazione era stata anche oggetto di commento nel successivo post A quali Segretari spettano i diritti di rogito dopo il DL 90/2014? Breve riflessione a margine del parere della Corte dei Conti della Lombardia (Del. n. 275/2014).
La sezione regionale Sicilia, con la deliberazione n.194/2014/PAR del 14 novembre 2014, conferma l'interpretazione della Sezione lombarda, ma aggiungendo due elementi. In primo luogo, individua, correttamente la ratio legis della disposizione, in modo conforme a quanto emerso dai lavori preparatori ed alla nostra ricostruzione illustrata in un precedente nostro post. In secondo luogo, interviene a fare chiarezza anche in merito al quantum spettante al segretario a seguito della nuova normativa, confermando le conclusioni cui era giunta l'Unione, ossia che i proventi riscossi, nei limiti del quinto della retribuzione in godimento, vanno integralmente attribuiti al Segretario.
Questi i passi più salienti della deliberazione:
"Alla luce della formulazione letterale della norma in discorso, la Sezione ritiene che il legislatore abbia previsto due distinte ipotesi legittimanti l'erogazione di quota dei proventi:
- la prima, quella dei segretari preposti a comuni privi di personale con qualifica dirigenziale, fattispecie in cui non rileva la fascia professionale in cui è inquadrato il segretario preposto: trattasi dei segretari operanti nei comuni di classe IV,III,II e finanche nei comuni di classe IB che hanno optato per una struttura organizzativa priva di figure con formale qualifica dirigenziale;
- la seconda, quella dei segretari che non hanno 'qualifica dirigenziale', in cui l'attribuzione dei diritti di rogito è ancorata allo status professionale del segretario preposto, prescindendo dalla classe demografica del comune di assegnazione: la disposizione, pertanto, si riferirebbe ai segretari comunali appartenenti alla fascia C (operanti in comuni di classe IV) dell’attuale ordinamento professionale degli stessi, il cui trattamento tabellare stipendiale non è equiparato a quello tabellare del personale dirigenziale del comparto Regioni- Autonomie locali e che, per fascia professionale, non sarebbero equiparabili a personale con qualifica dirigenziale.
In proposito, occorre precisare che nella formulazione letterale della norma il legislatore ha fatto riferimento alla 'qualifica dirigenziale' del segretario comunale o provinciale in senso atecnico, in quanto ai segretari comunali e provinciali non è attribuita la 'qualifica' dirigenziale ma, per alcune categorie, il trattamento stipendiale 'è equiparato' a quello spettante ai dirigenti.
In tal senso, infatti, l’art. 32 del CCNL 2001 dei segretari comunali e provinciali, in caso di mobilità presso altre amministrazioni, ha disposto che:
- il segretario collocato della fascia professionale C viene equiparato alla categoria o area professionale più elevata prevista dal sistema di classificazione vigente presso l’amministrazione di destinazione;
- il segretario collocato nella fascia professionale B, con lo stipendio tabellare iniziale di cui all’art. 39, comma 2, viene equiparato alla categoria o area professionale più elevata prevista dal sistema di classificazione vigente presso l’amministrazione di destinazione; tale disciplina, di natura transitoria, si è applicata fino al 31.12.2001;
- il segretario collocato nella fascia professionale A è equiparato al personale con qualifica dirigenziale.
La ratio della disposizione introdotta dal legislatore con la novella del 2014 si rinviene in una esigenza perequativa del complessivo trattamento retributivo spettante ai segretari comunali e provinciali che operano presso enti privi di personale con qualifica dirigenziale, i quali non fruiscono della c.d. clausola di galleggiamento, prevista dall’art. 41, comma 5, del CCNL di categoria del 2001, nonché dall’art. 4, comma 26, della legge di stabilità 12 novembre 2011,n. 183, in forza della quale al segretario comunale e provinciale si applica l’allineamento alla retribuzione di posizione economica più elevata corrisposta ai dirigenti in servizio presso l’ente; in tal senso si giustifica, infatti, l’attribuzione dei diritti di rogito e di segreteria ai segretari comunali e provinciali indipendentemente dal trattamento retributivo in godimento ( equiparato o meno al personale con qualifica dirigenziale), a condizione che l’ente sia privo di dirigenti, circostanza che non rende operativo il meccanismo di allineamento stipendiale sopracitato.
Con il secondo quesito il sindaco del Comune di ... ha chiesto chiarimenti in ordine alla 'quota' di proventi e diritti di rogito da attribuire al segretario comunale, a seguito dell’abrogazione del comma 4 dell’art. 41 della legge n. 312 del 1980 che stabiliva le percentuali di riparto dei diritti tra comune e segretario comunale.
In merito, la Sezione ritiene che le disposizioni vigenti prevedano che, laddove spettanti, i proventi annuali dei diritti di segreteria e i diritti di rogito vadano attribuiti al segretario comunale secondo una quota che non può superare un quinto dello stipendio in godimento (trattamento teorico della figura professionale compresa la retribuzione di risultato) da calcolarsi in relazione al periodo di servizio prestato nell’anno dal segretario comunale o provinciale.
L’espressione adottata dal legislatore, riferita al 'provento annuale', induce a ritenere che gli importi dei diritti di segreteria e di rogito vadano introitati integralmente al bilancio dell’ente locale per essere erogati, al termine dell’esercizio, in una quota calcolata in misura non superiore al quinto dello stipendio in godimento del segretario comunale, ove spettante.
Pertanto, nel silenzio della legge ed in assenza di regolamentazione nell’ambito del CCNL di categoria successivo alla novella normativa, i proventi in esame sono attribuiti integralmente al segretario comunale, laddove gli importi riscossi dal comune, nel corso dell’esercizio, non eccedano i limiti della quota del quinto della retribuzione in godimento del predetto segretario comunale o provinciale".