Il Comune di Elmans interpella la sezione regionale Sardegna della Corte dei Conti chiedendo "come andrà ripartito l’introito annuale proveniente dai cc.dd. diritti di rogito nel caso in cui, durante lo stesso anno, si siano succeduti presso l’Ufficio di Segreteria comunale due segretari (il secondo in veste di supplente a scavalco) e il primo di essi risulti eventualmente avere già raggiunto il limite del quinto del suo stipendio in godimento di cui all’art. 10 comma 2-bis del D.L. n. 90/2014, convertito in legge 114/2014. Più specificamente, può il Comune denegare al secondo Segretario supplente ogni riparto (pur non raggiungendo quest’ultimo il limite di cui sopra) sul presupposto che il quinto dello stipendio in godimento non costituirebbe un limite soggettivo ma oggettivo per l’ente?”.
La Corte dei Conti, Sezione di Controllo per la Sardegna, con la deliberazione n. 52/2015/PAR del 13 luglio 2015, ha premesso che "con riguardo alla nuova disciplina sulla materia dei diritti di rogito recentemente è intervenuta la delibera n. 21/SEZAUT/2015/QMIG del 24 giugno 2015, attraverso la quale la Sezione delle autonomie, chiarito che i diritti di rogito competono ai soli segretari di fascia C, precisa che le somme destinate al pagamento dell’emolumento in questione devono intendersi al lordo di tutti gli oneri accessori connessi all’erogazione, ivi compresi quelli a carico dell’ente".
La sezione, nel merito del quesito esprime il proprio avviso come segue:
"Nel merito del quesito sollevato dal Comune di Elmas va precisato che la quota dei proventi già riconosciuta ai segretari (diritti di rogito) ai sensi dell’abrogato art. 41 comma 4 della legge 312/1980, era stata univocamente intesa come importo massimo teorico annuale consentito a carico del bilancio dell’ente, indipendentemente dal numero dei soggetti beneficiari, cioè delle diverse vicende sostitutorie intervenute nello svolgimento dell’attività rogante (v. sez. controllo Toscana n. 170/2013 ).
Negli stessi termini si rinvengono atti d’indirizzo ministeriali. '… In conclusione, l’amministrazione deve sapere fin dall’inizio dell’esercizio quale potrà essere l’onere finanziario da sopportare per compensare l’esercizio dell’attività di rogito e tale risultato è raggiungibile solo attraverso la fissazione di un unico plafond di riferimento, indipendentemente dal numero dei soggetti che si succedono nell’attività medesima' (circolare Ministero economia e finanze n. 0042171 del 7 aprile 2008).
In ordine, inoltre, alle concrete modalità di corresponsione dei diritti di rogito, era stato individuato il metodo dell’accantonamento delle risorse disponibili e della proporzionale liquidazione a consuntivo, a seconda della misura di partecipazione all’attività rogatoria da parte di ciascun beneficiario.
Concludendo, va ribadito che negli enti con personale dirigenziale non si configura alcun obbligo di attribuzione in favore dei segretari comunali roganti dei diritti di rogito (diritti di segreteria ). Tale fattispecie si configura solo in presenza delle condizioni contemplate dalla norma in esame, ovvero può darsi luogo all’attribuzione di una quota dei diritti di segreteria solo negli enti sprovvisti di dipendenti con qualifica dirigenziale e, quindi, anche ai segretari comunali privi della qualifica dirigenziale. In sostanza l’ente non dispone sulla materia di libertà di determinazione, dovendosi perseguire scelte gestionali sempre rivolte a tutelare l’incremento delle entrate in questione e a non depauperarle. A tale scopo risultano dettate le norme esaminate, le quali prevedono da un lato l’integrale devoluzione in favore dell’ente locale della presente tipologia di entrate, dall’altro la piena conservazione delle entrate stesse con eccezione dei casi in cui l’ente non disponga di figure dirigenziali, in tal caso consentendo l’attribuzione di quote di tali diritti a chi svolga funzioni di segretario rogante.
Rispondendo al quesito si precisa che la normativa pone, tuttavia, un limite massimo annuale a tale onere a carico del bilancio dell’ente, secondo quanto testualmente recita l’art. 10 comma 2 bis del D.L. 90/2014 ('... una quota del provento annuale spettante al comune ...'), in quanto la quota del provento da attribuirsi per ciascun anno non può essere complessivamente superiore ad un quinto dello stipendio in godimento del segretario rogante, e ciò indipendentemente dalle eventuali vicende sostitutorie intervenute.
In sede applicativa, pertanto, la quota di diritti da riconoscersi al singolo segretario rogante deve essere calcolata in relazione all’attività svolta nell’anno, e quindi la ripartizione della quantificazione tra i beneficiari dovrà fare riferimento ai periodi della rispettiva partecipazione all’attività rogante (v. anche sez. controllo Lazio n. 21/2015).
Sui diritti di rogito dopo il DL 90/2014, conv. con L. 114/2014 si vedano i precedenti post: