No War - Palazzo Savelli sede del Comune di Rocca Priora (Roma)

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giovedì 16 luglio 2015

Anche per le città metropolitane facoltà di nomina del Direttore Generale in alternativa al Dirigente apicale

La Commissione Affari Costituzionali della Camera in sede referente ha approvato l'emendamento che prevede "la possibilità per i comuni con popolazione superiore a centomila abitanti di nominare, in alternativa al dirigente apicale, un direttore generale ai sensi dell'articolo 108 del Testo Unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e previsione, in tale ipotesi, dell'affidamento della funzione di controllo della legalità dell'azione amministrativa ad un dirigente di ruolo".

Nella seduta odierna l'Aula ha approvato l'emendamento n. 9.142 che prevede "al comma 1, lettera b), numero 4), dopo le parole: della possibilità, per aggiungere le seguenti: le città metropolitane e".
In altri termini, il Dirigente apicale non è obbligatorio per le città metropolitane e per i comuni con popolazione superiore a centomila abitanti che possono nominare, in alternativa al Dirigente apicale, un direttore generale.

mercoledì 15 luglio 2015

Cambio del Segretario e riparto dei diritti di rogito (Corte dei conti Sardegna n. 52/2015)

Il Comune di Elmans interpella la sezione regionale Sardegna della Corte dei Conti chiedendo "come andrà ripartito l’introito annuale proveniente dai cc.dd. diritti di rogito nel caso in cui, durante lo stesso anno, si siano succeduti presso l’Ufficio di Segreteria comunale due segretari (il secondo in veste di supplente a scavalco) e il primo di essi risulti eventualmente avere già raggiunto il limite del quinto del suo stipendio in godimento di cui all’art. 10 comma 2-bis del D.L. n. 90/2014, convertito in legge 114/2014. Più specificamente, può il Comune denegare al secondo Segretario supplente ogni riparto (pur non raggiungendo quest’ultimo il limite di cui sopra) sul presupposto che il quinto dello stipendio in godimento non costituirebbe un limite soggettivo ma oggettivo per l’ente?”.
La Corte dei Conti, Sezione di Controllo per la Sardegna, con la deliberazione n. 52/2015/PAR del 13 luglio 2015, ha premesso che "con riguardo alla nuova disciplina sulla materia dei diritti di rogito recentemente è intervenuta la delibera n. 21/SEZAUT/2015/QMIG del 24 giugno 2015, attraverso la quale la Sezione delle autonomie, chiarito che i diritti di rogito competono ai soli segretari di fascia C, precisa che le somme destinate al pagamento dell’emolumento in questione devono intendersi al lordo di tutti gli oneri accessori connessi all’erogazione, ivi compresi quelli a carico dell’ente".
La sezione, nel merito del quesito esprime il proprio avviso come segue:
"Nel merito del quesito sollevato dal Comune di Elmas va precisato che la quota dei proventi già riconosciuta ai segretari (diritti di rogito) ai sensi dell’abrogato art. 41 comma 4 della legge 312/1980, era stata univocamente intesa come importo massimo teorico annuale consentito a carico del bilancio dell’ente, indipendentemente dal numero dei soggetti beneficiari, cioè delle diverse vicende sostitutorie intervenute nello svolgimento dell’attività rogante (v. sez. controllo Toscana n. 170/2013 ).
Negli stessi termini si rinvengono atti d’indirizzo ministeriali. '… In conclusione, l’amministrazione deve sapere fin dall’inizio dell’esercizio quale potrà essere l’onere finanziario da sopportare per compensare l’esercizio dell’attività di rogito e tale risultato è raggiungibile solo attraverso la fissazione di un unico plafond di riferimento, indipendentemente dal numero dei soggetti che si succedono nell’attività medesima' (circolare Ministero economia e finanze n. 0042171 del 7 aprile 2008).
In ordine, inoltre, alle concrete modalità di corresponsione dei diritti di rogito, era stato individuato il metodo dell’accantonamento delle risorse disponibili e della proporzionale liquidazione a consuntivo, a seconda della misura di partecipazione all’attività rogatoria da parte di ciascun beneficiario.
Concludendo, va ribadito che negli enti con personale dirigenziale non si configura alcun obbligo di attribuzione in favore dei segretari comunali roganti dei diritti di rogito (diritti di segreteria ). Tale fattispecie si configura solo in presenza delle condizioni contemplate dalla norma in esame, ovvero può darsi luogo all’attribuzione di una quota dei diritti di segreteria solo negli enti sprovvisti di dipendenti con qualifica dirigenziale e, quindi, anche ai segretari comunali privi della qualifica dirigenziale. In sostanza l’ente non dispone sulla materia di libertà di determinazione, dovendosi perseguire scelte gestionali sempre rivolte a tutelare l’incremento delle entrate in questione e a non depauperarle. A tale scopo risultano dettate le norme esaminate, le quali prevedono da un lato l’integrale devoluzione in favore dell’ente locale della presente tipologia di entrate, dall’altro la piena conservazione delle entrate stesse con eccezione dei casi in cui l’ente non disponga di figure dirigenziali, in tal caso consentendo l’attribuzione di quote di tali diritti a chi svolga funzioni di segretario rogante.
Rispondendo al quesito si precisa che la normativa pone, tuttavia, un limite massimo annuale a tale onere a carico del bilancio dell’ente, secondo quanto testualmente recita l’art. 10 comma 2 bis del D.L. 90/2014 ('... una quota del provento annuale spettante al comune ...'), in quanto la quota del provento da attribuirsi per ciascun anno non può essere complessivamente superiore ad un quinto dello stipendio in godimento del segretario rogante, e ciò indipendentemente dalle eventuali vicende sostitutorie intervenute.
In sede applicativa, pertanto, la quota di diritti da riconoscersi al singolo segretario rogante deve essere calcolata in relazione all’attività svolta nell’anno, e quindi la ripartizione della quantificazione tra i beneficiari dovrà fare riferimento ai periodi della rispettiva partecipazione all’attività rogante (v. anche sez. controllo Lazio n. 21/2015).
Qui il link alla deliberazione n. 52/2015/PAR del 13 luglio 2015 della Corte dei Conti, Sezione di Controllo per la Sardegna.
Sui diritti di rogito dopo il DL 90/2014, conv. con L. 114/2014 si vedano i precedenti post:

Dossier del servizio studi della Camera contenente elementi per l'esame da parte dell'Assemblea del DDL di riorganizzazione della PA

Pubblicato un nuovo Dossier del Servizio Studi della Camera (n.  303/2) sul disegno di legge recante: deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. 
Il dossier contiene elementi per l'esame da parte dell'Assemblea e tiene conto delle modifiche approvate dalla commissione Affari Costituzionali.
Il disegno di legge di riforma della pubblica amministrazione, collegato alla manovra finanziaria, è stato approvato dal Senato il 30 aprile 2015, apportando al testo iniziale proposto dal governo numerose modifiche.

Il provvedimento - nel testo trasmesso alla Camera - constava di 18 articoli, divenuti 23 al termine dell'esame in sede referente, nel corso del quale sono stati approvati nuovi articoli aggiuntivi ed emendamenti modificativi del testo.
Qui il link Dossier del Servizio Studi della Camera n.  303/2, contenente elementi per l'esame da parte dell'Assemblea.

Segretari in Europa: l'intervento della Prof.ssa Giorgia Pavani


In un precedente post, abbiamo dato notizia che mercoledì 10 giugno a Roma, presso la sala "Capranichetta" sita in Piazza Montecitorio, si è svolto il convegno organizzato dall’Unione Nazionale e dall’Unione Regionale del Lazio dei Segretari Comunali e Provinciali, in collaborazione con il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell’Università degli studi di Bologna, dal titolo "I Segretari in Europa. Contributo di diritto comparato per la riforma della figura del Segretario comunale".
Pubblichiamo ora la ripresa dell'intervento di Giorgia Pavani professore associato di Diritto pubblico comparato, Università di Bologna, nel quale sono stati presentati i risultati della ricerca "I Segretari in Europa. Contributo di diritto comparato per la riforma della figura del Segretario comunale".
In precedenza abbiamo pubblicato i post:

lunedì 13 luglio 2015

Inizia oggi in Aula alla Camera l'esame del DDL di riorganizzazione della PA

Oggi in Aula è prevista la discussione sulle linee generali del disegno di legge "Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche" (Approvato dal Senato) (C. 3098-A).
Qui il link al testo licenziato dalla Commissione Affari Costituzionali della Camera, presentato in aula dal relatore Carbone, con l'avvertenza che la disciplina relativa ai Segretari comunali si trova a pag. 85 e 86.
Entro le ore 12,00 di oggi potevano essere presentati gli emendamenti al testo proposto dalla Commissione Affari Costituzionali.
Presentate anche le relazioni di minoranza di SEL e del Movimento 5 Stelle.
In merito alla prevista abolizione dei Segretari comunali, oltre a consultare la specifica sezione del blog,  si vedano, tra gli altri, i precedenti post:

DDL di riorganizzazione della PA: nella relazione di minoranza del Movimento 5 stelle si propone di valorizzare la figura del Segretario comunale

Presentata in Aula della Camera anche la relazione di minoranza al DDL 3098 da parte dell'On. Roberta Lombardi del movimento 5 stelle (3098/B-bis).
Questa la parte relativa alla proposta di abolizione del Segretario comunale:
Proponiamo di valorizzare la figura del segretario comunale, cui compete l'organizzazione dell'ente e la gestione del personale, ivi comprese le attività di valutazione, funzioni per le quali esso ha una specifica professionalità, difficilmente reperibile altrimenti sul mercato ed assumono, in forza di quella terzietà, una garanzia ed oggettività nei confronti del personale, anche dirigenziale. Al riguardo si propone di inserire, nell'ambito dei tre ruoli unici delle singole amministrazioni pubbliche, apposite sezioni in modo da garantire le specificità tecniche. 

DDL di riorganizzazione della PA: nella relazione di minoranza di SEL si propone lo stralcio della norma sui Segretari comunali

Presentata in Aula della Camera anche la relazione di minoranza al DDL 3098 da parte dell'On. Stefano Quaranta di SEL (3098/A-bis).
Questa la parte relativa alla proposta di abolizione del Segretario comunale:
Inoltre, da stralciare, a nostro avviso, è la parte relativa ai segretari comunali, da affrontare opportunamente nel quadro della governance degli enti locali, senza perdere le competenze di una figura multidisciplinare e fondamentale presidio di legalità. In tal senso, contraddittoria pare la figura ipotizzata del «dirigente apicale».