No War - Palazzo Savelli sede del Comune di Rocca Priora (Roma)

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giovedì 1 ottobre 2015

Il calcolo delle spese di personale per lo svolgimento associato di funzioni comunali (Corte dei Conti Lombardia del. 315/2015)

La Corte dei Conti, Sezione di controllo per la Lombardia, con deliberazione del 24 settembre 2015 SRCLOM/315/2015/PAR, si è espressa sulla richiesta di un comune in merito al corretto criterio di contabilizzazione delle spese per il personale impiegato per lo svolgimento associato di funzioni comunali agli effetti del rispetto dei vincoli imposti in materia dalle disposizioni coordinamento della finanza pubblica e, in particolare, dall’art. 1, comma 557, della legge 23 dicembre 2006, n. 296. 

Queste le conclusioni cui è giunta la Corte dei Conti Sezione Lombardia:
L’art. 14, commi 27 e seguenti, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 31 luglio 2010, n. 122 ha provveduto a dettare una specifica disciplina in materia di esercizio associato di funzioni comunali.
Il comma 28, in particolare, stabilisce per comuni fino a 5.000 abitanti (ovvero fino a 3.000 abitanti se appartengono o sono appartenuti a comunità montane) l’obbligo di esercitare le funzioni fondamentali elencate dal precedente comma 27, in forma associata, mediante Unione di comuni o Convenzione.
I successi commi del medesimo art. 14 fissano i termini entro i quali i comuni sono tenuti all’adempimento del predetto obbligo, provvedendo altresì a regolare alcuni aspetti dell’esercizio associato delle funzioni in modo da garantirne una gestione più razionale ed efficace.
Tale disciplina costituisce il risultato di una evoluzione legislativa, più volte modificata negli ultimi anni, diretta a conseguire risparmi di spesa, favorendo forme di aggregazione e cooperazione tra comuni in grado di superare inefficienze e sprechi imputabili anche alle ridotte dimensioni degli enti.
Da ultimo l’art. 1, comma 450, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ha introdotto nel corpo del citato art. 14 del decreto legge n. 78/2010 il comma 31-quinquies il quale stabilisce che “nell'ambito dei processi associativi di cui ai commi 28 e seguenti, le spese di personale e le facoltà assunzionali sono considerate in maniera cumulata fra gli enti coinvolti, garantendo forme di compensazione fra gli stessi, fermi restando i vincoli previsti dalle vigenti disposizioni e l'invarianza della spesa complessivamente considerata”.
Quella introdotta dalla legge di stabilità per il 2015 può ritenersi una disposizione di favore che, al fine di incentivare ulteriormente l’esercizio funzioni mediante unione o convenzione, consente al singolo comune di compensare le eventuali maggiori spese sostenute per il personale alle proprie dipendenze (o comunque ad esso riferibili agli effetti della rendicontazione) che svolge le funzioni a vantaggio degli altri comuni, con i risparmi di spesa derivanti dal mancato impiego di personale per l’esercizio di altre funzioni associate assicurate dal personale dell’unione o a carico degli altri enti convenzionati.
Si richiede pertanto, sotto questo profilo, che nella convenzione sia predisposta una regolamentazione delle diverse funzioni associate tale da garantire le predette forme di compensazione, escludendo in ogni caso qualsiasi aumento della spesa per il personale che rimane soggetta ai vincoli stabiliti dalle disposizioni di coordinamento della finanza pubblica.
In argomento la Corte dei Conti sezione di controllo per la Lombardia, con precedente parere SRCLOM/173/2015/PAR, aveva precisato che "la finalità della disposizione in esame, si deve quindi ritenere che la compensazione possa operare soltanto nell’ipotesi di associazione di più funzioni che la legge impone obbligatoriamente ai comuni con popolazione fino 5.000 abitanti. 
L’art. 14, comma 31-quiquies, del decreto legge n. 78/2010 non può, pertanto, essere applicato nel caso in cui, come quello sottoposto all’attenzione della Sezione, il servizio associato sia solamente uno e il personale interessato faccia capo esclusivamente ad un unico comune, il quale dovrà computarne per intero la spesa ai fini del rispetto dei vincoli imposti delle norme di coordinamento della finanza pubblica. Si tratta, infatti, di spesa per il personale che, sin dal momento dell’avvio della convezione (esercizio 2006), incide sul bilancio di un unico comune, presso cui i dipendenti interessati sono transitati a suo tempo per mobilità". 

Le spese di personale degli enti locali

Pubblicato sul sito della fondazione nazionale dei commercialisti uno studio a cura di Mara Oliverio dal titolo Le spese di personale degli enti locali.
Questo l'abstract:
Gli enti locali sono chiamati a rispettare gli obiettivi di finanza pubblica anche mediante la riduzione delle spese del personale. Da ormai diverso tempo sono in vigore misure limitative del turn over di personale e più di recente sono stati imposti dei vincoli per frenare la dinamica retributiva. Strumento utile alla gestione efficiente e razionale delle risorse umane dell’ente è il documento di programmazione triennale seppur vincolato dai limiti in materia di personale, in particolare per quanto riguarda le assunzioni. L’acquisizione di informazioni relative alle spese per il personale del pubblico impiego, al fine di controllare il costo del lavoro pubblico, si ha attraverso il conto annuale dal quale la Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti attinge per l’elaborazione della relazione sulla consistenza numerica e funzionale da presentare al Parlamento.
Nello studio è richiamata la deliberazione della Corte dei Conti, Sezione Autonomie, n. 16/2015 contenente la relazione sul personale degli enti locali, che riporta a pag. 49:

"Il progressivo assottigliamento degli organici dei segretari comunali (tabelle n. 1/PERS/COM/RSO, 
n. 1/PERS/COM/RSS e grafico 1/PERS/COM) risente del blocco parziale del turn over (nella misura 
dell’80% delle cessazioni dal servizio nell’anno precedente) imposto, a decorrere dal 2012, dall’art. 
14, co. 6, del d.l. n. 95/2012.
Complessivamente, nel triennio 2011/2013 la consistenza numerica passa da 3.494 a 3.402 unità 
(tabella 1/PERS/COM/RSS).
La consistenza media, nel triennio preso in considerazione, subisce una flessione del 2,61% 
(-2,31% nelle RSO e -3,68% nelle RSS), con punte minime nei Comuni settentrionali (-0,67%) e 
massime in quelli meridionali (-4,03%)".

mercoledì 30 settembre 2015

Pubblica amministrazione, per riformarla serve fiducia

Una ricerca di Forum PA sulla riforma della pubblica amministrazione evidenzia: solo il 41% ritiene che le nuove norme porteranno cambiamenti nel lavoro e solo uno su due pensa che miglioreranno il rapporto ente pubblico-cittadino.
Ogni legge, anche la più innovativa, può funzionare solo se ci credono per primi i suoi destinatari. Così la riforma della PA, appena entrata in vigore, potrà funzionare solo se tutte le persone coinvolte, dipendenti pubblici, dirigenti, cittadini, imprese, avranno fiducia nel cambiamento e collaboreranno nel metterla in pratica. Oggi questa fiducia ancora manca, come evidenzia una ricerca realizzata da FORUM PA, che ha chiesto agli iscritti alla propria community: “Cosa ti aspetti dalla Riforma?”. I risultati sono stati presentati il 22 settembre a Milano nel corso dell’incontro “Quale direzione per la PA del futuro?”.
“Questa ricerca ci conferma quello che si può vedere entrando nella maggior parte degli uffici pubblici, ovvero la stridente contraddizione tra il clima di galoppante novità che viene annunciato e la sostanziale immobilità nei comportamenti dei lavoratori e delle organizzazioni” ha sottolineato Carlo Mochi Sismondi, Presidente di FORUM PA. “Se solo il 41% dei rispondenti ritiene che le nuove norme possano portare dei cambiamenti (più o meno grandi) nel suo lavoro quotidiano, è evidente che le leggi e i provvedimenti non bastano, bisogna comporre il contrasto tra norme innovative e stanchezza e ras­segnazione del corpus del pubblico impiego. È per questo che dobbiamo puntare sull’empowerment delle amministrazioni, sulla valorizzazione delle competenze di dirigenti e impiegati.”

Personale, dalla Corte dei conti nuova stretta ai fondi integrativi

La mancata riduzione dell'incidenza della spesa del personale su quella corrente produce pesanti effetti sulla contrattazione collettiva decentrata integrativa in termini di contenimento delle risorse disponibili. Sul Quotidiano degli enti locali e della Pa del 22 settembre è stato illustrato l'effetto determinato dalla deliberazione 27/2015 della sezione Autonomie della Corte dei Conti sulle assunzioni: le amministrazioni che hanno visto aumentare il rapporto tra spesa del personale e spesa corrente non possono effettuare assunzioni di personale. L'indicazione contenuta nella delibera, secondo cui la violazione di questo vincolo è oggetto di specifiche sanzioni, determina effetti assai rilevanti anche sulla costituzione del fondo per le risorse decentrate.
Inizia così l'articolo di Arturo Bianco dal titolo Personale, dalla Corte dei conti nuova stretta ai fondi integrativi pubblicato dal quotidiano del Sole24Ore Enti Locali & PA. 
Commenta brevemente la decisione della Sezione Autonomie della Corte dei Conti n. 27/2015 anche Gianluca Bertagna nell'articolo Il rapporto tra spese di personale e spese correnti.

martedì 29 settembre 2015

In 12 punti la piattaforma ANCI per la legge di stabilità

“All’incontro che abbiamo chiesto al governo porteremo una piattaforma in 12 punti che parte da un assunto: la Legge di stabilità 2016 rappresenti il superamento definitivo della lunga stagione, durata sette anni, di continui tagli alle risorse dei Comuni”. Così il presidente dell’Anci e sindaco di Torino, Piero Fassino, al termine dell’Ufficio di presidenza Anci di oggi a Roma, convocato per fare il punto della situazione in vista della Legge di stabilità prossima ad essere discussa dal Parlamento.
“Innanzitutto – ha detto Fassino parlando alla stampa – chiediamo che al superamento della Tasi, che siamo i primi a volere per ridurre il prelievo fiscale sulle famiglie, corrisponda una copertura compensativa di risorse al 100% su cui siamo fiduciosi, dato che il presidente del Consiglio ha più volte ribadito che l’eliminazione di questa tassa non penalizzerà i Comuni”. Ma quanto vale l’abolizione della Tasi? “Le cifre esatte ce le dovrà fornire il Mef – ha risposto Fassino – ed è il governo che dovrà dirci dove troverà le risorse compensative. Dai nostri conti siamo intorno a cinque miliardi di euro tra i 3,6mld di Tasi prima casa, 500 milioni di fondo perequativo, 300 milioni di Imu agricola e 6/700 milioni sui cosiddetti ‘imbullonati”. Siamo disposti a discuterne ma sia chiaro: se si tocca un pilastro della finanza locale come questo occorre ridefinire e fare chiarezza su tutti gli altri tributi per riordinare tutto il sistema della finanza locale".
Alla Tasi si aggiunge poi un’altra priorità per i sindaci: superare il Patto di stabilità. Su questo Fassino ha ricordato come sia “cospicua la mole di avanzi di bilanci in gran parte dei Comuni, congelati e non spendibili per via dei vincoli del Patto. E’ evidente – ha rimarcato il presidente Anci – che lo sblocco delle risorse rappresenterebbe un forte rilancio degli investimenti su scala locale e contribuirebbe a sostenere crescita che il governo vuole perseguire".
Fassino ha poi elencato tutti gli altri punti della piattaforma Anci, dalle spese per gli uffici giudiziari “il cui pregresso vale circa 700 milioni ed è un credito da regolare”, alle società partecipate “da razionalizzare per arrivare a soggetti di dimensioni adeguate al mercato e quindi più efficienti e sostenibili”.
Anche su Città metropolitane ed enti di area vasta, il presidente Anci ha chiesto un approfondimento. “I tagli imposti dalla revisione della spesa – ha ricordato – valgono un miliardo sul 2015, due sul 2016 e 3 sul 2017. Già quest’anno sono molte le Città metropolitane che rischiano di non rientrare nei parametri del Patto di stabilità: è del tutto evidente che bisogna rivederli, essendo i tagli dei prossimi due anni molto superiori a quelli dell’anno in corso”.
I sindaci hanno anche fatto il punto sull’emergenza migranti, rimarcando come il piano accoglienza necessita di aggiustamenti. “Gli hub regionali sono pochi – ha ribadito a loro nome Fassino – e spesso dalla raccolta in mare i migranti vengono smistati in modo confuso verso i Comuni. A questo si aggiunge che oltre allo Sprar i migranti vengono smistati dalle Prefetture e questi due canali spesso non sono comunicanti. Noi abbiamo le nostre proposte per rendere il tutto più sicuro e gestibile ma l’accoglienza sia prevista per il numero più alto dei Comuni e principalmente attraverso lo Sprar”. 
Fassino ha anche toccato un altro tema caldo da risolvere con urgenza, quello dei piccoli Comuni, non prima, però, di aver ricordato come nella piattaforma dei sindaci si chiederanno risposte anche sul Trasporto pubblico locale, sugli investimenti per Scuola e Welfare, sulla riforma del Catasto e su emergenza abitativa e utilizzo del Fondi comunitari 2014-2020. 
Sui piccoli municipi, dunque, il presidente Anci ha ricordato ai giornalisti come il quadro sia “complesso e oneroso. Serve una revisione del quadro normativo di riferimento – ha sottolineato – a partire dalle regole delle gestioni associate, delle convenzioni e delle fusioni. All’ultima assemblea di Cagliari – ha continuato Fassino – abbiamo formulato le nostre proposte che partono dalla volontarietà delle gestioni associate, dalla gestione per ambiti ottimali e non per ampiezza demografica e da norme che rendano conveniente e incentivante associare i servizi. Anche su questo aspettiamo risposte per arrivare in tempi brevi ad una nuova e avanzata geografia istituzionale”. Il presidente dell’Anci ha dato, quindi, appuntamento alla prossima assemblea Anci che quest’anno si terrà a Torino dal 28 al 30 ottobre, “e sarà quella la sede – ha concluso – in cui faremo un primo punto della situazione per capire come e su quali basi si muoverà il confronto futuro con il governo”.
Fonte: ANCI.

Segretari comunali, il parere dell'Anac sulla revoca non può riguardare l'attività ordinaria

L'Autorità nazionale anticorruzione deve motivare solamente gli atti con cui esprime il proprio parere contrario alla revoca del segretario comunale invitando l'ente al riesame. Non occorre invece una specifica e accurata motivazione relativa alla mancanza di un nesso diretto e immediato con le attività svolte nella veste di responsabile anticorruzione nel caso in cui non ritenga di esprimere censure su questo tipo di provvedimento adottato da un ente locale. Possono essere così sintetizzate le principali indicazioni contenute nella sentenza della prima sezione del Tar del Lazio n. 10900 dello scorso 20 agosto. Il giudizio dell'Autorità non deve essere interpretato come un surrogato delle competenze della magistratura del lavoro a giudicare se la revoca sia o meno motivata rispetto al modo con cui il segretario ha svolto il suo ruolo.
Inizia così l'articolo di Arturo Bianco dal titolo Segretari comunali, il parere dell'Anac sulla revoca non può riguardare l'attività ordinaria pubblicato dal quotidiano del Sole24Ore Enti Locali & PA e segnalato dal sito dell'Associazione Vighenzi.
Qui il link alla sentenza del TAR Lazio n. 10900 del 20 agosto 2015.

La legittimità del potere di autotutela e le conseguenze sulle pretese risarcitorie del privato

Pubblicata sulla rivista on line ildirittoamministrativo.it una nota di commento alla decisione del TAR del Lazio 8 settembre 2015 n. 11098 da parte di Pietro Algieri dal titolo La legittimità del potere di autotutela e le conseguenze sulle pretese risarcitorie del privato.
Questa la premessa dell'articolo:
Con la sentenza indicata in epigrafe, i Giudici Amministrativi laziali affrontano una delle tematiche di maggior impatto nel panorama giuridico amministrativi: la legittimità del potere di autotutela ex. art. 21- quinquies l. n. 241/1990 e il conseguente diritto del soggetto privato o impresa ad ottenere un risarcimento danni ovvero indennizzo dalla revoca di un precedente provvedimento emesso dall’ente pubblico. Si tratta di una tematica particolarmente intrisa di spunti di riflessione se solo si considera che sovente la giurisprudenza riconosce al cittadino un mero indennizzo per la revoca di atto amministrativo che gli ha generato un legittimo affidamento circa la stabilità del provvedimento stesso. Prima di addentraci nella descrizione del pregevole ragionamento dei togati amministrativi, giova, soffermarsi, sui fatti di causa.
Sul potere di autotutela e le modifiche introdotte dalla L. 124/2015 si vedano i precedenti post:

Privacy: basta dati online di disabili sui siti della Pa

Il Garante della Privacy torna sulla tutela dei dati dati personali relativi allo stato di disabilità dei cittadini nei trattamenti a cura delle Regioni in particolare e di fatto della Pa in generale. E nel sottolineare che ancora si evidenziano violazioni dirette o indirette nella pubblicazione di dati sensibili sui siti istituzionali ricorda in particolare che le sanzioni previste saranno applicate nei confronti dei responsabili. Il presidente dell'Authority Antonello Soro così scrive al presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome affinché appronti soluzioni valutando su quale strada intraprendere nuove iniziative. Il Garante definisce «preoccupante prassi di pubblicare sui siti web degli enti pubblici atti e documenti contenenti dati personali non indispensabili di cittadini e dipendenti, spesso estremamente delicati come quelli riferiti alla salute, in particolare alla disabilità».
Inizia così l'articolo di Paola Rossi dal titolo Privacy: basta dati online di disabili sui siti della Pa pubblicato dal quotidiano del Sole24Ore Enti Locali & PA.
Qui il link alla lettera scritta dal Garante con i riferimenti normativi ed i richiami ai precedenti provvedimenti adottati dall'Autorità.