In un precedente post dal titolo La Sezione Autonomie si pronuncerà sull’applicazione del tetto di spesa per il salario accessorio agli aumenti contrattuali previsti dal CCNL Funzioni locali del 21 maggio 2018 avevamo dato conto del contrasto interpretativo insorto tra le sezioni regionali della Corte dei conti in merito alla seguente questione: “se gli incrementi del Fondo risorse decentrate previsti dall’art. 67, comma 2, lett. a) e b) del CCNL Funzioni locali del 21 maggio 2018, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non siano assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti e, in particolare, al limite stabilito dall’art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017”.
La Sezione delle autonomie della Corte dei conti, con deliberazione n. 19/2018 del 18/10/2018, enuncia il seguente principio di diritto: “Gli incrementi del Fondo risorse decentrate previsti dall’art. 67, comma 2, lettere a) e b) del CCNL Funzioni locali del 21 maggio 2018, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non sono assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti e, in particolare al limite stabilito dall’art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017”.