No War - Palazzo Savelli sede del Comune di Rocca Priora (Roma)

No War - Palazzo Savelli sede del Comune di Rocca Priora (Roma)
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venerdì 20 novembre 2015

Il testo del maxiemendamento del Governo al DDL di stabilità

Giovedì sera il Governo ha posto la questione di fiducia su un maxiemendamento interamente sostitutivo del testo del ddl di stabilità. E' ora in corso la discussione sulla questione di fiducia. La chiama per il voto è prevista intorno alle ore 12.

Progettisti, incentivi pieni per le attività pre-riforma

Gli incentivi previsti per i dipendenti pubblici che hanno lavorato all'atto di programmazione della Pubblica amministrazione devono essere garantiti se le attività sono state svolte prima della riforma legislativa che ne ha limitato l'uso, e purché l'atto «risulti collegato direttamente e in modo immediato alla progettazione di un'opera pubblica». La Corte dei conti della Lombardia - delibera n. 417/2015 – ha chiarito così i dubbi di un Comune sulla liquidazione dei compensi impegnati per i propri dipendenti incaricati di redigere gli atti del Piano di governo del territorio (Pgt). Nel caso in esame, il Piano è entrato in vigore a febbraio 2014, prima cioè dell'abrogazione - intervenuta ad agosto dello scorso anno - di due norme del Codice degli appalti pubblici che disciplinavano gli incentivi per le attività di progettazione e pianificazione (articolo 13, comma 1, Dl 90/2014, convertito in legge n. 114/2014, abrogazione commi 5 e 6, articolo 92, Dlgs n. 163/2006).
Inizia così l'articolo di Francesco Clemente dal titolo Progettisti, incentivi pieni per le attività pre-riforma pubblicato dal quotidiano del Sole24Ore Enti Locali & PA.

Sulla nuova disciplina degli incentivi ai tecnici, già pubblicati su questo blog:

La cancellazione della Tasi sull’abitazione principale

Il disegno di legge (DDL) di stabilità per il 2016 prevede, assieme ad altri interventi minori in materia di imposizione immobiliare, l’abolizione della tassa sui servizi indivisibili (Tasi) dovuta dai proprietari o dagli inquilini sugli immobili adibiti ad abitazione principale.
Gli impatti della previsione sono analizzati in uno studio dal titolo La cancellazione della Tasi sull’abitazione principale redatto dall'Ufficio parlamentare di bilancio, anche con riferimento agli effetti sulla finanza locale.
Per approfondimenti sulla legge di stabilità si veda l'apposita sezione del blog ed il precedente post Disegno di Legge di stabilità: sintesi del testo e degli emendamenti approvati dalla Commissione bilancio.

I resoconti dell'indagine conoscitiva sulla gestione associata delle funzioni e dei servizi comunali della commissione Affari costituzionali della Camera

In un precedente post abbiamo dato notizia che la commissione Affari costituzionali di Montecitorio ha avviato un'indagine conoscitiva sulla gestione associata delle funzioni e dei servizi comunali, svolgendo una serie di audizioni.
Segnaliamo ora che sono stati pubblicati i resoconti delle audizioni svolte in data 3 novembre 2015.
Qui il link al resoconto di seduta n. 2 e qui il link al resoconto di seduta n. 3.
Sul possibile rinvio dell'obbligo di gestione associata delle funzioni fondamentali si veda il precedente post Gestioni associate verso lo stop e l'apposita sezione del blog.

giovedì 19 novembre 2015

Disegno di Legge di stabilità: sintesi del testo e degli emendamenti approvati dalla Commissione bilancio

Pubblicato dal Servizio studi del Senato il Dossier n. 247 riguardante il Disegno di Legge di stabilità: sintesi del testo e degli emendamenti approvati dalla Commissione bilancio.
Su questo blog sulla legge di stabilità si vedano:

L’ANAC aggiorna il Piano nazionale anticorruzione e prevede maggiore autonomia nella definizione delle aree di rischio e delle misure di prevenzione

Con la determinazione n.12 del 28 ottobre 2015, l’Autorità nazionale anticorruzione, ha reso noto l’aggiornamento 2015 al primo Piano nazionale anticorruzione, varato nel 2013 e ha annunciato che, “nel corso del 2016, dopo l’entrata in vigore della nuova disciplina del processo di approvazione del PNA prevista dalla citata L. 124/2015, sarà necessario adottare un nuovo PNA”.

Il documento, atteso da diverso tempo, rispettando la scadenza annunciata dal presidente Cantone, viene alla luce dopo un primo periodo di sperimentazione delle “politiche di prevenzione” che hanno visto una produzione consistente di linee guida, orientamenti, determinazioni e pronunce giurisprudenziali, in diversi ambiti “sensibili”: il whistleblowing (la tutela del dipendente che segnala gli illeciti); gli affidamenti nel Terzo settore (servizi sociali e alla persona); gli obblighi delle società partecipate (sia in tema di trasparenza che di prevenzione della corruzione); il regime degli appalti pubblici, ecc.
In argomento si vedano i precedenti post:

La Legge 124/2015: perché non è una riforma

Questo Governo nasce con l'obiettivo di introdurre delle dirompenti riforme che da tempo dovrebbero essere adottate in Italia e che certamente renderebbero il nostro Paese maggiormente competitivo. Lo ha fatto in materia di lavoro e legge elettorale, in materia di scuola e lo intende fare anche in materia di riordino della PA con la recente legge delega 124/2015.
Se vi è un ambito del sistema Italia che richiede una riforma coraggiosa questo è certamente quello della pubblica amministrazione. Si tratta di un pezzo rilevante delle nostre istituzioni, il front office per certi versi, da cui dipende il successo dell'intervento pubblico in molti settori: lavoro, sviluppo, sanità, scuola, ambiente, territorio, et.
Inizia così l'articolo di Francesco Verbaro dal titolo La Legge 124/2015: perché non è una riforma pubblicato sul sito della fondazione PromoPa.
Per approfondimenti sulla L. 124/2015 si veda l'apposita sezione del blog dedicata alla legge e quella riguardante i lavori preparatori.
Sulla riforma della dirigenza pubblica si vadano su questo blog i precedenti post:

mercoledì 18 novembre 2015

Accesso civico ai dati ed alle informazioni concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico (TAR Calabria, Catanzaro, Sezione II, n. 1671/2015)

Con la sentenza n. 1671 del 12 novembre 2015, il TAR Calabria, Catanzaro, Sezione II, si pronuncia sul ricorso proposto a seguito di una istanza di accesso civico, rimasta senza riscontro, riguardante i dati e le informazioni concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico, soggetti ad obbligo di pubblicazione (art. 14, d.lgs. n. 33 del 2013).

I giudici condannano il Comune a pubblicare sul sito i dati e le informazioni richieste, ad eccezione della dichiarazione del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado (salvo che non sussista autorizzazione in proposito).
Nella sentenza si confermano principi consolidati:


  • le disposizioni del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33, in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (c.d. accesso civico), disciplinano “situazioni non ampliative, né sovrapponibili a quelle che consentono l’accesso ai documenti amministrativi, ai sensi degli art. 22 e ss. legge 7 agosto 1990 n. 241”;
  • la differente finalità delle norme contenute nella L. 241/1990 rispetto all’accesso civico, istituto quest'ultimo che ha la finalità di consentire il controllo democratico.

Qui il link alla sentenza del TAR Calabria, Catanzaro, Sezione II, n. 1671 del 12 novembre 2015.
In argomento si veda anche il paragrafo La trasparenza intesa come accessibilità totale sulla Guida per Amministratori locali (pag. 311 e seguenti).
Si vedano, inoltre, su questo blog:

Anci Toscana: indicazioni operative sulla legge di stabilità 2016

La bozza della nuova Legge di Stabilità per il 2016 prevede disposizioni di assoluto rilievo per la finanza comunale. Oltre, infatti, a contenere una nuova configurazione dei principali tributi comunali, il provvedimento includerà, tra l’altro, l’abolizione dell’imposizione sull’abitazione principale e il superamento del Patto di Stabilità interno per la prima volta dalla sua istituzione nel 1999. 
Sebbene ancora il testo debba compiere il suo iter parlamentare, ad oggi la portata delle novità in esso contenute comporteranno una diversa gestione finanziaria da parte dei comuni.
Anci Toscana ha quindi predisposto delle indicazioni operative sulla legge di stabilità 2016.
Su questo blog sulla legge di stabilità si vedano:

Approvate le deleghe in materia di appalti e concessioni pubbliche

La Camera ha approvato il disegno di legge, già approvato dal Senato: S. 1678 - Deleghe al Governo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (C. 3194-A). Il provvedimento passa nuovamente all'esame del Senato.

In argomento su questo blog si vedano i precedenti post:

lunedì 16 novembre 2015

Segretari comunali: la determinazione del quantum dei diritti di rogito

La corretta interpretazione della locuzione "stipendio in godimento" in merito ai diritti di rogito è contenuta nella sentenza del Consiglio di Stato Sez. V del 12.11.2015 n. 5183, oggetto di commento sul sito ilquotidianodellapa.it da parte del Direttore Enrico Michetti di seguito riportato.

Sicuramente alla grande soddisfazione di un segretario comunale per aver vinto contro il proprio comune al TAR Piemonte, non è seguita analoga soddisfazione quella dei suoi eredi. Infatti, la sentenza del TAR che nel 2005 aveva condannato il Comune a corrispondere al segretario comunale, successivamente deceduto, il saldo per i diritti di rogito è stata ribaltata a distanza di dieci anni dal Consiglio di Stato, che con sentenza del 12 novembre 2015 n. 5183 ha accolto l'appello proposto dal Comune contro gli eredi del segretario, respingendo il ricorso a suo tempo proposto.
Ma vediamo i fatti: tutto ruota attorno alla corretta interpretazione dall’articolo 41, comma 3, della l. 11 luglio 1980, n. 312.
Il ricorrente aveva prestato servizio in qualità di Segretario generale del Comune dal 1° dicembre 1987 al 31 gennaio 1992 e in tale periodo aveva svolto attività rogatoria per l’ente, percependo i relativi diritti di rogito, come previsto dall’articolo 41, comma 3, della l. 11 luglio 1980, n. 312; tuttavia il segretario aveva contestato i criteri adottati dall’amministrazione per la liquidazione dei diritti di rogito nei periodi suindicati, assumendo che la quantificazione di tali spettanze non poteva essere limitata a un terzo dello stipendio effettivamente percepito, dovendosi fare riferimento alla retribuzione annua e non a quella mensile.
Nel merito, per il TAR, le difficoltà interpretative che hanno dato luogo a difformi orientamenti giurisprudenziali sarebbero legate all’esatta accezione di significato della locuzione “stipendio in godimento”, contenuta nell’art. 41, comma 3, della l. 11 luglio 1980, n 312 (oggi non più in vigore, dopo che l’art. 17, comma 74, della l. n. 127 del 1997 ha rimesso la materia alla contrattazione collettiva), cui è ragguagliato il limite massimo della quota spettante al segretario rogante.
Secondo il TAR doveva essere accolta l’opzione ermeneutica più favorevole al creditore, interpretando la locuzione “stipendio in godimento” quale retribuzione annua teoricamente spettante al dipendente e facendo riferimento, quindi, allo stipendio tabellare annuo.
Inoltre, per il TAR, l’art. 41 della l. n. 312 del 1980 non conteneva più alcun riferimento alla retribuzione in dodicesimi percepita dal dipendente in relazione al servizio effettivamente prestato, mentre tale limitazione sussisteva in base al previgente art. 41 della l. 8 giugno 1962, n. 604; pertanto, l’espressione “stipendio in godimento” doveva riferirsi alla retribuzione teorica spettante al segretario comunale, non a quella effettivamente percepita e ragguagliata al periodo di servizio prestato.
Di diverso avviso è la Quinta Sezione del Consiglio di Stato, che con la suddetta sentenza n. 5183/2015 ha affermato che "con riferimento alla contestata interpretazione della locuzione “stipendio in godimento” contenuta nell’art. 41, comma 3, della l. 11 luglio 1980, n 312, si deve premettere che nella determinazione del quantum spettante per l’attività di ufficiale rogante, non può prescindersi dal periodo di effettivo servizio svolto dal soggetto interessato alla percezione del compenso in parola, come peraltro chiarito anche da questo Consiglio (cfr. sez. IV, 9 novembre 1989, n. 773). 
Infatti, i diritti di rogito hanno una funzione di remunerazione di una particolare attività alla quale è correlata una responsabilità di ordine speciale e sorgono con l’effettiva estrinsecazione della funzione di rogante la quale, ancorché di carattere obbligatorio, eccede l’ambito delle attribuzioni di lavoro normalmente riconducibili al pubblico impiego. 
A fronte di tale funzione, quindi, il legislatore ha previsto un compenso ulteriore, ragguagliandolo ad un terzo della retribuzione annua maturata dall’interessato, retribuzione, quindi, che deve essere effettivamente maturata e non riferita allo stipendio tabellare astrattamente percepibile dal soggetto rogante.
Peraltro, anche l’analisi letterale della disposizione induce alle medesime conclusioni; infatti lo “stipendio in godimento” di cui al citato art. 41 non può essere inteso come retribuzione spettante in astratto, atteso che in tanto esso è goduto in quanto è maturato a seguito ed in virtù della prestazione di servizio effettivamente svolta.
Per contro, l’opposta interpretazione non poggia su argomenti letterali, poiché l’espressione “stipendio in godimento” usata nel terzo comma dell’art. 41 della l. n. 312 del 1980, non reca elementi per ritenere che essa si riferisca inequivocabilmente alla retribuzione su base annua. 
Ad avviso del Collegio, la disposizione va intesa, tenendo soprattutto conto del particolare contesto in cui essa è inserita, nel modo più conforme al principio di buon andamento della P.A. di cui all’art. 97, comma 1, Cost. ed ai principi di sana gestione finanziaria.
Sotto questo aspetto, l’entità dell’onere finanziario dell’ente locale nella corresponsione al segretario rogante dei diritti de quibus non può essere equiparata a seconda della permanenza di uno stesso dipendente nella sede ed in quelle funzioni da cui deriva la maturazione del compenso accessorio per un periodo inferiore all’anno solare, piuttosto che per l’intero anno; anzi, proprio il principio indicato nell’art. 36, comma 1, Cost., secondo cui il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro, risulta in contrasto con l’interpretazione accolta dal giudice di primo grado".
Infine, il Collegio osserva che questo orientamento è conforme al principio generale, peraltro da ritenersi non innovativo rispetto al sistema antecedente, espresso all’art. 7, comma 5, della disciplina sul pubblico impiego (all’epoca del d.lgs. n. 29 del 1993, oggi ex d.lgs. n. 165 del 001), secondo cui le amministrazioni pubbliche non possono erogare trattamenti economici accessori che non corrispondano alle prestazioni effettivamente rese.
Peraltro, lo stipendio tabellare viene comunque preso in considerazione anche in questa interpretazione, soltanto che l’entità del compenso accessorio viene commisurata al periodo di tempo rilevante nella specie per il calcolo dei diritti di rogito e non certamente per l’intero anno, poiché per l’intero anno tale prestazione non è stata e non poteva essere effettuata dall’appellante".
Sui diritti di rogito dopo il DL 90/2014, conv. con L. 114/2014 si vedano i precedenti post:

Il potere di organizzazione del Segretario

Nell’ambito dell’organizzazione dell’ente, il Segretario Generale ha il dovere di trovare, al personale di ruolo che venga distolto da precedenti mansioni, un’altra collocazione conforme al profilo rivestito, qualitativamente e quantitativamente adeguata. 
Questo, in sintesi, il principio affermato dalla Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per il Veneto, nella sentenza n. 135 depositata il 23 settembre 2015.

A Campobasso un dirigente apicale al posto del Segretario comunale

A Campobasso un dirigente apicale al posto del segretario comunale è l'articolo pubblicato da Italia Oggi, di Venerdì, 13 Novembre 2015 e riportato dal sito dell'Associazione Vighenzi.
Al comune di Campobasso si anticipano gli effetti della riforma Madia: si fa a meno del segretario comunale a vantaggio di un dirigente «di vertice» di fiducia del sindaco. Non lo si può definire tecnicamente «direttore generale», perché il comune di Campobasso ha meno di 100.000 abitanti, né «dirigente apicale» perché ancora la riforma Madia non è vigente, ma la sostanza è che questo dirigente di vertice ha di fatto esautorato il segretario comunale, tanto che il titolare della sede di segreteria si è dimesso lo scorso ottobre, visto che le funzioni di coordinamento dell' attività comunale sono state svolte dal dirigente fiduciario. La vicenda dimostra che la legge 124/2015 a ben vedere non ha tanto lo scopo di innovare l' ordinamento modificando la disciplina della dirigenza pubblica, anche attraverso l' abolizione dei segretari comunali, quanto soprattutto di fornire un ombrello normativo alla tendenza sempre più forte degli organi di governo di costruirsi una dirigenza strettamente a sé affine, individuata per via fiduciaria e senza concorsi, a svantaggio della dirigenza di ruolo. Quanto si è verificato a Campobasso trova origine già alla fine del gennaio 2015, quando il sindaco ha conferito l' incarico dirigenziale extra dotazione organica, ai sensi dell' articolo 110, comma 2, del dlgs 267/2000 di direzione dell' Area «indirizzo organizzazione e controllo» del comune. Un incarico che pur non inquadrando il destinatario in maniera esplicita come «direttore generale» nella sua stessa sinterizzazione evidenzia che il contenuto sia esattamente identico, posto che ai sensi dell' articolo 108 del dlgs 267/2000 il direttore generale attua gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell' ente, secondo le direttive impartite dal sindaco o dal presidente della provincia, sovrintendendo alla gestione dell' ente, perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza. Che si trattasse, in effetti, dell' assegnazione di funzioni di dirigente di vertice, «dirigente apicale» si direbbe ai sensi della legge delega 124/2015, lo hanno dimostrato i fatti, che hanno portato il segretario a dimettersi. Il comune, dunque, anticipando i tempi della riforma si ritrova, adesso, senza segretario e con una sorta di «dirigente apicale», assunto esattamente secondo le modalità selettive solo in apparenza che delinea la riforma Madia. Infatti, l' incaricato come «super manager» del comune è stato scelto a seguito di una selezione pubblica, nell' ambito della quale una commissione nominata dal sindaco ha preselezionato 4 nominativi di candidati, qualificandoli tutti come «idonei» a ottenere l' incarico. La commissione, dunque, non ha redatto una graduatoria di merito e, quindi, la scelta finale è stata compiuta dal sindaco sulla base di proprie valutazioni dei curriculum dei quattro preselezionati. Tra i quali c' era il destinatario, il quale era stato in precedenza dal 2000 al 2009 direttore generale del comune, quando il sindaco era espressione del centro sinistra. Dal 2009 al 2014, con maggioranza di centro-destra, ha saltato un giro e il sistema di selezione dei dirigenti a contratto, che la legge Madia sostanzialmente estenderà ai fini dell' assegnazione degli incarichi ai dirigenti di ruolo, ha consentito alla maggioranza nuovamente di centro-sinistra del comune di Campobasso di richiamare in forza l' ex direttore generale sotto diversa veste e a dire addio, per ora, al segretario comunale. Un addio che potrebbe divenire, con la vigenza dei decreti legislativi attuativi della legge 124/2015, definitivo.