No War - Palazzo Savelli sede del Comune di Rocca Priora (Roma)

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sabato 15 marzo 2014

I controlli amministrativi nella valutazione e nella gestione del rischio corruttivo

L'articolo "I controlli amministrativi nella valutazione e nella gestione del rischio corruttivo" di C. Medici è stato pubblicato sulla rivista "Gazzetta Amministrativa" n. 2/2013.

Nello studio degli strumenti finalizzati a prevenire la corruzione, il tema dei controlli amministrativi ha assunto un’importanza predominante, dal momento che, il buon funzionamento del sistema dei controlli costituisce una garanzia per la legalità dell’azione amministrativa. Il tema dei controlli è stato, quindi, ripreso dalla Commissione interministeriale che ha formulato le linee di indirizzo per la predisposizione del Piano nazionale anticorruzione, approvato dalla CIVIT con delibera n. 72/2013, e dovrà essere ripreso e sviluppato dalle singole pubbliche amministrazioni nei Piani triennali di prevenzione della corruzione.

In materia di controlli negli enti locali si segnala anche il dossier di documentazione predisposto dall'Agenzia Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali.

Istituzioni vecchie di 150 anni. Come attuare le riforme? Semplice con lo spoil system

La rivista Il Diritto Amministrativo, segnala l'intervista rilasciata a Teleborsa da Michele Corradino, Consigliere di Stato e già Capo di Gabinetto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
Da ascoltare...



Inerzia della PA: direttiva della Funzione Pubblica sull'indennizzo da ritardo (art. 28 del d.l. 21.06.2013, n. 69)

Il collega Adriano Marini, segnala che con la direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica - 9 gennaio 2014 pubblicata sulla “Gazzetta Ufficiale” n. 59 del 12 marzo, recante linee guida sull'applicazione dell’art. 28 del D.L. n. 69/2013, entra in funzione un nuovo strumento di contrasto ai ritardi della P.A.

Con il provvedimento è introdotta una forma di responsabilità economica della pubblica amministrazione (pari a trenta euro per ogni giorno di ritardo, fino ad un massimo di 2.000,00 euro), in caso di mancata conclusione del procedimento entro il termine di 30 giorni o del diverso termine previsto dai regolamenti esistenti.

Di seguito anche la segnalazione di un articolo di dottrina di R. Gai, L’inerzia della pubblica amministrazione: dal “danno da ritardo” (art. 2-bis l. 241/1990) all’”indennizzo da ritardo” (art. 28 del d.l. 21.06.2013, n. 69, convertito dalla l. 9.8.2013, n. 98), nel quale si approfondisce lo sviluppo della tutela del privato nei confronti dell’inerzia della pubblica amministrazione: accanto al “danno da ritardo” (art. 2-bis l. 241/1990) il legislatore introduce l’”indennizzo da ritardo” (art. 28 del d.l. 21.06.2013, n. 69, conv. dalla l. 09.08.2013, n. 98) (Gazzetta Amministrativa n. 2/2013).
Sulla direttiva si vedano anche il seguente articolo di stampa:

venerdì 14 marzo 2014

Nota della Segreteria Nazionale UNSCP su COA4, COA5 e corsi di specializzazione

La segreteria Nazionale dell'Unione Nazionale Segretari Comunali e Provinciali in data 13 marzo 2014 ha inviato una nota al Ministero dell'Interno ed all'ANCI, sulle problematiche aperte riguardanti le difficoltà a prendere servizio per i Segretari neo iscritti all’Albo COA4, il corso COA5 ed i corsi di specializzazione SPES e SEFA.
Quanto alle difficoltà a prendere servizio per i Segretari neo iscritti all’Albo COA4, nella nota la Segreteria Nazionale chiede "al Ministero dell’Interno di sollecitare le singole Prefetture dei Comuni Capoluogo di Regione ad adottare ogni iniziativa utile affinché le numerose sedi di segreteria ad oggi vacanti provvedano alla nomina di un segretario COA4 titolare. A tal fine riteniamo che le singole Prefetture dei comuni capoluogo di regione, oltre a sollecitare e quando necessario diffidare gli enti, possano e debbano farsi parti attive anche nell’individuare e proporre esse stesse, quando opportuno, le convenzioni più appropriate, senza compromettere l’autonomia degli enti ma piuttosto offrendo loro le soluzioni migliori affinché possano dotarsi del Segretario titolare. L’Unione chiede inoltre che gli incarichi di reggenza di sedi vacanti e di supplenza di sedi in temporanea assenza del titolare – fatto salvo l’impiego dei Segretari collocati in posizione di disponibilità – possano essere conferiti ai COA iscritti all’albo con precedenza rispetto a tutti gli altri segretari titolari di sede".
In merito al corso COA5 "l’Unione chiede che sia rapidamente avviato il quinto corso ‐ concorso selettivo di formazione per il conseguimento dell'abilitazione richiesta ai fini dell'iscrizione di n. 200 Segretari comunali nella fascia iniziale dell'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali (COA V), bandito a novembre del 2009 e ad oggi non ancora iniziato, malgrado siano stati già spese energie e ingenti risorse pubbliche. Il mancato rapido avvio del Corso appare pertanto in totale contrasto con i principi di efficacia, efficienza e ‐ soprattutto ‐ economicità".
La segreteria Nazionale UNSCP conclude la nota chiedendo "l’avvio delle nuove edizioni dei Corsi di Specializzazione Spes e Sefa, con le modalità idonee a garantire la partecipazione a tutti gli aventi diritto. A tal proposito si richiede altresì la convocazione, con la necessaria urgenza al fine di non ritardare l’avvio dei corsi, di un apposito incontro al fine di verificare i criteri di ammissione – con particolare riferimento alle condizioni per maturare i due anni di servizio necessari ad acquisire il diritto al corso e alle relative graduatorie, per porre rimedio ad alcune criticità che sono emerse in relazione ai bandi degli ultimi corsi – e di concorrere alla definizione dei moduli formativi e delle prove finali".

Un articolo che narra positivamente le vicende di un segretario comunale

Invito tutti i colleghi a leggere l'articolo che segue. Finalmente le cronache giornalistiche "narrano" positivamente di un segretario comunale!

VOTO DI SCAMBIO: Segretario comunale rassegna dimissioni. Incarico incompatibile con comportamento Davide Perrin

Alexander Glarey
“A fronte delle note vicende che hanno coinvolto il signor Davide Perrin, ho proposto, anche in qualità di responsabile anti - corruzione dell’ente, un’autosospensione dello stesso dalla carica di Assessore. Pareva, infatti, la soluzione ottimale rispetto alla necessità di assicurare un equo contemperamento tra il principio d’innocenza dell’indagato e la necessità di garantire ai cittadini un’Amministrazione al di sopra di ogni sospetto, che agisca in piena legittimazione sostanziale, oltre che formale.
Preso atto della volontà  - legittima - dell’interessato di non procedere in tal senso, e in seguito alla progressiva conoscenza, attraverso i media, di fatti e notizie relative all’inchiesta denominata ‘Declino’, ho deciso di mettere a disposizione il mio incarico di Segretario comunale”.
Inizia così la lettera che il segretario comunale di Torgnon, Alex Glarey, ha consegnato al Sindaco rassegnando le dimissioni dall’incarico.
“La mia scelta – scrive Glarey - trova fondamento nella gravità dei fatti contestati all’ass. D. Perrin” . E precisa: “ Non è in questione un reato per così dire ‘professionale’, connesso all’ordinaria attività di chi amministra e, alle volte, sbaglia in buona fede nell’interesse dell’ente e non per tornaconto personale, ma una fattispecie particolarmente odiosa, in quanto lesiva dei fondamenti del nostro ordinamento democratico e repubblicano”.
Glarey dice poi di aver “perso la fiducia nei confronti dell’Assessore, anche in ragione di quanto da lui dichiarato in sede di colloquio con il sottoscritto, rispetto a quanto risultante dagli estratti dell’inchiesta”.
Alexander Glarey evidenzia, poi, di avere “sempre condiviso e promosso la posizione assunta dal giudice Borsellino rispetto alle frequentazioni che un politico, responsabile della ‘Cosa Pubblica’, dovrebbe avere, al di là delle eventuali responsabilità penali dimostrate dall’autorità giudiziaria: ‘non soltanto essere onesti, ma apparire onesti’.
Glarey ringrazia, infine, “gli amministratori e i dipendenti che in questi anni hanno cooperato con il sottoscritto, nel perseguimento dell’interesse del Municipio e, in generale, del bene comune”.

Jobs Act: un primo commento alle misure sul lavoro varate dal Consiglio dei Ministri

Pubblicato dall'Associazione ADAPT, l'associazione senza fini di lucro, fondata da Marco Biagi nel 2000 per promuovere, in una ottica internazionale e comparata, studi e ricerche nell’ambito delle relazioni industriali e di lavoro, un primo commento alle misure sul lavoro varate dal Consiglio dei Ministri.

Il commento, a cura di Michele Tiraboschi, si compone di una prima parte in cui sono raccolti alcuni interventi di autorevoli studiosi della materia ed una seconda parte in cui sono raccolti alcuni documenti.

giovedì 13 marzo 2014

Nuove regole di conservazione dei documenti e fascicoli informatici

Entrerà in vigore l’11 aprile 2014 il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2013 che detta le regole tecniche in materia di sistema di conservazione ai sensi degli articoli 20, commi 3 e 5-bis, 23-ter, comma 4, 43, commi 1 e 3, 44 , 44-bis e 71, comma 1, del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005. (GU Serie Generale n.59 del 12-3-2014 - Suppl. Ordinario n. 20).

Il sistema di conservazione garantisce l'accesso, l'autenticità', l'integrità', l'affidabilità', la leggibilità' e la reperibilità' dei documenti e dei fascicoli informatici conservati, per il periodo prescritto dalla norma, indipendentemente dall'evolversi del contesto tecnologico.
Con il presente decreto si superano le ambiguità in ordine alla conservazione dei documenti, cosa che darà maggiore certezza anche in ordine alla conservazione degli atti pubblici amministrativi rogati dai Segretari comunali
Le pubbliche amministrazioni realizzano i processi di conservazione all'interno della propria struttura organizzativa o affidandoli a conservatori accreditati, pubblici o privati, di cui all'art. 44-bis, comma 1, del Codice, fatte salve le competenze del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni. Il regolamento riconosce, infatti, la figura dei certificatori accreditati presso DigitPa.

DDL Delrio: prosegue l'esame in Commissione Affari Costituzionali del Senato

Prosegue senza grandi sorprese l'iter del DDL Delrio in 1ª Commissione permanente del Senato della Repubblica, in sede referente, “Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni”, approvato dalla Camera dei deputati (Atto Senato n. 1212).

Nella seduta del 11 marzo 2014 la Commissione si è trovata nuovamente a discutere sull'opportunità e sulla legittimità, fortemente criticata dagli esperti ascoltati nel corso delle audizioni, di un intervento sulle Province prima di aver approvato una riforma costituzionale.

Continuano, inoltre, sia in Commissione che nel dibattito politico le spinte per stralciare dal DDL Delrio le norme relative all'esatto numero dei consiglieri comunali e quindi dei candidati, oltre alla possibilità di introdurre il terzo mandato dei sindaci.

Qui il resoconto sommario n. 114 del 11/03/2014 della seduta della Commissione.

Nel frattempo l’Assemblea regionale siciliana nella seduta di martedì 11 marzo 2014 ha approvato con 62 voti favorevoli, 14 contrari e 2 astenuti il disegno di legge “Istituzione dei liberi consorzi comunali e delle Città metropolitane”, abolendo così le Province.

Addio al Durc, il Governo sostituisce il certificato di regolarità contributiva con un click

Il decreto legge sul lavoro che il governo ha approvato nella sua riunione di ieri pomeriggio elimina l'obbligo di richiedere il Durc tramite il servizio Avcpass gestito dall'Autorità.
Il decreto, all'art. 4, impone di sostituire il Durc con un semplice click. Un'interrogazione da effettuare, «con modalità esclusivamente telematiche e in tempo reale», nelle banche dati di inail, Inps e Casse edili sarà sufficiente per verificare la regolarità contributiva delle imprese. «L'esito dell'interrogazione - stabilisce il provvedimento - ha validità di 120 giorni dalla data di acquisizione e sostituisce ad ogni effetto il Documento Unico di Regolarità Contributiva (Durc), ovunque previsto».
La novità però non partirà da subito. Per rendere operativa la «smaterializzazione» del Durc serve un provvedimento attuativo, da varare entro 60 giorni da parte del ministero del Lavoro. Una volta pubblicato il decreto, e sostituito il Durc con click, cadrà anche l'obbligo di verificare la sussistenza del requisito di regolarità contributiva tramite la banca dati affidata all'Autorità di vigilanza.
La notizia in dettaglio in un articolo di "Ediliza e Territorio".

A Zagarolo il 20 marzo un seminario in tema di Anticorruzione

La collega Daniela Urtesi segnala che il Consorzio "I Castelli della Sapienza" in collaborazione con Logos PA, organizza un seminario di formazione "Il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) e l’importanza della gestione del rischio integrata con le performance e la trasparenza" “La metodologia per la costruzione, attuazione, monitoraggio e adeguamento dei Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione (PTPC)” che si terrà in data Giovedì 20 Marzo 2014 dalle ore 9.00 alle ore 14.00 presso la Sala delle Bandiere di Palazzo Rospigliosi a Zagarolo il cui relatore è Dr. Ermelindo Lungaro - Esperto di risk management e controllo interno.
L’obiettivo del corso è suggerire mezzi, metodi e strumenti più appropriati per il lavoro da svolgere in tema di anticorruzione.
Per partecipare al seminario inoltrare la scheda di adesione allegata a Logos Pa mezzo fax 06.87691058.
Si ricorda che la quota di partecipazione al seminario è di euro 200,00 per i comuni sotto i 10.000 abitanti (max 3 partecipanti) e di 300,00 euro per i comuni sopra i 10.000 abitanti, mentre è gratuita per i Comuni aderenti al Consorzio.
 

Piano casa 2014: LeggiOggi.it pubblica in esclusiva il testo del decreto presentato in Cdm

LeggiOggi.it pubblica la bozza del piano casa di Matteo Renzi entrata in Consiglio dei ministri. “Misure urgenti per l’emergenza abitativa”: è questo il decreto legge che il governo ha approvato nella sua riunione di oggi pomeriggio.

L'abuso del diritto d'accesso (Cons. St., sentenza n. 1021/2014)

Sul blog l'Amministrativista 2.0 si segnala la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 4 marzo 2014 n. 1021 nella quale si è affermato che "in ambito edilizio, se lo stato di avanzamento dei lavori è già tale da ingenerare il sospetto un abuso in atto, il ricorrente non può limitarsi ad attendere il completamento dell'opera omettendo di esercitare il diritto di accesso alla relativa documentazione, ossia scegliendo di utilizzare questo strumento quale mero espediente per non far decorrere il termine di decadenza poiché, agendo in questo modo, finisce per abusare di un diritto coniato per la sua tutela, trasformandolo in uno per calibrare la futura azione giudiziaria in danno del beneficiario in buona fede, oltre che in danno dell'interesse pubblico ancora oggi presente nelle trame dell'interesse legittimo".
Qui il link alla massima ed alla sentenza.

Il regime giuridico degli atti adottati in assenza di conferimento di funzioni dirigenziali

La rivista Amministrativ@mente ha pubblicato un articolo della collega Daniela Falso riguardante le problematiche connesse agli atti adottati in assenza di conferimento di funzioni dirigenziali.
Il sommario dell'articolo:
1. Premessa; 2. Nozione del funzionario di fatto e sorte dei provvedimenti adottati 3. La nullità dell’atto con la riforma del 2005 e le influenze sulla figura del funzionario di fatto e sul riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo; 4. L'istituto della prorogatio delle funzioni ed interferenze con l’esercizio di fatto di funzioni pubbliche; 5. Il regime giuridico degli atti adottati dai dirigenti degli enti locali in assenza del decreto sindacale di nomina; 6. Le problematiche inerenti il riconoscimento retributivo per l’attività prestata dal dirigente comunale in assenza di conferimento delle funzioni.

L'Appello di Saviano: un decalogo per combattere la corruzione

Pubblicato su Repubblica.it un articolo di Roberto Saviano, che partendo dall'imminente nomina di Raffaele Cantone al vertice dell'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione), propone un decalogo per combattere la corruzione.

mercoledì 12 marzo 2014

Presentato in Consiglio dei Ministri il Disegno di legge costituzionale sul superamento bicameralismo paritario e revisione Titolo V

Il Presidente del Consiglio, Matteo Renzi, ha informato il Consiglio dei Ministri riguardo la bozza di disegno di legge costituzionale “Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, la soppressione del Cnel e la revisione del Titolo V della parte seconda della Costituzione” proposta dal Ministro per le Riforme e i Rapporti con il Parlamento Maria Elena Boschi. 
La proposta di disegno di legge verrà trasmessa a livelli istituzionali, leader politici e parti sociali come contributo per il confronto in merito. Il disegno di legge costituzionale prevede la riforma costituzionale del Senato in una Assemblea delle Autonomie, composta da presidenti delle Regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, nonché, per ciascuna Regione, da due membri eletti, con voto limitato, dai Consigli regionali tra i propri componenti, e da tre Sindaci eletti da una assemblea dei Sindaci della Regione. Il disegno prevede l’abolizione costituzionale delle Province, interviene sulla legislazione concorrente tra Stato e Regioni.

Pubblicata la relazione annuale sull'attività svolta nel 2013 dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)

L’articolo 13 del d.lgs. n. 150/2009, istitutivo della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche (successivamente trasformata in ANAC), al comma 9, prevede che la Commissione trasmetta una Relazione annuale al Ministro per l’attuazione del programma di Governo. 
Sul sito dell'Autorità è stata pubblicata la Relazione sull'attività svolta nell'anno 2013.
Alla Relazione sono allegati:

Rettifica data per incontro a Sezze(Lt)

L'incontro sui contratti pubblici si svolgerà a Sezze giovedì 27 marzo e non come erroneamente indicato in precedenza il 28 marzo.
Ho provveduto a rettificare il precedente post.
In un successivo post sarà pubblicato il programma della giornata.

Contratti pubblici in modalità informatica: un incontro a Sezze (Lt) il 27 marzo

Il primo gennaio 2013 entrò in vigore per gli enti l'obbligo di stipulare i contratti pubblici, nella forma pubblica amministrativa, a pena di nullità, in modalità elettronica secondo quanto previsto dal comma 13 dell’art. 11 del Dlgs. 163/2006.
La norma creò non poche difficoltà interpretative, come può leggersi in questo documento redatto con il contributo dei componenti dell'Ufficio Studi e validato dal Comitato Scientifico del Codau.

Sulla norma si è pronunciata l'Autorità di vigilanza per i contratti pubblici con Determinazione n. 1 del 13.02.2013 e la Corte dei Conti sezione regionale di controllo della Lombardia (Deliberazioni Lombardia/97/2013/PAR e Lombardia/121/2013/PAR).
Nonostante ciò le incertezze operative rimasero moltissime.
Questa situazione di incertezza ha portato, dopo quasi un anno dall'entrata in vigore della norma, all'intesa raggiunta nella Conferenza unificata del 5 dicembre, in cui si è approvato un vademecum sull'applicazione della norma.

L'intesa sulla guida sottoscritta da Regioni e Comuni con il benestare del ministero della Funzione pubblica, non ha sciolto tuttavia tutti i nodi. Primo fra tutti quello dei contratti cartacei sottoscritti dopo il primo gennaio, che sono nulli, secondo la legge. Regioni e Comuni hanno quindi chiesto al governo di intervenire con due misure. La prima è quella di una sanatoria che facesse salvi appunto tutti i contratti stipulati su carta dal primo gennaio 2013. La seconda è una proroga (ex-post) dell'entrata in vigore dell'obbligo di stipula dei contratti elettronici.
Come descritto in un precedente post il Governo è intervenuto con l'art. 6 comma 6 del D.L. n. 145 del 23 dicembre 2013 (cd "Destinazione Italia"), rendendo pertanto obbligatorio l'uso della forma elettronica dei contratti pubblici amministrativi dal 1 luglio 2014.
Al fine di garantire un confronto tra colleghi, l'Unione Regionale del Lazio organizza il 27 marzo a Sezze (Lt) un primo incontro di formazione, tenuto da segretari comunali particolarmente appassionati della materia, che sono stati tra i primi a redigere i contratti in forma elettronica. Nell'occasione si esamineranno le prassi già attivate e la loro conformità con la guida approvata nell'intesa raggiunta in sede di Conferenza Unificata il 5 dicembre scorso. Si tratterà di una giornata di formazione "autogestita" dai Segretari comunali, che si svilupperà attraverso un confronto aperto delle esperienze fino ad ora maturate in materia.
Ulteriori dettagli della giornata di formazione verranno pubblicati in un post successivo.
Il Vicesegretario Vicario Lino Massimi ed il Segretario Provinciale di Rieti Nicola Tedeschi stanno impegnandosi per organizzare un'analoga iniziativa nella provincia di Rieti. Anche di tale iniziativa daremo notizia in un successivo post.

Convegno Legautonomie sui Bilanci degli enti locali per il 2014: pubblicati alcuni interventi

Venerdì 7 marzo, a Firenze, Legautonomie ha riunito gli amministratori ed esperti di finanza locale per fare il punto sui nodi principali che sul piano finanziario e fiscale investono il sistema delle autonomie, fornire indicazioni operative e proposte utili per il confronto istituzionale, e fare una valutazione sulle novità introdotte dal decreto enti locali.
Sul sito di Legautonomie c'è il resoconto e sono pubblicati alcuni interventi del Convegno.
Particolarmente interessante il contributo di Marcello Degni, Scuola nazionale di Amministrazione (SNA), "La strada complessa dell'armonizzazione" dove si può leggere, tra l'altro, in tema di controlli: "Un controllo collaborativo. La questione è emersa in molte delle considerazioni fino ad ora svolte. Ciò che manca e servirebbe moltissimo è una forma di controllo per aiutare l’ente territoriale a risolvere i problemi, ad avere suggerimenti, apporti di esperienza. Le richieste cui si è chiamati a rispondere riguardano invece principalmente adempimenti formali oppure, con grande intensificazione negli ultimi anni, controlli di natura finanziaria, svincolati da ogni confronto: la spesa del personale deve essere inferiore a quella dell’anno precedente; è necessario ridurre quella categoria di spesa corrente di una certa percentuale rispetto ad un anno di riferimento; va fissato un fondo in bilancio pari ad una predefinita percentuale dei residui e cosi via. Questo approccio deresponsabilizza la struttura amministrativa e fa perdere di vista la realizzazione del programma, il conseguimento dell’obiettivo. Dobbiamo ribaltare la metodologia. Il controllo sia interno che esterno, e penso principalmente alla corte dei conti, deve essere spostato sul risultato. Le norme già esistono, anche ridondanti in molti casi. Si tratta di renderle effettive, adeguando comportamenti e strutturando relazioni e basi informative in modo adeguato".

martedì 11 marzo 2014

Inizia alla Camera l'esame del progetto di legge n. 65 teso al sostegno e valorizzazione dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti e dei territori montani

È stato calendarizzato per domani mercoledì 12 marzo l'avvio dell'iter del disegno di legge Realacci ed altri sui piccoli Comuni e lo sviluppo delle zone montane e rurali (Atto Camera n. 65).
Le commissioni V (Bilancio) e VIII (Ambiente) inizieranno l'esame del disegno di legge "misure per il sostegno e la valorizzazione dei comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti e dei territori montani e rurali nonché deleghe al governo per la riforma del sistema di governo delle medesime aree e per l'introduzione di sistemi di remunerazione dei servizi ambientali".
Secondo quanto riportato dal sito dell'UNCEM "con ogni probabilità, la prima seduta della prossima settimana disporrà una serie di audizioni di portatori di interesse e soggetti interessati".

Per completezza si ricorda che nel DDL Delrio sono inserite norme riguardanti gli organi dei piccoli comuni, che ampliano il numero degli amministratori degli enti più piccoli. Nella seduta del 04/03/2014 della 1ª Commissione permanente del Senato della Repubblica, che sta esaminando in sede referente il DDL Delrio, il senatore FORNARO (PD) ha richiamato l'attenzione sul fatto che, ove il disegno di legge non fosse approvato per tempo, in occasione delle prossime elezioni amministrative si applicherebbe il decreto-legge n. 138 del 2011, in base al quale il numero dei consiglieri comunali nei Comuni fino a 3.000 abitanti è ridotto a sei. Propone, quindi, che la norma di cui all'articolo 21, comma 5, lettera a), sia esaminata separatamente, al fine di non arrecare un pregiudizio alla rappresentatività degli organi sottoposti a rinnovo.
Un appello nella stessa direzione è stato predisposto anche dall'ANCI.
Qui ulteriori informazioni sul DDL Delrio e sulla netta contrarietà allo stesso da parte dell'Unione Nazionale Segretari Comunali e Provinciali. 

lunedì 10 marzo 2014

In tema di legittimazione dei consiglieri ad impugnare gli atti adottati dagli organi di appartenenza (Cons. St. sent. n. 593/2014)

Il Consiglio di Stato, Sez. VI, con sentenza n. 593 del 7 febbraio 2014, ha confermato il proprio indirizzo in tema di legittimazione dei consiglieri ad impugnare gli atti adottati dagli organi di appartenenza.

Secondo tale consolidato indirizzo i consiglieri comunali sono legittimati a ricorrere avverso gli atti adottati dagli organi di appartenenza nei ristretti limiti tracciati dalla lesione dello ius ad officium, (ex pluribus Cons. di Stato, sez. IV, 02/10/2012, n. 5184; Cons. Stato, Sez. V, 15 dicembre 2005, n. 7122, Cons. St., sez. I, 30 luglio 2003 n. 2695).

In particolare, si ritiene che vi sia legittimazione al ricorso solo quando i vizi dedotti attengano ai seguenti profili: a) erronee modalità di convocazione dell’organo consiliare; b) violazione dell’ordine del giorno, c) inosservanza del deposito della documentazione necessaria per poter liberamente e consapevolmente deliberare; d) più in generale, preclusione in tutto o in parte dell’esercizio delle funzioni relative all’incarico rivestito (ex pluribus T.A.R. Puglia Lecce, Sez. II, Sentenza 28 novembre 2013, n. 2388).

In definitiva, la legittimazione dei consiglieri comunali all’impugnazione delle deliberazioni dell’organismo collegiale del quale fanno parte è ravvisabile soltanto ove le stesse investano direttamente la sfera giuridica del ricorrente, negandogli l’esercizio delle prerogative correlate all’ufficio pubblico di cui sia titolare (ex pluribus Cons. di Stato, sez. V, 19/04/2013 n. 2213).
Come rilevato da consolidata giurisprudenza la giurisdizione amministrativa non è strutturata come giurisdizione di diritto oggettivo: essa non concerne un astratto sindacato sulla legalità dell'azione dei pubblici poteri, ma è giurisdizione di diritto soggettivo, richiedendosi, per la sua attivazione la sussistenza di un interesse personale prima che attuale, e ciò sin dalla istituzione della IV sezione del Consiglio di Stato con legge n.5992 del 1889 (Cons. di Stato sez. V n. 826 del 19.2.2007).


Il giudizio amministrativo, di regola, è diretto alla risoluzione di controversie intersoggettive e non tra organi o componenti di organi di una stessa Amministrazione o Ente, sicché solo quando si concretizza un contrasto interno qualificato in ragione della lesione di un interesse personale rilevante per l'ordinamento può dirsi sorta una posizione qualificata ed idonea a stimolare la funzione giurisdizionale, in quanto capace di rilevare all'esterno".

Elezioni Amministrative 2014 – Documento ANCI Lombardia sulla composizione liste elettorali, Consigli comunali e Giunte comunali

In previsione delle prossime elezioni amministrative che si terranno nel mese di maggio p.v. Anci Lombardia ha predisposto una nota in tema di composizione delle liste elettorali, dei Consigli comunali e delle Giunte Comunali.

Il documento è stato redatto secondo la normativa vigente al 6 marzo 2014, senza considerare quanto previsto nell’AS1212 (DDL “Delrio”) non ancora approvato dal Parlamento e all'esame della 1° Commissione del Senato.

domenica 9 marzo 2014

Il DL 16/2014 cambia la disciplina della relazione di fine mandato

Il decreto legge 6 marzo 2014 n. 16 recante “Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche”, pubblicato il 6 marzo in Gazzetta Ufficiale, modifica la disciplina, proroga i termini per la presentazione della relazione di fine mandato e modifica la tempistica degli adempimenti.


In breve, l'art. 11 del DL 16/2014:
  • stabilisce che la relazione di fine mandato, redatta dal responsabile del servizio finanziario o dal segretario generale, deve essere sottoscritta dal sindaco non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato e non più entro il novantesimo giorno come era invece previsto dall’articolo 4 del d. lgs. n. 149/2011, modificando il citato articolo;
  • entro e non oltre quindici giorni dopo la sottoscrizione della relazione, essa deve risultare certificata dall’organo di revisione dell'ente locale e, nei tre giorni successivi, la relazione e la certificazione devono essere trasmesse dal sindaco alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti;
  • scompare dalla norma definitivamente l'obbligo di trasmissione al Tavolo tecnico interistituzionale, peraltro non ancora istituito, che avrebbe dovuto redigere un rapporto sulla relazione da pubblicare sul sito internet dell'ente;
  • entro i sette giorni successivi alla data di certificazione effettuata dall'organo di revisione dell'ente locale, la relazione di fine mandato e la certificazione dell’organo di revisione dell'ente locale sono pubblicate sul sito istituzionale del Comune, con l’indicazione della data di trasmissione alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.
Il Testo dell'art. 11 del DL 16/2014
Art. 11  Relazione fine mandato Sindaci e Presidenti delle province
  1. I commi 2, 3, 3-bis, dell'articolo 4, del decreto legislativo  6 settembre 2011, n. 149, sono sostituiti dai seguenti:
    "2. La relazione di fine mandato, redatta  dal  responsabile  del servizio finanziario o dal segretario generale, e'  sottoscritta  dal presidente della provincia o dal sindaco non  oltre  il  sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato. Entro e non oltre quindici giorni dopo la sottoscrizione  della  relazione,  essa  deve risultare certificata dall'organo di revisione  dell'ente  locale  e, nei tre giorni successivi la relazione  e  la  certificazione  devono essere trasmesse dal presidente della provincia o  dal  sindaco  alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti. La relazione di fine  mandato  e  la  certificazione   sono   pubblicate   sul   sito istituzionale della provincia o del comune da  parte  del  presidente della provincia o del sindaco entro i sette  giorni  successivi  alla data di certificazione effettuata dall'organo di revisione  dell'ente locale, con l'indicazione della data  di  trasmissione  alla  sezione regionale di controllo della Corte dei conti.  
3. In caso di scioglimento anticipato del  Consiglio  comunale  o provinciale, la sottoscrizione della relazione e la certificazione da parte degli organi di controllo interno avvengono entro venti  giorni dal provvedimento di indizione  delle  elezioni  e,  nei  tre  giorni successivi la  relazione  e  la  certificazione  sono  trasmesse  dal presidente della provincia o dal sindaco alla  sezione  regionale  di controllo della Corte dei conti. Il rapporto e la relazione  di  fine legislatura sono pubblicati in  fine  sul  sito  istituzionale  della provincia o del comune entro e non oltre i  sette  giorni  successivi alla data  di  certificazione  effettuata  dall'organo  di  revisione dell'ente locale, con l'indicazione della data di  trasmissione  alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.".

Osservazioni critiche sulla procedura di nomina dei Revisori degli enti locali

Il nuovo sistema di estrazione dei Revisori dei Conti degli Enti Locali, introdotto con Decreto del Ministero dell’Interno 15.02.2012, n. 23, presenta aspetti procedurali non sempre in linea con i principi di semplificazione ed economicità dell’azione amministrativa. 
In un articolo del collega Adriano Marini dal titolo Brevi riflessioni critiche sulla nuova procedura di estrazione e nomina dei Revisori degli enti locali, pubblicato su Gazzetta Amministrativa n. 2/2013, si evidenziano gli aspetti del sistema non propriamente ispirati a principi di razionalità e snellezza delle procedure amministrative.
"In luogo di un unico soggetto ed un'unica procedura (Delibera di nomina da parte del Consiglio Comunale/Provinciale) è stato ora introdotto l'intervento di due enti (Prefettura e Comune) di due distinte procedure (sorteggio e delibera consiliare) senza che nessuno dei due soggetti svolga realmente un ruolo attivo".