La Legge Delrio ha "aumentato" il numero degli amministratori dei comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti, preoccupandosi di normare gli effetti “a legislazione vigente” sugli oneri derivanti dalla rimodulazione prevista dal precedente comma, disponendo: “I comuni interessati dalla disposizione di cui al comma 135 provvedono, prima di applicarla, a rideterminare con propri atti gli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori locali, di cui al titolo III, capo IV, della parte prima del testo unico, al fine di assicurare l'invarianza della relativa spesa in rapporto alla legislazione vigente, previa specifica attestazione del collegio dei revisori dei conti”. Al comma in oggetto, l’articolo 19, comma 1, lettera d), del d.l. 24 aprile 2014, n. 66, ha aggiunto: "Ai fini del rispetto dell'invarianza di spesa, sono esclusi dal computo degli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori quelli relativi ai permessi retribuiti, agli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi di cui agli articoli 80 e 86 del testo unico".
In sede di applicazione pratica dell’art. 1, comma 136, al fine di determinare l’invarianza della spesa, è sorto il problema se la citata invarianza debba essere affermata in relazione alla spesa teorica (in base, quindi, alle somme astrattamente spettanti agli amministratori) oppure in relazione alla spesa storica (in base, invece, alle somme effettivamente erogate anche in considerazione di specifiche vicende relative alla persona degli amministratori).