No War - Palazzo Savelli sede del Comune di Rocca Priora (Roma)

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giovedì 25 giugno 2015

Scioglimento della convenzione: segretari in servizio fino al rinnovo degli organi di governo

In caso di scioglimento della convenzione, il segretario rimane in servizio presso l'ente capofila fino al rinnovo degli organi di governo. Il taglio del trattamento economico per l'utilizzazione in una amministrazione di fascia più bassa non si applica alle convenzioni stipulate nei mesi e negli anni precedenti, ma si applica alle nuove, ivi comprese le proroghe e i rinnovi. Nel caso di convenzioni non è necessario che vi sia un unico vicesegretario. Sono queste le indicazioni più importanti contenute nella circolare del ministero dell'Interno, dipartimento per gli affari interni e territoriali, albo nazionale dei segretari comunali e provinciali, n. 3782 del 18 giugno, avente ad oggetto «Convenzioni per l'ufficio di segreteria e criteri direttivi per l'assegnazione del segretario».
Inizia così l'articolo di Arturo Bianco pubblicato dal quotidiano del Sole24Ore Enti Locali & PA dal titolo Scioglimento della convenzione: segretari in servizio fino al rinnovo degli organi di governo.

Sugli argomenti trattati nella nota, si vedano su questo blog:

Diritti di rogito, la Corte cambia ancora idea: compensi solo in fascia C

Non c'è due senza tre, dice un vecchio adagio. Le interpretazioni delle sezioni regionali della Corte dei Conti sull'erogazione dei compensi per il rogito dei segretari sono arrivate a tre, con due varianti ulteriori. L'ultima, e più restrittiva, interpretazione è quella contenuta nella deliberazione n. 105/2015 della sezione regionale di controllo della magistratura contabile dell'Emilia-Romagna.
Inizia così l'articolo di Arturo Bianco pubblicato dal quotidiano del Sole24Ore Enti Locali & PA dal titolo Diritti di rogito, la Corte cambia ancora idea: compensi solo in fascia C.

Sui diritti di rogito dopo il DL 90/2014, conv. con L. 114/2014 si vedano i precedenti post:

Blocco dei contratti bocciato per il futuro: in cinque anni «perso» il 9,6% dello stipendio

Cinque anni e mezzo di blocco della contrattazione sono costati ai dipendenti pubblici il 9,6% dello stipendio in termini di mancati aumenti a regime; i soldi lasciati per strada ogni mese, invece, valgono in totale il 43% della retribuzione di un anno.
Quelle su cui i giudici costituzionali sono tornati a pronunciarsi ieri, insomma, sono cifre pesanti, per il bilancio pubblico ma anche per quello privato dei singoli dipendenti statali, com'è inevitabile quando una misura nata come "eccezionale" si prolunga di anno in anno a causa del protrarsi della crisi di finanza pubblica. In termini generali, il blocco ha finito in realtà per riallineare nel lungo periodo l'inflazione a una dinamica salariale che nel 2000-2010 ha corso molto più del costo della vita (lo ricorda l'ultimo rapporto semestrale dell'Aran), ma questo ovviamente non vale per chi è entrato nella Pa negli ultimi anni e si è trovato ad affrontare solo la seconda parte della parabola.
Inizia così l'articolo di di Gianni Trovati pubblicato dal quotidiano del Sole24Ore Enti Locali & PA dal titolo Blocco dei contratti bocciato per il futuro: in cinque anni «perso» il 9,6% dello stipendio.

On line la terza uscita del 2015 del mensile PUBBLIC@MENTE curato dalla fondazione Logos PA

E' uscito il numero di maggio-giugno di Pubblicamente: il Mensile on-line di informazione per gli EELL curato dalla Fondazione Logos PA.

In questo numero:
Disciplina TARI sui rifiuti speciali: un prezioso intervento dell'IFEL di Massimo Fieramonti
DDL Scuola, quando non è solo una questione di performance di Chiara Burgio
Open data, contabilità armonizzata e trasparenza: il confronto è servito di Lara Montefiore
Il rapporto tra Fisco e contribuente cambia: quali vantaggi per gli Enti Locali? di Giulia Colletti
Consiglio di Stato V sezione, sentenza n.6459 del 31 dicembre 2014 sul canone patrimoniale concessorio non ricognitorio di Roberto Mastrofini
Ricognizione delle partecipazioni societarie degli Enti Locali e piano di razionalizzazione di Massimiliano Carpentieri
La mobilità dei dipendenti della Pubblica Amministrazione di Fabiano Crovetti
In argomento si vedano i precedenti post:

mercoledì 24 giugno 2015

Segretari, per salire di fascia conta l'anzianità effettiva di servizio

Per potere svolgere la propria attività nelle amministrazioni di maggiore dimensione i segretari comunali devono maturare effettivamente almeno 2 anni di anzianità nei centri minori della stessa fascia. Non è più sufficiente, come avveniva fino ai giorni scorsi, che maturino 2 anni dal provvedimento di nomina, senza tenere conto cioè del servizio effettivamente prestato in tali sedi. Sono queste le indicazioni contenute nella circolare del ministero dell'Interno, dipartimento per gli affari interni e rerritoriali, albo nazionale dei segretari comunali e provinciali, n. 3781 del 18 giugno, avente a oggetto "Articolo 31 del CCNL 16 maggio 2001, Anzianità di servizio".
Inizia così l'articolo di di Arturo Bianco pubblicato dal quotidiano del Sole24Ore Enti Locali & PA dal titolo Segretari, per salire di fascia conta l'anzianità effettiva di servizio.

DL 78/2015: note di approfondimento della Fondazione Logos PA e dell'IFEL sulle disposizioni per gli enti locali

Nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n.140 del 19-6-2015 - Suppl. Ordinario n. 32, è stato pubblicato il decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 recante "Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali". 

La Fondazione Logos PA ha elaborato una nota di approfondimento sul decreto, con particolare attenzione alle disposizioni riguardanti gli Enti Locali.
Sintesi dei contenuti e nota preliminare di lettura al DL 78/2015 anche ad opera di IFEL.
Qui il link alla nota preliminare di lettura al DL 78/2015 dell'IFEL.
Sul DL 78/2015 si vedano su questo blog i precedenti post:

Speciale emendamenti DDL riorganizzazione della PA (6): le proposte di modifica sulla durata degli incarichi e sulla disciplina di prima applicazione

Tra gli emendamenti presentati alla Camera che, sul presupposto dell'introduzione del dirigente apicale, tendono ad introdurre modifiche alla disciplina della durata dell'incarico prevista nella proposta approvata dal Senato, si segnala la proposta che gli incarichi di funzione dirigenziale apicale cessino se non rinnovati entro novanta giorni dall'insediamento della nuova giunta (ad esempio emendamento 9. 380 - pag. 199 fascicolo emendamenti). Ricordiamo che ad oggi la proposta prevede per tutti gli incarichi dirigenziali la durata quadriennale con possibilità di proroga di due anni «per una sola volta».
In argomento ANCI e UPI, in sede di audizione in Commissione Affari Costituzionali, hanno richiesto uno specifico regime della durata dell’incarico dirigenziale che deve essere raccordato con la durata del mandato elettivo.
Quanto alla disciplina in sede di prima applicazione si segnala l'emendamento che propone la previsione per i Sindaci, in sede di prima applicazione e alla data di entrata in vigore del decreto legislativo adottato in attuazione della delega di cui al presente articolo, della facoltà di conferire un nuovo incarico di dirigente apicale in sostituzione di quello conferito all'inizio del mandato amministrativo (ad esempio emendamento 9. 112 - pag. 202 fascicolo emendamenti). 

Speciale emendamenti DDL riorganizzazione della PA (7): il soggetto che può essere nominato dirigente apicale

Gli emendamenti presentati alla Camera che, sul presupposto dell'introduzione del dirigente apicale, propongono modifiche alla disciplina del soggetto che può essere nominato dirigente apicale determinata nella proposta approvata dal Senato, possono essere distinti:

  • emendamento che tende all'istituzione di un Albo nazionale, su base provinciale dei funzionari apicali degli Enti locali con popolazione inferiore a 15.000 abitanti. Per funzionari apicali si intendono i funzionari degli enti locali appartenenti alla categoria D. Il sindaco o il presidente dell'Unione dei Comuni, all'atto del proprio insediamento, nominano, ai sensi dell'articolo 99 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i dirigenti e i funzionari apicali attingendo dai soggetti iscritti nei relativi Albi. Il profilo professionale dei soggetti nominati deve essere coerente con il posto previsto nella pianta organica dell'ente locale. I dirigenti e i funzionari apicali degli enti locali iscritti all'albo possono ricoprire la funzione presso il medesimo ente locale per una durata massima pari al mandato elettorale del sindaco o presidente dell'Unione. Tale durata può essere prorogata di un ulteriore mandato qualora il sindaco venga rieletto. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto della loro autonomia organizzativa, adeguano le proprie disposizioni alla presente legge entro novanta giorni dall'approvazione della presente, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali. I funzionari apicali già titolari di posizione di cui al presente punto non nominati o confermati dal Sindaco o dal Presidente dell'Unione, in attesa di un nuovo incarico presso altri enti, restano a disposizione dell'Albo, o possono continuare a svolgere l'attività lavorativa nello stesso Ente di provenienza, ma senza godere dell'indennità di posizione e la relativa funzione apicale, e compatibilmente con le disponibilità finanziarie dell'Ente (emendamento 9. 323 - pag. 175 fascicolo emendamenti);
  • emendamenti che tendono a definire che soltanto i dirigenti iscritti nel ruolo degli enti locali possono essere nominati dirigenti apicali (ad esempio emendamento 9. 496 - pag. 197 fascicolo emendamenti);
  • emendamenti che ripropongono la possibilità per i comuni con popolazione superiore ai 100.000 abitanti di di reclutare il dirigente apicale anche al di fuori del ruolo unico, purché in possesso di adeguati requisiti culturali e professionali (ad esempio emendamento 9. 118 - pag. 176 fascicolo emendamenti);
  • previsione che gli enti locali stabiliscano, tra le norme generali dell'organizzazione dell'ente, una figura di direzione apicale con compiti di attuazione dell'indirizzo politico e di coordinamento dell'attività amministrativa, definendone le attribuzioni e le modalità di conferimento dell'incarico e previsione della possibilità per i comuni capoluogo di provincia, le città metropolitane e le province, di conferire l'incarico di direzione apicale anche al di fuori del ruolo unico, previa valutazione dei requisiti di comprovata professionalità ed esperienza da parte della Commissione per la dirigenza locale (ad esempio emendamento 9. 586 - pag. 173 fascicolo emendamenti).
  • emendamenti che prevedono la necessità di una specifica abilitazione per ricoprire l'incarico di dirigente apicale (ad esempio emendamento 9. 113 - pag. 186 fascicolo emendamenti);
  • emendamenti che prevedono la creazione di una sezione speciale della dirigenza apicale con disciplina dei presupposti per l'accesso alla sezione (ad esempio emendamento 9. 242 - pag. 186 fascicolo emendamenti);
  • emendamenti che tendono alla creazione di un'area professionale (ad esempio emendamento 9. 512 - pag. 193 fascicolo emendamenti) e disciplina dell'area professionale secondo criteri idonei ad assicurare il possesso di competenze e requisiti professionali commisurati alla dimensione e complessità degli enti (ad esempio emendamento 9. 301 - pag. 178 fascicolo emendamenti).

DL 78/2015: la nota di lettura dell'Ufficio studi Upi

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 140 del 19-6-2015 - Suppl. Ordinario n. 32 - il DL 19 giugno 2015, n. 78 "Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali".
A seguito della pubblicazione in Gazzetta del Decreto Legge, è stata predisposta la Nota di lettura sugli articoli e i commi di interesse delle Province da parte dell'Ufficio studi Upi.
Sul DL 78/2015 si vedano su questo blog i precedenti post:

Personale - Di Primio (ANCI): “Consentire reclutamento di profili professionali infungibili superando blocco delle assunzioni”

“Una recentissima deliberazione della Sezione delle autonomie della Corte dei Conti ha affrontato rilevanti questioni deferite da Sezioni regionali sulle problematiche interpretative poste dall’applicazione della legge di stabilità sulla ricollocazione del personale provinciale. La complessità delle questioni è sintomatica delle difficoltà che i Comuni stanno fronteggiando, soprattutto in conseguenza della compressione delle politiche di reclutamento del personale, che si sono tradotte in un sostanziale blocco delle assunzioni”, queste le parole del Sindaco di Chieti Umberto di Primio, Vicepresidente e delegato ANCI per le politiche del personale.
“Il rallentamento nell’attuazione del riordino delle funzioni di Città metropolitane e Province contenute nella legge Delrio ha determinato una condizione di stasi anche rispetto alla ricollocazione del personale determinando gravi criticità. I Comuni sono attualmente impossibilitati a dare seguito alla propria programmazione del fabbisogno di personale, con un pregiudizio rispetto all’erogazione dei servizi ai cittadini. A fronte di questa condizione di grave ritardo, i Comuni stanno facendo la loro parte,” prosegue il Sindaco, “ i dati statistici riportati sul portale della mobilità del Dipartimento per la funzione pubblica confermano come la quasi totalità dei Comuni capoluogo abbiano ha risposto alla rilevazione delle proprie capacità assunzionali, ma il portale ancora non consente un concreto incontro tra domanda ed offerta di mobilità. La stessa Corte dei Conti ha rilevato come che nei Comuni esistono posti in organico che non possono essere ricoperti ricollocando il personale provinciale, in quanto riferiti a figure professionali non presenti nel personale provinciale. Ribadiamo pertanto la richiesta, inaspettatamente disattesa nel Decreto legge Enti Locali, di consentire ai Comuni il reclutamento di tali figure professionali, condizione necessaria per non mettere a rischio l’erogazione di servizi fondamentali, quali quelli educativi e scolastici. Il testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale non contiene importanti misure condivise con il Governo, come quella destinata a sbloccare le assunzioni di insegnanti ed educatori, e quella volta a consentire la proroga dei contratti a termine per le Città metropolitane e le Province derogando al patto di stabilità . Per converso sono state introdotte disposizioni particolarmente critiche, come quella relativa alla ricollocazione della Polizia provinciale, con la quale si introduce un blocco totale al reclutamento degli agenti e si impedisce, proprio all’inizio della stagione estiva, addirittura il ricorso ai contratti stagionali”.
In conclusione, evidenzia il delegato ANCI “dobbiamo ribadire l’esigenza di procedere al tempestivo avvio delle procedure di ricollocazione del personale provinciale e all’adozione dei provvedimenti attuativi mancanti, nel contesto dei quali devono essere individuate anche le soluzioni applicative atte a superare le rigidità delle norme”.
Fonte: ANCI
Sulla deliberazione della Sezione Autonomie della Corte dei Conti n. 19 dello scorso 16 giugno, si vedano su questo blog i precedenti post:

martedì 23 giugno 2015

Presentato in Senato il DDL di conversione del DL 78/2015

Presentato in Senato il DDL di Conversione in legge del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali (AS 1977).

Relazione . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Pag. 3
Relazione tecnica . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 16
Disegno di legge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 38
Testo del decreto-legge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 39
Sul DL 78/2015 si vedano su questo blog i precedenti post:

Niente vigili stagionali se non è stato assorbito il personale della polizia provinciale

I Comuni non possono assumere vigili stagionali, ma devono fare ricorso esclusivamente al personale della polizia provinciale: la violazione di tale principio è sanzionata con la nullità del rapporto. È questa, senza dubbio, la conseguenza di maggiore rilievo determinata in materia di personale dalla entrata in vigore del Dl 78/2015. Siamo in presenza di una conclusione inequivoca: l'articolo 5 del provvedimento ci dice, infatti, espressamente al comma 3 che il divieto di assunzione di personale per le attività di polizia locale si estende a «qualsivoglia tipologia contrattuale» fino al completamento del passaggio del personale delle polizie provinciali alle polizie municipali.
Inizia così l'articolo di Arturo Bianco pubblicato dal quotidiano del Sole24Ore Enti Locali & PA dal titolo Niente vigili stagionali se non è stato assorbito il personale della polizia provinciale.

DL 78/2015: le novità in materia di personale

Nel DL 78/2015 vi sono alcune novità in materia di personale, segnalate da Gianluca Bertagna, che si possono trovare a questi articoli:

– art. 4. comma 1 – la ricollocazione del personale degli enti di area vasta può avvenire anche presso enti che non hanno rispettato il patto di stabilità e/o i tempi medi di pagamento;
– art. 4, comma 2 – mobilità “automatica” per dipendenti (consenzienti) delle province in distacco/comando al 31 dicembre 2014.
– art. 4, comma 3 – recupero resti cessazioni triennio 2011-2013.

lunedì 22 giugno 2015

Le assunzioni dei comuni nel 2015 per la Corte dei Conti

I comuni nel corso del 2015 e del 2016 possono effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato solamente ricorrendo ai dipendenti degli enti di area vasta collocati in sovrannumero, ai vincitori dei concorsi conclusi prima del 31 dicembre 2014 ed ai profili che non sono presenti nelle province se strettamente necessario per la erogazione di servizi essenziali. Invece non vi sono nuovi vincoli alle assunzioni di personale a tempo determinato, ivi compresi i dirigenti ed i responsabili. Le limitazioni alle assunzioni a tempo indeterminato non sono limitate a quelle dei dipendenti della sola provincia in cui insiste il comune, ma producono i propri effetti fino a che tutti i dipendenti delle amministrazioni provinciali e delle città metropolitane in sovrannumero non saranno stati collocati. Sono queste le indicazioni contenute nella deliberazione della Sezione Autonomie della Corte dei Conti n. 19 dello scorso 16 giugno.

Il rilievo della pronuncia è assai significativo. In primo luogo, vengono forniti chiarimenti ai numerosi dubbi interpretativi esistenti. Nel merito, la deliberazione valorizza la scelta legislativa di determinare condizioni che spingano i comuni ad assumere nel proprio organico il personale delle province in sovrannumero, illustrandone l’ambito di applicazione.
Inizia così l'articolo di Arturo Bianco dal titolo Le assunzioni dei comuni nel 2015 per la Corte dei Conti.
In argomento su questo blog:

Speciale emendamenti al DDL di riorganizzazione della PA: le mille proposte per i Segretari comunali

Nel precedente post Riforma Pa, pioggia di emendamenti su dirigenti, segretari comunali e staffetta generazionale abbiamo dato notizia del fatto che sono oltre 2mila le proposte le emendative depositate in Commissione Affari Costituzionali alla Camera al disegno di legge delega di riforma della pubblica amministrazione approvato in prima lettura dal Senato.
Gli emendamenti sono stati pubblicati sul sito della Camera dei Deputati.

Nei Comuni «blocco» di fatto per le assunzioni (commento Corte dei conti, sezione Autonomie, n. 19/2015)

Nessuno lo chiama blocco alle assunzioni. Ma quale altro nome dare all'impossibilità degli enti locali di avvalersi nel 2015 di forza lavoro? Il comma 424 della legge 190/2014 ha fornito una rivisitazione forzata delle modalità assunzionali dei Comuni, nell'obiettivo di garantire il totale riassorbimento dei dipendenti in soprannumero delle Province. Ora che la sezione Autonomie della Corte dei conti, con la deliberazione 19/2015 (su cui si veda anche Il Quotidiano degli enti locali e della Pa del 19 giugno), si è allineata alla Funzione pubblica, sancendo il divieto anche della mobilità volontaria, i margini per azioni sul personale si sono ridotti all'osso.
Inizia così l'articolo di Gianluca Bertagna pubblicato dal quotidiano del Sole24Ore Enti Locali & PA dal titolo Nei Comuni «blocco» di fatto per le assunzioni.

In argomento su questo blog:

Convenzioni per ufficio segreteria e criteri direttivi assegnazione segretario (nota del Ministero dell'interno n. 3782 P del 18.06.2015)

Pubblicata la nota prot. n. 3782 P del 18 giugno 2015 "Convenzioni per ufficio segreteria e criteri direttivi assegnazione segretario", emanata dal Ministero dell’Interno Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - Albo Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali.

Sugli argomenti trattati nella nota, si vedano su questo blog:

Riaccertamento straordinario, la proroga è già scaduta ma blocca le diffide delle Prefetture

Dopo quattro mesi esatti dall'intesa che ha cambiato il Patto di stabilità, con gli incentivi "meritocratici" ai Comuni che hanno tagliato di più la spesa corrente e si sono rivelati più efficaci nella riscossione delle entrate proprie, è arrivato in «Gazzetta Ufficiale» il decreto enti locali (Dl 78/2015) che ha tradotto l'accordo in norma. Il provvedimento, approvato in Consiglio dei ministri l'11 giugno, ha vissuto anche una complessa fase di drafting, con il risultato di prevedere proroghe di termini ormai già scadute a loro volta.
Inizia così l'articolo di Gianni Trovati pubblicato dal quotidiano del Sole24Ore Enti Locali & PA dal titolo Riaccertamento straordinario, la proroga è già scaduta ma blocca le diffide delle Prefetture.

Sul DL 78/2015 si vedano su questo blog i precedenti post:

Il DL 78/2015: disposizioni per gli enti locali

E’ stato finalmente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 205, supplemento ordinario n. 32, il Decreto Legge n. 78, “Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali”. Esso contiene numerose disposizioni rilevanti per gli enti locali: patto di stabilità, armonizzazione dei sistemi contabili, anticipazioni per il pagamento dei debiti, assunzioni di personale e polizia provinciale, anagrafe ed altre misure finanziarie e per gli enti locali.
Il provvedimento era atteso già dallo scorso aprile ed è stato adottato dal Consiglio dei Ministri dello 11 giugno.

Avviso per l’utilizzo di un segretario comunale in disponibilità presso la Prefettura UTG di Roma – Albo regionale dei segretari comunali e provinciali

La Prefettura UTG di Roma – Albo regionale dei segretari comunali e provinciali del Lazio intende avvalersi di un segretario comunale in disponibilità per le esigenze dell’albo regionale medesimo.
Pertanto, entro il 29 giugno 2015 i segretari in disponibilità interessati possono presentare apposita istanza, allegando il proprio curriculum vitae, alla Prefettura UTG di Roma – Albo regionale dei segretari comunali e provinciali del Lazio via Lucrezio Caro 12 – 00193 – Roma, a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo: protocollo.prefrm@pec.interno.it
Per ulteriori informazioni sarà possibile contattare l’Albo Nazionale al n. 0632884424 ovvero l’Albo Regionale al n. 0632884621.
Le funzioni svolte dal Segretario presso suddetto ufficio non comporteranno l’attribuzione di incarichi di livello dirigenziale.

"Art. 31 CCNL 2001. Anzianità di servizio". Nota del Ministero dell'interno prot. n. 3781 P del 18.06.2015)

Pubblicata la nota prot. n. 3781 P del 18 giugno 2015 avente ad oggetto "Art. 31 CCNL 2001. Anzianità di servizio", emanata dal Ministero dell’Interno Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - Albo Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali.