No War - Palazzo Savelli sede del Comune di Rocca Priora (Roma)

No War - Palazzo Savelli sede del Comune di Rocca Priora (Roma)
No War - Palazzo Savelli sede del Comune di Rocca Priora (Roma)
Visualizzazione post con etichetta Rogito (attività di). Mostra tutti i post
Visualizzazione post con etichetta Rogito (attività di). Mostra tutti i post

lunedì 29 novembre 2021

Poteri rogatori del Segretario comunale: limiti territoriali estesi al di fuori del territorio comunale

La sez. I Bari del TAR Puglia con la sentenza 26 novembre 2021, n. 1742, interviene sui poteri rogatori del Segretario comunale che non incontrano limiti territoriali.
La sentenza è oggetto di commento in un articolo di Maurizio Lucca, pubblicato sulla rivista on line Diritto dei servizi pubblici. 

sabato 27 novembre 2021

Il segretario comunale può rogare contratti nell'interesse dell'ente anche al di fuori del Comune in cui presta servizio

L’art. 97, comma 4, lettera c) del TUEL dispone che il segretario comunale “roga, su richiesta dell’ente, i contratti nei quali l’ente è parte e autentica scritture private ed atti unilaterali nell’interesse dell’ente”. La norma non pone, nel caso in cui ricorra il presupposto di applicazione della disposizione (essere l’Ente una parte del contratto), alcuna limitazione territoriale ai suoi poteri. E’ perfettamente valido quindi un contratto rogato dal Segretario al di fuori del Comune, se ricorrono i presupposti che legittimano i poteri rogatori stabiliti nel citato art. 97, comma 4, lettera c) del TUEL.

giovedì 18 novembre 2021

È legittima l’esclusione dei diritti di rogito per i segretari degli Enti con dirigenti? Parola alla Corte Costituzionale

 Con ordinanza del 15 luglio 2021 il Tribunale di Lucca ha promosso il giudizio di costituzionalità in ordine all’art. 10 comma 2-bis del d.l. 90/2014 che limita l’attribuzione di una quota dei diritti di rogito, spettanti all’ente locale, ai segretari privi di qualifica dirigenziale o in servizio in Enti locali privi di personale con tale qualifica, anziché prevederla per tutti i segretari comunali e provinciali. L’ordinanza è stata pubblicata ieri sulla Gazzetta Ufficiale n. 46.

L’art. 10 del d.l. n. 90/2014, convertito con l. n. 114/2014, ha modificato la norma attributiva della potestà rogatoria ai segretari comunali e la disciplina dei compensi connessi a tale attività, creando non poche difficoltà agli operatori degli Enti locali. La norma, infatti, dopo aver modificato la disciplina della destinazione e della ripartizione dei proventi dei diritti di segreteria incassati dai Comuni e dalle Province, ha previsto che una quota dei proventi dell’attività di rogito debba essere attribuita al segretario comunale rogante, in misura non superiore a un quinto dello stipendio in godimento, “negli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, e comunque a tutti i segretari comunali che non hanno qualifica dirigenziale”.

mercoledì 17 novembre 2021

Alla Corte Costituzionale la norma che elimina i diritti di rogito per i segretari negli enti con i dirigenti

Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Speciale - Corte Costituzionale n. 46 del 17-11-2021 - l'Ordinanza del 15 luglio 2021 del Tribunale di Lucca che promuove il giudizio di costituzionalità in ordine all'art. 10 comma 2-bis del D.L. 90/2014 che limita l'attribuzione di una quota di tali diritti, spettanti all'ente locale, ai segretari privi di qualifica dirigenziale o in servizio in enti locali privi di personale con tale qualifica, anziché prevederla per tutti i segretari comunali e provinciali

martedì 3 dicembre 2019

Oneri fiscali e contributivi connessi al pagamento dei diritti di rogito dopo la deliberazione n. 24/2019 della Sezione Autonomie: indicazioni operative

Con deliberazione n. 24/2019 la Sezione Autonomie della Corte dei conti è tornata nuovamente sul tema della corretta interpretazione dell’art. 10 del d.l. n. 90/2014, convertito con legge n. 114/2014, norma che ha modificato la disciplina dei compensi connessi all’attività rogatoria dei segretari comunali.

Questa volta il tema non ha riguardato l’individuazione dei segretari cui competono i diritti di rogito (questione che dopo aver dato luogo ad un forte contrasto interpretativo tra giudice contabile e giudice ordinario è stato risolto con deliberazione della Sezione Autonomie n. 18/2018 con la quale la Corte dei conti ha cambiato il proprio orientamento “restrittivo), ma il soggetto su cui gravano gli oneri previdenziali e fiscali relativi alle somme da erogare.
Anche sull’individuazione del soggetto su cui gravano gli oneri previdenziali e fiscali relativi alle somme da erogare per l’attività di rogito si registravano diverse interpretazioni.
Secondo una prima interpretazione, contenuta nella deliberazione della Sezione Autonomie della Corte dei conti n. 21/2015, le somme destinate al pagamento dei diritti di rogito devono intendersi al lordo di tutti gli oneri accessori connessi all’erogazione, ivi compresi quelli a carico degli enti.
La seconda interpretazione veniva, invece, inizialmente prospettata dai giudici del lavoro che iniziavano a pronunciarsi anche sul tema degli oneri fiscali e previdenziali connessi ai diritti di rogito (per un approfondimento del tema si rinvia all’articolo pubblicato sulla Gazzetta degli Enti Locali del 7 febbraio 2018 dal titolo IRAP e oneri riflessi sui compensi per diritti di rogito ai segretari), che giungevano a soluzioni diametralmente opposte a quelle cui era giunta la Sezione Autonomie della Corte dei conti, ritenendo che:

  • l’IRAP, non essendo un onere riflesso, non può gravare sul lavoratore dipendente in relazione ai compensi di cui è pacifica la natura retributiva;
  • gli oneri riflessi sulle somme da erogare a titolo di diritti di rogito devono essere ripartiti tra comune e segretario secondo le regole ordinarie, non sussistendo alcuna previsione normativa espressa che consenta di derogare a tali regole.

mercoledì 5 giugno 2019

Le novità per i Segretari

L’assunzione dei nuovi 171 segretari sarà effettuata con il metodo del concorso e non più del corso concorso; essi saranno destinati alle regioni con uno scarso numero di segretari e la popolazione delle segreterie convenzionate sarà calcolate per determinarne la classe con la somma degli abitanti dei comuni aderenti (ndr: misure previste nell'emendamento allo sblocca cantieri ritirato in Senato). L’erogazione dei diritti di rogito deve essere effettuata in modo comprensivo degli oneri riflessi e dell’Irap: è questa la interpretazione che si sta facendo largo tra le sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti. Nel caso di segretario che svolge le sue attività sia in un ente con dirigenti che in un ente che ne è sprovvisto, i diritti di rogito gli devono essere corrisposti ed occorre comunque restare nel tetto di 1/5 del trattamento economico in godimento, mentre non è possibile dettare una specifica limitazione rispetto all’importo del singolo rogito, essendo stato abolito il tetto del 75%. Ai segretari, senza differenza che siano titolari o reggenti, di sedi convenzionate può essere corrisposto il rimborso delle spese di viaggio sostenute tra i vari comuni; a tal fine occorre una autorizzazione dei sindaci. Possono essere così riassunte alcune delle principali novità dettate da un emendamento apportato al DL cd sblocca cantieri, da pareri delle Corti dei Conti e da sentenze dei giudici ordinari per i segretari comunali e provinciali.

mercoledì 17 aprile 2019

Audizione UNSCP in Commissione Lavori pubblici del Senato sul Codice dei contratti pubblici: il testo del documento e il video dell'intervento

Come riportato in un precedente post, mercoledì 10 Aprile 2019 alle ore 14.30 presso la Commissione Lavori pubblici, comunicazioni si sono svolte alcune audizioni nell'ambito dell'indagine conoscitiva sull'applicazione del codice dei contratti pubblici.
Le audizione hanno riguardato i rappresentanti di: UNSCP, Confcommercio, INARSIND, Fondazione Inarcassa, UNI, CONFORMA e ANAC.

Spettano i diritti di rogito al Segretario in convenzione tra un ente munito ed uno privo di dirigenti (Corte d'Appello di Genova sent. n. 114/2019)

Con la recente sentenza n. 114 del 22 marzo 2019, la Corte d’appello di Genova si è occupata del tema della spettanza dei diritti di rogito nel caso in cui il segretario comunale presti servizio, nell’ambito di comuni convenzionati, per un ente dotato e per uno sprovvisto di dirigenti.
Questa la massima.
Come riconosciuto anche dalla Corte dei conti, Sezione Autonomie, con deliberazione n. 18/2018 l’art. 10, comma 2 bis del DL. n. 90/2014, come modificato dalla legge di conversione n. 114 del 2014, i diritti di rogito, nei limiti stabiliti dalla legge, competono ai segretari comunali di fascia C nonché ai segretari comunali appartenenti alle fasce professionali A e B, qualora esercitino le loro funzioni presso enti nei quali siano assenti figure dirigenziali. 

Nel caso di convenzione tra un comune in cui sono in organico dirigenti (capo-convenzione) ed un comune in cui non ci sono figure dirigenziali spettano al Segretario comunale i diritti di rogito per l’attività espletata nell’ente privo di dirigenti. Infatti, risulta essere ragionevole l’argomento, a sostegno di tale interpretazione, secondo il quale nell’ente locale nella cui pianta organica non vi sono dirigenti, il segretario comunale ha una minore assistenza tecnica ed amministrativa, a cui è chiamato a sopperire personalmente, con conseguente necessità di “compensare” tale maggiore impegno, rispetto ad amministrazioni comunali nelle quali lo stesso può essere coadiuvato dal personale dirigente. 

giovedì 11 aprile 2019

Codice dei contratti pubblici, Unscp audita in commissione al Senato

ROMA – Difficoltà operative nell’applicazione delle regole del Codice dei contratti pubblici, con particolare riferimento alla poca chiarezza e scarsa stabilità del quadro normativo; criticità nell’individuazione dei soggetti aggregatori del sistema delle Centrali uniche di committenza; necessità di maggiore chiarezza sulla compatibilità nello svolgimento di diversi ruoli nelle procedure contrattuali e di misure di semplificazione per l’individuazione di alcuni soggetti del procedimento; formazione e incentivazione delle risorse umane quale leva di rilievo per il funzionamento del sistema. Sono le principali criticità esposte oggi dall’Unione nazionale dei segretari comunali e provinciali in occasione dell’audizione in commissione Lavori pubblici del Senato per l’indagine conoscitiva sul Codice dei contratti pubblici.

A rappresentare l’Unscp è stato il vicesegretario nazionale vicario, Amedeo Scarsella

mercoledì 31 ottobre 2018

Diritti di rogito: i contenziosi ancora aperti producono sentenze negative per le Amministrazioni

La sentenza del Tribunale di Ancona n. 348 del 24 ottobre 2018 impone di affrontare il tema dei diritti di rogito approfondendo la tematica dei contenziosi in corso. Infatti, nella sentenza del giudice del lavoro di Ancona, pur prendendo atto che il Comune aveva provveduto, dopo la decisione della Sezione Autonomie della Corte dei conti n. 18/2018, al pagamento delle somme dovute al segretario e che, pertanto, in merito all’oggetto principale della controversia vi era stata la cessazione della materia del contendere, il segretario ha comunque insistito sulla condanna alla rivalutazione ed interessi, nonché sulla condanna alle spese di lite. Il Tribunale adito, ha concluso ritenendo la rivalutazione egli interessi dovuti, nella misura di legge, ex art.429 cpc. e, applicando il principio della soccombenza (sostanzialmente) virtuale del comune, lo ha condannato al pagamento del 50% delle spese di lite, in quanto ha seguito “l’orientamento indicato (e poi abbandonato, in corso di causa) dalla Corte dei conti sulla specifica questione, così al fine riconoscendo spontaneamente il diritto. Ciò giustifica la parziale compensazione delle spese”.

martedì 30 ottobre 2018

La Sezione Veneto della Corte dei conti: IRAP e oneri riflessi sui diritti di rogito a carico degli enti. Chiarimenti anche sul concetto di stipendio in godimento

Riservandomi un successivo approfondimento, segnalo la deliberazione della Corte dei conti, Sez. Veneto, n. 400 del 18 ottobre 2018, con la quale la sezione è intervenuta in modo incisivo su tre questioni di particolare interesse riguardanti i diritti di rogito.
Dopo la deliberazione n. 18/2018 della Sezione Autonomie, che ha chiarito definitivamente la spettanza dei diritti di rogito per i segretari in servizio presso gli enti privi di dirigenti, a prescindere dalla fascia di appartenenza degli stessi, la deliberazione della Sezione Veneto chiarisce:

sabato 6 ottobre 2018

Diritti di rogito per i Segretari degli enti locali (Guida operativa all’applicazione della disciplina dopo la Deliberazione Corte dei conti Sez. Autonomie n. 18/2018)

Edito da Maggioli un mio nuovo testo dal titolo Diritti di rogito per i Segretari degli enti locali (Guida operativa all’applicazione della disciplina dopo la Deliberazione Corte dei conti Sez. Autonomie n. 18/2018).
Nel testo sono affrontati tra l'altro i seguenti temi:

  • La liquidazione degli arretrati (con schemi di transazione) 
  • I contenziosi in essere e la tassazione separata degli arretrati 
  • Le attuali regole sui diritti di rogito 
  • Il riparto tra Segretari e Vicesegretari
  • Gli oneri riflessi e l’IRAP
Questa la descrizione del volume:
I contrasti interpretativi tra la Corte dei conti ed il giudice ordinario in merito ai Segretari cui spettano i diritti di rogito sono stati finalmente risolti dalla Corte dei conti, Sezione Autonomie che, con la deliberazione n. 18 del 30 luglio 2018, modificando il precedente orientamento espresso con deliberazione n. 21/2015, ha definitivamente chiarito che “i diritti di rogito, nei limiti stabiliti dalla legge, competono ai Segretari comunali di fascia C nonché ai Segretari comunali appartenenti alle fasce professionali A e B, qualora esercitino le loro funzioni presso enti nei quali siano assenti figure dirigenziali”. In questo quadro, il volume dà risposta agli interrogativi in merito a: modalità con le quali chiudere i contenziosi esistenti ed erogare i compensi ai Segretari, non tralasciando il tema della tassazione separata delle somme e del conguaglio relativo all’indennità di risultato per gli anni pregressi; individuazione del soggetto cui gravano gli oneri previdenziali e fiscali da applicare sulle somme da corrispondere per l’attività di rogito; corretta determinazione del limite del quinto dello stipendio in godimento; non applicabilità del limite per il salario accessorio ai diritti di rogito.
Vengono affrontati anche i temi più controversi con riferimento alla disciplina dei Segretari in convenzione, dei Segretari a scavalco o in reggenza, dei Segretari delle unioni di comuni e dei Vicesegretari.

La strana flessibilità della funzione rogatoria

I diritti di rogito, per la prestazione notarile, del Segretario comunale non sono collegati all’attività professionale svolta ma alla sede di servizio, ove esercita la funzione richiesta, purchè non siano presenti i dirigenti.

martedì 11 settembre 2018

Le più recenti indicazioni della Sezione Autonomie della Corte dei conti

I diritti di rogito spettano a tutti i segretari nei comuni in cui non vi sono dirigenti. Nelle piccole amministrazioni locali può essere aumentato il tetto di spesa per le assunzioni flessibili, cioè la spesa sostenuta allo stesso titolo nel 2009 (ovvero in mancanza mediamente nel triennio 2007/2009) in presenza della necessità di garantire la erogazione di servizi essenziali. Le scelte legislative di contenimento della spesa del personale delle PA, in particolare attraverso la limitazione delle assunzioni, il blocco della contrattazione e le sollecitazioni alla razionalizzazione organizzativa, stanno producendo importanti risultati ed il legislatore le sta progressivamente e selettivamente allentando. Possono essere così riassunte le più importanti indicazioni che arrivano dagli ultimi pareri resi dalla sezione autonomie della Corte dei Conti. Pareri che, sul terreno delle immediate conseguenze operative, aprono significativi margini di flessibilità per gli enti di minore dimensione nelle assunzioni flessibili e che consentono la erogazione dei diritti di rogito ai segretari in tutti i comuni privi di dirigenti, ma che non risolvono in modo definitivo i dubbi sull’assoggettamento a carico dei segretari agli oneri riflessi ed all’Irap dei compensi per i diritti di rogito da corrispondere agli stessi.

giovedì 2 agosto 2018

Diritti di rogito: ecco la deliberazione della Sezione Autonomie che ha sancito il cambio di interpretazione sulla spettanza dei diritti ai segretari di fascia A e B in enti privi di dirigenti (Sez. Autonomie n. 18/2018)

La Sezione delle autonomie della Corte dei conti, pronunciandosi sulla questione di massima posta dalla Sezione regionale di controllo per il Veneto con la deliberazione n. 192/2018/QMIG, enuncia il seguente principio di diritto: “In riforma del primo principio di diritto espresso nella delibera 21/SEZAUT/2015/QMIG, alla luce della previsione di cui all’art. 10 comma 2-bis, del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, i diritti di rogito, nei limiti stabiliti dalla legge, competono ai segretari comunali di fascia C nonché ai Segretari comunali appartenenti alle fasce professionali A e B, qualora esercitino le loro funzioni presso enti nei quali siano assenti figure dirigenziali”.

martedì 31 luglio 2018

La sezione Autonomie cambia rotta: diritti di rogito a tutti i segretari dei piccoli Comuni

Ci sono voluti tre anni cadenzati da un’infinità di sentenze, ma ora la questione dei diritti di rogito ai segretari comunali dei piccoli enti sembra trovare una soluzione: positiva per i segretari. Il problema è infatti tornato ieri alla sezione Autonomie della Corte dei conti, e a quanto risulta la delibera, che sarà pubblicata a breve, apre al pagamento dei diritti di rogito a tutti i segretari dei Comuni privi di dirigenza, a prescindere dal loro inquadramento nella fascia C o in altra fascia. I magistrati contabili, in questo modo, tornerebbero sui loro passi a tre anni dalla delibera 15/2015 che aveva invece considerato legittimo il pagamento del diritto ai soli segretari di fascia C: aprendo un bailamme giurisprudenziale che ora si chiude.

mercoledì 25 luglio 2018

Diritti di rogito a tutti i segretari dei Piccoli Comuni

Alla fine l’ordine è ristabilito: ci sono infatti voluti tre anni cadenzati da un’infinità di sentenze, ma ora la questione dei diritti di rogito ai segretari comunali dei piccoli Enti sembra trovare una soluzione: positiva per i segretari, grazie ad una nuova delibera (in attesa di pubblicazione) della Sezione Autonomie della Corte dei conti. Come si può leggere sul Sole 24 Ore di stamattina nell’articolo di Gianni Trovati “Il problema è infatti tornato ieri alla sezione Autonomie, e a quanto risulta la delibera, che sarà pubblicata a breve, apre al pagamento dei diritti di rogito a tutti i segretari dei Comuni privi di dirigenza, a prescindere dal loro inquadramento nella fascia C o in altra fascia. I magistrati contabili, in questo modo, tornerebbero sui loro passi a tre anni dalla delibera 21/2015 che aveva invece considerato legittimo il pagamento del diritto ai soli segretari di fascia C: aprendo un bailamme giurisprudenziale che ora si chiude”.

mercoledì 20 giugno 2018

La vicenda dei diritti di rogito di nuovo davanti alla sezione Autonomie (Corte dei conti Veneto n. 192/2018)

Abbiamo in più occasioni dato conto delle numerose sentenze emesse dal giudice ordinario in merito alla spettanza dei diritti di rogito ai segretari iscritti nella fascia professionale "A" e "B", sentenze che hanno dato vita ad un indirizzo giurisprudenziale granitico favorevole ai segretari comunali (si veda l'apposita sezione del Blog). L'indirizzo si è formato nonostante il diverso parere espresso dalla Corte dei conti, Sezione Autonomie, con deliberazione n. 21/SEZAUT/2015/QMIG, secondo cui alla luce della previsione di cui all’art. 10, comma 2 bis, del D.L. 24 giugno 2014 n. 90, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014 n. 114, i diritti di rogito competano ai soli Segretari Comunali di fascia C.
A tali decisioni si è "allineata" la Corte dei conti la Sezione Plenaria della Corte dei conti del Friuli Venezia Giulia con deliberazione n.15 del 19 marzo 2018.

mercoledì 28 marzo 2018

Rogito del segretario comunale e delitto di falso (Cass. n. 8200/2018)

Risponde del delitto di falso in atto pubblico fidefacente, di cui agli artt. 479 e 476, comma 2, cod. pen., il segretario comunale che ha rogato un contratto di donazione di beni immobili, attestando falsamente la contestuale presenza dei testimoni e delle parti al momento della sottoscrizione dell'atto. 

giovedì 22 marzo 2018

La Sezione Plenaria della Corte dei conti del Friuli Venezia Giulia si è pronunciata sui diritti di rogito: spettano ai segretari di fascia "A" e "B" in enti privi di dirigenti!

Per cui la Sezione plenaria in relazione al motivato avviso richiesto dai comuni di Sacile e Pontebba, e considerate le argomentazioni del collegio rimettente interpreta il comma 2-bis dell’articolo 10 del d.l. 90/2014, conv. L. 114/2014, nel senso che diritti di rogito possono essere riconosciuti, nella misura indicata dalla norma, senza preclusioni di fascia di appartenenza, ai segretari comunali operanti in enti privi di dirigenti del Friuli Venezia Giulia sulla base della domanda del segretario”.
A questa conclusione giunge la Sezione Plenaria della Corte dei conti del Friuli Venezia Giulia con deliberazione n.15 del 19 marzo 2018.