Il Consiglio di Stato con la sentenza n. 717, pubblicata ieri 13/02/2014, ha esaminato le problematiche relative all’interpretazione dell’art. 14, primo comma, della legge 21 marzo 1990, n. 53, nel testo novellato dall’art. 4 della legge 30 aprile 1999, n. 120, a norma del quale sono competenti ad eseguire le autenticazioni riguardanti la presentazione delle liste alle elezioni "anche i consiglieri provinciali e i consiglieri comunali che comunichino la propria disponibilità, rispettivamente, al presidente della provincia e al sindaco”.
Il caso riguarda l'ipotesi in cui un Consigliere provinciale abbia proceduto ad autenticare le firme per un'elezione comunale da tenersi in uno dei comuni della Provincia.
Il TAR Toscana, con sentenza n. 1312 del 26/09/2013, nel giudizio di primo grado aveva aderito all’orientamento rigoroso, richiamando un precedente del Consiglio di Stato (sent. n. 2501/2013), ritenendo limitata la facoltà di certificare le firme non solo in un determinato territorio come avviene per tutti i pubblici ufficiali, ma anche alla specifica competizione alla quale è legato il ruolo politico del certificatore.
Il Consiglio di Stato con la recentissima sentenza è, invece, giunto ad una soluzione opposta.
Queste le conclusioni cui giunge il supremo giudice amministrativo con la citata sentenza n. 717/2014:
"i precedenti richiamati nella sentenza appena citata sono applicabili al caso in esame per la sola parte relativa al requisito della territorialità, mentre non si esprimono in relazione al problema del cosiddetto limite funzionale del potere di autentica.
Le suddette pronunce affermano, infatti, il principio, condiviso dal Collegio, secondo il quale tutti i soggetti legittimati a conferire pubblica fede circa la provenienza di una sottoscrizione esercitano il relativo potere nell’ambito di una circoscrizione territoriale determinata.
Giova rilevare che il principio è stato affermato anche da C. di S., A.P., 9 ottobre 2013, n. 22, secondo cui i pubblici ufficiali, ai quali la legge elettorale conferisce il potere di autenticare le sottoscrizioni delle liste di candidati, sono titolari del potere di autenticare le sottoscrizioni esclusivamente all’interno del territorio di competenza dell’ufficio di cui sono titolari o ai quali appartengono.
Le sentenze richiamate non affrontano, invece, il problema, che costituisce il fulcro della presente controversia, sulla esistenza di un limite funzionale all’esercizio di tale potere da parte dei consiglieri degli enti locali.
La questione è affrontata solo dalla citata sentenza 8 maggio 2013, n. 2501, secondo la quale tali soggetti possono esercitare il potere in questione solo quando esso sia richiesto per la partecipazione a competizioni elettorali dello stesso ente locale presso il quale operano.
Tale impostazione non è condivisa dal Collegio.
Invero, deve essere rilevato come tale limitazione non è stata univocamente prevista dal legislatore.
Di conseguenza, introdurre tale limite per via interpretativa comporta l’insorgere di evidenti incertezze operative e l’annullamento di operazioni elettorali nelle quali tutti i candidati si sono comportati secondo diligenza e buona fede, avendo seguito un’interpretazione che certamente l’enunciato utilizzato dal legislatore non consentiva di escludere con palese evidenza (la descritta esigenza di semplificazione del procedimento elettorale è stata tenuta presente anche da C. di S., A.P., 9 ottobre 2013, n. 22).
Non può essere dedotto, in contrario senso, il fatto che neanche la limitazione territoriale del potere di autentica è espressamente prevista dalla norma in commento, in quanto il concetto della limitazione territoriale del medesimo potere in capo a tutti i soggetti cui è stato attribuito costituisce dato di comune conoscenza, che chiunque ha potuto apprendere quando – ad esempio – si è dovuto avvalere dell’opera di un notaio e trova la specifica base normativa nel combinato disposto descritto dall’Adunanza Plenaria.
Inoltre, la limitazione cosiddetta funzionale si pone in contrasto logico con il contenuto complessivo della norma, che espressamente attribuisce il suddetto potere ai consiglieri degli enti locali anche in relazione alle autentiche necessarie per la partecipazione alle diverse competizioni elettorali ivi elencate.
Deve quindi essere affermato che i consiglieri (così come gli assessori) degli enti locali possono autenticare le sottoscrizioni necessarie per lo svolgimento delle operazioni elettorali di cui all’art. 14, primo comma, della legge 21 marzo 1990, n. 53, nel testo novellato dall’art. 4 della legge 30 aprile 1999, n. 120, in relazione a tutte le operazioni elettorali, elencate nella norma citata, che si svolgono nell’ambito della circoscrizione territoriale dell’ente cui appartengono.
Di conseguenza, per quanto di rilievo per la presente controversia, gli assessori (e i consiglieri) provinciali possono autenticare le firme relative alle operazioni elettorali per l’elezione dei sindaci ed il rinnovo dei consigli dei comuni della provincia, mentre gli assessori (e i consiglieri) comunali hanno analoga legittimazione per le elezioni del sindaco ed il rinnovo del consiglio del loro comune".
Il caso riguarda l'ipotesi in cui un Consigliere provinciale abbia proceduto ad autenticare le firme per un'elezione comunale da tenersi in uno dei comuni della Provincia.
Il TAR Toscana, con sentenza n. 1312 del 26/09/2013, nel giudizio di primo grado aveva aderito all’orientamento rigoroso, richiamando un precedente del Consiglio di Stato (sent. n. 2501/2013), ritenendo limitata la facoltà di certificare le firme non solo in un determinato territorio come avviene per tutti i pubblici ufficiali, ma anche alla specifica competizione alla quale è legato il ruolo politico del certificatore.
Il Consiglio di Stato con la recentissima sentenza è, invece, giunto ad una soluzione opposta.
Queste le conclusioni cui giunge il supremo giudice amministrativo con la citata sentenza n. 717/2014:
"i precedenti richiamati nella sentenza appena citata sono applicabili al caso in esame per la sola parte relativa al requisito della territorialità, mentre non si esprimono in relazione al problema del cosiddetto limite funzionale del potere di autentica.
Le suddette pronunce affermano, infatti, il principio, condiviso dal Collegio, secondo il quale tutti i soggetti legittimati a conferire pubblica fede circa la provenienza di una sottoscrizione esercitano il relativo potere nell’ambito di una circoscrizione territoriale determinata.
Giova rilevare che il principio è stato affermato anche da C. di S., A.P., 9 ottobre 2013, n. 22, secondo cui i pubblici ufficiali, ai quali la legge elettorale conferisce il potere di autenticare le sottoscrizioni delle liste di candidati, sono titolari del potere di autenticare le sottoscrizioni esclusivamente all’interno del territorio di competenza dell’ufficio di cui sono titolari o ai quali appartengono.
Le sentenze richiamate non affrontano, invece, il problema, che costituisce il fulcro della presente controversia, sulla esistenza di un limite funzionale all’esercizio di tale potere da parte dei consiglieri degli enti locali.
La questione è affrontata solo dalla citata sentenza 8 maggio 2013, n. 2501, secondo la quale tali soggetti possono esercitare il potere in questione solo quando esso sia richiesto per la partecipazione a competizioni elettorali dello stesso ente locale presso il quale operano.
Tale impostazione non è condivisa dal Collegio.
Invero, deve essere rilevato come tale limitazione non è stata univocamente prevista dal legislatore.
Di conseguenza, introdurre tale limite per via interpretativa comporta l’insorgere di evidenti incertezze operative e l’annullamento di operazioni elettorali nelle quali tutti i candidati si sono comportati secondo diligenza e buona fede, avendo seguito un’interpretazione che certamente l’enunciato utilizzato dal legislatore non consentiva di escludere con palese evidenza (la descritta esigenza di semplificazione del procedimento elettorale è stata tenuta presente anche da C. di S., A.P., 9 ottobre 2013, n. 22).
Non può essere dedotto, in contrario senso, il fatto che neanche la limitazione territoriale del potere di autentica è espressamente prevista dalla norma in commento, in quanto il concetto della limitazione territoriale del medesimo potere in capo a tutti i soggetti cui è stato attribuito costituisce dato di comune conoscenza, che chiunque ha potuto apprendere quando – ad esempio – si è dovuto avvalere dell’opera di un notaio e trova la specifica base normativa nel combinato disposto descritto dall’Adunanza Plenaria.
Inoltre, la limitazione cosiddetta funzionale si pone in contrasto logico con il contenuto complessivo della norma, che espressamente attribuisce il suddetto potere ai consiglieri degli enti locali anche in relazione alle autentiche necessarie per la partecipazione alle diverse competizioni elettorali ivi elencate.
Deve quindi essere affermato che i consiglieri (così come gli assessori) degli enti locali possono autenticare le sottoscrizioni necessarie per lo svolgimento delle operazioni elettorali di cui all’art. 14, primo comma, della legge 21 marzo 1990, n. 53, nel testo novellato dall’art. 4 della legge 30 aprile 1999, n. 120, in relazione a tutte le operazioni elettorali, elencate nella norma citata, che si svolgono nell’ambito della circoscrizione territoriale dell’ente cui appartengono.
Di conseguenza, per quanto di rilievo per la presente controversia, gli assessori (e i consiglieri) provinciali possono autenticare le firme relative alle operazioni elettorali per l’elezione dei sindaci ed il rinnovo dei consigli dei comuni della provincia, mentre gli assessori (e i consiglieri) comunali hanno analoga legittimazione per le elezioni del sindaco ed il rinnovo del consiglio del loro comune".