Si manifestano forti contrasti tra le sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti sull’applicazione delle regole dettate dal DL n. 90/2014 in materia di diritti di rogito dei segretari comunali e provinciali. Si può dire consolidato che essi non possono essere erogati nei comuni in cui vi sono dirigenti; si discute se essi possano essere erogati ai segretari che hanno il trattamento economico equiparato ai dirigenti nei comuni che sono sprovvisti di tale figura. Si discute inoltre quale sia, fermo restando il tetto individuale del 20% del trattamento economico annuo, la misura dei compensi che possono essere percepiti sui singoli atti. E’ consolidato che ai rogiti effettuati fino alla data di entrata in vigore del DL, quindi fino al 24 giugno, si applichino le regole precedentemente in vigore, a prescindere dalla effettiva liquidazione.
Comincia così l'articolo di Arturo Bianco dal titolo I diritti di rogito dei segretari, in cui l'autore analizza le decisioni contrastanti delle Sezioni regionali della Corte dei Conti: da una parte Lombardia e Sicilia e dall'altra Lazio.
In argomento si vedano anche i precedenti post Diritti di rogito: altro argomento di confusione! (Corte dei Conti del Lazio n. 21/2015) e A quali Segretari spettano i diritti di rogito dopo il DL 90/2014? Breve riflessione a margine del parere della Corte dei Conti della Lombardia (Del. n. 275/2014).
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