No War - Palazzo Savelli sede del Comune di Rocca Priora (Roma)

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Visualizzazione post con etichetta convenzioni di segreteria. Mostra tutti i post
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venerdì 7 giugno 2019

L'ordine del giorno sui Segretari esaminato dal Senato

Come preannunciato in un precedente post l'emendamento 23.0.850 dei relatori allo Sblocca cantieri è stato trasformato in ordine del giorno, esaminato dal Senato nella seduta del 6 giugno 2019.
L'emendamento ritirato è stato trasformato nell'odg G23.0.850.
Con l'ordine del giorno, il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1248, ha impegnato il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all’emendamento 23.0.850.

mercoledì 5 giugno 2019

Ritirato l'emendamento allo Sblocca cantieri sui Segretari comunali. Ignorati gli appelli di UNSCP e FEDIR

Signor Presidente, rispetto all'emendamento 23.0.850 dei relatori, dato che si sta lavorando ad una riformulazione ed ovviamente non c'è tempo per farlo, propongo di ritirare l'emendamento per trasformarlo in ordine del giorno. In questo modo, la norma in esso contenuta potrebbe essere inserita in un prossimo provvedimento, magari già in quello in discussione alla Camera sulla crescita che potrebbe essere il tram giusto per questo emendamento riformulato.
L'emendamento conteneva Disposizioni urgenti in materia di reclutamento dei segretari comunali.
Con queste parole, contenute nel verbale di seduta del Senato, è stato bloccato il percorso parlamentare dell'emendamento volto ad introdurre misure urgenti per garantire al sistema delle autonomie di far fronte alla carenza di segeretari, particolarmente accentuata in alcune regioni.
A nulla sono valsi gli appelli formulati in giornata sia dall'UNSCP che poi congiuntamente dall'Unione e dalla Fedir.
Vedi anche il successivo post L'ordine del giorno sui Segretari esaminato dal Senato.

Le novità per i Segretari

L’assunzione dei nuovi 171 segretari sarà effettuata con il metodo del concorso e non più del corso concorso; essi saranno destinati alle regioni con uno scarso numero di segretari e la popolazione delle segreterie convenzionate sarà calcolate per determinarne la classe con la somma degli abitanti dei comuni aderenti (ndr: misure previste nell'emendamento allo sblocca cantieri ritirato in Senato). L’erogazione dei diritti di rogito deve essere effettuata in modo comprensivo degli oneri riflessi e dell’Irap: è questa la interpretazione che si sta facendo largo tra le sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti. Nel caso di segretario che svolge le sue attività sia in un ente con dirigenti che in un ente che ne è sprovvisto, i diritti di rogito gli devono essere corrisposti ed occorre comunque restare nel tetto di 1/5 del trattamento economico in godimento, mentre non è possibile dettare una specifica limitazione rispetto all’importo del singolo rogito, essendo stato abolito il tetto del 75%. Ai segretari, senza differenza che siano titolari o reggenti, di sedi convenzionate può essere corrisposto il rimborso delle spese di viaggio sostenute tra i vari comuni; a tal fine occorre una autorizzazione dei sindaci. Possono essere così riassunte alcune delle principali novità dettate da un emendamento apportato al DL cd sblocca cantieri, da pareri delle Corti dei Conti e da sentenze dei giudici ordinari per i segretari comunali e provinciali.

martedì 18 settembre 2018

L'UNSCP pone l'attenzione sul tema delle supplenze e reggenze nelle segreterie convenzionate

La Segreteria Nazionale dell'UNSCP pone all'attenzione del Prefetto Roberta Preziotti, la problematica connessa alle supplenze delle sedi di segreterie, nelle quali il Segretario titolare risulti assente per periodi lunghi, come accade ad esempio nel periodo di astensione dal lavoro per maternità, ed alle reggenze di sedi vacanti che molto spesso si protraggono per mesi se non addirittura anni.
Con una nota del 17 settembre, l'Unione fa presente che "la cronica carenza di Segretari Comunali – causata dalla gravemente prolungata mancata indizione di concorsi - interessa ormai la gran parte delle regioni. Ciò comporta nel tempo l’aumento del numero complessivo delle sedi di segreteria convenzionate – formate anche da comuni capoluogo di provincia e da province - e l’aumento del numero dei comuni che costituiscono un’unica sede di segreteria. Non è ormai eccezione, infatti, ma quasi regola, la costituzione di sedi di segreteria convenzionate costituite da quattro, cinque o sei comuni (da segnalare che sono diversi i casi di sedi convenzionate in cui il numero dei comuni è ancora maggiore).

venerdì 29 dicembre 2017

La corretta modalità di calcolo della spesa per il segretario in convenzione (Corte dei conti Piemonte del. n. 224/2017)

Nel caso in cui una pluralità di comuni si avvalga, tramite convenzione, dello stesso segretario comunale, si pone il problema se l’ente capofila debba considerare nel proprio tetto di spesa l’intero ammontare degli oneri finanziari necessari per retribuire il segretario comunale o possa scomputare, da tale ammontare complessivo, le somme che gli altri comuni associati gli rimborsano in proporzione all’attività che il segretario comunale svolge in loro favore sulla base della convenzione. A tale quesito la sezione regionale piemontese ha risposto confermano il precedente della Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per il Lazio, deliberazione n. 104/2015/PAR), affermando il principio che le spese devono essere calcolate da ciascun ente in ragione dell’effettivo utilizzo dell’attività del segretario comunale.

giovedì 26 ottobre 2017

Convenzione per la gestione del servizio di segreteria e vice segreteria in forma associata. Chiarimento Aran sulla disciplina applicabile (Orientamento applicativo SEG_47)

Un comune ha stipulato una convenzione per la gestione del servizio di segreteria e vice segreteria in forma associata. E’ possibile estendere la disciplina dell’art. 45 del CCNL dei segretari comunali e provinciali del 16.5.2001, quadriennio normativo 1998-2001, concernente l’istituto della retribuzione aggiuntiva per il segretario titolare di sede di segreteria convenzionata, al vice segretario nei periodi di sostituzione del segretario comunale?

In ordine a tale particolare problematica, si ritiene opportuno specificare che la specifica disciplina dell’art. 45 del CCNL del 16.5.2001 è espressamente applicabile solo al segretario titolare di sedi di segreteria convenzionata e non può essere estesa a categorie di personale non destinatarie della normativa contrattuale ivi prevista.

lunedì 16 gennaio 2017

Aran contro giudici sugli stipendi dei segretari in convenzione

L'Aran ritiene che la popolazione delle segreterie in convenzione vada calcolata con riferimento a quella del Comune capofila e non possa essere calcolata come somma degli abitanti degli enti aderenti. In tal modo si riprendono le indicazioni dettate dalla Ragioneria generale dello Stato e dal ministero dell'Interno e si contraddicono i principi contenuti nella sentenza 203/2016 del Tribunale di Como.

martedì 29 novembre 2016

L'UNSCP chiede al Ministero dell'Interno l'urgente apertura di un tavolo tecnico per il ripristino della corretta disciplina delle convenzioni di segreteria

Con una nota inviata al Ministero dell'Interno, l’UNSCP (Unione Nazionale Segretari Comunali e Provinciali) "nel richiamare la propria nota in materia di corretta applicazione della disciplina delle convenzioni di segreteria e ribadire l’infondatezza della Circolare del Ministero dell’Interno prot. n. 485-E (P) del 24 marzo 2015 avente ad oggetto: “Convenzioni per l’ufficio di segreteria”, rileva che le recenti sentenze emesse in materia dai Giudici del lavoro riconoscono la piena fondatezza delle posizioni assunte dall’Unione insieme alle altre OO.SS. In particolare le sentenze ribadisco «che la retribuzione di posizione spettante al ricorrente, quale segretario dei comuni in convenzione convenuti, debba essere determinata in rapporto al totale della popolazione residente negli stessi, previa disapplicazione della nota prot. 76063 del 29.9.2014 del dipartimento della Ragioneria di Stato del Mef, della circolare del ministero dell'Interno prot. N. 485 – E – (P) del 24.3.2015 e del decreto n. 84 del 17.4.2015 della prefettura di Milano» (così il Giudice del Lavoro del Tribunale di Como con la sentenza n. 203/2016 del 23 settembre). 

mercoledì 28 settembre 2016

Il giudice dà ragione ai segretari: nei Comuni in convenzione indennità calcolata sul totale della popolazione

Arriva un riconoscimento giurisprudenziale circa la correttezza della tesi sostenuta dai segretari comunali in ordine all'attribuzione dell'indennità di posizione in rapporto alla popolazione complessiva e non soltanto alla popolazione del Comune capofila.

Il giudice del Lavoro del Tribunale di Como ha accertato con la sentenza n. 203/2016 del 23 settembre «che la retribuzione di posizione spettante al ricorrente, quale segretario dei comuni in convenzione convenuti, debba essere determinata in rapporto al totale della popolazione residente negli stessi, previa disapplicazione della nota prot. 76063 del 29.9.2014 del dipartimento della Ragioneria di Stato del Mef, della circolare del ministero dell'Interno prot. N. 485 – E – (P) del 24.3.2015 e del decreto n. 84 del 17.4.2015 della prefettura di Milano».

lunedì 26 settembre 2016

Convenzioni di segreteria: per la classificazione della sede rileva la sommatoria totale degli abitanti. Il Tribunale di Como accoglie il ricorso dell'UNSCP

L'Unione Nazionale Segretari Comunali e Provinciali comunica con grande soddisfazione che il Tribunale di Como, in veste di Giudice del Lavoro, si è ha favorevolmente pronunciato sulla vicenda relativa alla classificazione delle sedi convenzionate. 

Come tutti voi ricorderete, nonostante la nota inviata in data 10.11.2014 da questa UNSCP, unitamente alla FP CGIL, UIL FPL e DICCAP, il Ministero dell’Interno, con nota in data 24.03.2015 prot. 485-E, aveva individuato un diverso sistema di classificazione delle sedi convenzionate rispetto a quello discendente dall’applicazione delle tabelle allegate alla L. 604/1962 mai abrogate e dal CCNL per il quale non rilevava più la somma totale degli abitanti di tutti gli enti facenti parte della convenzione. Il Ministero non ha ritenuto di modificare la sua nota nonostante la successiva diffida inviata in data 7 maggio 2015 dalle medesime OOSS firmatarie della prima nota.

L'UNSCP, fortemente convinta della correttezza delle argomentazioni poste nelle note citate, si è costituita nel giudizio promosso da un Collega della Provincia di Como ed ha visto favorevolmente accolte tutte le tesi esposte dagli avvocati, prof. Avv. Massimo Pallini e avv. Evangelista Basile.

mercoledì 1 giugno 2016

Contrattazione integrativa, distacchi e assistenza a disabili

Pubblicata in data 30 maggio, sul quotidiano del Sole24Ore Enti Locali & PA, la rubrica settimanale di Gianluca Bertagna con le indicazioni sintetiche delle novità normative e applicative intervenute in tema di gestione del personale nelle pubbliche amministrazioni.

giovedì 25 febbraio 2016

La classificazione delle sedi di segreteria comunale a seguito di convenzione tra enti (Corte dei Conti Friuli Venezia Giulia del. 2/2016)

La Corte dei Cont, Sezione di controllo della regione Friuli Venezia Giulia, con Deliberazione FVG/ _2_ /2016/PAR ha espresso un parere sulla classificazione delle sedi di segreteria a seguito della stipula di convenzioni tra comuni.
Queste le conclusioni: