Il principio contabile applicato della programmazione (Allegato 4/1 al D. Lgs. 118 del 2011) prevede che il Documento unico di programmazione (DUP) comprenda il programma triennale delle opere pubbliche nonché l’elenco annuale delle opere da realizzare.
Secondo le recenti modifiche adottate con il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell’Interno ed il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie del 18 maggio 2018, relativo al DUP semplificato per gli enti locali con meno di 5.000 abitanti, è stato peraltro esplicitamente chiarito che gli atti di programmazione, quale il programma triennale e l’elenco annuale dei lavori pubblici, possono essere inseriti direttamente nel DUP, senza necessità di ulteriori deliberazioni.
L’adozione del programma delle opere pubbliche è disciplinato dal decreto del Ministero delle infrastrutture del 16 gennaio 2018, n. 14, che definisce, in base a quanto previsto dal Codice appalti, le procedure con cui le amministrazioni aggiudicatrici adottano i programmi pluriennali per i lavori e i servizi pubblici ed i relativi elenchi ed aggiornamenti annuali.