Il decreto legge 20 febbraio 2017, n. 14, recante “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città”, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, all'art. 8 incide nuovamente sulla disciplina del potere di ordinanza del Sindaco, sia nella sua veste di capo dell'amministrazione locale (art. 50 del d.lgs. 18 agosto 2000, n.267, T.U.E.L.), sia in quella di ufficiale di governo (art.54 del medesimo T.U.E.L.). Il precedente intervento attuato dal legislatore nel 2008 (d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito dalla l. 24 luglio 2008, n.125), oltre ad un copioso contenzioso giurisprudenziale e a plurime pronunce della Corte Costituzionale, aveva determinato un proliferare di provvedimenti dai contenuti variegati, talvolta anche bizzarri, in una lotta mirata più a fronteggiare la percezione che a perseguire fattori di oggettiva insicurezza. Già ad agosto del 2009 e quindi a poca distanza di tempo dall'entrata in vigore della ricordata novella attuata con la legge n.125, se ne censivano 788, spazianti dalla casistica più classica della lotta ai lavavetri o alla mendicità cosiddetta “molesta” ( con tutte le problematiche connesse all'esatto inquadramento della stessa), alla più fantasiosa per contenuto, come il divieto di utilizzo degli zoccoli –in quanto rumorosi- in esclusive località balneari, o “audace” per destinatario, come quella con la quale il Sindaco di Firenze intimò di ripulire il monumentale ponte Santa Trinità alla locale Soprintendenza.