Quarantaquattro punti per una nuova pubblica amministrazione: così nella lettera agli statali, firmata dal premier Matteo Renzi e dal ministro Marianna Madia, il governo riassume le linee guida della riforma della P.a.
Le linee guida sono tre:
1. Il cambiamento comincia dalle persone.
2. Tagli agli sprechi e riorganizzazione dell'Amministrazione.
3. Gli Open Data come strumento di trasparenza. Semplificazione e digitalizzazione dei servizi.
Il metodo: non si fanno le riforme della Pubblica Amministrazione insultando i lavoratori pubblici. Che nel pubblico ci siano anche i fannulloni è fatto noto. Meno nota è la presenza di tantissime persone di qualità che fino ad oggi non sono mai state coinvolte nei processi di riforma. Persone orgogliose di servire la comunità e che fanno bene il proprio lavoro.
Nell'ambito degli interventi di cui al punto 1 (il cambiamento comincia dalle persone) è prevista al punto n. 13 espressamente l'abolizione della figura del segretario comunale.
Non sarebbe male se ogni riforma ed ogni intervento politico si basasse sulla coerenza, che dovrebbe essere la linea guida maestra dell'azione di governo.
La domanda è appunto questa: la proposta di abolizione del segretario è coerente con le recenti innovazioni normative e con i recenti dibattiti politici?
Sulla coerenza con le recenti innovazioni normative.
Recenti disposizioni normative hanno aggiunto importanti funzioni a quelle già attribuite al segretario comunale:
- il D.L. 10.10.2012 n. 174, "Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012" ha integralmente rivisto il sistema dei controlli interni, attribuendo numerosi compiti al segretario comunale, primo tra tutti il controllo successivo di regolarità amministrativa sugli atti dell’ente (art. 147 bis, c.2, Tuel);
- la L. 190/2012, fissando delle regole per prevenire fenomeni di corruzione nella pubblica amministrazione, ha previsto che il sistema sia incentrato sulla figura del responsabile della prevenzione della corruzione, che negli enti locali è individuato, di norma, nel segretario, salva diversa e motivata determinazione (art. 1, c.6);
- il D.lgs 33/2013 in materia di trasparenza amministrativa sancisce che all'interno di ogni amministrazione il responsabile per la prevenzione della corruzione, svolge, di norma, le funzioni di Responsabile per la trasparenza (art. 43, c. 1) cui è attribuita stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate;
- la recente L. 56/2014 ha previsto anche nelle unioni di comuni la presenza obbligatoria di un segretario, da scegliersi ad opera del presidente tra i segretari in servizio nei comuni costituenti l’unione (art. 32 Tuel, c. 5-bis, così come modificato dall’art. 1, c. 105, della L. 56/2014).
Sulla coerenza con il recente dibattito parlamentare.
Quanto al dibattito parlamentare è simpatico ricordare come nel corso dell'approvazione della legge Delrio in Senato ci fu l'intervento della collega senatrice Angelica Saggese, con le conclusioni che il resoconto parlamentare così riporta: "vorrei invitare il Governo e il Parlamento, nel percorso che ci accingiamo a fare, di riforma dell'assetto istituzionale del Paese (e quindi anche delle autonomie locali e della pubblica amministrazione), ad affrontare finalmente una discussione razionale sul ruolo del segretario comunale e, più in generale, sulla necessità di una figura professionale stabile e autonoma, che garantisca, da una parte, esigenze di legalità e di trasparenza e, nello stesso tempo, di efficienza e di innovazione. (Applausi dal Gruppo PD)".