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giovedì 7 maggio 2015

Nuova disciplina dei diritti di rogito: spettano al Segretario anche in caso di convenzione tra un ente dotato ed uno sprovvisto di dirigenti

La Corte dei Conti, sez. Regionale di controllo per la Lombardia, ha espresso un nuovo parere in merito alla disciplina dei diritti di rogito a seguito della disciplina introdotta dall'art. 10, comma 2, del d.l. 90/2014, convertito in L. 114/2014. 
Il parere, espresso con deliberazione n. 171 del 24/04/2015 riguarda il caso dei Segretari comunali in convenzione.
La sezione lombarda aveva affermato con la precedente parere (Del. 170/2014) "che, alla luce della formulazione letterale della norma in esame, si deve ritenere che, nel caso di convenzione di segreteria fra comuni privi di personale con qualifica dirigenziale, sia possibile attribuire, ai sensi del nuovo art. 10, comma 2-bis, del D.L. n. 90/2014, quota dei diritti di rogito, a prescindere dalla fascia professionale in cui è inquadrato, in concreto, il segretario preposto".
"La deliberazione non ha, direttamente, affrontato la diversa fattispecie, scrutinata nella richiesta in esame, in cui il segretario comunale presti servizio, nell’ambito dei comuni convenzionati, per un ente dotato e per un altro sprovvisto di dirigenti. Tuttavia, la soluzione al dubbio ermeneutico si ricava agevolmente dalle considerazioni sopra riportate, da cui è agevole ricavare l’illazione che, laddove l’ente di riferimento (nella fattispecie: l’unico sprovvisto di dipendenti con qualifica dirigenziale) non sia dotato di dirigenza, e indipendentemente dalla qualifica professionale rivestita dal segretario dall’interno del proprio ordinamento, rimane irrilevante la circostanza che tale qualifica dirigenziale sia aliunde rivestita dall’interessato" (Del. 171/2014).
Sui diritti di rogito dopo il DL 90/2014, conv. con L. 114/2014 si vedano i precedenti post:

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