No War - Palazzo Savelli sede del Comune di Rocca Priora (Roma)

No War - Palazzo Savelli sede del Comune di Rocca Priora (Roma)
No War - Palazzo Savelli sede del Comune di Rocca Priora (Roma)

venerdì 20 febbraio 2015

Diritti di rogito: altro argomento di confusione! (Corte dei Conti del Lazio n. 21/2015)

"Di doman non c'è certezza" scriveva Lorenzo de' Medici.
In Italia ormai nel mondo del diritto siamo riusciti ad andare oltre, giungendo ad adattare le parole di Lorenzo de' Medici in un attuale "di oggi non v'è certezza, ma solo confusione".
Così è ora per la nuova disciplina dei diritti di rogito, che dopo sette mesi di vigenza, quando ormai sembrava a tutti chiaro il senso della disposizione normativa introdotta dal Dl 90/2014, conv. in legge con L 114/2014, trova un parere della Sezione di Controllo della Corte dei Conti per il Lazio, che giunge a conclusioni completamente diverse da quelle di altre sezioni regionali di controllo, senza però spiegare in modo convincente la conclusione cui giunge. 
Il problema riguarda i Segretari di fascia A e B che ad avviso della Sezione regionale del Lazio non avrebbero diritto a percepire i diritti di rogito, che spetterebbero soltanto ai segretari di fascia C.
La norma ricordiamo che espressamente prevede che non spettano i diritti di rogito ad eccezione che “negli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, e comunque a tutti i segretari comunali che non hanno qualifica dirigenziale, una quota del provento annuale spettante al comune … [a titolo di diritti di segreteria, ai sensi di legge… ] è attribuita al segretario comunale rogante, in misura non superiore a un quinto dello stipendio in godimento” (art. 10, comma 2-bis, del d.l. 90/14, come conv. in legge n. 114/2014).
Il Collegio contabile evidenzia come dal testo della disposizione tale eccezione faccia riferimento dapprima, ad una caratteristica dell’ente locale – la mancanza di dirigenti – e, immediatamente dopo, ad una caratteristica del profilo professionale del Segretario – che non deve avere qualifica dirigenziale, collegandole con la locuzione “e comunque”.
Da tale premessa ne trae sorprendentemente la conclusione che tale deroga trova giustificazione in presenza di segretari comunali che per fascia di appartenenza e per numero di abitanti dell’ente territoriale di titolarità, non godano di trattamento economico equiparato quello dirigenziale. Ora, per il Collegio contabile laziale, detta fascia e detta condizione economica sono quelle individuate dalla norma in esame, e riguardano i segretari comunali titolari di comuni di piccole dimensioni collocati in fascia C, e per ciò solo non equiparati alla dirigenza, i quali non usufruiscano del “galleggiamento”, vuoi per mancanza di dirigenti nell’ente locale, vuoi per altre ragioni ammesse come visto dall’art. 41, comma 5, del C.c.n.l. Ne discende che il diritto di rogito continua a spettare solo a questi, mentre non spetta ai segretari che godono di equiparazione alla dirigenza, sia essa assicurata dall’appartenenza alle fasce A e B, sia essa un effetto del “galleggiamento” in ipotesi di titolarità di “enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale”.
La lettura della norma restrittiva però appare in netto contrasto sia con i lavori parlamentari che con interpretazioni di altre sezioni regionali della Corte dei Conti. Mi sia consentito, con il rispetto che si deve a tali decisioni, affermare che appare in contrasto con la stessa locuzione normativa che avrebbe potuto dire semplicemente dire, se fosse corretta l'interpretazione restrittiva "a tutti i segretari comunali che non hanno qualifica dirigenziale" ossia fare riferimento, per dirla con le parole della sezione regionale del Lazio, soltanto ad una caratteristica del profilo professionale del Segretario. Che senso hanno in questa interpretazione le prime parole della norma "negli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale", ossia, per dirla nuovamente con le parole della sezione regionale del Lazio, il riferimento ad una caratteristica dell'ente locale? Nessun senso, la norma poteva essere scritta senza tale locuzione. Già questo è sufficiente per ritenere poco convincente tale interpretazione.
La risposta del riferimento sia al profilo soggettivo del Segretario che alla caratteristica dell'ente è nelle precedenti interpretazioni di altre sezioni della Corte dei Conti, che hanno affermato:
"La norma prevede e distingue le due ipotesi legittimanti l'erogazione di una quota dei proventi. La prima, quella dei Segretari preposti a comuni privi di personale con qualifica dirigenziale, fattispecie in cui non ritiene rilevante la fascia professionale in cui è inquadrato il Segretario preposto. La seconda, quella dei Segretari che non hanno qualifica dirigenziale, in cui àncora l'attribuzione di quota dei diritti di rogito allo status professionale del segretario preposto, prescindendo dalla classe demografica del Comune di assegnazione" (Corte dei Conti Sez. per il controllo della Lombardia del. n. 275/2014);
"Alla luce della formulazione letterale della norma in discorso, la Sezione ritiene che il legislatore abbia previsto due distinte ipotesi legittimanti l'erogazione di quota dei proventi:
- la prima, quella dei segretari preposti a comuni privi di personale con qualifica dirigenziale, fattispecie in cui non rileva la fascia professionale in cui è inquadrato il segretario preposto: trattasi dei segretari operanti nei comuni di classe IV,III,II e finanche nei comuni di classe IB che hanno optato per una struttura organizzativa priva di figure con formale qualifica dirigenziale;
- la seconda, quella dei segretari che non hanno 'qualifica dirigenziale', in cui l'attribuzione dei diritti di rogito è ancorata allo status professionale del segretario preposto, prescindendo dalla classe demografica del comune di assegnazione: la disposizione, pertanto, si riferirebbe ai segretari comunali appartenenti alla fascia C (operanti in comuni di classe IV) dell’attuale ordinamento professionale degli stessi, il cui trattamento tabellare stipendiale non è equiparato a quello tabellare del personale dirigenziale del comparto Regioni- Autonomie locali e che, per fascia professionale, non sarebbero equiparabili a personale con qualifica dirigenziale" (Corte dei Conti Sicilia n. 194 del 14 novembre 2014).
Le citate interpretazioni sono state fatte proprie anche dal servizio Consulenza agli enti locali della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.
L'interpretazione nel senso della spettanza dei diritti di rogito ai Segretari di fascia A e B, in servizio presso i Comuni privi di dirigenti, è resa obbligata anche dai lavori parlamentari, riportati nel mio precedente post A quali Segretari spettano i diritti di rogito dopo il DL 90/2014? Breve riflessione a margine del parere della Corte dei Conti della Lombardia (Del. n. 275/2014).
In particolare, nel resoconto parlamentare della seduta del 25 luglio 2014 della Commissione Affari Costituzionali della Camera (pag. 23), seduta nella quale è stato approvato l'emendamento 10.32, nell'intervento dell'On. D'Attorre, confermato dal relatore Fiano, si legge "la proposta di riformulazione dell’emendamento Rosato 10.31 avanzata dal relatore ha lo scopo di tutelare i segretari comunali operanti nei comuni medio-piccoli, nei quali non sono presenti dipendenti con qualifica dirigenziale, riconoscendo loro i diritti di rogito, seppure in misura minore rispetto a oggiesclude invece i diritti di rogito per i segretari comunali operanti nei comuni più grandi, dove sono presenti dirigenti, perché lì i segretari comunali hanno retribuzioni parametrate a quelle dei dirigenti stessi e devono quindi essere soggetti anche loro al principio della onnicomprensività della retribuzione che vale per i dirigenti".
Per ulteriori approfondimenti su questo blog si veda la sezione Rogito (attività di) (82).

giovedì 19 febbraio 2015

Chi l'ha visto? In attesa della relazione tecnica della Ragioneria dello Stato sugli emendamenti al DDL di riorganizzazione della PA

In altro post avevamo riportato la notizia che nella seduta del 11 febbraio il presidente Azzolini (AP (NCD-UDC)), in qualità di relatore nella Commissione Bilancio, aveva segnalato al Governo che erano pervenute diverse proposte emendative a firma del relatore Pagliari, invitando, al fine di agevolare i lavori della Commissione, l'Esecutivo a predisporre delle relazioni tecniche, asseverate dalla Ragioneria generale dello Stato, su tali emendamenti. Nello stesso post avevamo segnalato che la Commissione Affari costituzionali, alla quale è assegnato il DDL in sede referente, aveva sospeso i lavori in attesa di acquisire, prima di iniziare le votazioni, il parere della Commissione Bilancio.
Ad oggi però la Commissione Bilancio non ha ricevuto ancora alcuna documentazione, ragione per la quale il Presidente è "tornato alla carica" ricevendo dal rappresentante del governo una risposta che oserei definire non proprio esaustiva.
Ecco una parte del resoconto della Commissione Bilancio di oggi:
Il PRESIDENTE, alla luce della necessità di agevolare i lavori della Commissione affari costituzionali, invita il Governo a produrre le relazioni tecniche sugli emendamenti del relatore riferiti al disegno di legge n. 1577, recante riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.
Il vice ministro MORANDO rammenta che il proprio Dicastero non ha ancora ricevuto alcuna indicazione dai ministeri competenti nel merito e che si provvederà a predisporre le relazioni tecniche con ogni sollecitudine non appena elementi in merito saranno pervenuti.

L'ANAC riepiloga gli obblighi di comunicazione e pubblicazione in tema di anticorruzione

Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC) e Programma triennale per la trasparenza e l’integrità (PTTI)
Si comunica che le amministrazioni, gli enti e le società cui compete l’adozione del Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC) e del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità (PTTI) sono tenuti esclusivamente alla pubblicazione di detti atti sul sito istituzionale dell’amministrazione, società o ente, nella sezione “Amministrazione trasparente”, sottosezione “Altri contenuti – corruzione”.
Nessun documento, pertanto deve essere inviato, per posta elettronica o tradizionale, all’Autorità.
L’invio dei Programmi e di documenti ad essi relativi non sarà preso in considerazione dall’Autorità e i predetti documenti, se non pubblicati sui siti istituzionali, si considereranno come non predisposti.
Richieste di chiarimenti in merito all’adozione dei PTPC formulate da parte di società partecipate e di enti pubblici economici possono essere inoltrate alla casella e-mail anticorruzione@anticorruzione.it.

Relazione annuale del Responsabile della prevenzione della corruzione
Analogamente, secondo quanto già comunicato in data 12 dicembre 2014, la Relazione del responsabile della prevenzione per l’anno 2014, redatta utilizzando la scheda standard pubblicata sul sito di questa Autorità, deve essere pubblicata esclusivamente sul sito istituzionale di ogni ente nella sezione “Amministrazione trasparente”, sottosezione “Altri contenuti – corruzione”e non deve essere trasmessa all’Autorità. Le relazioni inviate all’Autorità non saranno prese in considerazione e, se non pubblicate sui siti istituzionali, saranno considerate come non predisposte.

Comunicazione ad ANAC della nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione
Per quanto concerne i dati relativi alla nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione e del Responsabile della Trasparenza, essi devono essere inviati esclusivamente con il Modulo_ANAC_Nomina_RPC, disponibile sul sito dell’Autorità, sezione Servizi/Servizi on line_ Nomina dei RPC-RT, compilato digitalmente in ogni suo campo e inviato esclusivamente alla casella e-mail anticorruzione@anticorruzione.it.
L’Autorità non prende in considerazione comunicazioni effettuate in modo diverso nonché l’invio di moduli compilati a mano e scannerizzati.
Fonte: ANAC

Parità di genere, Palazzo Spada ribadisce gli obblighi delle amministrazioni locali (parere n. 93/2015)

Su richiesta del Viminale, la prima sezione del Consiglio di Stato ha fornito il proprio parere (19 gennaio 2015 n. 93) su diversi profili applicativi in tema di "riequilibrio di genere" nelle amministrazioni locali.

Il parere è oggetto di commento dal titolo Parità di genere, Palazzo Spada ribadisce gli obblighi delle amministrazioni locali sul quotidiano del Sole24Ore Enti Locali e PA a cura di Paolo Canaparo.

Questi gli argomenti trattati nell'articolo:
  • L'esercizio dei poteri sostitutivi da parte delle Regioni;
  • La validità delle deliberazioni di Giunta e Consiglio;
  • L'applicazione della legge 215/2012;
  • La percentuale della rappresentanza di genere;
  • La validità del decreto di nomina delle Giunta.
Qui il link all'articolo integrale di P. Canaparo dal titolo Parità di genere, Palazzo Spada ribadisce gli obblighi delle amministrazioni locali.
Sulla parità di genere si vedano su questo blog i precedenti post:

Avvocatura pubblica autonoma e indipendente: illegittima la sua sottoposizione al Segretario comunale (TAR Milano sent. n. 486/2015)

La rivista di diritto amministrativo on line Giurdanella.it segnala la sentenza del Tar Milano del 16 febbraio 2015 n. 486, con la quale i giudici amministrativi hanno dichiarato illegittima una delibera con la quale la Giunta Municipale di un Comune aveva disposto la soppressione della posizione organizzativa avente la responsabilità dell’ufficio legale comunale, ponendo altresì tale ufficio alle dirette dipendenze del Direttore Affari istituzionali e legali (incarico ricoperto dal Segretario comunale).
Ad avviso del Tar Milano è infatti necessaria la netta separazione dell’ufficio legale da tutto l’apparato amministrativo dell’Amministrazione ritenendo illegittima la sua sottoposizione al Segretario comunale, in quanto vertice della struttura amministrativa.
Al riguardo ha statuito che “sul punto, appare comunque opportuno rammentare l’orientamento della giurisprudenza amministrativa che ritiene necessaria la netta separazione dell’Ufficio da tutto l’apparato amministrativo dell’Amministrazione (ex plurimis, TAR Basilicata, Sez. I, 8 luglio 2013, n. 405) e l’illegittimità della sua sottoposizione al Segretario comunale in quanto vertice della struttura amministrativa (TAR Sardegna, Sez. II, 14 gennaio 2008 n. 7).”
Il Tar inoltre ha richiamato la “Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense”, che al comma 2 prevede, con riferimento agli uffici legali interni alle Amministrazioni pubbliche e per quanto di interesse, che «…la responsabilità dell’ufficio è affidata ad un avvocato iscritto nell’elenco speciale che esercita i suoi poteri in conformità con i principi della legge professionale».
Qui il link alla sentenza integrale del TAR Milano n. 486/2015.

Cantone: rafforzare il ruolo di vigilanza collaborativa del Segretario comunale. I Sindaci facciano sentire la loro voce contraria all'abolizione

Il presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, Raffaele Cantone, ha incontrato questa mattina i Sindaci anticamorra del casertano a Santa Maria Capua Vetere (CE), evento organizzato dalla deputata PD Camilla Sgambato.

Tra gli argomenti affrontati anche la proposta di abolizione dei segretari comunali, contestata da molti dei Sindaci intervenuti, primo tra tutti il Sindaco di Mondragone Giovanni Schiappa.

In merito agli interventi dei Sindaci, il Presidente Cantone, dopo aver premesso di essere piacevolmente colpito dal fatto che i Sindaci abbiano posto sul tavolo il problema con toni fortemente critici nei confronti della proposta di abolizione, ha tuttavia rilevato come gli organi rappresentativi dei comuni, in particolare l'ANCI, abbiano espresso posizioni assolutamente contrarie al mantenimento della figura del Segretario comunale, almeno nella logica di controllo della legalità. Infatti, vi è una tendenza a spostare il Segretario comunale verso il ruolo della dirigenza.
Ad avviso del Presidente Cantone la figura del Segretario comunale ha un senso se si rafforza il ruolo di controllo e di consulenza. Per dirlo con il termine dell'Autorità deve rafforzarsi il ruolo di vigilanza collaborativa (si veda in proposito il nuovo regolamento di vigilanza e accertamenti ispettivi, in particolare l'art. 4), ossia una vigilanza tesa più che ad impedire, a dare una mano per realizzare le cose. Perché se un amministratore è in buona fede, ha continuato Cantone, una mano se la vuole far dare "durante" e non "dopo", vuole affrontare i problemi "durante" e non "dopo". Rimarca quanto già affermato in altra occasione pubblica, ossia che la presenza del Segretario comunale garantisce nei comuni del sud ai Sindaci anche di resistere a "certe pressioni". L'abolizione di questa figura renderà più deboli i Sindaci nel tentare di resistere a pressioni indebite.
Il Presidente Cantone ha concluso la parte del suo intervento relativa ai Segretari comunali invitando i Sindaci presenti a rendere pubbliche le loro idee di apprezzamento nei confronti dei Segretari comunali, in quanto allo stato sembra che ci sia nel mondo delle autonomie una voce unica che afferma l'inutilità della figura.
Il presente resoconto è stato possibile grazie alle preziose e dettagliate informazioni che mi ha inviato il collega Francesco Nazzaro.

Pa: Sisto (Presidente Commissione Affari Costituzionali della Camera), no eliminazione segretari comunali

(AGENPARL) – Roma, 16 feb – “A breve arriverà alla Camera, dopo il DL 90, il disegno di legge sulla riforma della P.A. ed è bene che, al di là dei singoli interventi nel merito, sia chiaro un dato di fondo: la semplificazione, che è uno degli obiettivi principali affinché uno Stato possa definirsi moderno, non può comportare l’abrasione dei diritti e delle garanzie dei cittadini né la riduzione drastica dei controlli”. Così, in una nota, il deputato di Forza Italia e presidente della Commissione Affari costituzionali della Camera, Francesco Paolo Sisto. “Si pensi, ad esempio, al caso dei segretari comunali che, come autorevolmente sostenuto anche dal Presidente Cantone, sono per legge responsabili dell’anticorruzione e della trasparenza. Eliminare questa figura, come il governo intende fare, significa cancellare il fulcro dell’attività amministrativa degli enti locali, oltre che il presidio capillare della legalità. È perciò evidente che, su questo come su altri punti, sarà necessaria un’approfondita riflessione quando il disegno di legge approderà in Commissione Affari Costituzionali”, conclude Sisto.

martedì 17 febbraio 2015

Gli emendamenti al DL n. 192/2014 (Milleproroghe) approvati in Commissione illustrati dal Servizio Studi della Camera

In un precedente post abbiamo dato notizia che è stato pubblicato sul sito della Camera dei Deputati lo stampato (2803-A) disegno di legge: "Conversione in legge del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative"Le Commissioni permanenti I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e V (Bilancio, tesoro e programmazione), il 17 febbraio 2015, hanno deliberato di riferire favorevolmente sul testo del disegno di legge n. 2803. In pari data le Commissioni hanno chiesto di essere autorizzate a riferire oralmente.
Sul sito della Camera dei Deputati appena pubblicato il Dossier del Servizio Studi della Camera dei Deputati n. 254/2 contenente la Sintesi degli emendamenti approvati dalle Commissioni I Affari costituzionali e V Bilancio.

All'art. 8, comma 3-ter, proroga per le centrali uniche di committenza al 1° settembre 2015

Come previsto il DDL di conversione del DL 192/2014 prevede anche il rinvio al 1° settembre dell'obbligo per i Comuni non capoluogo di rivolgersi alle centrali uniche di acquisto.

La previsione è contenuta nell'art. 8, comma 3-ter. Questo il testo:

3-ter. All’articolo 23-ter, comma 1, primo periodo, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le parole da: «1° gennaio 2015 » fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «1° settembre 2015 ».

L'art. 8, 3-quater, prevede poi che la disposizione di cui al comma 3-ter non si applica alle procedure già avviate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Vedi anche il successivo post In Gazzetta la Legge n. 11 del 27 febbraio 2015 di conversione del DL 192/2014 (cd Milleproroghe).
In argomento si vedano anche i seguenti post:

All'art.4, comma 6-bis, del DDL di conversione del Milleproroghe rinvio dei termini per le gestioni associate al 31 dicembre 2015

Nella proposta di legge di conversione del DL 192/2014, ora all'esame della Camera, prevista la proroga per i termini per l'obbligo di gestione associata delle funzioni fondamentali per i comuni più piccoli.
L'art. 14, comma31-ter del DL 78/2010 prevede che i comuni interessati assicurano la gestione associata delle funzioni fondamentali: 
a) entro il 1° gennaio 2013 con riguardo ad almeno tre delle funzioni fondamentali di cui al comma 28; 
b) entro il 30 settembre 2014, con riguardo ad ulteriori tre delle funzioni fondamentali di cui al comma 27; 
b-bis) entro il 31 dicembre 2014, con riguardo alle restanti funzioni fondamentali di cui al comma 27.
Questo il testo del DDL di conversione del milleproroghe, all'esame dell'aula di Montecitorio:
All'art. 4 del Dl 192/2014, dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:
"6-bis. I termini di cui all’articolo 14, comma 31-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, sono prorogati al 31 dicembre 2015".

Piccoli Comuni, ancora bloccati i gettoni di presenza

Con il recente parere 26 gennaio 2015, n. 28/2015/PAR la Sezione regionale di controllo della Lombardia della Corte dei conti si è soffermata sulla questione della perdurante vigenza (e, in caso affermativo, della relativa decorrenza) del divieto di percezione dei cosiddetti gettoni di presenza da parte dei consiglieri nei Comuni sotto i mille abitanti.
Il parere è oggetto di commento sul Quotidiano Enti Locali e PA del Sole24Ore da parte di Giovanni G.A. Dato con un articolo dal titolo Piccoli Comuni, ancora bloccati i gettoni di presenza.

Un interessante parere sull’incentivo progettazione a seguito delle modifiche introdotte dal Dl 90/2014 (Corte Conti Piemonte n. 17/2015)

Sul sito Logos PA si segnala che la Corte dei Conti per il Piemonte con Deliberazione 17 del 20 gennaio ha risposto ad una richiesta di chiarimenti posta da un ente che dopo aver predisposto un nuovo regolamento per la disciplina del Fondo per la progettazione e l'innovazione, ai sensi dell'art. 93 commi 7-bis, 7-ter e 7-quater del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i, chiede:

La spesa per il lavoro flessibile

Il tetto di spesa per le assunzioni flessibili deve ritenersi fissato nel 100% di quanto speso allo stesso titolo nell’anno 2009 per gli enti locali che hanno rispettato le soglie massime di spesa per il personale; per tutte le altre amministrazioni pubbliche continua ad essere fissato nel 50% della analoga spesa dell’anno 2009. Non può essere accolta la tesi per cui, negli enti locali virtuosi sulla spesa del personale, non vi è alcuna soglia massima specifica per le assunzioni flessibili in quanto una tale conclusione contrasta con i vincoli crescenti che sono dettati dal legislatore alla spesa del personale. Possono essere così sintetizzate le principali scelte che sono contenute nella deliberazione della sezione autonomie della Corte dei Conti n. 2 dello scorso 9 febbraio, deliberazione che pone la parola fine ai contrasti interpretativi che erano nati tra numerose sezioni regionali di controllo della magistratura contabile a seguito delle novità introdotte dalla legge di conversione del DL n. 90/2014.
Inizia così l'articolo di Arturo Bianco dal titolo La spesa per il lavoro flessibile di commento alla recente deliberazione alla deliberazione della Corte dei Conti Sezione Autonomie n. 2/SEZAUT/2015/QMIG del 9 febbraio 2015.
In argomento si vedano su questo blog anche i precedenti post:

Il testo del milleproroghe (comprensivo delle modifiche in Commissione) all'esame dell'Aula di Montecitorio

Pubblicato sul sito della Camera dei Deputati lo stampato (2803-A) disegno di legge: "Conversione in legge del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative".

lunedì 16 febbraio 2015

Corsa contro il tempo per convertire il DL 192/2014 (cd milleproroghe)

Quindici giorni per chiudere il DDL di conversione del DL 192/2014 (cd milleproroghe) alla Camera (con duecento emendamenti in commissione ancora da esaminare) e passare un testo “blindato” al Senato da convertire entro il 1° marzo per evitare la decadenza. Il testo, infatti, all’esame delle commissioni riunite Affari Costituzionali e Bilancio, è ancora al palo nonostante siano passati 47 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto.

Parte questa sera la maratona presso le commissioni riunite Affari Costituzionali e Bilancio per permettere di portare nell'aula di Montecitorio domani pomeriggio il DDL di conversione del DL 192/2014 (cd milleproroghe).
In argomento si veda l'articolo del Sole24Ore Corsa contro il tempo per convertire il Milleproroghe.
Più sostanziose le richieste di proroga provenienti dal mondo delle autonomie per le quali dovrà valutarsi l'accoglimento in queste ore.
Vedi anche il successivo post Più premi anti-evasione, sanatoria Tares e rinvio dell'Imu secondaria - Milleproroghe a tutto campo per i Comuni.

Le risorse degli enti locali, la nuova local tax e il riordino delle funzioni (gli atti del convegno)

Quello che doveva essere un assetto definitivo della fiscalità immobiliare locale si è in realtà rivelato una ennesima fase di passaggio del travagliato capitolo della finanza locale, che ormai segue un percorso del tutto scollegato da quello tracciato con i decreti attuativi della legge sul federalismo fiscale. Dopo l''introduzione della IUC, la nuova tassa locale sugli immobili ormai rinviata al 2016 avrebbe dovuto correggere i difetti della TASI e restituire ordine e progressività all'imposta, ma la sua messa a punto si è rivelata complessa e con ancora molte incognite sul versante delle risorse. Nel frattempo la Legge di Stabilità appena approvata conferma a carico degli enti locali ben 8,1 miliardi di tagli (il 49% della quota relativa ai tagli di spesa dell'intera manovra) - i comuni sono costretti a rinviare a marzo 2015 l'approvazione dei bilanci - e di fatto affossa il processo di riordino delle province dettato dalla legge Delrio; con l’entrata in vigore della legge di stabilità si è infatti verificato un evidente contrasto di norme che denota l’assenza di un’adeguata azione di coordinamento legislativo da parte del governo.

Legautonomie ha pubblicato gli atti del Convegno "Le risorse degli enti locali, la nuova local tax e il riordino delle funzioni", che si è svolto venerdì 13 febbraio a Firenze - anticipando il Congresso dell'associazione, svoltosi il 14 febbraio - dove amministratori, sindaci ed esperti della materia sono intervenuti per fare il punto sulle riforme che negli ultimi anni hanno ridisegnato il sistema delle autonomie locali nel nostro Paese. 
Tra gli altri, sono intervenuti: Marco Filippeschi, Presidente Legautonomie e sindaco di Pisa; Piero Fassino, Presidente Anci e sindaco di Torino; Alessandro Pastacci, Presidente UPI e Presidente Provincia di Mantova; Vittorio Bugli, assessore al bilancio, al patrimonio della Regione Toscana; Valentina Paris, Responsabile nazionale PD agli Enti Locali; Marta Leonori, assessore alla Città metropolitana di Roma Capitale; Francesco R. Frieri, direttore generale Unione dei comuni della Bassa Romagna; Lorenzo Perra, assessore al bilancio del comune di Firenze; Silvia Giannini, vicesindaco di Bologna; Alfonso Buonaiuto, assessore al bilancio di Salerno; Cristina Bertinelli, assessore al bilancio di Perugia; Andrea Taddei, assessore al bilancio di Empoli; Gianni Paris, presidente commissione Roma Capitale e Riforme istituzionali; Marcello Risi, sindaco di Nardò; Sara Biagiotti, sindaco di Sesto Fiorentino e Presidente Anci Toscana; Domenico Tuccillo, sindaco di Afragola e Presidente Consiglio Area metropolitana di Napoli.

Riorganizzazione della PA: il DDL non figura nell'agenda settimanale dei lavori parlamentari

Nel precedente post dal titolo In attesa del parere della Commissione Bilancio la Commissione Affari Costituzionali sospende l'esame del DDL di riorganizzazione della PA abbiamo riportato che la scorsa settimana, è stata sconvocata la seduta plenaria della Commissione Affari costituzionali che avrebbe dovuto discutere il DDL di riorganizzazione della PA (AS 1577), in sede referente. Il rallentamento è dipeso dalla necessità di acquisire, prima di iniziare le votazioni, il parere della commissione Bilancio di Palazzo Madama non ancora formulato. Nella seduta di mercoledì 11 febbraio della Commissione Bilancio il presidente Azzolini (AP (NCD-UDC)), in qualità di relatore, ha segnalato al Governo che sono pervenute diverse proposte emendative a firma del relatore presso la Commissione di merito, invitando, al fine di agevolare i lavori della Commissione, l'Esecutivo a predisporre delle relazioni tecniche, asseverate dalla Ragioneria generale dello Stato, su tali emendamenti.

Nelle convocazioni settimanali della Commissione Affari Costituzionali e della Commissione bilancio non figura tra gli argomenti il DDL di riorganizzazione della PA: si desume che le relazioni tecniche non siano ancora a disposizione dei senatori.

I webinar gratuiti ANCI-IFEL sulle Centrali uniche committenza: primo appuntamento mercoledì 18 febbraio

Mentre è ormai quasi certa la proroga a settembre dell'obbligo del ricorso alle centrali uniche di committenza, sul sito dell'Anci si comunica che sta per iniziare un ciclo di webinar (corsi gratuiti on- line) in materia di Centrali Uniche di Committenza e Acquisti centralizzati, organizzato in collaborazione tra ANCI e l’IFEL.
(e-mail di riferimento: formazione@fondazioneifel.it).
Il primo seminario on-line, dedicato al procedimento di costituzione delle centrali uniche di committenza, si terrà mercoledì 18 febbraio p.v. dalle h. 11.00 alle h. 12.30. Il relatore sarà il Dr. Gianpiero Fortunato, Funzionario del Comune di Salerno e Consulente giuridico in materia di appalti pubblici e concessioni.
È possibile iscriversi al webinar collegandosi al seguente link
Il secondo appuntamento, dedicato agli Acquisti centralizzati Me.Pa. e Consip, si terrà giovedì 19 febbraio p.v. sempre dalle h. 11,00 alle ore 12,30. I relatori saranno il Dott. Alberto Fantini e il Dott. Luigi Scuderi, Direzione Programma Razionalizzazione Acquisti PA Amministrazioni territoriali.
È possibile iscriversi al webinar collegandosi al seguente link.
Per garantire un'adeguata interazione con i relatori, la partecipazione a ciascun seminario on line sarà riservata ai primi 100 iscritti. Al raggiungimento del numero massimo di iscrizioni, il sistema non consentirà più di effettuare la registrazione online.
Seguiranno altre giornate formative sia alla fine di febbraio che nei messi successivi di marzo, aprile e maggio.
Fonte: ANCI.

On line l'approfondimento gratuito Publika: I soggetti della valutazione

On line un interessante approfondimento gratuito di Publika dal titolo "I soggetti della valutazione" a cura di Gianluca Bertagna e Paola Aldigeri.
Qui il link all'approfondimento Publika n. 60 del febbraio 2015 "I soggetti della valutazione".
Si segnala anche il precedente post Pubblicato un numero gratuito di Personale News (17/2014).

Il divieto di nuove acquisizioni immobiliari non preclude l’impiego di contributi a destinazione vincolata

Un Comune intende sapere se detiene la possibilità di acquistare di un terreno per realizzare un parco giochi, utilizzando un contributo a carattere vincolato, erogato ad hoc da una fondazione bancaria.
Con la delibera n. 3/2015/PAR della Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Toscana, risponde al quesito occupandosi del divieto posto dall’art. 12, comma 1-quater, del Dl 6 luglio 2011 n. 98, convertito in legge 111/2011, secondo cui gli Enti locali, per contenere la spesa pubblica, non possono acquistare immobili a titolo oneroso né stipulare contratti di locazione passiva, salvo che si tratti di rinnovi contrattuali o che la locazione sia stipulata per acquisire, a condizioni più vantaggiose, la disponibilità di locali in sostituzione degli immobili dismessi.
Nel fornire il parere richiesto la sezione toscana della Corte dei Conti rileva, in primo luogo, che la ratio legis del DL. 98/2011 è costituita dall’intento di evitare l’impiego di denaro pubblico per incrementare il patrimonio, salve le ipotesi eccezionali espressamente contemplate dal legislatore.
In questa chiave di lettura, il divieto di nuovi acquisti va inteso “non già nel senso di ricomprendere qualsivoglia contratto ricadente nella categoria di quelli che, in base alla disciplina civilistica, identificano il trasferimento della proprietà di un immobile verso il corrispettivo di un prezzo, bensì (…) i soli contratti attivi che determinano un onere di spesa a carico dell’Ente”.
Qui il link ad un articolo di commento al parere pubblicato dal sito LeggiOggi a cura di Michele Nico.

Mobilità del personale delle province: la risposta del Governo all'interpellanza urgente sulla legge Delrio

Questa la notizia riportata dal sito ilquotidianodellapa.it in tema di mobilità per il personale delle province a seguito della legge Delrio e della Legge di stabilità 2015.
"Nella seduta del 6 febbraio della Camera dei Deputati è stata posta all'ordine del giorno l'interpellanza urgente sull'attuazione delle disposizioni di cui alla legge n. 56 del 2014 in materia di mobilità negli enti locali.
In particolare, ai sensi dei commi 421, 422 e 423 della legge di stabilità 2015 si prevede rispettivamente una riduzione della dotazione del personale delle città metropolitane e delle province; si prevede l'attivazione di procedure di mobilità; si prevede, inoltre, la ricollocazione dei soggetti collocati in mobilità verso enti locali e verso regioni e, solo successivamente, verso altre pubbliche amministrazioni. 
Poi si prevede, al comma 423, che il Governo emani atti contenenti i criteri sulla base dei quali individuare il personale interessato. Con l'interpellanza in esame sono state formulate due domande:
La prima: non è opportuno procedere alla individuazione dei dipendenti da collocare in mobilità solo dopo che le regioni abbiano definito se e quali funzioni delegare ai nuovi enti? 
Seconda domanda: quali sono ad oggi i criteri sulla base dei quali debbono essere individuate le persone da collocare in mobilità? 
Il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Angelo Rughetti, ha risposto evidenziando che "questa interpellanza ci consente anche di fare il punto sulla attuazione della legge n. 56 del 2014 sul riordino dell'amministrazione territoriale della nostra Repubblica che è il primo pezzo della riforma della Repubblica che è partito, cui seguirà poi la riforma più complessa dell'attuazione della legge di delega sulla riforma della pubblica amministrazione centrale. 
Venendo al tema specifico che viene sollevato dall'interpellante, noi sappiamo che l'attuazione della legge n. 56 è una riforma complessa e per questo il Governo ha deciso di sostenere e accompagnare l'attuazione di questa legge attraverso degli strumenti che sono stati inseriti appunto nella legge di stabilità, a cui l'interpellante faceva riferimento, e che hanno innanzitutto il compito di salvaguardare gli equilibri di bilancio e organizzativi sia degli enti di area vasta che delle città metropolitane per fare in modo, come primo obiettivo, che ci sia una continuità nell'erogazione dei servizi sul territorio e, quindi, i cittadini possano avere un livello di servizi adeguato ai loro fabbisogni.
In questo senso nella legge di stabilità sono state inserite tre disposizioni particolari, la prima delle quali riguarda il personale, a cui faceva riferimento l'interpellante, e sul quale poi tornerò; un'altra disposizione riguarda la rinegoziazione dei mutui che consentirà alle aree vaste di poter dilazionare il pagamento delle rate di ammortamento e, quindi, avere maggiore disponibilità di cassa nell'anno in corso; la terza riguarda la valorizzazione degli immobili sulla quale il Governo sta proprio lavorando in questo periodo. Ma, per sostenere ulteriormente questo processo e accompagnarlo il Governo ha anche messo in atto delle linee guida che sono state recentemente firmate dai Ministri Madia e Lanzetta, e che sono state inviate a tutti gli enti, nelle quali si conferiscono delle istruzioni alle quali gli enti possono far riferimento per avere un'attuazione omogenea dello stesso dettato della legge di stabilità sul territorio. 
Oltre a questo sta per partire – e proprio la prossima settimana ci sarà l'insediamento del gruppo di lavoro – un progetto pilota che riguarderà, in particolare, anche le province della regione Piemonte e la città metropolitana di Torino, per sostenere questi enti nell'attuazione concreta delle norme della legge di stabilità, in modo che questa attuazione sia proprio accompagnata da un gruppo di lavoro, messo a disposizione dal Formez, che ci darà, in concreto, la prova della sostenibilità del processo di riordino e della sostenibilità del livello dei servizi. 
Relativamente alle due domande specifiche, nella legislazione vigente il sistema che si è delineato individua tre momenti procedurali: il primo momento è la definizione della nuova dotazione organica delle province che secondo le indicazioni della legge di stabilità, dovrà essere ridotta del 50 per cento e ciò individuerà un primo contingente di spesa da destinare a quella dotazione organica e, quindi, non un elenco di persone ma un contingente di spesa; ci sarà un secondo contingente di spesa che accompagnerà il personale, che è collegato alle funzioni che sono regolate dalle regioni, e anche qui non parliamo di mobilità ma parliamo di persone che svolgeranno la stessa funzione che svolgevano prima ma con un datore di lavoro diverso; poi, abbiamo il terzo elemento della procedura, che riguarda la mobilità vera e propria, e che sarà composto, cioè, da coloro che non troveranno allocazione né nel primo contingente né nel secondo contingente e che, quindi, avranno bisogno di una ricollocazione in altri enti della pubblica amministrazione. 
Questa è la mobilità vera e propria, questa è la mobilità ex articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001, questa è la procedura di mobilità concreta che riguarderà una parte limitata del personale oggi in servizio presso le province. Questa mobilità dovrà essere fatta in un momento successivo all'emanazione delle leggi regionali o all'eventuale potere sostitutivo dello Stato, così come previsto dalla legge n. 56 del 2014, e verrà fatta in base a due elementi oggettivi: il primo è il decreto ministeriale contenuto nella legge di stabilità, che dovrà definire i criteri in base ai quali verranno scelte le persone da collocare in esubero, e verrà fatta in base a delle tabelle di equiparazione che consentiranno in modo automatico di definire, di stabilire ex ante qual è il livello e la qualifica, retributiva e funzionale, nella quale la persona, che sarà coinvolta da questa mobilità, sarà riallocata nel nuovo ente. Per avvantaggiare e per facilitare questo lavoro, lo Stato sta elaborando, sta producendo una mappatura di tutti i posti vacanti nell'amministrazione centrale, in modo da potere avere, regione per regione, a livello di osservatorio regionale, un tavolo nel quale sono rappresentate tutte le amministrazioni pubbliche, della Repubblica, su quel territorio, un elenco delle persone eccedentarie e un elenco dei posti vacanti, in modo che in quella sede si possa poi organizzare una procedura di mobilità che sia, diciamo, meno faticosa possibile per i dipendenti ma che, soprattutto, abbia come obiettivo finale il miglioramento della qualità dei servizi.
Noi oggi abbiamo un'amministrazione che ha del personale eccedentario in altri enti e, invece, abbiamo tanti posti vacanti in altre amministrazioni. I tribunali e la giustizia ne rappresentano un caso e, infatti, recentemente il Ministero ha pubblicato un bando proprio per facilitare questa procedura di mobilità da altre amministrazioni, a cominciare da quella delle province, anzi privilegiando quella delle province fino ad arrivare a quella dell'amministrazione giudiziaria. Quindi, è un lavoro complesso ma mi sembra che, per rispondere alle domande che ella poneva, i criteri verranno definiti successivamente e la procedura di mobilità sarà definita successivamente.".
Sulla legge di stabilità e le norme in materia di personale su questo blog si vedano: