L’art. 97, comma 4, lettera c) del TUEL dispone che il segretario comunale “roga, su richiesta dell’ente, i contratti nei quali l’ente è parte e autentica scritture private ed atti unilaterali nell’interesse dell’ente”. La norma non pone, nel caso in cui ricorra il presupposto di applicazione della disposizione (essere l’Ente una parte del contratto), alcuna limitazione territoriale ai suoi poteri. E’ perfettamente valido quindi un contratto rogato dal Segretario al di fuori del Comune, se ricorrono i presupposti che legittimano i poteri rogatori stabiliti nel citato art. 97, comma 4, lettera c) del TUEL.
E' questo il principio di diritto contenuto nella sentenza del Tar Puglia, sez. I, n. 1742 del 26 novembre 2021.
Sul tema vedi anche il successivo post Poteri rogatori del Segretario comunale: limiti territoriali estesi al di fuori del territorio comunale.
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